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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, all'udienza del 4 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale ha trattenuto la causa in decisione ed ha emesso nei termini di legge la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35071 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. (cod. fisc.: ), nonché Parte_2 C.F._1 quest'ultimo in proprio, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso
AT & Longo società tra avvocati s.p.a. che, con l'avv. Mauro Longo (cod. fisc:
), li rappresenta e difende C.F._2
OPPONENTE
E
Controparte_1
- anche (p.i.v.a. ), in persona del
[...] Controparte_1 P.IVA_2
Procuratore Dirigente della Direzione Assicurativa Ramo suo legale rappresentante, CP_2
Rag. rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto CP_3 ingiuntivo, dall'Avv. Alfredo Adolfini del Foro di Milano, c.f. - ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito a Milano in Via Marcantonio
Colonna n. 38-43
OPPOSTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.6.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con decreto ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
ingiungeva alla società ed al sig.
[...] Parte_3 Pt_2
in qualità di coobbligato il pagamento della somma di € 24.000,00 eseguito dalla
[...]
ricorrente in favore di che aveva escusso la polizza fideiussoria n. Controparte_4
2018.13.6411990 con la quale la compagnia di assicurazioni si era costituita fideiussore di
[...]
nei confronti di a garanzia dell'esatto adempimento del Parte_1 Controparte_4
contratto di locazione commerciale sito in Aprilia in via della Meccanica, 59.
La compagnia deduceva a fondamento della pretesa creditoria Controparte_1
azionata di avere ricevuto in data 6.7.2022 dalla richiesta di escussione della Controparte_4
polizza fideiussoria, stante l'inadempimento del conduttore, e di avere eseguito il pagamento della somma di € 24.000,00 in data 5.5.2003 in favore della non avendo Controparte_4
ricevuto alcun riscontro da parte di Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato in persona Parte_3
del legale rappresentante che agiva anche in proprio in qualità di Parte_2
coobbligato, proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo sollevando, preliminarmente, eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ed eccezione di incompetenza per territorio per essere competente ai sensi degli artt. 19, 20 c.p.c. il Tribunale di Latina con riferimento sia alla società
[...]
che con riferimento al coobbligato residente a [...](Lt), Parte_1 Parte_2
nei cui confronti era stata violata la normativa a tutela del consumatore ed in particolare l'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs n. 206/2005.
Nel merito gli opponenti deducevano: l'infondatezza della pretesa creditoria per inidoneità probatoria della documentazione depositata per essere le fatture di formazione unilaterale;
la violazione della normativa consumeristica nei confronti di per Parte_2
avere questi sottoscritto l'atto di coobbligazione in qualità di persona fisica che non svolgeva alcuna attività imprenditoriale;
la nullità dei contratti ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione pagina 2 di 9 delle norme in materia di informazione e trasparenza sia nella fase precontrattuale che contrattuale per essere la clausole contenute nei contratti, formulate in maniera poco chiara e trasparente e comunque prive dell'indicazione degli elementi necessari a consentire al consumatore una scelta informata;
la liberazione del coobbligato per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del debitore nel termine di sei mesi ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Parte opponente concludeva, quindi per l'improcedibilità della domanda, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva parte opposta che deduceva: l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità vertendo la causa in materia di fideiussione non ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 in cui è obbligatoria la mediazione obbligatoria;
l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza avendo l'obbligazione dedotta in giudizio natura pecuniaria e dovendosi eseguire, quindi, ai sensi dell'art. 1182 c.c. presso il domicilio del creditore e, quindi a Milano dove ha la sede legale e non Controparte_1
rivestendo il la qualifica di consumatore, atteso che, al momento della sottoscrizione Pt_2
dell'atto di coobbligazione , in data 22.11.2019 rivestiva la carica di Presidente di CLA come emerge dalla visura camerale;
deduceva, altresì, che la norma pattizia di cui alla lettera E) dell'atto di coobbligazione che indicava quale foro esclusivamente competente quello di
