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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3661 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maria Crescenzo, in forza di procura in atti e come in atti dom.ta
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv.to Anna Torre, in forza di procura in atti e come in atti dom.ta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/07/2023 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in data 28.09.2021 in Castel San IO (SA) e contestualmente chiedeva che all'esito fosse pronunciato anche lo scioglimento del matrimonio.
Egli deduceva ancora che dall'unione non sono nati figli. Con successivo ricorso depositato il 18.09.2023, domandava Controparte_1 del pari la separazione dal coniuge ma con addebito a carico di quest'ultimo, chiedendo altresì l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Entrambe le parti impugnavano poi con comparsa di costituzione le domande ex adverso proposte.
All'udienza del 21.3.2024, riuniti i due giudizi proposti dalle parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il GI delegato pronunciava i provvedimenti interinali e rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di separazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024.
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Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al
Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla domanda di addebito proposta da occorre Controparte_1 osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass.,
28 settembre 2001, n. 12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie la domanda di addebito avanzata dalla resistente va rigettata, non essendo state dimostrate le condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio dedotte, non essendo all'uopo sufficiente la produzione della sola querela presentata dalla parte, atteso il suo contenuto interamente unilaterale.
Premessa poi l'assenza di prole, il Collegio ribadisce l'impossibilità di disporre l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi, dovendo il regime giuridico dell'immobile seguire le ordinarie norme in punto di proprietà.
Venendo ora ai provvedimenti di carattere patrimoniale, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di contributo al mantenimento della coniuge proposta da . Controparte_1
L'art. 156 c.c. dispone, difatti, che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Orbene, la documentazione reddituale depositata in atti evidenzia una disparità quanto alla posizione delle parti e pertanto, tenuto conto altresì dell'età dei coniugi, della durata del matrimonio e della pregressa incontestata convivenza, per come dichiarato dalle parti all'udienza del 21.3.2024, il Collegio ritiene fondata la domanda e per l'effetto pone a carico di l'assegno Parte_1 mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge, somma da versare entro il 4 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il Collegio riserva poi la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A. Pronuncia la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
che contrassero matrimonio in data 28.09.2021 in Castel San
[...]
IO (SA) (atto anno 2021 n.17, parte I,);
B. Rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
C. Dispone che versi a , Parte_1 Controparte_1 entro il 4 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di euro 150,00 per il suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
D. Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile di Castel San IO (SA)di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto anno
2021 n.17, parte I).
E. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
F. Spese al definitivo.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 19.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo