Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente r.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 436/2022 R.G. promossa da:
Controparte_1
P.I. FR in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in rue Coq Héron, 7 - 75030 Parigi, Francia;
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Carretera Pliego – Alhama, km. 9, 30176 – Murcia (Pliego), Spagna, e Co
P.I. FR , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Route de Marseille, Boite Postale, 125, 26200,
Montelimar, Cedex, Francia, tutte rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Trevisan (C.F. ), Gabriele Cuonzo (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
Vincenzo Acquafredda (C.F. ), presso il cui studio in Milano, Via Brera n. 6, C.F._4 sono elettivamente domiciliate, giuste procure in atti.
Attrici
Contro
P.I. con sede in Contrada Controparte_4 P.IVA_4
Fedula, 15, San Lorenzo del Vallo (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Laghi (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata in Mineo (CT) al Largo Sant'Agrippina n.12, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Angelino, giusta procura allegata in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.09.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, le parti attrici convenivano in giudizio l'
[...]
premettendo all'uopo che la e l' Controparte_4 Controparte_2 [...] Cont ra in poi rispettivamente e erano società attive nel settore del Controparte_5 CP_7 miglioramento genetico in agricoltura e nel breeding di nuove varietà vegetali ed entrambe erano titolari di diversi diritti di privativa su nuove varietà di pesco ed albicocco, mentre la ( CP_8 CP_1
pagina 1 di 11
Contestavano, quindi, alla convenuta di aver rilevato nel mese di ottobre 2020 in agro di San
Lorenzo del Vallo (CS) la presenza di un immenso vivaio contenente migliaia di piante Cont presumibilmente appartenenti alle varietà oggetto di privativa, in titolarità di e PS, per le quali non risultava alcuna autorizzazione afferente alla loro moltiplicazione. Sicché, le stesse segnalavano l'accaduto al Servizio Informativo Anticontraffazione (SIAC) gestito dalla Guardia di Finanza e in data 29.10.2020 i finanzieri della Compagnia di Castrovillari, coadiuvati dai funzionari dell'Ispettorato Centrale della tutela e della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nonché da un ausiliario di Polizia Giudiziaria per gli accertamenti agronomici, Dott. hanno effettuato una ispezione del predetto vivaio insistente Per_1 Persona_2 sulla particella 1335, Foglio n. 4, in titolarità del Comune di San Lorenzo del Vallo ma nella disponibilità della convenuta.
La Guardia di Finanza ha, pertanto, proceduto al campionamento delle piantine presenti nel vivaio, ripartendolo in tre lotti e dividendo ogni lotto in porzioni e ancora in filari e prelevando n.3 campioni (individuati con le lettere a), b) e c) per ogni filare, che venivano individuati mediante un cartellino che riportava il numero di lotto, la porzione del lotto e il numero del filare oltre alla lettera del campione. Eseguite, in contraddittorio, le analisi genetiche dall'Università degli Studi di Bari, utilizzando quale elemento di raffronto dei campioni c.d. testimoni delle varietà protette, appositamente inviati al laboratorio universitario direttamente da PSB e PS -titolari dei relativi diritti di privativa-, emergeva una totale corrispondenza in ben 23 casi. Conseguentemente, ritenendo che l'attività di moltiplicazione e detenzione di piante delle varietà protette di PSB e PS, svolta dalla convenuta senza alcuna autorizzazione né dei titolari né del mandatario , costituisse atto di contraffazione e concorrenza sleale con grave danno per esse CP_8 attrici, concludevano chiedendo : “NEL MERITO: a) Accertare e dichiarare che la produzione e/o la commercializzazione e/o la detenzione da parte della convenuta di piante delle varietà di pesco protette da diritti di privativa in titolarità di PS e PSB costituisce contraffazione ex artt. 13 Reg. CE n.