Torino anziché quello di Milano era frutto di un refuso e ribadiva, comunque, che tale competenza convenzionale non fosse invocata dal che eccepiva l'invalidità di tale Pt_2
clausola per essere competente il Tribunale di Latina, prestando adesione alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Torino in caso di ritenuta inefficacia della clausola di cui alla lettera E). Nel merito, ribadendo la natura autonoma della garanzia prestata, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di inidoneità probatoria della documentazione prodotta non dovendo la compagnia provare la sussistenza del credito che ha originato l'escussione della polizza;
nessuna violazione della normativa consumeristica rendeva inefficaci clausole asseritamente ritenute vessatorie ed il nel sottoscrivere l'atto di coobbligazione aveva Pt_2 rinunciato ai diritti di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza della compagnia dal diritto di agire nei confronti del coobbligato. Parte opposta pagina 3 di 9 concludeva, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
2. Eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente, considerato l'orientamento costante di questa sezione di non considerare la polizza fideiussoria un contratto di assicurazione in senso stretto, sì che non si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria. In particolare, la polizza di cui è causa è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, come meglio argomentato in prosieguo, e, dunque, non riconducibile nell'alveo dei "contratti assicurativi, bancari e finanziari" in senso stretto di cui al D.lgs 28/2010.
3. Eccezione di incompetenza territoriale
Con riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei confronti della società va osservato che l'intestato Tribunale è competente, sia in quanto Parte_1 foro esclusivo stabilito per accordo delle parti ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali della polizza fideiussoria, sia in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 20
c.p.c. e 1182 c.c., alla stregua del quale è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, che, nel caso di specie, considerata la natura pecuniaria della stessa, é il domicilio del creditore e, quindi, la sede legale della , sita in Controparte_1
Milano. Quanto alla eccezione di incompetenza sollevata nei confronti di va Parte_2
escluso che, ai fini della individuazione del giudice competente, possa attribuirsi al coobbligato la qualifica di consumatore nel senso indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (Corte di Giustizia UE, VI sezione, ord. 19 novembre 2015, causa C-74115; 14 settembre 2016 C 534-2015): sufficiente, infatti, rilevare che, come desumibile dagli atti (v. la visura camerale prodotta dalla convenuta opposta) e sottolineato anche dalla convenuta,
l'odierno opponente al momento della sottoscrizione dell'atto di coobbligazione in data
22.11.2019 (doc. n. 5 fascicolo opposta) era Amministratore Unico della società
[...] ltre che Presidente del Consiglio di Amministrazione. Parte_3
In merito, invece, all'eccepita incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, in forza dell'art. lett. E di cui all'atto di coobbligazione del 22.11.2019 che prevedeva che “per pagina 4 di 9 qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Torino” è bene richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il foro stabilito dalle parti
(convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle regole della "prevenzione" o dell'"assorbimento", ovvero, ancora, del
"cumulo soggettivo" ( artt. 31-40 c.p.c.) (Cass. 8316/98 nonché da ultimo Cass. Civ. 2120/2022).
Ne consegue che l'individuazione di un foro convenzionale che attribuisca competenza esclusiva ad altro giudice ( l'atto di coobbligazione prevede competenza esclusiva del Foro di
Torino doc. n. 5) è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
Nel caso di specie, proprio in ragione del cumulo oggettivo, il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto anche nei confronti del coobbligato e la domanda è stata proposta innanzi al Tribunale di Milano, ove ha sede la società ingiunta, odierna opponente, sulla base di una polizza assicurativa ed un atto di coobbligazione, ancorché quest'ultimo preveda come foro esclusivo il Tribunale di Torino.
La competenza del Tribunale di Torino, quindi, può modificarsi per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., norma che presuppone che siano convenuti, davanti al medesimo giudice, più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Infatti, "il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne
l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art.
