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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 02/07/2025 al n. 1238/2025
R.G., promossa con reclamo
DA
( , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
GR (VI) il 30.12.1976, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Antonio
Larocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Giuseppe
Mazzini n. 56, Rosà, come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 10 dall'avv. Daniele Ganz ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piazza Ferretto n. 55/A, Venezia Mestre, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-reclamata-
E
, in persona Controparte_2
del curatore dott.ssa Controparte_3
- reclamata contumace-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza odierna sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere ex art. 52 C.C.I. l'efficacia della sentenza n.91/2025 emessa dal
Tribunale di Treviso in data 28/05/2025, sussistendo i requisiti del fumus boni
iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO:
- ritenuto che la ditta individuale vada qualificata come Parte_1
“impresa minore” per quanto previsto dall'art. 2, lett. d), C.C.I., revocare la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
GR (VI) il 30/12/1976 in proprio e quale di titolare dell'omonima ditta
pagina 2 di 10 individuale con sede in Borso del GR (TV) alla Via Bondoli n.6 (P.I.:
04889520260), illegittimamente dichiarata con la sentenza n. 91/2025 del
Tribunale di Treviso pubblicata in data 28/05/2025, e quindi, riformata la
reclamata sentenza;
- condannare la parte istante alla rifusione delle spese del Controparte_1
giudizio di primo e secondo grado per aver chiesto l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, inducendo peraltro il Tribunale di primo grado in
errore, nel non aver verificato la mancanza dei presupposti soggettivi necessari
per tale procedura dopo il deposito dei documenti da parte degli enti;
si chiede
la distrazione delle spese e competenze a favore del sottoscritto difensore che si
dichiara antistatario ai sensi dell'art.93 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, solo se ritenuto necessario, a che la Corte
disponga CTU tecnico/contabile per l'analisi della documentazione prodotta
agli atti al fine di determinare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti
dall'art. 2, lett. d), C.C.I., necessari per l'assoggettabilità del Sig.
[...]
alla procedura di liquidazione giudiziale. Parte_1
Si offrono in comunicazione e si depositano nel fascicolo telematico i documenti
sopra indicati, da n.1 a n.24
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA : Controparte_1
chiede
in via principale
- che il reclamo ex adverso presentato sia respinto perché infondato sia in fatto
che in diritto con conferma della impugnata sentenza;
in via subordinata:
pagina 3 di 10 che sia dichiarata e disposta la liquidazione controllata della impresa
reclamante.
Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Treviso - su istanza di - con sentenza n. 91/25 Controparte_1
del 27.5.2025 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di , rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Parte_1
I primi giudici, ritenuta la sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale del resistente, ne accertavano l'insolvenza in ragione del consistente debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Euro 82.778,97) e dell'INPS (70.905,77).
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato reclamo, Parte_1
eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo e, nel merito, negando di rivestire la qualifica di imprenditore commerciale prevista dall'art. 121 CCII innanzitutto in quanto non risulta superato il limite di ricavi (e di attivo patrimoniale) previsto dal Codice della crisi. In particolar modo dalle dichiarazioni dei redditi risulta quanto segue:
- anno d'imposta 2021: ricavi per €.172.022, costi per acquisti di materie prime per €.31.720, costo dipendenti per €.33.152 e canoni di leasing del furgone per
€.19.036;
- anno d'imposta 2022: ricavi per €.156.902, costi per acquisti di materie prime per €.26.187, costo dipendenti per €.47.683 e canoni di leasing di 2 furgoni per
€.16.454;
pagina 4 di 10 - anno d'imposta 2023: ricavi per €.74.323 e costi per acquisti di materie prime per €.36.610, e canoni di leasing del furgone per €.10.470
Il reclamante ha altresì evidenziato di avere debiti inferiori alla soglia di legge posto che non sussistono altre posizioni debitorie oltre a quelle, indicate anche nella sentenza impugnata, nei confronti dell'ADE e dell'INPS per i quali confida di poter regolarizzare la propria posizione nel caso di riapertura dei termini per la c.d. rottamazione o di condono.
Ha, tra l'altro, evidenziato che il calo di rendimento lavorativo è stato determinato dallo stato di crisi indotto dal contenzioso con l'ex coniuge conclusosi con la sentenza n. 610/25 del 24.4.2025 con la quale il Tribunale di
Treviso ha disposto il collocamento presso di lui della figlia minore.
ha chiesto, laddove residuino dubbi sulla sua qualifica quale Pt_1
imprenditore minore e come tale “non fallibile”, che venga disposta consulenza tecnica.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'eccezione Controparte_1
preliminare in quanto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata regolarmente eseguita dalla cancelleria in base al novellato art. 49
CCII come da doc 1 dalla stessa dimesso.