2100/94 e 107 CPI, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. a più diversi titoli e illecito Contr civile ex art. 2043 c.c., e per l'effetto: - ordinare la distruzione di tutte piante detenute da nonché il ritiro dal commercio e la contestuale distruzione di tutti gli ulteriori quantitativi eventualmente offerti in vendita e commercializzati in qualsiasi forma dalla convenuta in danno delle attrici;
- inibire in via definitiva la convenuta dalla prosecuzione dell'illecito, imponendo una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando ordine di inibitoria e di € 1.000,00 per ogni giorno di violazione dell'emanando ordine di inibitoria, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;
- ordinare la pubblicazione della sentenza a cura delle attrici ed a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sulle riviste “L'Informatore Agrario” e “Terra e Vita”; - condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 125 C.p.i. nella misura che verrà quantificata in corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo e dalle presunzioni che ne deriveranno, o in subordine in via equitativa;
- condannare la convenuta, ex art. 125.3 CPI, alla restituzione di tutti gli utili conseguiti dalla stessa e derivanti dalla commercializzazione di piante delle varietà protette per cui è causa, nella misura in cui eccedano il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante;
b) Con vittoria alle spese e competenze di causa;” mentre in via istruttoria domandavano che fosse ammesso pagina 2 di 11 l'ordine di esibizione delle scritture contabili, CTU contabile e l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 121 bis c.p.c.. Costituitasi in giudizio con comparsa dell'08.03.2022, l' - Controparte_4 d'ora innanzi denominata contestava le avverse domande sostenendo di essere un'azienda di CP_4 piccole dimensioni e con un volume d'affari ridottissimo, di aver regolarmente acquistato i semi delle piante coltivate che corrispondevano a specie di pesco comune, selvatico e standard, non coperto da alcun diritto di privativa in favore di parte attrice, con la quale non aveva mai avuto alcun contatto professionale, sconoscendone persino l'esistenza. In ordine agli accertamenti effettuati presso l'Università di Bari rilevava come gli stessi fossero avvenuti in piena violazione del contraddittorio, poiché malgrado il c.t.p. della convenuta avesse espressamente richiesto alla dott.ssa un rinvio, atteso che a causa delle restrizioni covid gli Per_3 era impedito di uscire dal territorio regionale, tanto gli fu espressamente negato, adducendo la ragione per la quale, a causa dell'emergenza pandemica da Codiv-19, non sarebbe stato consentito l'accesso ai locali a personale esterno.
Eccepiva, quindi, la nullità degli accertamenti espletati, anche in conseguenza del fatto che dei
“testimoni” non era stato lasciato un esemplare anche alla deducente e al suo c.t.p. e che i campioni non erano stati repertati correttamente, essendo stati inseriti in maniera indistinta in “sacchi”, rispetto ai quali non vi era alcuna certezza, né della corrispondenza dei reperti esaminati, né della loro corretta conservazione, chiedendo all'uopo l'espletamento di una CTU che garantisse il contraddittorio. Contestava, poi, il preteso danno subito, rispetto al quale non era stato fornito alcun riscontro concreto, neanche ai fini della quantificazione e che difficilmente poteva configurarsi stante le modestissime dimensioni imprenditoriali della società convenuta ed il suo raggio d'azione territorialmente circoscritto ai comuni limitrofi il borgo montano di San Lorenzo del Vallo. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione proposta per carenza delle condizioni dei presupposti e dei requisiti di legge. Nel merito, in via principale, nell'eventualità di reiezione delle conclusioni che precedono, previa, se del caso, c.t.u. da doversi disporre, rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda, contenere l'entità del risarcimento preteso nei limiti del giusto e dell'equo, considerando la ridotta consistenza imprenditoriale della convenuta ed il suo limitato raggio d'azione commerciale, oltre che la modesta produzione agricola commercializzata sul mercato. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge.”. Alla prima udienza del 05.04.2022, tenutasi con rito cartolare, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. rinviandosi per il prosieguo al 7.02.2023. Compiegate le relative memorie istruttorie, con ordinanza del 15.2.2023, si rigettava la richiesta di prova per testi dedotta dalla convenuta mentre si riteneva ammissibile l'ordine di esibizione per come dedotto (tutte le scritture contabili relative alla produzione e/o commercializzazione di piante delle varietà di cui è causa a far data da almeno cinque anni prima dell'instaurazione del presente giudizio), disponendo, altresì, consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione delle voci di danno richieste ai sensi dell'art. 125 c.p.i., tenendo conto di quanto enucleato dalla convenuta nella seconda e terza memoria istruttoria, nominando quale CTU il dott. . Persona_4 L'ordine di esibizione rimaneva, tuttavia, inevaso. Inoltre nelle more dell'espletamento della CTU, dopo l'inizio delle operazioni peritali, parte convenuta -con atto del 19.05.2023- nominava il proprio CTP e, stante la tardività di tale nomina, ad essa si opponenvano gli attori con istanza del 29.05.2023.
