Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 806/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 29/5/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 806 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Calogera Falco, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE (CONTUMACE)
e con l'intervento necessario delPUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 21/5/2025, per la parte ricorrente, l'avv. Federica Parrinello, in sostituzione dell'avv. Falco: “insiste in ricorso e, in particolare, chiede l'affido esclusivo in quanto il padre non ha mai versato nulla in favore della LI minore, non cerca la minore al di fuori dei rari appuntamenti presso lo spazio neutro;
osserva che, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge che lo è CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 20/5/24 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
data 6/8/2015, precisando che dall'unione è nata la LI (il 3/1/2020) e deducendo, Persona_1
a fondamento della domanda, che il matrimonio tra le parti è entrato in crisi a causa della tossicodipendenza dello . CP_1
ha, pertanto, chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione tra le Parte_1
odierne parti in giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in
Salemi, via Giovanni Verga n. 14, rimarrà nell'esclusivo uso della ricorrente e della LI ER
. 3) il sig. dovrà essere chiamato a trasferire la propria residenza
[...] Controparte_1 nell'immobile dove di fatto domicilia. 4) i mobili e tutte le suppellettili che arredavano la casa coniugale saranno assegnati e resteranno nella definitiva disponibilità della sig.ra
[...]
; 5) In merito all'affido della minore si chiede in ragione alla dipendenza da cui Parte_1
è affetto il padre che, la piccola venga affidata in via esclusiva alla madre e che, il Persona_1 sig. abbia il diritto di vederla solo attraverso l'attivazione di spazi neutri alla presenza CP_1
dei servizi sociali, previo accertamento del di lui stato psicofisico;
6) Il sig. Controparte_1 dovrà essere chiamato a versare alla coniuge la somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento, da prelevare direttamente alla fonte sulla di lui busta paga stante che, non ha mai versato spontaneamente alcuna somma in favore della LI minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi mediche, scolastiche e ricreative stante che, ella è priva di alcun sostentamento, verserà alla moglie, sempre con trattenuta alla fonte, anche in ragione all'addebito della separazione la somma di € 250,00 a titolo di sostentamento alimentare, essendo il marito l'unico soggetto titolare di reddito e la ricorrente impegnata nell'accudimento della propria bambina”.
2) Pur regolarmente citato in giudizio ex art. 143 c.p.c., non si è costituito;
Controparte_1 pertanto, all'udienza del 15/1/25, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia del resistente, nonché - tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza predetta e della documentazione in atti – ha assunto i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c: “Autorizza i
Pag. 2 a 7 coniugi a vivere separati;
affida la minore alla ricorrente Persona_2 [...]
in via esclusiva;
pone a carico di l'assegno mensile di € Parte_1 Controparte_1
200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice Parte_1
quale contribuzione al mantenimento della LI , oltre a 50 % delle spese Persona_1
straordinarie documentate;
dispone che gli incontri tra il padre e la LI avvengano previa predisposizione di apposito calendario ad opera dei servizi sociali del comune di Salemi presso lo Spazio Neutro appositamente allestito;
dispone che i servizi sociali relazionino sulle condizioni di vita delle minore e delle parti entro il 21 Marzo 2025; indica
[...]
quale unica beneficiaria dell'assegno unico erogato in favore della minore Parte_1
”. Persona_2
3) Nel corso del processo, è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Salemi nonché della Guardia di Finanza al fine di ottenere informazioni in ordine alla capacità patrimoniale del resistente.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione ex art. 473bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 21/5/25, senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
4) Sulla separazione.
4.1) Va senz'altro accolta la domanda principale, avente all'oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare la contumacia del convenuto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
4.2) Non risultano, tuttavia, provati i presupposti affinché si possa procedere ad una pronuncia di separazione con addebito a carico del resistente, non rinvenendosi in atti istanze istruttorie aventi ad oggetto le circostanze a tale riguardo dedotte in atto introduttivo o nelle successive memorie istruttorie.
5) Sull'affidamento e mantenimento della minore . Persona_1
5.1) In merito all'affidamento e collocamento della minore, va confermato quanto disposto ex art. 473bis.22 c.p.c. dal Giudice Delegato all'udienza del 15/1/25, senza necessità di procedere
Pag. 3 a 7 all'audizione della minore stante la tenera età (cinque anni appena compiuti al Persona_1
tempo della pronuncia della presente sentenza).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori un'eccezione alla regola dell'affido condiviso applicabile rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere quest'ultimo contrario all'interesse dei figli.
Tale contrarietà deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
È pacifico che l'affido esclusivo va disposto in presenza di un genitore che si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli.
5.2) Nel caso di specie, è emerso che la madre è l'unico genitore presente nella vita della LI come dalla stessa dichiarato all'udienza del 15/1/25: “Lo non vede la LI Parte_1 CP_1
da inizio settembre del 2024. Ho provato a contattarlo anche telefonicamente, ma senza risposta.
Escludo che, allo stato, lo sia ospitato presso una comunità di recupero”. CP_1
Tale sostanziale lontananza – materiale e affettiva - è stata, infatti, confermata dai Servizi Sociali del Comune di Salemi che, nella relazione trasmessa in data 20/3/25, hanno riferito:
“Relativamente al procedimento civile in oggetto, dichiara di non voler affidarsi ad un difensore legale, ma di accettare le decisioni che il tribunale vorrà prendere, l'importante è che queste gli permettano di recuperare e mantenere il rapporto con la LI” (cfr. pag. 3 relazione Servizi
Sociali depositata in atti).
Sul punto, deve osservarsi che il resistente, rimasto contumace, nulla ha allegato, né tantomeno provato, per contestare quanto prospettato dalla ricorrente in ordine all'inadempimento degli obblighi di accudimento e di mantenimento derivanti dalla qualità di genitore, sicché devono dirsi accertate le circostanze dedotte da quest'ultima al riguardo.
