Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 1
La speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l'automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656, commi quinto e nono, cod. proc. pen., per l'esercizio della relativa potestà sospensiva. (Fattispecie nella quale l'interessato risultava essere stato condannato, per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, alla pena di otto anni di reclusione, onde, a norma dell'art. 656, commi quinto e nono, cod. proc. pen., non sussistevano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta). (Conf. Sez. I, c.c. 27 marzo 2000 n. 2270, Iero, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 24/3/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio SANTACROCE " N. 2195
3. " Gianfranco RIGGIO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CANZIO " N. 25770/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DI ON UI n. il 12.01.1966
avverso ordinanza del 06.05.1999 CORTE ASSISE di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso);
Osserva
1.- La corte d'assise di Trento con ordinanza del 6.5.1999, rigettava l'incidente di esecuzione proposto dal Di Dona, in qualità di collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione, avverso l'ordine di carcerazione emesso dal p.m. - ai fini della sospensione del medesimo e della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale -, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni otto di reclusione per il delitto di omicidio volontario, sul rilievo che la disposizione derogatoria di cui all'art. 13-ter d.l. n. 8 del 1991 conv. in l. n.82 del 1991 per la misura alternativa non consentiva l'automatica sospensione dell'ordine di esecuzione ostandovi il limite di pena detentiva fissato dall'art. 656.5 c.p.p. Il difensore del Di Dona ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, denunziando l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme sopra richiamate.
2.- Il ricorso è infondato.
Dalla disciplina derogatoria e premiale, prevista dall'art. 13- ter d.l. 8/91 conv. in l. 82/91 (inserito dall'art. 13.2 d.l. 306/92
conv. in l. 356/92) per i collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione, non discende affatto una sorta di automatismo, nel senso che, a prescindere dalla decisiva portata e serietà dell'atteggiamento collaborativo, permane l'obbligo del giudice di sorveglianza, sentito il parere dell'autorità che ha deliberato il programma, di valutare adeguatamente i dati comportamentali e personologici del condannato, ai fini della concessione di quegli spazi di autonomia e di autodeterminazione propri delle misure alternative alla detenzione, assicurando la salvaguardia delle esigenze di recupero sociale del reo e di tutela della collettività dal pericolo di commissione di ulteriori reati da parte dello stesso.
Ritiene il Collegio che, attesa l'autonomia strutturale e funzionale della vicenda esecutiva rispetto a quella dei benefici penitenziari, la speciale disciplina derogatoria in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione di cui al citato art. 13-ter d.l. n. 8 del 1991 neppure comporta, a prescindere dal limiti e dai divieti fissati dall'art. 656, commi 5 e 9, c.p.p. per l'esercizio della potestà sospensiva del pubblico ministero, l'automatico obbligo del p.m. di sospendere l'esecuzione della pena detentiva.
Nella specie l'interessato risulta essere stato condannato per uno dei delitti di cui all'art.
4-bis o.p. alla pena di otto anni di reclusione, di guisa che, a norma del menzionato art. 656 commi 5 e 9 c.p.p., non esistono i presupposti che tassativamente e inderogabilmente legittimano il procrastinare l'esecuzione della pena in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla domanda di misura alternativa tempestivamente proposta.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000