pagina 3 di 11 Depositata, quindi, la CTU in data 24.08.2023, la causa era rinviata per p.c.. All'udienza del 22.04.2024, infine, precisate le conclusioni, il procedimento era posto in decisione con i termini di legge.
*************************** Ritiene il Collegio che l'azione esercitata da parte attrice sia fondata e che le domande attoree meritino di essere accolte, seppur nei limiti di cui infra si dirà. Cont Co Orbene, è documentato in atti che le società attrici, di diritto spagnolo e francese, e operino nel settore del miglioramento genetico in agricoltura e nella coltivazione di nuove varietà vegetali e che entrambe siano titolari di diversi diritti di privativa su nuove varietà di pesco ed albicocco registrati presso il CP (Community Plant Variety Office -v. all. 6 e 8 fascicolo attoreo), mentre la si occupa di gestire i diritti di proprietà intellettuale dei costitutori di varietà vegetali CP_8 tra cui rientrano anche la PB e l'PS (v. all. 10 e 11 fascicolo attoreo) mediante la concessione a terzi di licenze d'uso, la riscossione di royalties e la tutela giudiziale delle medesime privative varietali.
A fronte delle titolarità dei diritti di privativa di cui sopra, le società attrici hanno lamentato l'esistenza di una coltivazione di alcune delle varietà oggetto di loro brevetti in assenza di licenze o autorizzazioni alcuna.
Invero, la materia è disciplinata dagli articoli 100 e s.s. del c.p.i., nonché a livello europeo dal
Reg. CE n. 2100/1994 che ha istituito un sistema di concessione di diritti di proprietà intellettuale per le varietà vegetali validi in tutta l'Unione Europea, dando vita al CP (Community CP_3 Variety Office), un'agenzia UE che si occupa per l'appunto di tali privative varietali. In particolare, poi, gli articoli 13 Reg. CE n. 2100/94 e 107 c.p.i. prevedono l'illeceità, in assenza di autorizzazione del costitutore, di una pluralità di attività aventi ad oggetto la varietà protetta quali: la produzione o riproduzione;
il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
l'offerta in vendita, la vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
l'esportazione o l'importazione e la detenzione per uno degli scopi sopra elencati. La tutela in questione, peraltro, non riguarda solo il prodotto della raccolta, ma si estende anche alle varietà derivate da quella protetta o che non si distinguono nettamente da quest'ultima, nonché alle varietà la cui riproduzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta. L'art. 107 stabilisce, inoltre, che l'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria, con la conseguenza che colui che propone l'azione deve solo provare la condotta lesiva, mentre l'onere della prova della mancata violazione dei diritti del costitutore grava esclusivamente sulla parte convenuta in giudizio.
Orbene dalle attività ispettive svolte dalla Guardia di Finanza di Castrovillari nel vivaio sito nel
Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) -in catasto al foglio n. 4, particella n. 1335, di proprietà dello stesso Comune ma in uso alla convenuta per circa 7.500,00 mq- risulta piuttosto evidente la fondatezza delle domande attoree.
Difatti, a seguito delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni di materiale vegetale debitamente acquisiti e catalogati in data 29.10.2020 dai finanzieri della G.d.F. di Castrovillari - coadiuvati dai funzionari dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, nonché dall'ausiliario di Polizia Giudiziaria per gli accertamenti agronomici, dott. agr. (v. all. 14 fascicolo attoreo)- presso il vivaio dell' Persona_2 [...]
è stata riscontrata una identità tra alcuni di tali campioni e i campioni Controparte_9 testimoni forniti dalle società titolari dei relativi diritti di privativa varietale.