Pertanto, ad avviso del Collegio, l'affidamento esclusivo della minore si giustifica, oltre che sul sistematico mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore del predetto, anche sull'indifferenza mostrata dal convenuto, il quale, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, è rimasto, peraltro, contumace senza fornire alcuna prova dell'adempimento dei propri obblighi di educazione e mantenimento.
Pag. 4 a 7 Ed invero, il comportamento del padre denota un'incostanza e una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali tale da ritenere l'affido esclusivo con collocamento prevalente presso la ricorrente, il regime più adeguato alle esigenze della minore, nonché l'unico in grado di assicurarle un punto di riferimento certo e stabile.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, va ritenuto, dunque, che l'affidamento esclusivo della minore alla madre rappresenti, allo stato, la soluzione più rispondente agli interessi della LI, oltre che un'importante forma di tutela per la serenità e lo sviluppo psico- fisico della stessa, attesa la condotta assolutamente distonica nei confronti degli interessi di serena crescita di assunta dal padre, così come ampiamente dimostrata dalle scarse Persona_1
occasioni di frequentazione e dalla omessa contribuzione al mantenimento.
5.3) In presenza di prove in ordine alla capacità reddituale del convenuto (cfr. relazione Guardia di Finanza depositata in atti in data 7/4/25), in considerazione degli ulteriori oneri familiari gravanti su quest'ultimo e in ragione delle presumibili esigenze di vita della minore Persona_1
si reputa congruo confermare a carico di un assegno di € 200,00 mensili, a titolo Controparte_1
di contribuzione al mantenimento della LI da pagare, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della creditrice oltre al 50 % delle spese straordinarie Parte_1
documentate.
Ai sensi dell'art. 473bis.37 c.p.c., ratione temporis qui applicabile, “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”, sì che non è, secondo il nuovo impianto normativo, necessaria alcuna pronuncia giudiziale che ponga a carico del datore di lavoro l'obbligo di pagamento diretto.
5.4) In ragione della collocazione prevalente della LI presso la madre deve Persona_1 definitivamente disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Salemi, nella via Giovanni
Verga n. 14 alla ricorrente.
Pag. 5 a 7 5.5) Con riferimento al diritto di visita del padre è noto che “Al momento il sig. invece è CP_1
domiciliato, insieme alla compagna sig.ra ed il loro figlio nato il 10 Parte_2 Per_3 febbraio u.s., nella città di Castelvetrano in via Gaspare Parrino 14” (cfr. relazione servizi sociali depositata in atti).
Ad avviso del Collegio appare opportuno delegare lo Spazio Neutro del Comune di Salemi, così come già stabilito con ordinanza del 15/1/25, affinché predisponga un calendario di incontri tra lo e la LI e lo comunichi alle parti. CP_1 Persona_1
Gli incontri presso lo Spazio Neutro cesseranno al compimento del sesto compleanno di ER
e, da tale data, il padre avrà il diritto/dovere di frequentare la LI con la facoltà di tenerla
[...]
con sé, su intesa con la ricorrente , due giorni a settimana, per tre ore, o, in mancanza Parte_1
di intesa, il martedì e il sabato di ogni settimana, tra le ore 16:30 e le ore 19:30.
Tuttavia, nel predisporre il calendario di incontri, è necessario dare seguito a quanto esposto nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 20/3/25 ove si legge che “La bambina, nonostante verbalizzi a fatica e in modo esiguo i suoi pensieri, rimanda l'impressione che il desiderio di ricongiungersi col papà non sia assolutamente in dubbio. Il primo incontro di Spazio Neutro ha mostrato di fatto come l'emozione di nel ritrovarsi dinanzi al padre abbia Persona_1
configurazioni esclusivamente positive: gioia, affetto ed euforia hanno sostituito gli umori precedenti riconducibili ad un distacco non voluto e contrario ai suoi evidenti bisogni di attaccamento” (cfr. pag. 4).
Pertanto, i Servizi Sociali incaricati dovranno provvedere a garantire gli incontri del padre con la minore in spazio neutro almeno una volta a settimana, secondo gli orari e le modalità che saranno stabiliti dagli stessi Servizi.
6) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi di cui al
D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte e della tenue estensione dell'attività istruttoria, con pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, e senza necessità di provvedere in questa sede alla dimidiazione ex art. 130 D.p.R. 115/02 (Cass. Civ. sez. II,
11/09/2018, n.22017).
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 6/8/2015 e trascritto nei registri
[...]
dello stato civile del Comune di Salemi al n. 3, Parte I dell'anno 2015;
2) affida la LI minore in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Parte_1
3) dispone il collocamento della LI presso la madre con la facoltà di frequentazione del padre meglio precisata in motivazione;
4) onera di corrispondere alla , presso il domicilio di quest'ultima, Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la facoltà della parte creditrice di agire ai sensi dell'art. 473bis.37 c.p.c. nel caso di inadempimento dell'obbligato;
5) assegna la casa coniugale sita in Salemi, nella via Giovanni Verga n. 14, a
[...]
che vi vivrà unitamente alla LI;
Parte_1
6) indica quale unica beneficiaria dell'assegno unico erogato in Parte_1
favore della minore;
Persona_2
7) dispone che l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salemi verifichi l'andamento dei rapporti tra lo e la LI, predisponendo apposita relazione quadrimestrale da inoltrare, CP_1 sino al compimento dell'età di sette anni della minore, al Giudice Tutelare del Tribunale di
Marsala, presso il quale si aprirà apposito fascicolo di vigilanza;
8) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Salemi, atto n. 3, parte I dell'anno 2015;
9) condanna a rifondere delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 29/5/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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