Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE
SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Giudice delegato
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1014/2022 del R.G. di questo Tribunale Re- gionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
12/3/1985 (CF , nato C.F._2 Parte_3
Mazara del Vallo il 05/02/1980 (CF , C.F._3 [...]
nata a [...] il [...] (CF Parte_4
), tutti elettivamente domiciliati a Palermo in C.F._4
via Giotto n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo, rappre- sentati e difesi dall'avv.to Maria Grazia Cannata per mandato in atti
– parte ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
presso
[...] Corte di Appello Palermo
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Pt_5 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato ex lege
- parte convenuta -
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrenti – come in ricorso introduttivo e note conclusive”; convenuta – come in
comparsa di costituzione e risposta”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti conve- nivano in giudizio davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, l'Autorità del Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, premettevano di esse- re proprietari e/o comodatari di diversi fondi siti nel territorio del
Comune di Partanna, identificati come segue:
- fondo di , Ubicato in c.da Biaggini e ricadente nel Parte_1
foglio 45 dei terreni di Partanna, ivi individuato con le seguenti parti- celle: 34 di are 43.60; 36 di are 74.50; 37 di are 24.50; 38 di are 36.40;
39 di are 13.60; 41 di are 13.40; 42 di are 31.90: 43 di are 29.90; 166 di are 22.00; 167 di are 13.80; 214 di ettari 1.46.64; per una superficie complessiva di ettari 4.50.24;
- fondo , ubicato in contrada Molinazzo del Parte_2
territorio di Partanna, ricadente nel foglio 5, particelle: 1 di are 21.30;
7 di are 63.00; 35 di are 22.20; 36 di are 12.50; 37 di are 7.00, 250 di
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are 63.40; 251 di are 62.30; nonché foglio 6: p.lla 135 di are 19.00;
- fondo di , ubicato in c.da Biggini di Partanna, Parte_3
confinante con il fiume Modione, esteso catastalmente poco più di due ettari (ha 2.20.30) e ricadente nel foglio 44 dei terreni di tale comune ivi individuato con le seguenti p.lle: 81 di ettari 1.15.20; 82 di are
22.60; 83 di are 22.10; 87 di are 18.90; 84 di are 41.50;
- fondo di che ricade in parte sul foglio 16 e in Controparte_2
parte sul foglio 30 dei terreni di Partanna. In particolare: foglio 16:
p.lla 84 di ettari 1.71.60; 101 di are 38.00; 102 di are 25.90; 103 di are
50.50; 113 di ettari 1.11.60; 122 di ettari 2.10.90; 128 di are 59.50;
129 di are 67.40; 176 di ettari 2.83.80; 177 di are 53.90; 178 di are
30.40; 184 di are 27.20; 190 di are 44.20; 228 di are 43.18; Foglio 30:
p.lla 2 di ettari 1.45.20; 310 di are 99.55; 311 di ettari 1.02.95.
I ricorrenti chiedevano la condanna della convenuta CP_1
al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume
[...]
“Modione” avvenuta, dopo la notevole pioggia caduta nelle giornate del
10-11 novembre 2021, in conseguenza della condizione di degrado cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, a causa della mancata ese- cuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva nel giudizio l' del Bacino idrografico conte- CP_1
stando la domanda proposta.
Istruita la causa a mezzo di ctu, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 20.11.2024, la
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causa è stata posta in decisione dal collegio.
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La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta.
I fondi, oggetto di causa, alla data dell'evento alluvionale del 10-11 novembre 2021, appartengono ai ricorrenti a vario titolo. CP_3
, e agiscono in qua-
[...] Parte_2 Parte_3
lità di proprietari dei fondi suddetti mentre è Controparte_2
comodataria e proprietaria dei terreni colpiti dall'esondazione, giusta documentazione presente in atti (cfr. Rel. CTU pp. 11-19 e titoli pro- dotti).