Segnatamente, il materiale ivi acquisito è stato consegnato, come da verbale del 30.10.2020 (v. all. 16 fascicolo attoreo), al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari e ivi sottoposto da parte della dott.ssa ad analisi CP_10 Per_3
pagina 4 di 11 molecolare -effettuata con 8 marcatori SSR su 87 campioni di drupacee-, comparandolo con gli
“standard” varietali forniti dalle attrici, dalle quale è emersa una “totale coincidenza tra campioni e standard di riferimento in 23 casi. Le corrispondenze si riferiscono a varietà di Pesco. Tra tutti i campioni esaminati NON sono emerse corrispondenze con le varietà standard di albicocco fornite dal committente” (v. all. 17 fascicolo attoreo relazione dott.ssa e all. 18 del 06.05.2021 Per_3 relazione del dott. agr, secondo la seguente tabella: Per_2 Cont di cui le prime due in titolarità di mentre le rimanenti cultivar nella titolarità di PS (v. all.
6 e 8 fascicolo attoreo).
Orbene tali risultanze ben possono essere utilizzate anche nel presente procedimento, rientrando tra le prove c.d. atipiche anche le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal confronto con le ulteriori evenienze istruttorie, che tuttavia la convenuta nel caso in specie non ha fornito. Infatti, come la suprema Corte ha ripetutamente affermato “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.,
pagina 5 di 11 posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n.
35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999)” (Cfr. anche Cass. n. 2947/2023). Peraltro, in ordine agli esiti di tali verifiche non colgono nel segno neppure le doglianze mosse dalla convenuta sul difetto di contraddittorio, essendo stato il calendario delle operazioni di analisi molecolare puntualmente comunicato al difensore dell'odierna convenuta via pec in data 13.11.2020 (v. all. 20 fascicolo attoreo) ed avendo la dott.ssa prontamente risposto alla richiesta di Per_3 rinvio, specificando all'uopo che era impossibile rinviare le attività di analisi, stante la deperibilità dei materiali vegetali (v. all. 3 fascicolo convenuta).
Difatti, diversamente da quanto allegato in comparsa di costituzione, il diniego non è stato dovuto al fatto che “a causa dell'emergenza pandemica da Codiv-19, non sarebbe stato consentito l'accesso ai locali a personale esterno”. Piuttosto, come emerge dal calendario fornito, era stato espressamente specificato che alle operazioni peritali potevano partecipare -a causa delle restrizioni anti-Covid- due persone per volta (numero massimo - v. all. 20 fascicolo attoreo), venendo pertanto, comunque garantito sia a parte attrice che a parte convenuta la possibilità di partecipare o personalmente o per il tramite di un proprio delegato (difensore/CTP) a dette operazioni. Di guisa che da respingere risulta l'eccezione di nullità degli accertamenti espletati per difetto di contraddittorio, così come da rigettare appaiono le ulteriori e generiche doglianze mosse circa le modalità di raccolta del materiale, essendo il tutto avvenuto -per quanto emerge dal relativo verbale- con adeguata precisione e diligenza ed ogni campione è stato indentificato con un cartellino riportante il numero del lotto, la parte, il numero di filare e la lettera a), b) o c) per poi essere riposto in sacchi di plastica, sigillati con nastro adesivo e provvisti di cartellini ove sono stati indicati il lotto e la relativa parte di provenienza (v. all. 14 fascicolo attoreo). Peraltro, a fronte di tali risultanze, la convenuta pur avendo sostenuto di aver “regolarmente acquistato i semi delle piante coltivate che, come si evince facilmente, corrispondono a specie di pesco comune, selvatico e standard, non coperto da alcun diritto di privativa in favore di parte attrice” non ha prodotto né le fatture di acquisto né alcun altro tipo di documentazione atta a supportare tali affermazioni, essendosi limitata a depositare una consulenza di parte.
