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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R . G . 5 1 9 / 2 0 2 5
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 27/11/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco
Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 519 del 2025, promossa da:
c.f. ) con l'avv. CASUCCI ROBERTO Parte_1 C.F._1
contro
, (c.f ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con l'avv. SCATA' PIERFRANCESCO
* * *
OGGETTO: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
CONCLUSIONI:
- per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
revocare il decreto ingiuntivo descritto in premessa, riducendo la condanna monitoria a favore dell'opposta di euro
12.788,36, oltre interessi maturati su tale posta di credito, non avendo prestato fideiussione specifica Parte_1
alcuna (e neppure omnibus) per il finanziamento chirografario n. 0205-466430-60, concesso dalla banca alla società
CP_2
Spese rifuse con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv Roberto Casucci del Foro di Pordenone (c.f.
) che dichiara di non aver riscosso onorario alcuno e aver anticipato le spese” C.F._2
- per parte opposta:
“Nel merito
Accogliersi la presente opposizione limitatamente alla parte del decreto ove l'odierno opponente è stato ingiunto di pagare l'importo di € 12.788,36, con conseguente revoca del decreto medesimo in parte qua, con contestuale conferma della residua parte del medesimo decreto, non oggetto della presente opposizione, in relazione alla quale la debitrice principale, e il garante sono stati ingiunti di pagare rispettivamente l'importo di € 130.981,25 (€ Pt_1
118.192,899 + 12.788,36), e di € 118,981,25.
2 Spese di lite integralmente compensate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2569 / 24 del 23 dicembre 2024, Parte_1
in precedenza ottenuto da , nei suoi confronti, quale Controparte_1
garante di per il pagamento delle seguenti somme, ovvero: CP_2
“• l'importo di € 118.192,89 per saldo debitore al 02.12.2024 (di cui € 6.863,89 per rateo interessi e spese maturati
al 02.12.2024 con riferimento al c/c n. 1367882 ed € 5.116,61 per rateo interessi e spese maturati al 02.12.2024 con riferimento al conto tecnico n. 1367895), in forza del contratto di conto corrente n. 6/205/1367882/57 di data
10.08.2017 oltre agli interessi moratori dalla data di messa in mora al tasso contrattualmente pattuito così calcolato:
Euribor3Mesi primo 250 (minimo 0,00%) + 9,50% tasso spread, comunque da temperare nel rispetto dei tassi soglia
tempo per tempo vigenti al saldo effettivo.
• l'importo di € 12.788,36 per capitale, interessi e spese al 02.12.2024, in forza di finanziamento chirografario n.
0205-466430-60 sottoscritto in data 28.05.2020 presso la filiale di Motta di Livenza oltre interessi di mora maturandi sulla sola quota capitale di € 12.672,22 al tasso contrattualmente pattuito (così
calcolato: tasso fisso 1,350% + tasso di mora 4,00%) comunque da temperare nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti sino al saldo effettivo
e così per un importo complessivo di € 130.981,25 oltre alle spese relative alla presente procedura liquidate in € 2242,00 per compenso professionale ed in € 406,50 per
spese, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
A sostegno della propria opposizione, a evidenziato che è stata erroneamente emessa Parte_1
ingiunzione nei suoi confronti per la minor somma di € 12.788.36, in quanto egli non ha garantito l'esposizione in questione della debitrice principale per come riferibile al finanziamento n. 0205- CP_2
466430-60.
L'opposta si è costituita in giudizio, evidenziando di condividere la presente censura al decreto opposto.
E' stata disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies in relazione a tutte le domande proposte,
assegnando pertanto termine perentorio sino al 5 settembre 2025 per il deposito di memorie integrativi e documenti.
Le parti sono state altresì invitate a considerare l'opportunità di un'anticipata e stragiudiziale definizione bonaria, al fine di evitare il maturare di ulteriori spese.