Nel merito, la reclamata in principalità si è opposta alla revoca della sentenza impugnata in quanto non ha dimostrato di essere un imprenditore Pt_1
minore, risultando al riguardo decisiva l'omessa produzione del libro degli inventari e del libro giornale, scritture la cui tenuta è obbligatoria ex artt. 2216 e
2217 c.c., mentre la documentazione prodotta rileva a soli fini fiscali ed è
insufficiente ai fini della prova dei requisiti di cui all'art. 2 CCII.
pagina 5 di 10 In subordine ha sollecitato l'apertura della liquidazione controllata, già chiesta in primo grado, in ragione della condizione di insolvenza di controparte.
All'odierna udienza, dichiarata la contumacia della curatela non costituita, le altre parti hanno insistito, quanto al merito, sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e la Corte ha riservato la decisione.
*****
3. Il reclamante ha rinunciato all'eccezione preliminare, che era comunque infondata in quanto la notifica del ricorso è avvenuta sulla base del vigente articolo 40, comma 7, CCII il quale prevede che, qualora come avvenuto nel caso di specie, non sia possibile l'invio per il tramite della posta elettronica certificata, la notifica avvenga mediante l'inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 CCII.
*****
4.1 Nel merito, ritiene il Collegio che non sussistano i requisiti dimensionali richiesti per poter considerare imprenditore commerciale. Pt_1
Le scritture contabili indicate da non hanno valore di prova legale e la CP_1
loro omissione risulta irrilevante quando la documentazione prodotta è
comunque idonea a fornire dati rappresentativi delle dimensioni dell'impresa.
Nel caso di specie sono state prodotte:
- le dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2011, 2022 e 2023;
- i registri IVA relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 ed il registro IVA fino al
31.05.2025;
- il libro dei cespiti relativo agli anni da 2022 a 2024;
- il c.d. bilancini al 31.12.2022, al 31.12.2023, al 31.12.2024 ed al 31.5.2025.
pagina 6 di 10 Si osserva, in replica alle deduzioni della reclamata, che anche le scritture contabili previste dalla normativa tributaria sono idonee a fornire un quadro esaustivo del volume d'affari dell'impresa, potendo al più discutersi della loro sufficienza in presenza di valori che si pongano al limite delle soglie di legge.
Non è questo il caso di specie dal momento che i ricavi sono ampiamente inferiori alla soglia prevista dall'art. 2 CCII e non risultano altre esposizioni debitorie oltre a quelle ricordate nei confronti dell'INPS e dell'ADE sicché si è
ampiamente al di sotto del limite di Euro 500.000,00.
Le risultanze delle scritture contabili sono chiare e non è necessario disporre la consulenza tecnica chiesta da . Pt_1
Può, quindi, concludersi che il reclamante (peraltro iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese) è un artigiano nei cui confronti non poteva aprirsi la procedura dalla liquidazione giudiziale.
Va allora revocata l'apertura della maggior procedura concorsuale, rendendosi necessario l'esame della riproposta domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di . Pt_1
4.2 La domanda subordinata svolta dalla reclamata è fondata.
non ha contestato la propria condizione di insolvenza che comunque Pt_1
emerge chiaramente dalla documentazione depositata giacché i redditi di cui egli
è titolare non possono di certo consentirgli di adempiere alle proprie obbligazioni fiscali e previdenziali. In particolar modo, con riferimento all'anno
2023, detratti dai ricavi conseguiti i costi per l'acquisto di materie prime e per i canoni di leasing, residuano meno di Euro 30.000,00 annuali lordi con i quali il reclamante, privo di beni immobili, deve mantenere se stesso e la figlia minore,
pagina 7 di 10 presso di lui collocata, essendo altresì onerato del pagamento dei canoni di locazione dell'appartamento in cui vive (Euro 450,00 al mese). L'onere del mantenimento della figlia (nata nel 2015) appare consistente anche in Per_1
ragione del fatto che il Tribunale ha posto a suo carico il 70% delle spese straordinarie.
Lo stesso reclamante, ai di là del fatto di “attendere speranzoso la riapertura di
una nuova rottamazione e/o condono fiscale per sanare il proprio debito con il
fisco”, non ha fornito concreti elementi sulla base dei quali ritenere che egli,
magari con l'aiuto di amici e/o famigliari, possa pagare i ricordati debiti tributari/previdenziali, apparendo le risorse economiche di cui dispone a mala pena sufficienti per il mantenimento del suo nucleo famigliare.