Tanto premesso, si deve quindi ritenere sussistente in atti la prova dell'utilizzo non autorizzato - in violazione dell'art. 13 del regolamento CE n. 2100/94 e dell'art. 107 del c.p.i.- delle varietà vegetali dei cui brevetti parte attrice è titolare, essendo emersa in ben 23 casi la totale coincidenza tra alcuni campioni di piante prelevate nel vivaio della convenuta e i campioni testimone delle varietà soggette a privativa fornite dalle attrici (v. all. 19 fascicolo attoreo- relazione dott. , specificandosi che Per_2 dei 23 casi nei quali è stata accertata la corrispondenza genetica, due riguardano varietà di pesco il cui diritto di privativa è nella titolarità di PS ( e EN IT/ZAI728PB) e ventuno C.F._6 riguardano n. 6 varietà il cui diritto di privativa è nella titolarità di PSB , , Per_5 Per_6 Per_7
e . Per_8 Per_9 Per_10
Fondata appare, pure, la doglianza circa la concorrenza sleale operata con la propria condotta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.. È, infatti, agevole osservare come anche parte convenuta rivesta la qualifica di imprenditore (v. all. 4 fascicolo attoreo visura camerale) e si trovi rispetto alle società attrici in posizione di concorrenza, operando contemporaneamente nel medesimo settore (riproduzione e moltiplicazione di pagina 6 di 11 piante drupacee) e nel medesimo ambito territoriale (operando le attrici anche sul territorio italiano) e, dunque, rivolgendosi potenzialmente entrambe le parti in causa ad una clientela comune da intendersi come quell'insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato. Conseguentemente, risultando fondate le domande proposte dalle attrici si dovrà ora passare alla valutazione e quantificazione del danno richiesto secondo i criteri previsti dall'art. 125 c.p.i.. Ebbene, la coltivazione e produzione per fini commerciali delle varietà di pesco oggetto di privativa in capo alle attrici ha apportato un sicuro vantaggio alla società convenuta e di contro un danno alle attrici, determinando di certo sottrazione di clientela e di quote di mercato, come è possibile desumere anche dalla condotta tenuta dall' che ha omesso di Controparte_9 ottemperare all'ordine di esibizione delle scritture contabili come disposto con ordinanza del 15.02.2023.
Quanto alla quantificazione del danno subito, costituisce principio condiviso quello per cui in materia di tutela della concorrenza il danno può essere risarcito mediante liquidazione equitativa che tenga presente la perdita subìta dal creditore (danno emergente) ed il guadagno che presumibilmente la vittima dell'illecito avrebbe conseguito in assenza della violazione (lucro cessante).
L'art. 125 CPI detta i criteri di reintegro patrimoniale del soggetto leso dall'attività contraffattiva, in particolare prevedendo:
- il risarcimento del danno (emergente, lucro cessante e danno morale), liquidato ai sensi dell'art. 1223, 1226, 1227 c.c., rimedio sancito anche dall'art. 2600 c.c. per gli atti di concorrenza sleale, tenendosi conto di tutti gli aspetti pertinenti, tra i quali le conseguenze economiche negative del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione;
- in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o in aggiunta a questo per la parte che lo eccede, può essere chiesta la retroversione degli utili;
- in alternativa, il risarcimento del danno può essere liquidato in via equitativa, e in tal caso non può essere inferiore all'ammontare dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare per ottenere una licenza dal titolare del diritto. Emerge, quindi, che l'art. 125 c.p.i. prevede sia che, alla luce del comma 1, degli utili del contraffattore se ne debba sempre tener conto ai fini della quantificazione del risarcimento per garantire l'integrale ristoro del danno patito dal titolare della privativa, sia che alla luce del comma 3 possa essere chiesta la reversione di tutti gli utili conseguiti per effetto della violazione dell'altrui privativa intellettuale, si ripete, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o in aggiunta a questo per la parte che lo eccede.
Nel caso in specie parte attrice con la propria citazione ha richiesto il risarcimento di tutti i danni “patiti e patiendi dalle attrici secondo i criteri stabiliti dall'art. 125 C.p.i.” nonché la condanna della convenuta, “ex art. 125.3 CPI, alla restituzione di tutti gli utili conseguiti dalla stessa e derivanti dalla commercializzazione di piante delle varietà protette per cui è causa, nella misura in cui eccedano il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante”; all'uopo ha, altresì, domandato che fosse ordinato alla convenuta l'esibizione, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 c.p.i., di tutte le scritture contabili relative alla produzione e/o commercializzazione di piante delle varietà oggetto di causa a far data da almeno cinque anni prima dell'instaurazione del presente giudizio. Sennonché, nonostante sia stato disposto l'ordine di esibizione delle citate scritture contabili, la convenuta non vi ha tuttavia ottemperato, adottando un comportamento che pur non consentendo di ritenere provato il danno, certamente costituisce argomento di prova ex art 116 comma 2 c.p.c.. Or, stante la citata inottemperanza all'ordine di esibizione, parte attrice si è trovata nell'impossibilità di fornire congrui e idonei elementi sull'ammontare del danno in relazione in pagina 7 di 11 particolare agli utili conseguiti dall'autore dell'illecito in esito alla detta violazione, poiché la documentazione da cui desumere tale entità è rimasta nelle mani della convenuta, non essendosi potuto neppure stabilire con certezza a partire da quale momento la convenuta medesima abbia iniziato a produrre le piante oggetto di contraffazione.
