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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5167/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SFERRACAVALLO,113/D, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LUCIARDELLO MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA SFERRACAVALLO,113/D, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LUCIARDELLO MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2 novembre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Cefalù, il 21 giugno
2008).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano al mantenimento reciproco. 2) La figlia minore viene Persona_1 affidata ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. 3) La casa coniugale e familiare sita in Palermo Pizzatta Magnasco n. 3 viene assegnata alla signora che vi abita assieme alla figlia minore Controparte_1
unitamente ai beni mobili che l'arredano, la cantina di Persona_1 pertinenza, il posto auto di pertinenza, oltre tutte le pertinenze come per legge e rimarrà assegnata alla signora fino a quando la figlia Controparte_1 Per_1
non raggiungerà l'autosufficienza economica e anche nell'ipotesi in cui
[...] la detta figlia dovesse scegliere di studiare e/o di svolgere le prime esperienze lavorative, non avente carattere di stabilità, fuori Palermo. 4) Il signor
[...] trascorrerà con la minore il fine settimana, alternato con la madre, Pt_1 dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica dopocena con pernottamento, nonché, due pomeriggi la settimana da concordare in base agli impegni di lavoro del padre e a quelli di studio o di svago della minore, nonché, secondo il criterio dell'alternanza, le festività natalizie, le festività pasquali, il giorno del compleanno della minore, le ferie estive e le altre festività in calendario. 5) Considerata l'età della minore, che ha 14 anni, i detti tempi potranno essere liberamente aumentati e gestiti secondo le esigenze e il desiderio del padre e della minore stessa. 6) Il signor si Parte_1 obbliga a versare alla signora entro giorno 5 di ciascun mese Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Per_1
l'assegno mensile di € 200,00 (duecento,00), rivalutabile secondo gli
[...] indici ISTAT come per legge, oltre le spese straordinarie per la figlia minore in misura del 50% secondo le linee del protocollo in materia di spese extra assegno siglato in data 02/07/19 dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal
2 Presidente del COA Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia operanti sul nostro territorio, alle quali le parti dichiarano espressamente di aderire. 7) Le parti convengono che l'assegno unico familiare della minore è percepito per intero dalla signora , come già accade. 8) I coniugi danno atto che Controparte_1 attualmente contribuiscono per la quota di ½ ciascuno alla spesa mensile per la figlia minore della scuola di Teatro il cui importo complessivo mensile è di
€ 95,00 (€ 47,50 ciascuno) e del dentista il cui importo complessivo mensile è di € 120,00 (€ 60,00 ciascuno). Il signor verserà mensilmente la propria Per_1 quota di ½ alla signora che si onera al pagamento degli importi CP_1 complessivi. 9) La rata del mutuo dell'immobile sito in Palermo Piazzetta
Magnasco n. 3 in comproprietà è a carico di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno. 10) Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria della casa coniugale e familiare saranno a carico della signora
, fino a quando la stessa sarà assegnataria del detto Controparte_1 immobile, mentre le spese condominiali straordinarie e di manutenzione straordinaria saranno suddivise in parti uguali tra i comproprietari.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cefalù (atto n. 32, P. II, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5167/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SFERRACAVALLO,113/D, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LUCIARDELLO MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA SFERRACAVALLO,113/D, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LUCIARDELLO MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2 novembre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Cefalù, il 21 giugno
2008).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, gli stessi rinunciano al mantenimento reciproco. 2) La figlia minore viene Persona_1 affidata ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. 3) La casa coniugale e familiare sita in Palermo Pizzatta Magnasco n. 3 viene assegnata alla signora che vi abita assieme alla figlia minore Controparte_1
unitamente ai beni mobili che l'arredano, la cantina di Persona_1 pertinenza, il posto auto di pertinenza, oltre tutte le pertinenze come per legge e rimarrà assegnata alla signora fino a quando la figlia Controparte_1 Per_1
non raggiungerà l'autosufficienza economica e anche nell'ipotesi in cui
[...] la detta figlia dovesse scegliere di studiare e/o di svolgere le prime esperienze lavorative, non avente carattere di stabilità, fuori Palermo. 4) Il signor
[...] trascorrerà con la minore il fine settimana, alternato con la madre, Pt_1 dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica dopocena con pernottamento, nonché, due pomeriggi la settimana da concordare in base agli impegni di lavoro del padre e a quelli di studio o di svago della minore, nonché, secondo il criterio dell'alternanza, le festività natalizie, le festività pasquali, il giorno del compleanno della minore, le ferie estive e le altre festività in calendario. 5) Considerata l'età della minore, che ha 14 anni, i detti tempi potranno essere liberamente aumentati e gestiti secondo le esigenze e il desiderio del padre e della minore stessa. 6) Il signor si Parte_1 obbliga a versare alla signora entro giorno 5 di ciascun mese Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Per_1
l'assegno mensile di € 200,00 (duecento,00), rivalutabile secondo gli
[...] indici ISTAT come per legge, oltre le spese straordinarie per la figlia minore in misura del 50% secondo le linee del protocollo in materia di spese extra assegno siglato in data 02/07/19 dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal
2 Presidente del COA Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia operanti sul nostro territorio, alle quali le parti dichiarano espressamente di aderire. 7) Le parti convengono che l'assegno unico familiare della minore è percepito per intero dalla signora , come già accade. 8) I coniugi danno atto che Controparte_1 attualmente contribuiscono per la quota di ½ ciascuno alla spesa mensile per la figlia minore della scuola di Teatro il cui importo complessivo mensile è di
€ 95,00 (€ 47,50 ciascuno) e del dentista il cui importo complessivo mensile è di € 120,00 (€ 60,00 ciascuno). Il signor verserà mensilmente la propria Per_1 quota di ½ alla signora che si onera al pagamento degli importi CP_1 complessivi. 9) La rata del mutuo dell'immobile sito in Palermo Piazzetta
Magnasco n. 3 in comproprietà è a carico di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno. 10) Le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria della casa coniugale e familiare saranno a carico della signora
, fino a quando la stessa sarà assegnataria del detto Controparte_1 immobile, mentre le spese condominiali straordinarie e di manutenzione straordinaria saranno suddivise in parti uguali tra i comproprietari.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cefalù (atto n. 32, P. II, S. A, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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