Permanendo contrasto sulla questione del riparto delle spese di lite, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
3 E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
1.Va premesso che, nel merito, le parti hanno posizione speculari, posto che è pacifico tra le stesse che sia stata erroneamente emessa ingiunzione nei confronti del garante per € 12.788.36, in quanto l'opponente non risulta aver garantito l'esposizione in questione della debitrice principale per come riferibile CP_2
al finanziamento n. 0205-466430-60.
In ragione di quanto sopra esposto, il decreto opposto n. 2569 / 24 del 23 dicembre 2024, con riferimento alla posizione dell'odierno opponente , va comunque revocato nella sua integralità, Parte_1
posto che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. “se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito
esclusivamente dalla sentenza”.
Nel merito, atteso il tenore delle domande formulate (cfr. domanda dell'opponente di revocare il decreto e ridurre la condanna monitoria di € 12.788.36, oltre interessi) e le previsioni di cui al già citato art. 653
c.p.c., viene inoltre accertata la debenza della somma residua azionata pari ad € 118,981,25, per come in precedenza oggetto di ingiunzione di pagamento a titolo di “saldo debitore al 02.12.2024 (di cui € 6.863,89 per rateo interessi e spese maturati al 02.12.2024 con riferimento al c/c n. 1367882 ed € 5.116,61 per rateo interessi
e spese maturati al 02.12.2024 con riferimento al conto tecnico n. 1367895), in forza del contratto di conto corrente
n. 6/205/1367882/57 di data 10.08.2017 oltre agli interessi moratori dalla data di messa in mora al tasso
contrattualmente pattuito così calcolato: Euribor3Mesi primo 250 (minimo 0,00%) + 9,50% tasso spread, comunque da temperare nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti al saldo effettivo”, in quanto su detta minor somma non vi è alcuna contestazione ad opera del garante.
2. Con riguardo alle spese di lite, si prende atto che l'opposta ha chiesto di compensarle integralmente.
Quanto chiesto dall'opposta è meritevole di accoglimento, ove si considerino i condivisibili arresti giurisprudenziali secondo cui “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore
le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”
(cfr. Cass. Sez. 2, 09/08/2022, n. 24482).
Tanto evidenziato, si rileva infatti che:
4 - l'opposizione è stata solo parzialmente accolta, accertando la debenza, a carico del garante – opponente, della non trascurabile somma di € 118,981,25, oltre interessi;
- nulla è stato tuttavia chiesto a titolo di spese di lite dall'opposta;
- sul piano sostanziale, è necessariamente intervenuta anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- lo scaglione di riferimento del decreto ingiuntivo - per la minor soglia di valore accertata come dovuta ed assumente rilievo in questa sede ex art. 653 c.p.c. - è pari ad € 2.242,00 (cifra che, di per sé sola, si pone sostanzialmente in linea con quanto infondatamente chiesto a titolo di spese di lite di questa opposizione dall'opponente).
Per quanto osservato, le spese di lite vengono integralmente compensate, come espressamente chiesto dall'opposta (nonostante l'intervenuto accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata,
nei non trascurabili termini economici di cui sopra).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto opposto, emesso dal Tribunale di Treviso al n. 2569 / 24
e pubblicato in data 23 dicembre 2024, con riferimento alla posizione dell'odierno opponente;
nel Parte_1
merito, con riferimento alla posizione dell'odierno opponente , accerta la debenza della somma Parte_1
residua azionata pari ad € 118,981,25, per come in precedenza oggetto di ingiunzione di pagamento a titolo di “saldo
debitore al 02.12.2024 (di cui € 6.863,89 per rateo interessi e spese maturati al 02.12.2024 con riferimento al c/c n.
1367882 ed € 5.116,61 per rateo interessi e spese maturati al 02.12.2024 con riferimento al conto tecnico n.
1367895), in forza del contratto di conto corrente n. 6/205/1367882/57 di data 10.08.2017 oltre agli interessi moratori dalla data di messa in mora al tasso contrattualmente pattuito così calcolato: Euribor3Mesi primo 250
(minimo 0,00%) + 9,50% tasso spread, comunque da temperare nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti al saldo effettivo”;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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