Fermo quanto sopra, il Collegio, nella determinazione equitativa del danno ritiene, quindi, di dover far proprio, quantomeno in parte, il calcolo eseguito dal CTU e volto a definire il valore del danno della contraffazione posta in essere dalla convenuta e che si presume essersi protratta fino all'attualità.
Invero, il C.T.U., dott. , al quale è stato affidato l'incarico di procedere alla Persona_4 valutazione del danno, ha all'uopo premesso che “non avendo la convenuta ottemperato all'ordine di esibizione delle proprie scritture contabili disposto dal Tribunale e rimanendo, pertanto, preclusa ogni possibilità di quantificare il danno secondo il criterio della retroversione degli utili, nel corso delle operazioni di consulenza lo scrivente chiedeva a parte attrice di voler produrre, essendo ciò consentito dall'art. 121 comma 5 c.p.i., documentazione idonea a supportare la misura del danno reclamato, ed in particolare documenti comprovanti la misura delle royalties adottate nella propria prassi commerciale.”. In esito a tale invito, parte attrice ha dunque prodotto un listino royalties relativo ad PS compilato dal Management aziendale e, di poi, n. 5 contratti di licenza PS di cui 3 per la varietà
EN WHITE, e due per la varietà PO, mentre nulla ha prodotto per le varietà risultate contraffatte in titolarità di PSB, peraltro, ben più numerose di quelle di PS.
Ebbene, nel valutare il danno emergente ed il lucro cessante lamentato da parte attrice il CTU, seguendo un percorso logico esente da censure, ha ritenuto corretto liquidare il danno emergente in € 10.404,00, pari all'onorario corrisposto ai propri legali da parte attrice per l'attività stragiudiziale di CP_1 assistenza nell'operazione anticontraffazione condotta dal della G.d.F. (v. all. 24 fascicolo attoreo e CTU pag. 13), ben potendo il costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in fase stragiudiziale essere imputato a detta categoria (Cfr. ex multis Cass. n. 15732/2022).
Quanto al lucro cessante il CTU, non disponendo della documentazione contabile necessaria per quantificare gli utili realizzati dal contraffattore per essere rimasto, per l'appunto, inevaso l'ordine di esibizione in tal senso disposto, ha utilizzato il criterio della “royalty ragionevole”, rimanendo
“preclusa in questa sede ogni possibilità di quantificare il danno per lucro cessante secondo il criterio della retroversione degli utili” (v. CTU pag. 12). All'uopo, si precisa che il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 c.p.i. comma 2, costituisce un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio" (Cfr. Cass. n. 5666/2021 e n. 14593/2023). Segnatamente, la documentazione acquisita dietro invito del dott. , ex art. 121 comma Per_4
5 c.p.i., ha consentito al CTU di determinare il danno emergente per i diritti di privativa lesi in relazione alle qualità di pesco EN IT e AP quantificandolo, sia pure con i limiti evidenziati nel corpo della relazione in ordine alla non adeguatezza della produzione a supporto, in € 2.024,00 per ogni anno interessato dalla menzionata violazione.
