Articolo 4 della Legge 31 marzo 2005, n. 56
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5 maggio 2005
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15 agosto 2009
Art. 4. Applicazione dell'accordo-quadro con le universita'
in tema di internazionalizzazione 1. Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonche' degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attivita' formative delle universita' italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunita' per stranieri di frequentare corsi organizzati in universita' italiane per ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le universita', l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' l'interazione tra universita' e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attivita' di ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri ((, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente)) per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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