Va, quindi, aperta la liquidazione controllata, rimettendo gli atti al Tribunale di
Treviso per la nomina del liquidatore e per tutti gli ulteriori incombenti previsti dagli artt. 270 e ss d.lgs. n. 14/2019.
*****
5. Stabilisce l'art. 53, quarto comma, CCII: “Con la sentenza che revoca la
liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi
periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino
al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità,
stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. “
Tenuto conto del ridotto volume d'affari dell'impresa di , si reputa Pt_1
sufficiente l'invio della relazione e l'adempimento dei citati obblighi informativi pagina 8 di 10 con periodicità semestrale (decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza).
Stabilisce, inoltre, l'art. 147 D.P.R. n. 115/2002: “In caso di revoca della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura
e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto
con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a
carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa
alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello,
quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è
imputabile al creditore o al debitore”
L'apertura della procedura è imputabile al reclamante che, costituendosi nel giudizio di primo grado, avrebbe potuto fornire la documentazione necessaria affinché il Tribunale ne potesse accertare la qualifica di imprenditore minore.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
La sentenza va comunicata al Tribunale di Treviso anche per gli adempimenti previsti dall'art. 53 CCII di sua competenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 91/2025 emessa dal Tribunale di Treviso in data
27.05.2025, lo accoglie e, pronunciando sulla subordinata domanda formulata da
: Controparte_1
- revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di e dichiara Parte_2
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del predetto reclamante;
pagina 9 di 10 - dispone il deposito, da parte del reclamante, presso il Tribunale di Treviso, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, con le informazioni previste dall'art. 53,
comma 4, CCII, con periodicità semestrale;
- accerta che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile al reclamante;
- compensa le spese di ed;
Pt_1 Controparte_1
- dispone la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Treviso per la nomina del liquidatore e per gli ulteriori adempimenti, di sua competenza,
previsti dall'art. 53 e dagli artt. 270 e ss. del d.lgs n. 14 del 2019.
Venezia, 18 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 02/07/2025 al n. 1238/2025
R.G., promossa con reclamo
DA
( , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
GR (VI) il 30.12.1976, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Antonio
Larocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Giuseppe
Mazzini n. 56, Rosà, come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 10 dall'avv. Daniele Ganz ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Piazza Ferretto n. 55/A, Venezia Mestre, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-reclamata-
E
, in persona Controparte_2
del curatore dott.ssa Controparte_3
- reclamata contumace-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza odierna sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:
IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere ex art. 52 C.C.I. l'efficacia della sentenza n.91/2025 emessa dal
Tribunale di Treviso in data 28/05/2025, sussistendo i requisiti del fumus boni
iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO:
- ritenuto che la ditta individuale vada qualificata come Parte_1
“impresa minore” per quanto previsto dall'art. 2, lett. d), C.C.I., revocare la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
GR (VI) il 30/12/1976 in proprio e quale di titolare dell'omonima ditta
pagina 2 di 10 individuale con sede in Borso del GR (TV) alla Via Bondoli n.6 (P.I.:
04889520260), illegittimamente dichiarata con la sentenza n. 91/2025 del
Tribunale di Treviso pubblicata in data 28/05/2025, e quindi, riformata la
reclamata sentenza;
- condannare la parte istante alla rifusione delle spese del Controparte_1
giudizio di primo e secondo grado per aver chiesto l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, inducendo peraltro il Tribunale di primo grado in
errore, nel non aver verificato la mancanza dei presupposti soggettivi necessari
per tale procedura dopo il deposito dei documenti da parte degli enti;
si chiede
la distrazione delle spese e competenze a favore del sottoscritto difensore che si
dichiara antistatario ai sensi dell'art.93 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, solo se ritenuto necessario, a che la Corte
disponga CTU tecnico/contabile per l'analisi della documentazione prodotta
agli atti al fine di determinare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti
dall'art. 2, lett. d), C.C.I., necessari per l'assoggettabilità del Sig.
[...]
alla procedura di liquidazione giudiziale. Parte_1
Si offrono in comunicazione e si depositano nel fascicolo telematico i documenti
sopra indicati, da n.1 a n.24
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA : Controparte_1
chiede
in via principale
- che il reclamo ex adverso presentato sia respinto perché infondato sia in fatto
che in diritto con conferma della impugnata sentenza;
in via subordinata:
pagina 3 di 10 che sia dichiarata e disposta la liquidazione controllata della impresa
reclamante.