pagina 8 di 11 Invero, il CTU -dopo aver acquisito la documentazione atta a valutare la prassi commerciale Co della in merito alle royalties richieste per le suddette cultivar di pesco- ha quantificato il citato danno utilizzando la seguente metodologia:
a) individuazione della royalty media per ettaro sulla scorta della documentazione messa a disposizione dall'attrice;
b) determinazione del numero di piante per ettaro secondo i dati medi di settore;
c) quantificazione della royalty per ogni singola pianta dividendo la misura della royalty per ettaro per il numero medio di piante coltivate per ettaro;
d) quantificazione del danno moltiplicando la royalty per pianta per numero di piante contraffatte. All'uopo ha, altresì, precisato che “in occasione del sopralluogo effettuato dalla G.d.F. sono stati prelevati n.3 campioni di piante per ogni singolo filare e di questi ne è stato sottoposto ad indagine genetica uno solo, riscontrando, come detto, n.23 casi di corrispondenza genetica. Pur non potendo entrare nel merito delle tecniche di campionamento proprie di una materia che esula dalle proprie competenze professionali, lo scrivente precisa che la metodologia suggerita dal CT di parte attrice e sviluppata in questa sede postula che tutti i filari in relazione ai quali è stata riscontrata la corrispondenza genetica ricomprendano piante della medesima varietà (circostanza probabilmente dotata di alta probabilità nel settore che non può essere, tuttavia, avvalorata dallo scrivente). In ogni caso, sulla scorta della documentazione in atti e delle informazioni disponibili, non è consentito formulare scenari alternativi.” (v. CTU pag. 16). Sicché, partendo da un valore medio per ettaro della royalty per le qualità di pesco denominate
AP e EN IT (le uniche per le quali sono state documentate le prassi commerciali delle titolari dei brevetti con i 5 contratti allegati) pari ad € 2.800,00 per ettaro e tenuto conto che “in coltura di media intensità il numero di piante coltivate per ettaro è pari a circa 667 unità, la royalty media per pianta può essere determinata in 4,20 (€ 2.800 : 667 piante)”. Circa il numero delle piante così coltivate il CTU “Non potendosi ricavare dalla documentazione in atti da quali filari siano stati prelevati i campioni relativi a tali varietà, se da lotto
n.1 (composto da filari che comprendono da n.250 a n.350 piante) o dal lotto n.2 (composto fa filari che comprendono n.150 piante), lo scrivente ha ritenuto opportuno operare come segue. Dapprima è stata ricavata la media aritmetica semplice delle piante ricomprese nei filari contenuti nel lotto n.1, pari a n.300 unità (250 + 350 = 600 : 2 = 300). Successivamente è stata elaborata la media aritmetica ponderata in relazione ai filari contenenti le piante contraffatte per lotto (n.14 filari lotto 1 e n.9 filari lotto 2)”, arrivando al n. di 241 piante (v. CTU pag. 17). Conseguentemente, moltiplicando la royalty unitaria (€ 4,20) per il numero di piante (n.241) ricomprese in un filare e per il numero di filari (n. 2) ha quantificato un danno di € 2.024,00 (€ 4,20 x n.241 piante x n.2 filari) per ogni anno interessato dalla violazione della privativa. Non disponendosi, poi, di elementi utili ad individuare l'arco temporale interessato dalla violazione della privativa antecedente al suo accertamento (29.11.2020), lo stesso viene determinato solo in relazione al periodo intercorso dalla predetta data e l'anno in corso (29.11.2020 - 29.11.2024), e quindi in € 8.096,00 (€ 2.024,00 x 4 anni). Cont Quanto, invece, agli altri casi di contraffazione di cultivar nella titolarità di , non è stata fornita da parte attrice alcuna documentazione a supporto della prassi commerciale in uso, di guisa che per essi non è possibile procedere ad alcuna stima dei danni neppure con l'utilizzo del criterio della royalty non potendosi accogliere il conteggio tentato dal CTU, seppur in chiave ipotetica e interlocutoria, con la c.d. seconda ipotesi, ovvero determinando “il danno riguardante tutte varietà Con interessate dalla violazione della privativa (e, quindi, sia quelle nella titolarità di che quelle nella
pagina 9 di 11 Cont titolarità di ) sul presupposto che la royalty mediamente praticata alle varietà PO e EN Cont WHITE coincida con quella praticata per le altre varietà (quelle in titolarità a ” (v. CTU pag. 17), non essendo stata tale ultima circostanza peraltro né allegata né documentata da parte attrice Cont mediante la produzione di contratti (stipulati da che attestassero detta misura.