33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione" (Cass. civ.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012, Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310; Cass., ord.,
21/12/2018, n. 33150, Cass. Civ. 26910/2020). Parte opponente non ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano anche con riferimento alla modificazione della competenza per ragioni di connessione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione sollevata in quanto destituita di fondamento.
pagina 5 di 9 Passando all'esame del merito della controversia va osservato che I documenti di causa attestano la fondatezza della richiesta monitoria, nell'evidenziare come non sia in contestazione l'avvenuto pagamento da parte di in favore della Controparte_1
a seguito dell'escussione della polizza (doc. 5 fascicolo monitorio). Controparte_4
La polizza in questione è denominata "Garanzia Contratto/Cauzione Generica Diretta" a garanzia della “Buona riconsegna dell'immobile nello stato in cui è stato ricevuto salvo usura d'Uso e per il pagamento del canone d'affitto con esclusione del rimborso di spese e di altri oneri previsti dal contratto di locazione medesimo”.
Nella specie, l'art. 10 della polizza prevede "Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza la società resta surrogata all' in ogni diritto ed azione nei confronti del Parte_4 contraente e di altri responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitale, interessi ed altre spese sostenute"; il successivo art. 11, invece, "Il contraente si obbliga a rimborsare alla società a semplice richiesta le somme da essa pagate per capitale
e per spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la società. Sono inoltre a carico del contraente tutte le spese che la società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.” .
Ancora, l'allegato di coobbligazione prevede: "Gli obblighi ed oneri tutti che incombono al
Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata vengono parimenti assunti, solidalmente con il
Contraente stesso nonché con ogni eventuale altro coobbligato, fino alla concorrenza di€ 30.000,00 da
1) e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di Parte_2 cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari. I predetti Coobbligati dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso (in seguito denominata ) ai Controparte_1 Pt_1 sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiarano di manlevare la
Società stessa da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza medesima……si obbligano pertanto a tenere indenne la da ogni pagamento che essa dovesse Pt_1 erogare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese;
si obbligano, in particolare, a versare alla Società, a semplice richiesta, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 C.C. , tutte le somme
pagina 6 di 9 che la Società sia stata chiamata a pagare, o abbia pagato, a qualunque titolo e per qualunque ragione in dipendenza della summenzionata polizza;
i predetti si impegnano inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.".
Ciò premesso, trattasi, invero, di contratto autonomo di garanzia in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'inserimento di clausole come quelle sopra riprodotte comporta "una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale", salva l'ipotesi di exceptio doli generalis, allorché risulti "evidente certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa".
Inoltre, "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr., Sezioni Unite 397/2010 ; Cass. 4917/2019; 30181/2018).
Orbene, accertata in applicazione della riportata giurisprudenza ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo ufficio, la natura di contratto autonomo di garanzia, la domanda monitoria deve essere correttamente qualificata quale azione di rivalsa - ai sensi del citato art. 10 delle condizioni generali di polizza - promossa da a Controparte_1
seguito dell'escussione della stessa da parte di comunicata il 6.07.2022, sia al Controparte_4
garante, sia al garantito (doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Inoltre, il pagamento è avvenuto a termine di polizza in data 5.5.2023 (doc. 5 fascicolo monitorio).
La richiesta di incameramento è dunque avvenuta legittimamente ed altrettanto legittimo il pagamento da parte di e l'attuale successiva pretesa di vedersi Controparte_1
restituite le somme a titolo di rivalsa.
Del tutto infondate le contestazioni sollevate da parte opponente sia con riferimento all'inidoneità probatoria delle fatture prodotte nel giudizio monitorio, atteso che tali fatture pagina 7 di 9 attengono al contratto di locazione intercorso tra la beneficiaria della polizza Controparte_4
ed il contraente la polizza e non attengono alla domanda di rivalsa svolta Parte_1
dalla compagnia nei confronti del contraente in termini di polizza. A fondamento della pretesa monitoriamente azionata, infatti, la compagnia di assicurazioni ha dimostrato il proprio diritto di credito a titolo di rivalsa essendosi surrogata, per effetto del pagamento a favore della beneficiaria della polizza, nei confronti della contraente, producendo il contratto,
l'atto di coobbligazione, la escussione della polizza e la contabile di pagamento.