Spese rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Treviso - su istanza di - con sentenza n. 91/25 Controparte_1
del 27.5.2025 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di , rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Parte_1
I primi giudici, ritenuta la sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale del resistente, ne accertavano l'insolvenza in ragione del consistente debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Euro 82.778,97) e dell'INPS (70.905,77).
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato reclamo, Parte_1
eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo e, nel merito, negando di rivestire la qualifica di imprenditore commerciale prevista dall'art. 121 CCII innanzitutto in quanto non risulta superato il limite di ricavi (e di attivo patrimoniale) previsto dal Codice della crisi. In particolar modo dalle dichiarazioni dei redditi risulta quanto segue:
- anno d'imposta 2021: ricavi per €.172.022, costi per acquisti di materie prime per €.31.720, costo dipendenti per €.33.152 e canoni di leasing del furgone per
€.19.036;
- anno d'imposta 2022: ricavi per €.156.902, costi per acquisti di materie prime per €.26.187, costo dipendenti per €.47.683 e canoni di leasing di 2 furgoni per
€.16.454;
pagina 4 di 10 - anno d'imposta 2023: ricavi per €.74.323 e costi per acquisti di materie prime per €.36.610, e canoni di leasing del furgone per €.10.470
Il reclamante ha altresì evidenziato di avere debiti inferiori alla soglia di legge posto che non sussistono altre posizioni debitorie oltre a quelle, indicate anche nella sentenza impugnata, nei confronti dell'ADE e dell'INPS per i quali confida di poter regolarizzare la propria posizione nel caso di riapertura dei termini per la c.d. rottamazione o di condono.
Ha, tra l'altro, evidenziato che il calo di rendimento lavorativo è stato determinato dallo stato di crisi indotto dal contenzioso con l'ex coniuge conclusosi con la sentenza n. 610/25 del 24.4.2025 con la quale il Tribunale di
Treviso ha disposto il collocamento presso di lui della figlia minore.
ha chiesto, laddove residuino dubbi sulla sua qualifica quale Pt_1
imprenditore minore e come tale “non fallibile”, che venga disposta consulenza tecnica.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'eccezione Controparte_1
preliminare in quanto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata regolarmente eseguita dalla cancelleria in base al novellato art. 49
CCII come da doc 1 dalla stessa dimesso.
Nel merito, la reclamata in principalità si è opposta alla revoca della sentenza impugnata in quanto non ha dimostrato di essere un imprenditore Pt_1
minore, risultando al riguardo decisiva l'omessa produzione del libro degli inventari e del libro giornale, scritture la cui tenuta è obbligatoria ex artt. 2216 e
2217 c.c., mentre la documentazione prodotta rileva a soli fini fiscali ed è
insufficiente ai fini della prova dei requisiti di cui all'art. 2 CCII.
pagina 5 di 10 In subordine ha sollecitato l'apertura della liquidazione controllata, già chiesta in primo grado, in ragione della condizione di insolvenza di controparte.
All'odierna udienza, dichiarata la contumacia della curatela non costituita, le altre parti hanno insistito, quanto al merito, sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e la Corte ha riservato la decisione.
*****
3. Il reclamante ha rinunciato all'eccezione preliminare, che era comunque infondata in quanto la notifica del ricorso è avvenuta sulla base del vigente articolo 40, comma 7, CCII il quale prevede che, qualora come avvenuto nel caso di specie, non sia possibile l'invio per il tramite della posta elettronica certificata, la notifica avvenga mediante l'inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 CCII.
*****
4.1 Nel merito, ritiene il Collegio che non sussistano i requisiti dimensionali richiesti per poter considerare imprenditore commerciale. Pt_1
Le scritture contabili indicate da non hanno valore di prova legale e la CP_1
loro omissione risulta irrilevante quando la documentazione prodotta è
comunque idonea a fornire dati rappresentativi delle dimensioni dell'impresa.
Nel caso di specie sono state prodotte:
- le dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2011, 2022 e 2023;
- i registri IVA relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 ed il registro IVA fino al
31.05.2025;
- il libro dei cespiti relativo agli anni da 2022 a 2024;
- il c.d. bilancini al 31.12.2022, al 31.12.2023, al 31.12.2024 ed al 31.5.2025.
pagina 6 di 10 Si osserva, in replica alle deduzioni della reclamata, che anche le scritture contabili previste dalla normativa tributaria sono idonee a fornire un quadro esaustivo del volume d'affari dell'impresa, potendo al più discutersi della loro sufficienza in presenza di valori che si pongano al limite delle soglie di legge.
