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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile n. V.G. 1747/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
, ), nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANERDI ENRICA
E
VA DA, ), nata il [...], a [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUFFA MARIA VITTORIA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 30.10.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“c h i e do n o che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi
e SI DA pronunciando sentenza di omologa alle seguenti Parte_1
condizioni
1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
2- La signora DA resterà nella casa di sua proprietà, già coniugale, sita in Melazzo (AL), frazione Arzello n. 113, mentre il dott. si è già trasferito altrove portando con sé tutti i propri Pt_1
beni ed effetti personali.
3- Il dott. verserà, a titolo di contributo al di lei mantenimento, alla signora DA Pt_1
SI la somma settimanale di € 400,00 (quattrocento/00) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso sino al 30 settembre 2025.A fronte di tale versamento la signora DA, per il suddetto periodo, accompagnerà il marito nell'attività sanitaria presso gli Studi medici privati dallo stesso attualmente gestiti. Nelle settimane in cui gli Studi resteranno chiusi per la pausa estiva,
l'anzidetto contributo non sarà dovuto. In ogni caso, il dott. verserà la differenza per il Pt_1 raggiungimento dell'importo di € 800, 00.Dal mese di ottobre 2025 verserà alla Parte_1 moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) sino al mese di settembre 2026, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Dal mese di ottobre
2026 verserà alla signora DA, quale contributo al suo mantenimento, la Parte_1 somma mensile di € 700,00 (settecento/00), a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambe le somme saranno assoggettate all'aggiornamento Istat ai sensi di Legge.
4- Il dott. , all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà alla moglie la Pt_1
somma una tantum di € 11.368,00 (undicimilatrecentosessantotto/00), così determinata sulla base della quantificazione delle spese annuali relative all'immobile sito in Melazzo (AL), frazione Arzello n. 113 lettera E, e all'autovettura targata GP037CC, entrambi di proprietà della signora DA
SI.
5- Le parti dichiarano che, con l'attuazione delle condizioni anzidette, nulla più richiedono reciprocamente, avendo così regolato ogni questione patrimoniale sorta in costanza di matrimonio fatta eccezione per l'assegno di mantenimento sopra concordato, nulla più pretendendo reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo.
6- Spese legali compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...], il [...] e da VA DA, nata Parte_1
a BUBBIO (AT), il 09/09/1967, celebrato in Acqui Terme, in data 13.07.2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n.3, Parte 2^, Serie A, Anno 2013;
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile n. V.G. 1747/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da
, ), nato il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANERDI ENRICA
E
VA DA, ), nata il [...], a [...] C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUFFA MARIA VITTORIA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 30.10.2025; trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“c h i e do n o che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi
e SI DA pronunciando sentenza di omologa alle seguenti Parte_1
condizioni
1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
2- La signora DA resterà nella casa di sua proprietà, già coniugale, sita in Melazzo (AL), frazione Arzello n. 113, mentre il dott. si è già trasferito altrove portando con sé tutti i propri Pt_1
beni ed effetti personali.
3- Il dott. verserà, a titolo di contributo al di lei mantenimento, alla signora DA Pt_1
SI la somma settimanale di € 400,00 (quattrocento/00) a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso sino al 30 settembre 2025.A fronte di tale versamento la signora DA, per il suddetto periodo, accompagnerà il marito nell'attività sanitaria presso gli Studi medici privati dallo stesso attualmente gestiti. Nelle settimane in cui gli Studi resteranno chiusi per la pausa estiva,
l'anzidetto contributo non sarà dovuto. In ogni caso, il dott. verserà la differenza per il Pt_1 raggiungimento dell'importo di € 800, 00.Dal mese di ottobre 2025 verserà alla Parte_1 moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) sino al mese di settembre 2026, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Dal mese di ottobre
2026 verserà alla signora DA, quale contributo al suo mantenimento, la Parte_1 somma mensile di € 700,00 (settecento/00), a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambe le somme saranno assoggettate all'aggiornamento Istat ai sensi di Legge.
4- Il dott. , all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà alla moglie la Pt_1
somma una tantum di € 11.368,00 (undicimilatrecentosessantotto/00), così determinata sulla base della quantificazione delle spese annuali relative all'immobile sito in Melazzo (AL), frazione Arzello n. 113 lettera E, e all'autovettura targata GP037CC, entrambi di proprietà della signora DA
SI.
5- Le parti dichiarano che, con l'attuazione delle condizioni anzidette, nulla più richiedono reciprocamente, avendo così regolato ogni questione patrimoniale sorta in costanza di matrimonio fatta eccezione per l'assegno di mantenimento sopra concordato, nulla più pretendendo reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo.
6- Spese legali compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...], il [...] e da VA DA, nata Parte_1
a BUBBIO (AT), il 09/09/1967, celebrato in Acqui Terme, in data 13.07.2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n.3, Parte 2^, Serie A, Anno 2013;
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.