Del pari infondata la contestazione in merito alla violazione della normativa a tutela del consumatore, atteso che l'esclusione della qualifica di consumatore in capo al coobbligato impedisce l'applicazione della disciplina consumeristica. Pt_2
L'atto di coobbligazione è valido ed efficace, debitamente sottoscritto dal che non ha Pt_2
contestato il fatto della stipula della garanzia né ne ha disconosciuto la sottoscrizione. Inoltre avendo il espressamente rinunciato ai diritti di cui all'art. 1957 c.c. ( lett. B) dell'atto di Pt_2
coobbligazione “I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli arti. 1955 e 1957 del Cod. Civ. liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.) deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Pt_2
Peraltro, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall' art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente ( Cass. civ.31509/2021; v. anche Corte d'Appello di Milano,
18 marzo 2021, n. 890).
pagina 8 di 9 Alla luce di tali argomentazioni si deve ritenere che la pretesa creditoria monitoriamente azionata sia nei confronti della società della polizza Parte_5
fideiussoria che nei confronti del coobbligato deve ritenersi fondata con conseguente Pt_2 rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione fino ad Euro 26.000,00 e applicando i parametri minimi per la fase decisionale in assenza degli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e da in qualità di coobbligato contro Parte_1 Parte_2
avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024 emesso dal Tribunale di Milano, così provvede:
1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024 dal Tribunale di Milano;
2. dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida nella somma Controparte_1 di euro 4.227,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano, in data 4 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, all'udienza del 4 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale ha trattenuto la causa in decisione ed ha emesso nei termini di legge la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35071 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(cod. fisc.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. (cod. fisc.: ), nonché Parte_2 C.F._1 quest'ultimo in proprio, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso
AT & Longo società tra avvocati s.p.a. che, con l'avv. Mauro Longo (cod. fisc:
), li rappresenta e difende C.F._2
OPPONENTE
E
Controparte_1
- anche (p.i.v.a. ), in persona del
[...] Controparte_1 P.IVA_2
Procuratore Dirigente della Direzione Assicurativa Ramo suo legale rappresentante, CP_2
Rag. rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso per decreto CP_3 ingiuntivo, dall'Avv. Alfredo Adolfini del Foro di Milano, c.f. - ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito a Milano in Via Marcantonio
Colonna n. 38-43
OPPOSTA
pagina 1 di 9 OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.6.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con decreto ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024, il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
ingiungeva alla società ed al sig.
[...] Parte_3 Pt_2
in qualità di coobbligato il pagamento della somma di € 24.000,00 eseguito dalla
[...]
ricorrente in favore di che aveva escusso la polizza fideiussoria n. Controparte_4
2018.13.6411990 con la quale la compagnia di assicurazioni si era costituita fideiussore di
[...]
nei confronti di a garanzia dell'esatto adempimento del Parte_1 Controparte_4
contratto di locazione commerciale sito in Aprilia in via della Meccanica, 59.
La compagnia deduceva a fondamento della pretesa creditoria Controparte_1
azionata di avere ricevuto in data 6.7.2022 dalla richiesta di escussione della Controparte_4
polizza fideiussoria, stante l'inadempimento del conduttore, e di avere eseguito il pagamento della somma di € 24.000,00 in data 5.5.2003 in favore della non avendo Controparte_4
ricevuto alcun riscontro da parte di Parte_1
Con atto di citazione regolarmente notificato in persona Parte_3
del legale rappresentante che agiva anche in proprio in qualità di Parte_2
coobbligato, proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo sollevando, preliminarmente, eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ed eccezione di incompetenza per territorio per essere competente ai sensi degli artt. 19, 20 c.p.c. il Tribunale di Latina con riferimento sia alla società
[...]
che con riferimento al coobbligato residente a [...](Lt), Parte_1 Parte_2
nei cui confronti era stata violata la normativa a tutela del consumatore ed in particolare l'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs n. 206/2005.