Non è questo il caso di specie dal momento che i ricavi sono ampiamente inferiori alla soglia prevista dall'art. 2 CCII e non risultano altre esposizioni debitorie oltre a quelle ricordate nei confronti dell'INPS e dell'ADE sicché si è
ampiamente al di sotto del limite di Euro 500.000,00.
Le risultanze delle scritture contabili sono chiare e non è necessario disporre la consulenza tecnica chiesta da . Pt_1
Può, quindi, concludersi che il reclamante (peraltro iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese) è un artigiano nei cui confronti non poteva aprirsi la procedura dalla liquidazione giudiziale.
Va allora revocata l'apertura della maggior procedura concorsuale, rendendosi necessario l'esame della riproposta domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di . Pt_1
4.2 La domanda subordinata svolta dalla reclamata è fondata.
non ha contestato la propria condizione di insolvenza che comunque Pt_1
emerge chiaramente dalla documentazione depositata giacché i redditi di cui egli
è titolare non possono di certo consentirgli di adempiere alle proprie obbligazioni fiscali e previdenziali. In particolar modo, con riferimento all'anno
2023, detratti dai ricavi conseguiti i costi per l'acquisto di materie prime e per i canoni di leasing, residuano meno di Euro 30.000,00 annuali lordi con i quali il reclamante, privo di beni immobili, deve mantenere se stesso e la figlia minore,
pagina 7 di 10 presso di lui collocata, essendo altresì onerato del pagamento dei canoni di locazione dell'appartamento in cui vive (Euro 450,00 al mese). L'onere del mantenimento della figlia (nata nel 2015) appare consistente anche in Per_1
ragione del fatto che il Tribunale ha posto a suo carico il 70% delle spese straordinarie.
Lo stesso reclamante, ai di là del fatto di “attendere speranzoso la riapertura di
una nuova rottamazione e/o condono fiscale per sanare il proprio debito con il
fisco”, non ha fornito concreti elementi sulla base dei quali ritenere che egli,
magari con l'aiuto di amici e/o famigliari, possa pagare i ricordati debiti tributari/previdenziali, apparendo le risorse economiche di cui dispone a mala pena sufficienti per il mantenimento del suo nucleo famigliare.
Va, quindi, aperta la liquidazione controllata, rimettendo gli atti al Tribunale di
Treviso per la nomina del liquidatore e per tutti gli ulteriori incombenti previsti dagli artt. 270 e ss d.lgs. n. 14/2019.
*****
5. Stabilisce l'art. 53, quarto comma, CCII: “Con la sentenza che revoca la
liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi
periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino
al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità,
stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa. “
Tenuto conto del ridotto volume d'affari dell'impresa di , si reputa Pt_1
sufficiente l'invio della relazione e l'adempimento dei citati obblighi informativi pagina 8 di 10 con periodicità semestrale (decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza).
Stabilisce, inoltre, l'art. 147 D.P.R. n. 115/2002: “In caso di revoca della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura
e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto
con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a
carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa
alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello,
quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è
imputabile al creditore o al debitore”
L'apertura della procedura è imputabile al reclamante che, costituendosi nel giudizio di primo grado, avrebbe potuto fornire la documentazione necessaria affinché il Tribunale ne potesse accertare la qualifica di imprenditore minore.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
La sentenza va comunicata al Tribunale di Treviso anche per gli adempimenti previsti dall'art. 53 CCII di sua competenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_2
avverso la sentenza n. 91/2025 emessa dal Tribunale di Treviso in data
27.05.2025, lo accoglie e, pronunciando sulla subordinata domanda formulata da
: Controparte_1
- revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di e dichiara Parte_2
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del predetto reclamante;
pagina 9 di 10 - dispone il deposito, da parte del reclamante, presso il Tribunale di Treviso, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, con le informazioni previste dall'art. 53,
comma 4, CCII, con periodicità semestrale;
- accerta che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile al reclamante;
- compensa le spese di ed;
Pt_1 Controparte_1
- dispone la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Treviso per la nomina del liquidatore e per gli ulteriori adempimenti, di sua competenza,
previsti dall'art. 53 e dagli artt. 270 e ss. del d.lgs n. 14 del 2019.
Venezia, 18 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
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