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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/10/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario MO – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1361 R.G.A.C.C. dell'anno 2025 iscritta a ruolo in data
05.05.25 e vertente
TRA
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Luca Della Peruta, Parte_1 che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.09.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da note di trattazione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
depositava ricorso ex art. 281-decies c.p.c. nei confronti di Parte_1
per far accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_1 convenuta per il mancato versamento del prezzo, ovvero per il versamento di soli €
35.494,00 a fronte di € 90.000,00 da versarsi entro il 30.06.25, in ragione del contratto di compravendita del 04.03.2022 stipulato dal Notaio repertorio n. Persona_1
54623, raccolta n. 26259, registrato il 31.03.2022 al n. 2855, trascritto in data 17.03.2022 ai n.ri 2788/2361; chiedeva, dunque, determinarsi la risoluzione di tale accordo, con ordine di trascrizione alla conservatoria e condanna alla restituzione dei beni;
chiedeva, altresì, dichiararsi somma ex art. 614-bis c.p.c. e condanna al risarcimento del danno, per l'intero importo già versato dalla resistente in ragione di mancato godimento dell'immobile e danni derivanti dalla stipula del mutuo per altro acquisto di immobile, con autorizzazione a trattenere detto importo;
con condanna alle spese di lite e di mediazione.
Pur regolarmente citata in giudizio, decideva di non costituirsi né Controparte_1 comparire all'udienza del 17.07.25.
Alla prima udienza, rilevata la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione e di natura documentale, la stessa veniva rinviata successivamente sino al 18.09.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione per inadempimento costituisce un rimedio generale del nostro ordinamento per reagire all'inadempimento del debitore nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, con i presupposti della mancata prestazione, della rilevanza di tale inadempimento e della costituzione in mora del debitore.
Alla luce della giurisprudenza cospicua che si è sviluppata sull'argomento, si è stabilito che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.” (Cass. 13827-19); inoltre, per ciò che interessa al caso di specie, “la costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore;
in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c.” (Cass. 15993-18). La ratio dell'azione per inadempimento, dunque, sta nella violazione del sinallagma negoziale, quando il mancato assolvimento delle obbligazioni di una delle parti acquisisca una rilevanza tale, ex art. 1455 c.c., da pregiudicare in maniera severa i diritti e le ragioni di uno dei contraenti e ciò – anche se in maniera inusuale – anche quando la parte danneggiata non costituisca in mora l'altra parte ma agisca, direttamente, per ottenere soddisfazione in sede giudiziale.
Orbene, nel caso de quo, sia ai sensi dell'art. 2697 c.c. che per effetto dell'art. 115 c.p.c. alla luce della manifesta contumacia di parte resistente, non vi è prova del pagamento del prezzo denunciato dalla e, dunque, è impossibile per questo Parte_1 giudicante valutare il rispetto da parte della delle pattuizioni assunte CP_1 in data 04.03.22 innanzi al Notaio potendo unicamente fare fede Persona_1 sulle dichiarazioni contra se della ricorrente, ovvero sul versamento dell'importo totale di € 35.494,00. Peraltro, come noto, l'eccezione di pagamento è eccezione propria e parte resistente avrebbe dovuto non solo costituirsi, ma farlo anche nei termini previsti dalla legge per la costituzione tempestiva del convenuto – il silenzio scelto scientemente da parte della non può che far ritenere sostanziato l'inadempimento ai CP_1 fini della declaratoria di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Risultando evidenti tutti gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno ed avendo la parte comprovato il valore del godimento mensile dell'immobile, potrà riconoscersi l'importo di € 600,00 per i mesi sino alla conclusione del presente giudizio, ovvero 42: in totale, pertanto, la resistente dovrà corrispondere l'importo di € 25.200,00 che potrà essere trattenuto sull'importo da rendersi all' ex art. 1458 CP_1
c.c. in ragione di compensazione ex iudice ai sensi dell'art. 1243 c.c. dei crediti tra le due parti. In questa sede, nondimeno, non può trovare ingresso ulteriore risarcimento in ragione del fatto che non si rilevano ulteriori danni in capo alla ricorrente, oltre a quelli attinenti all'illegittimo godimento dell'immobile per il mancato perfezionamento del contratto di compravendita del marzo 2022, non avendo parte ricorrente comprovato l'eventuale esistenza di more o esecuzioni in capo alla . Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza, così come richieste dal ricorrente pur in assenza di pagamento dell'organismo di conciliazione in ragione del fatto CP_2 che è ritenuto comunque sussistente il debito come da fattura in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II sezione civile, in persona del Giudice Onorario di Pace avv.
Rosario MO, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...]
contro , ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accerta i presupposti e dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita del 04.03.2022 stipulato dal Notaio Persona_1 repertorio n. 54623, raccolta n. 26259, registrato il 31.03.2022 al n. 2855, trascritto in data 17.03.2022 ai n.ri 2788/2361, per quanto in parte motiva, determinando gli effetti previsti dall'art. 1458 c.c.;
3) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, sollevandolo da ogni onere e responsabilità in merito;
4) Per l'effetto, condanna alla restituzione ed alla Controparte_1 consegna, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, in favore di dei seguenti beni immobili: a) Parte_1 appartamento per civile abitazione, ubicato al quarto piano, avente la consistenza di vani catastali otto (cinque ambienti utili e relativi accessori), superficie catastale 136 mq., escluse aree scoperte 128 mq., identificato in catasto al foglio
94, p.lla 597, sub. 48, z.c. 2, cat. A2, cl. 2, R.C. euro 908,96, situato in Benevento, alla Via Napoli n. 123/C; b) pertinenziale locale adibito ad autorimessa, situato al piano seminterrato, avente la superficie di circa 18 mq., identificato in catasto al foglio 94, p.lla 597, sub. 107, z.c. 2, cat. C6, cl. 3, R.C. euro 52,99 (superficie catastale totale 22 mq.);
5) Altresì, condanna al pagamento di un importo Controparte_1 ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione, decorrente dunque dal trentunesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento, pari ad € 100,00 al giorno sino e non oltre l'importo di € 25.000,00, costituendo tale sentenza titolo esecutivo per il pagamento di tale ulteriore somma;
6) Per l'effetto, autorizza a ritenere parzialmente Parte_1 quanto già versato da sino all'importo di € Controparte_1
25.200,00, a titolo di remunerazione del godimento dei summenzionati immobili ed a titolo di risarcimento danni ex art. 1223 c.c., per effetto di compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.;
7) Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in € 6.746,40 per compenso di avvocato secondo valori medi dello scaglione di riferimento del Tribunale per le controversie da € 52.001,00 ad €
260.000,00, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 4, co. 4, per assenza di questioni in fatto ed in diritto ed esclusa la fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi, oltre € 786,00 per spese non imponibili, oltre € 285,48 per spese di mediazione documentate, ed oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2
D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Benevento, lì 29 Settembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Rosario MO