Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ATINA PU
R.G.L. 810/2024
(a cui sono riuniti gli R.G. 948/2024, 950/2024, 952/2024,
5/2025, 9/2025, 13/2025 e 17/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente RG n. 823/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 );
Parte_2 (c.f. C.F. 2 ) - r.g. 948/2024;
Parte 3 (c.f. C.F. 3 )-r.g. 950/2024;
Parte 4 (c.f. C.F. 4 ) - r.g. 952/2024;
Parte 5 (c.f. C.F. 5 ) - r.g. 5/2025;
Parte 6 (c.f. C.F. 6 ) - r.g. 9/2025;
Parte_7 (c.f. C.F. 7 ) - r.g. 13/2025;
Parte_8 (c.f. C.F. 8 ) - r.g. 17/2025;
Parte 9 (c.f. C.F. 9 ) - r.g. 17/2025; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), Walter Miceli C.F. 10
), Nicola Zampieri (c.f. (c.f. C.F. 11 () e Fabio Ganci (c.f. C.F. 12
), ed elettivamente domiciliati in Monreale (PA), via Roma, 48, presso e C.F. 13
nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli;
Ricorrenti
contro
, in persona del CP_2 pro tempore;
Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Emanuele Melilli (c.f.
C.F. 14 ) e dalla dott.ssa Controparte 3 (c.f. C.F. 15 funzionari
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 28 ottobre 2024 quello avente numero RG
810/2024 ei successivi:
R.G. 948/2024 il 12 dicembre 2024;
R.G. 950/2024 il 12 dicembre 2024;
R.G. 952/2024 il 13 dicembre 2024;
R.G. 5/2025 il 10 gennaio 2025;
R.G. 9/2025 il 10 gennaio 2025;
R.G. 13/2025 il 10 gennaio 2025;
R.G. 17/2025 il 10 gennaio 2025;
i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti in servizio con contratto a termine presso istituti scolastici ubicati nel circondario del Tribunale adito, premesso :
di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docente non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
La Mantia Parte 1
anno scolastico 2019/2020, contratto dal 16.10.2019 al 30.06.2020, per n. 7 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Don Calogero di Vincenti” di Bisacquino (PA); contratto dal
20.11.2019 al 30.06.2020, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Capaci
Siciliano Biagio" di Capaci (PA); anno scolastico 2021/2022, contratto dal 10.09.2021 al 30.06.2022, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "C. Dell'acqua” di Legnano (MI); anno scolastico 2023/2024, contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "Cesareo G.A." di Palermo (PA);
anno scolastico 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 31.08.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "F. Scott" di Tavazzano (LO).
Parte_2
anno scolastico 2019/2020, contratto dal 23.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Via Galvani” di Vignate (MI); anno scolastico 2020/2021, contratto dal 26.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Eugenio Curiel" di Paullo (MI);
anno scolastico 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 31.08.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Paolo Frisi” di EG (MI);
anno scolastico 2023/2024, contratto dal 29.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "Paolo Frisi" di EG (MI);
anno scolastico 2024/2025, contratto dal 02.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "Paolo Frisi" di EG (MI).
Parte 3
anno scolastico 2019/2020, contratto dal 20.09.2019 al 30.06.2020, per n. 16 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Primaria IV di LI (LO); contratto dal 20.09.2019 al
30.06.2020, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Primaria IV di
LI (LO); contratto dal 20.09.2019 al 30.06.2020, per n. 1 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Primaria IV di LI (LO);
anno scolastico 2020/2021, contratto dal 21.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Primaria IV di LI (LO);
anno scolastico 2021/2022, contratto dal 06.09.2021 al 31.08.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Primaria IV di LI (LO);
anno scolastico 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 31.08.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Primaria IV di LI (LO);
anno scolastico 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 31.08.2025, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo "Maria Scoglio” di LI (LO).
Parte_4
anno scolastico 2024/2025, contratto dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2025, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo di Lodi.
Parte_5 anno scolastico 2018/2019, contratto dal 20.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo di AN (PV); anno scolastico 2019/2020, contratto dal 16.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo di AN (PV); anno scolastico 2020/2021, contratto dal 28.09.2020 al 31.08.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “G. Dezza" di EG (MI).
Parte_6 anno scolastico 2020/2021, contratto dal 11.09.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Don Lorenzo Milani" di Lodi (LO);
anno scolastico 2021/2022, contratto dal 01.10.2021 al 30.06.2022, per n. 13 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "T'EL NO” di T'EL NO (LO);
anno scolastico 2023/2024, contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "T'EL NO" di T'EL NO (LO);
anno scolastico 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "A. Gramsci” di Lodi Vecchio (LO).
Parte 7
anno scolastico 2019/2020, contratto dal 04.10.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio
-
settimanali, presso l'Istituto "Falcone, Borsellino, Uomini del” di GN Cremasco (CR);
anno scolastico 2020/2021, contratto dal 12.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Falcone, Borsellino, Uomini del” di GN Cremasco (CR);
anno scolastico 2021/2022, contratto dal 05.10.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Falcone, Borsellino, Uomini del” di GN Cremasco (CR);
anno scolastico 2023/2024, contratto dal 22.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "Romualdo Cappi" di Castelleone (CR);
anno scolastico 2024/2025, contratto dal 29.10.2024 al 30.06.2025, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo (LO).