Difatti, l'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore (Cfr. Cass. n. 24635/2021) che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.
Analogamente non possono essere riconosciute le ulteriori voci di danno emergente richieste a titolo di danno “normativo”, inteso come pregiudizio alla posizione di monopolio delle attrici e come discredito commerciale causato dalla condotta della convenuta e correlativo disorientamento tra i clienti delle attrici, che non è stato in alcun modo allegato e provato.
Parimenti si ritiene per il danno non patrimoniale richiesto e per il danno da concorrenza sleale, non avendo le attrici allegato fatti specifici a sostegno dei pretesi danni subiti. Difatti, in relazione a tali pretese risarcitorie si osserva che il “danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali 3 che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente
l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (così Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921). A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20643; Cass. 28 marzo 2018, n. 7594)” (Cfr. Cass. n. 3811/2020). Alla luce delle superiori ragioni, si dovranno accogliere le domande volte all'accertamento della violazione dei diritti di privativa in titolarità delle attrici da parte della Controparte_4
[...
condannando per l'effetto la medesima al risarcimento dei danni pari ad € 10.404,00 a titolo di danno emergente in favore delle parti attrici e di € 2.024,00 a titolo di lucro cessante per ogni anno di violazione a far data dall'avvenuto accertamento della stessa da parte della guardia di finanza (29.11.2020) e sino all'attualità e, dunque, pari ad € 8.096,00 al 29.11.2024 (€ 2.024,00 x 4 anni) in favore dell' quale titolare dei diritti di privativa per le varietà EN Controparte_3
IT e AP, e della quale mandataria di Controparte_12 quest'ultima. Si respingono quanto al resto le ulteriori domande risarcitorie. Non risultando, infine, che l'illecito si sia esaurito, va prevista una penale che si reputa congrua in € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, o per ogni successiva violazione e/o inosservanza, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza.
Va, altresì, ordinata la pubblicazione di una sintesi del presente provvedimento a spese della convenuta e a cura di parte attrice, come previsto dall'articolo 126 c.p.i. dell'estratto della sentenza sulle riviste “L'Informatore Agrario” e “Terra e Vita”. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ivi comprese le spese di c.t.u..
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 436/2022 r.g., rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• In accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che la detenzione, la produzione e/o commercializzazione da parte della convenuta Controparte_4 di piante delle varietà di pesco protette da diritti di privativa in titolarità di Controparte_2
e costituisce contraffazione ex artt. 13 Reg. CE
[...] Controparte_3
n. 2100/94 e 107 CPI, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. n. 3.
Per l'effetto:
• ordina la distruzione di tutte piante detenute da in violazione Controparte_4 dei diritti di privativa nella titolarità delle attrici, nonché il loro ritiro dal commercio e la contestuale distruzione di tutti gli ulteriori quantitativi eventualmente detenuti, offerti in vendita e commercializzati in qualsiasi forma dalla convenuta in danno delle attrici medesime;
• inibisce alla convenuta l'attività di produzione, riproduzione, e commercializzazione delle Cont varietà di pesco protette da diritti di privativa in titolarità di e Controparte_2
Controparte_3
• Commina alla convenuta una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, o per ogni sua successiva violazione e/o inosservanza, a partire dal quindicesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza.
• Ordina la pubblicazione di una sintesi del presente provvedimento (limitatamente al nome delle parti e al dispositivo) a spese della convenuta e a cura delle attrici nelle riviste “L'Informatore Agrario” e “Terra e Vita”.
• Condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e segnatamente condanna l al pagamento della somma di € 10.404,00 a titolo di danno Controparte_4 emergente in favore delle attrici medesime e della somma di € 2.024,00 per ogni anno di violazione a far data dall'avvenuto accertamento della stessa da parte della Guardia di finanza e sino all'attualità e precisamente della somma di € 8.096,00 al 29.11.2024 (€ 2.024,00 x 4 anni) a titolo di lucro cessante in favore dell' e della Controparte_3 [...]
Controparte_12
• Rigetta le ulteriori domande risarcitorie proposte da parte attrice.
• Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 7.616,00 oltre al rimborso delle spese vive, delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome già liquidate.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 23.12.2024.
Il Presidente rel.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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