Nel merito gli opponenti deducevano: l'infondatezza della pretesa creditoria per inidoneità probatoria della documentazione depositata per essere le fatture di formazione unilaterale;
la violazione della normativa consumeristica nei confronti di per Parte_2
avere questi sottoscritto l'atto di coobbligazione in qualità di persona fisica che non svolgeva alcuna attività imprenditoriale;
la nullità dei contratti ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione pagina 2 di 9 delle norme in materia di informazione e trasparenza sia nella fase precontrattuale che contrattuale per essere la clausole contenute nei contratti, formulate in maniera poco chiara e trasparente e comunque prive dell'indicazione degli elementi necessari a consentire al consumatore una scelta informata;
la liberazione del coobbligato per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del debitore nel termine di sei mesi ai sensi dell'art. 1957
c.c.. Parte opponente concludeva, quindi per l'improcedibilità della domanda, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva parte opposta che deduceva: l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità vertendo la causa in materia di fideiussione non ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 in cui è obbligatoria la mediazione obbligatoria;
l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza avendo l'obbligazione dedotta in giudizio natura pecuniaria e dovendosi eseguire, quindi, ai sensi dell'art. 1182 c.c. presso il domicilio del creditore e, quindi a Milano dove ha la sede legale e non Controparte_1
rivestendo il la qualifica di consumatore, atteso che, al momento della sottoscrizione Pt_2
dell'atto di coobbligazione , in data 22.11.2019 rivestiva la carica di Presidente di CLA come emerge dalla visura camerale;
deduceva, altresì, che la norma pattizia di cui alla lettera E) dell'atto di coobbligazione che indicava quale foro esclusivamente competente quello di
Torino anziché quello di Milano era frutto di un refuso e ribadiva, comunque, che tale competenza convenzionale non fosse invocata dal che eccepiva l'invalidità di tale Pt_2
clausola per essere competente il Tribunale di Latina, prestando adesione alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Torino in caso di ritenuta inefficacia della clausola di cui alla lettera E). Nel merito, ribadendo la natura autonoma della garanzia prestata, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di inidoneità probatoria della documentazione prodotta non dovendo la compagnia provare la sussistenza del credito che ha originato l'escussione della polizza;
nessuna violazione della normativa consumeristica rendeva inefficaci clausole asseritamente ritenute vessatorie ed il nel sottoscrivere l'atto di coobbligazione aveva Pt_2 rinunciato ai diritti di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza della compagnia dal diritto di agire nei confronti del coobbligato. Parte opposta pagina 3 di 9 concludeva, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
2. Eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente, considerato l'orientamento costante di questa sezione di non considerare la polizza fideiussoria un contratto di assicurazione in senso stretto, sì che non si verte in ipotesi di mediazione obbligatoria. In particolare, la polizza di cui è causa è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, come meglio argomentato in prosieguo, e, dunque, non riconducibile nell'alveo dei "contratti assicurativi, bancari e finanziari" in senso stretto di cui al D.lgs 28/2010.
