Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2195
CASS
Sentenza 24 marzo 2000

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La speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l'automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656, commi quinto e nono, cod. proc. pen., per l'esercizio della relativa potestà sospensiva. (Fattispecie nella quale l'interessato risultava essere stato condannato, per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, alla pena di otto anni di reclusione, onde, a norma dell'art. 656, commi quinto e nono, cod. proc. pen., non sussistevano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta). (Conf. Sez. I, c.c. 27 marzo 2000 n. 2270, Iero, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2195
    Data del deposito : 24 marzo 2000

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