Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/02/2026, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2023, proposto da Servimed Industrial S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Katia Giardini, e Paolo Tormena, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
della Sanifor S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
- della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022
del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole
del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”
per quanto possa occorrere, dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”, della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dell’intesa 3 raggiunta, rispettivamente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022 -di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d’ora espressa
nonché per il risarcimento
di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza del
provvedimento qui impugnato,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Piemonte e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza permanente rapporti tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che – con il ricorso in epigrafe – la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto;
Ritenuto che si sono costituite in giudizio il Ministero della Salute e della Regione Piemonte e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza permanente rapporti tra Stato Regioni e Province;
Ritenuto che– nell’istanza ex art. 13- quater disp. att. c.p.a. del 20 gennaio 2026 – la società ricorrente ha dichiarato l’avvenuto pagamento da parte di SERVIMED delle quote di payback dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata;
Considerato che la dichiarazione della società ricorrente resa in ordine alla definizione ex art. 7 del d.l. n. 95/2025 esplicita la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere con conseguente improcedibilità del ricorso non potendosi – nell’assenza della prova di tutti gli ulteriori adempimenti ex art. 7 del d.l. n. 95/2025 – dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Considerato che la definizione della controversia nei sensi sopraindicati legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto con l’intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA LE |
IL SEGRETARIO