3. Eccezione di incompetenza territoriale
Con riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei confronti della società va osservato che l'intestato Tribunale è competente, sia in quanto Parte_1 foro esclusivo stabilito per accordo delle parti ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali della polizza fideiussoria, sia in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 20
c.p.c. e 1182 c.c., alla stregua del quale è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione, che, nel caso di specie, considerata la natura pecuniaria della stessa, é il domicilio del creditore e, quindi, la sede legale della , sita in Controparte_1
Milano. Quanto alla eccezione di incompetenza sollevata nei confronti di va Parte_2
escluso che, ai fini della individuazione del giudice competente, possa attribuirsi al coobbligato la qualifica di consumatore nel senso indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (Corte di Giustizia UE, VI sezione, ord. 19 novembre 2015, causa C-74115; 14 settembre 2016 C 534-2015): sufficiente, infatti, rilevare che, come desumibile dagli atti (v. la visura camerale prodotta dalla convenuta opposta) e sottolineato anche dalla convenuta,
l'odierno opponente al momento della sottoscrizione dell'atto di coobbligazione in data
22.11.2019 (doc. n. 5 fascicolo opposta) era Amministratore Unico della società
[...] ltre che Presidente del Consiglio di Amministrazione. Parte_3
In merito, invece, all'eccepita incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino, in forza dell'art. lett. E di cui all'atto di coobbligazione del 22.11.2019 che prevedeva che “per pagina 4 di 9 qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Torino” è bene richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il foro stabilito dalle parti
(convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle regole della "prevenzione" o dell'"assorbimento", ovvero, ancora, del
"cumulo soggettivo" ( artt. 31-40 c.p.c.) (Cass. 8316/98 nonché da ultimo Cass. Civ. 2120/2022).
Ne consegue che l'individuazione di un foro convenzionale che attribuisca competenza esclusiva ad altro giudice ( l'atto di coobbligazione prevede competenza esclusiva del Foro di
Torino doc. n. 5) è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
Nel caso di specie, proprio in ragione del cumulo oggettivo, il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto anche nei confronti del coobbligato e la domanda è stata proposta innanzi al Tribunale di Milano, ove ha sede la società ingiunta, odierna opponente, sulla base di una polizza assicurativa ed un atto di coobbligazione, ancorché quest'ultimo preveda come foro esclusivo il Tribunale di Torino.
La competenza del Tribunale di Torino, quindi, può modificarsi per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., norma che presuppone che siano convenuti, davanti al medesimo giudice, più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Infatti, "il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne
l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art.
33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione" (Cass. civ.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 18967 del 05/11/2012, Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310; Cass., ord.,
21/12/2018, n. 33150, Cass. Civ. 26910/2020). Parte opponente non ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano anche con riferimento alla modificazione della competenza per ragioni di connessione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione sollevata in quanto destituita di fondamento.
pagina 5 di 9 Passando all'esame del merito della controversia va osservato che I documenti di causa attestano la fondatezza della richiesta monitoria, nell'evidenziare come non sia in contestazione l'avvenuto pagamento da parte di in favore della Controparte_1
a seguito dell'escussione della polizza (doc. 5 fascicolo monitorio). Controparte_4
La polizza in questione è denominata "Garanzia Contratto/Cauzione Generica Diretta" a garanzia della “Buona riconsegna dell'immobile nello stato in cui è stato ricevuto salvo usura d'Uso e per il pagamento del canone d'affitto con esclusione del rimborso di spese e di altri oneri previsti dal contratto di locazione medesimo”.
Nella specie, l'art. 10 della polizza prevede "Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza la società resta surrogata all' in ogni diritto ed azione nei confronti del Parte_4 contraente e di altri responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitale, interessi ed altre spese sostenute"; il successivo art. 11, invece, "Il contraente si obbliga a rimborsare alla società a semplice richiesta le somme da essa pagate per capitale
e per spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la società. Sono inoltre a carico del contraente tutte le spese che la società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.” .
Ancora, l'allegato di coobbligazione prevede: "Gli obblighi ed oneri tutti che incombono al
Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata vengono parimenti assunti, solidalmente con il
Contraente stesso nonché con ogni eventuale altro coobbligato, fino alla concorrenza di€ 30.000,00 da
1) e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di Parte_2 cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari. I predetti Coobbligati dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso (in seguito denominata ) ai Controparte_1 Pt_1 sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiarano di manlevare la
Società stessa da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza medesima……si obbligano pertanto a tenere indenne la da ogni pagamento che essa dovesse Pt_1 erogare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese;
si obbligano, in particolare, a versare alla Società, a semplice richiesta, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 C.C. , tutte le somme
pagina 6 di 9 che la Società sia stata chiamata a pagare, o abbia pagato, a qualunque titolo e per qualunque ragione in dipendenza della summenzionata polizza;
i predetti si impegnano inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.".