I fondi oggetto del presente ricorso sono tutti situati nel territorio di Partanna, in un ambito caratterizzato dalla presenza di terreni par- ticolarmente fertili e produttivi adibiti prevalentemente a coltivazioni vitivinicole. Le particelle oggetto di causa sono ubicati all'interno del bacino idrografico del fiume Modione: i fondi di , Parte_1 [...]
e si trovano sulla sinistra Parte_2 Parte_3
idraulica del fiume, mentre i fondi di , intermedi Controparte_4
ai precedenti, si trovano sulla destra idraulica, a sud, dell'abitato di
TA FA (il fondo del ricorrente ) e sino alla Parte_2
distanza di poco più di sei chilometri verso sud, (il più lontano, il fondo di ) ad ovest dell'abitato di Partanna. Procedendo Parte_3
da TA FA verso sud e considerando la strada provinciale Moli- nazzo, si perviene, attraverso una stradella interpoderale, al terreno del ricorrente , distante circa due chilometri dal Parte_2
citato centro abitato, in c.da Molinazzo di Partanna, esteso circa 2,70
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ettari. Il terreno suddetto è posizionato tra la stradella che lo costeggia a sud-est e il fiume Modione con cui confina a nord-ovest per circa m
400.
Proseguendo poi sulla citata strada provinciale, si giunge sulla S.S.
188 e da qui, ad ovest di Partanna, inizia la comunale Forneca-Biggini, dalla quale si origina a sua volta una strada poderale tramite la quale si giunge al vasto fondo della ricorrente , in c.da Controparte_4
Biggini di Partanna. Il fondo della ricorrente per la parte CP_2
prossima al fiume, è esteso poco più di 15 ettari, è composto da diversi appezzamenti tra loro prossimi, tutti coltivati a vigneto con varietà ad uva bianca, in prevalenza vitigni di “C Lucido” e “Zibibbo” e confina con una lunghezza di oltre 600 metri con il fiume Modione. A sud di tale fondo, in prossimità della citata strada comunale Forneca-
Biggini, che collega Partanna con la S.S. 119, si trova il fondo del ricor- rente , esteso poco più di 4 ettari, coltivato prevalen- Parte_1
temente a vigneto con vitigni “C Bianco” e “Syrah”, a bacca ne- ra.
Infine, procedendo sempre verso sud, si giunge, attraverso una di- ramazione della citata strada comunale, al fondo del ricorrente
[...]
, esteso poco più di ettari 2 circa, confinante con il fiu- Parte_6
me Modione con un fronte di m 300 circa, coltivato in prevalenza a vi- gneto con vitigni a bacca bianca, “ Comune” e “ Persona_1 [...]
”. Persona_2
La coltivazione prevalente del comprensorio è quella viticola. I suoli sono particolarmente fertili e profondi, si tratta dei cosiddetti “suoli
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bruni” di origine alluvionale e sono particolarmente idonei alla colti- vazione della vite.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, i consulenti proce- dendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, si sono avvalsi della rete di stazioni pluviome- triche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) dal- le stazioni di Calatafimi e di Castelvetrano.
Dall'analisi dei dati suddetti, i cc.tt.uu., hanno accertato, in primo luogo, che il tempo di ritorno dell'evento di pioggia risulta pari a 12,5 anni, non classificabile fra gli eventi eccezionali e, in secondo luogo, che i terreni non sono ubicati in zone ad alta “pericolosità idraulica” secondo la classificazione del PAI.
Le copiose piogge del 10 e 11 novembre 2021, che hanno dato ori- gine alla predetta alluvione e che hanno cagionato ingenti danni ai fondi dei ricorrenti, non possono essere considerate come “eventi ec- cezionali” in grado di escludere la responsabilità della P.A. Pertanto,
l'esondazione del fiume sui fondi dei ricorrenti è da attribuire all'insufficienza idraulica dell'alveo, determinata dalla eccessiva pre- senza di vegetazione spontanea e dai depositi accumulatisi nel tempo sul fondo e sugli argini, a causa della totale assenza della dovuta manu- tenzione da parte dell'Autorità convenuta, circostanze che hanno osta- colato il normale deflusso delle acque (cfr. Relazione dei CC.TT.UU., pag. 5 e Relazione di CTP pp. 5-6), ancorché le simulazioni riportate nella relazione di consulenza hanno dimostrato che anche ad alveo pu- lito l'esondazione si sarebbe comunque verificata seppur con minori
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effetti dannosi.