Parte 8
anno scolastico 2020/2021, contratto dal 26.10.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio
-
settimanali, presso l'Istituto "Saba" di Milano (MI); anno scolastico 2021/2022, contratto dal 22.11.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "King" di TE (MI); contratto dal 24.11.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Paolo Frisi” di EG (MI); anno scolastico 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto "Paolo Frisi” di EG (MI); anno scolastico 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per n. 9 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "E. Curiel" di Vizzolo IS (MI).
Parte 9
anno scolastico 2023/2024, contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "E. Curiel" di Vizzolo IS (MI); anno scolastico 2024/2025, contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto "E. Curiel" di Vizzolo IS (MI). -di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015,
tutto ci premesso hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 per sentir accertare il diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica del docente, con conseguente condanna del CP_1 alla corresponsione per ciascun anno scolastico della somma di euro 500; in via subordinata, ciascun ricorrente chiedeva la condanna del Controparte_1 con pronuncia ai sensi dell'art. 63, comma 2 decreto legislativo 165/2001, a mettere a disposizione la carta elettronica del docente per l'importo di euro 500 per ciascun anno di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato. chiedendo il rigetto dellaSi costituiva in ciascun procedimento il Controparte 1 domanda perché infondata in diritto ed eccependo il decorso del termine prescrizionale delle pretese maturate prima dell'a.s. 2019/20, nonché, nei confronti del ricorrente Pt 6 l'inammissibilità della domanda per gli aa. ss. 2020/21 e 2021/22 trattandosi di beneficio economico già riconosciuto con precedente sentenza dell'intestato Tribunale.
Il giudice all'udienza del 25 marzo 2025 riuniva i procedimenti a quello avente numero RG
810/2024. Sulla documentazione prodotta,, senza esperimento di attività istruttoria, all'esito della discussione, il giudice pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati al punto 1 della narrativa in fatto del ricorso.
Le domande dei ricorrenti devono trovare accoglimento, in particolare per:
: anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025; Parte 1
: anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_2
Parte 3 : anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025;
Parte 4 : anno scolastico 2024/2025;
Parte_5 : anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
Parte_6 : anni scolastici 2023/2024, 2024/2025. Per le annualità precedenti il beneficio economico della carta elettronica del docente è già stato riconosciuto con sentenza n. 202/2023
(R.G. 177/2023) pubblicata il 6 luglio 2023, in giudicato;
: anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025;Parte 7
Parte_8 : anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025; Parte_9 : anni scolastici 2023/2024, 2024/2025.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducono:
-che l'art. 1 comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
-che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è
riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022), che il giudicante conosce e che devono ritenersi richiamati.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta
CP 1 ;al
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per “ciascun anno scolastico", è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai "...docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “...quando si presenti il medesimo dato temporale" non potendosi escludere che "..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari"
Secondo la Corte "È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico" (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il Ministero non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, limitandosi ad eccepire il decorso del termine prescrizionale delle pretese maturate prima dell'a.s. 2019/2020.
L'eccezione di prescrizione è infondata attesa la produzione, da parte dei ricorrenti, dell'atto interruttivo costituito dalla diffida (cfr. doc. 7 prodotto dai ricorrenti Parte 1 Pt 2 Pt 3
Pt 5 e Pt 7
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alla parte ricorrente se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico" e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe spettato loro negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Quanto alla liquidazione delle spese devono trovano applicazione nella fattispecie i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, D.M. n.55/2014 e l'art. 151 disp att cpc.
La disposizione regolamentare sopra richiamata, infatti, per quanto riguarda le cause di lavoro va letta anche alla luce dell'articolo 151 disp.att.cpc, norma speciale che prevede una disciplina più
restrittiva rispetto a quella generale dell'articolo 274 CPC posto che introduce l'obbligo e non la facoltà (come nel caso dell'articolo 274 c pc) della riunione delle cause connesse anche solo per l'identità delle questioni e, al comma 2, sancisce che «le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite". La finalità della disposizione è
all'evidenza quella di ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali.
Questa ratio, la stessa insita nella legge 533/1973 che ha modificato il rito del lavoro, il cui articolo
9 ha modificato l'articolo 151 CPC nei termini di cui si è detto, assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Costituzione sul giusto processo e la sua ragionevole durata.
In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione è stata dunque introdotta la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 151 disp.att.cpc, per quanto attiene al regime delle spese.
Passando alla fattispecie in esame e alla liquidazione delle spese, le cause, introdotte con separati ricorsi dal medesimo difensore, sono state tutte riunite ex art. 151 disp att.cpc e discusse alla prima udienza.
Il compenso è liquidato nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità
sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione.
Tutti i procedimenti sono stati discussi,riuniti e decisi alla prima udienza quindi non vi è stata trattazione né istruttoria.
Il compenso è liquidato per ciascun procedimento separatamente quanto alla fase di studio e introduttiva, in ragione del valore di ciascuna domanda;
quanto alla fase di discussione, avvenuta dopo la riunione, il compenso è unico.
Si è tenuto conto della maggiorazione per ogni soggetto oltre il primo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti a quello avente n. 810/2024 proposti da [...]
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte_5 ' [...] '
Parte_6 Parte 7 Parte_8 e Parte 9 contro Controparte_1
[...] :
1) rigetta la domanda proposta da quanto al riconoscimento del beneficio per le Parte_6
annualità antecedenti l'anno 2023/2024;
2) Accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi (escluso per Pt 6 il diritto per le annualità precedenti l'anno 2023/2024)
Condanna Il CP_1 ad assegnare a ciascun ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 2 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno. Condanna il CP 1 al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3700,00, oltre spese generali,
Iva,cpa e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Lodi, così deciso il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. E.Giuppi