Ciò premesso, trattasi, invero, di contratto autonomo di garanzia in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'inserimento di clausole come quelle sopra riprodotte comporta "una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale", salva l'ipotesi di exceptio doli generalis, allorché risulti "evidente certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa".
Inoltre, "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta
e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr., Sezioni Unite 397/2010 ; Cass. 4917/2019; 30181/2018).
Orbene, accertata in applicazione della riportata giurisprudenza ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo ufficio, la natura di contratto autonomo di garanzia, la domanda monitoria deve essere correttamente qualificata quale azione di rivalsa - ai sensi del citato art. 10 delle condizioni generali di polizza - promossa da a Controparte_1
seguito dell'escussione della stessa da parte di comunicata il 6.07.2022, sia al Controparte_4
garante, sia al garantito (doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Inoltre, il pagamento è avvenuto a termine di polizza in data 5.5.2023 (doc. 5 fascicolo monitorio).
La richiesta di incameramento è dunque avvenuta legittimamente ed altrettanto legittimo il pagamento da parte di e l'attuale successiva pretesa di vedersi Controparte_1
restituite le somme a titolo di rivalsa.
Del tutto infondate le contestazioni sollevate da parte opponente sia con riferimento all'inidoneità probatoria delle fatture prodotte nel giudizio monitorio, atteso che tali fatture pagina 7 di 9 attengono al contratto di locazione intercorso tra la beneficiaria della polizza Controparte_4
ed il contraente la polizza e non attengono alla domanda di rivalsa svolta Parte_1
dalla compagnia nei confronti del contraente in termini di polizza. A fondamento della pretesa monitoriamente azionata, infatti, la compagnia di assicurazioni ha dimostrato il proprio diritto di credito a titolo di rivalsa essendosi surrogata, per effetto del pagamento a favore della beneficiaria della polizza, nei confronti della contraente, producendo il contratto,
l'atto di coobbligazione, la escussione della polizza e la contabile di pagamento.
Del pari infondata la contestazione in merito alla violazione della normativa a tutela del consumatore, atteso che l'esclusione della qualifica di consumatore in capo al coobbligato impedisce l'applicazione della disciplina consumeristica. Pt_2
L'atto di coobbligazione è valido ed efficace, debitamente sottoscritto dal che non ha Pt_2
contestato il fatto della stipula della garanzia né ne ha disconosciuto la sottoscrizione. Inoltre avendo il espressamente rinunciato ai diritti di cui all'art. 1957 c.c. ( lett. B) dell'atto di Pt_2
coobbligazione “I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare i coobbligati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli arti. 1955 e 1957 del Cod. Civ. liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.) deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Pt_2
Peraltro, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall' art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente ( Cass. civ.31509/2021; v. anche Corte d'Appello di Milano,
18 marzo 2021, n. 890).
pagina 8 di 9 Alla luce di tali argomentazioni si deve ritenere che la pretesa creditoria monitoriamente azionata sia nei confronti della società della polizza Parte_5
fideiussoria che nei confronti del coobbligato deve ritenersi fondata con conseguente Pt_2 rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione fino ad Euro 26.000,00 e applicando i parametri minimi per la fase decisionale in assenza degli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
e da in qualità di coobbligato contro Parte_1 Parte_2
avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024 emesso dal Tribunale di Milano, così provvede:
1. Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024 dal Tribunale di Milano;
2. dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 9986/2024 emesso in data 17.7.2024;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali che liquida nella somma Controparte_1 di euro 4.227,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Milano, in data 4 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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