Certamente, l'avere trascurato per anni la manutenzione corretta del fiume e l'omesso e reiterato intervento ha causato l'insufficienza idraulica all'origine principale dei danni e ciò è sufficiente a fondare la responsabilità della Pubblica Amministrazione tenuta alla manuten- zione.
Ne deriva, pertanto, la non occasionalità dell'evento alluvionale in esame, che si sarebbe potuto evitare se l'amministrazione avesse as- solto con diligenza i suoi doveri di cura dell'alveo fluviale.
Così accertate le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la re- sponsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappre- sentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al- la quale sono state trasferite le competenze in materia di “manuten- zione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi dell'art. 3 L.R. Pt_5
n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempe- stiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dai ricorrenti, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un ordinario evento me- teorico, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custo- dia, infatti, per aversi “caso fortuito” occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità
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da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di eccezionale in- tensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si
è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio
2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), nella specie non fornita.
Difatti è condivisibile il principio, costantemente espresso dal Giu- dice di legittimità per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epo- che, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono mag- gior rigore (fattispecie relativa all'azione di risarcimento dei danni subi- ti in seguito all'allagamento, verificatosi in occasione di un forte tempo- rale, sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del , di due locali condotti in locazione CP_5
dalla ricorrente)” (Cassazione civile sez. III, 24/03/2016, n.5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale “l'eccezionalità ed impre- vedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamen- te sufficiente a determinare l'evento).
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Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti (pag.ne 41 e ss.) - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto re- datta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura – deve essere sin da ora precisato che nel fondo di si è Parte_3
verificata l'avulsione del suolo vitato, trascinato via dalla corrente uni- tamente alle piante, nonché la sottrazione dell'ulteriore superficie po- sta oltre il nuovo alveo non più raggiungibile, per una superficie com- plessiva di mq 7000 circa, pertanto il danno è stato calcolato anche con riferimento al valore capitale del terreno permanentemente sottratto alla disponibilità del ricorrente.
Il risarcimento stimato a vantaggio dei ricorrenti ha riguardato le seguenti voci:
A) per il ricorrente Parte_2
1. Anticipazioni colturali (già ripetute): € 12.466,40;
2. Ripristino delle condizioni ex ante: € 7.524,00;
3. mancato reddito futuro: € 4.840,00
B) per il ricorrente Parte_1
1. Totale estirpazione e reimpianto del vigneto: € 17.306,40
2. Lucro cessante per mancato reddito futuro: € 3.300,00
C) per la ricorrente Controparte_2
1. Totale importo lavori di estirpazione, reimpianto vigneto e rifa- cimento impianto irriguo: € 25.959,60
2. Intervento di ripristino della stradella: € 10.680,00
3. Lucro cessante per mancato reddito futuro: € 4.200,00
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D) Per il ricorrente Parte_3
1. Valore capitale del terreno occupato permanentemente e sottrat- to alla disponibilità del ricorrente: € 19.250,00
2. Costi di ripristino della superficie invasa dalle acque: € 446,40
Tali somme, integrano un debito di valore perché dovranno com- pensare i ricorrenti del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli inte- ressi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto ai ricorrenti sarà pari a:
- € 26.779,90 (di cui € 1.949,50 a titolo di interessi) per
[...]
; Parte_7
- € 22.224,27 (di cui € 1.617,87 a titolo di interessi) per il ricor- rente;
Parte_1
- € 44.046,03 (di cui € 3.206,43 a titolo di interessi) per la ricor- rente;
Controparte_2
- € 21.242,82 (di cui € 1.546,42 a titolo di interessi) per il ricor- rente;
Parte_3
In ossequio alle regole della soccombenza l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico per la Sicilia, deve essere condannata a rimborsa- re ai ricorrenti le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a tito- lo di risarcimento del danno, che si distraggono in favore del procura-
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tore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorren- ti le seguenti somme:
- € 26.779,90; € 22.224,27; Parte_2 Parte_1
€ 44.046,03; € 21.242,82, Controparte_2 Parte_3
per tutti oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare ai ri- correnti le spese del giudizio che liquida in complessivi € 9.704,20, di cui € 1.396,20 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per leg- ge ed oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, da por- si definitivamente a carico della parte soccombente, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.1.2025.
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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