TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6513/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Parisi presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Caserta al viale Michelangelo Buonarroti n. 27
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 01.05.2001 al 31.12.2009; Controparte_2 che, cessato il rapporto di lavoro, non gli veniva corrisposto il TFR ammontante ad euro 21.506,91; che la suddetta società era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15 novembre
2017 ai sensi dell'art. 2490 c.c. per la mancata presentazione del bilancio per oltre tre anni consecutivi.
Tanto premesso, l'istante, dedotto di aver interesse ad agire nei confronti del convenuto nella qualità di unico socio nonché liquidatore della società anche solo al fine di Controparte_2 ottenere l'accertamento del proprio diritto al TFR onde richiederne il pagamento al Fondo di
Garanzia presso l'Inps, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir “accertare e dichiarare che il ricorrente dott. ha maturato il credito di € 21.506.19, Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, a titolo di t.f.r. per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della con la qualifica di impiegato commerciale – Liv. 1 del Controparte_2
CCNL “Commercio” – dall'1.5.2001 al 31.12.2009”. Vinte le spese.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta che, pertanto, rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Costituisce circostanza pacifica e documentata che tra il ricorrente e la società Controparte_2 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso (cfr. mod. C2 storico, busta paga, estratto contributivo in atti prod.ne parte ricorrente).
Emerge altresì dalla documentazione in atti che la società datrice di lavoro sia stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15.11.2017 ai sensi dell'art. 2490 c.c. per mancata presentazione del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.
Emerge, infine, che l'unico socio nonché liquidatore della società, al momento dell'avvenuta cancellazione, fosse l'odierno convenuto atteso il decesso dell'altro socio, sig. (cfr. Persona_1 visura camerale e certificato di morte in atti).
Tanto premesso in fatto, in diritto va ricordato che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma III, “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Invero, con la cancellazione della società dal registro delle imprese si determina la definitiva estinzione della stessa senza il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo poiché laddove residuino creditori da soddisfare questi potranno agire nei confronti dei soci della dissolta società che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente.
La ratio della norma citata è quella di impedire che la debitrice possa, attraverso la cessazione unilateralmente disposta, far venir meno i propri debiti, recando così danno ai creditori insoddisfatti.
Sussiste, dunque, un meccanismo successorio, secondo il quale obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno esclusivamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza che sorga alcun pregiudizio nei confronti dei creditori, poiché, anche se non vi fosse stata la cancellazione della società, il patrimonio sociale sarebbe stato ugualmente incapiente rispetto ai crediti inadempiuti. Da ciò deriva che il creditore dovrà provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione da parte dell'ex socio di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Nel caso specifico, occorre però rilevare, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. visura camerale) che la cancellazione della è avvenuta all'esito di procedura Controparte_2
d'ufficio ai sensi dell'art. 2940 c.c. per mancata presentazione del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi. Deve, pertanto, escludersi che via sia stata, nel caso in esame, qualsivoglia ripartizione e distribuzione dell'attivo sociale non essendo stato nemmeno depositato il bilancio finale di liquidazione.
Orbene, in relazione alla domanda proposta, va rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sent. 6070/2013; 6071/2013; 6072/2013) si è pronunciata sugli effetti riscontrabili in capo alla società ed ai soci a seguito di intervenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In particolare, con riferimento alla prima delle sentenze citate, la Corte ha specificato, con orientamento condivisibile, che con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non possono estinguersi anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché, se così fosse, si finirebbe appunto col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, e ciò è ancor più inammissibile considerando che l'art. 2492 c.c. nulla prevede circa la possibilità per il creditore di proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.
La Cassazione ha pertanto rilevato che i soci saranno destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c., tanto in base ad un meccanismo successorio secondo il quale “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva dei socio medesimo” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 6070/2013).
Con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Ritiene al riguardo il Tribunale che possono esservi situazioni senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessità di instaurare un contraddittorio giudiziale con gli ex soci della società cancellata, in capo ai quali sussiste legittimazione passiva. Invero, il limite di responsabilità dei soci di cui all' art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede l'emissione di una sentenza di accertamento del TFR allo scopo di ottenere dal Fondo di garanzia INPS la soddisfazione del proprio credito.
Rileva il giudicante che, in considerazione delle deduzioni attoree, va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto nella qualità di ex socio della società in quanto la Controparte_2 cancellazione della società per mancata presentazione del bilancio finale di liquidazione può essere equiparata alla ipotesi della cancellazione avvenuta all'esito di deposito del bilancio di liquidazione cui non ha fatto seguito alcuna ripartizione dell'attivo sociale.
Quanto al credito oggetto della domanda di accertamento, parte attrice ha dedotto di aver diritto al pagamento del TFR nella misura pari ad euro 21.506,91, importo, quest'ultimo, risultante dalla busta paga versata in atti.
In applicazione della regola generale di riparto dell'onere della prova, dettata dall'art 2967 cc, il ricorrente deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto, mentre la parte resistente deve provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi.
Pertanto, grava sulla parte resistente la prova del pagamento del TFR.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito idonea prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di TFR spettante al lavoratore. Parte convenuta, viceversa, rimanendo contumace nel presente giudizio non ha offerto alcuna prova di aver provveduto al pagamento.
Conseguentemente, va accertato il diritto del ricorrente al TFR per un importo complessivo pari ad euro 21.506,91.
In punto di spese di lite, la peculiarità della questione giuridica trattata, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nonché la mancanza di profili di responsabilità in capo alla parte convenuta ne giustificano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del TFR, per l'importo pari ad euro 21.506,91, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la società per il periodo dedotto in ricorso;
Controparte_2
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6513/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Parisi presso il Parte_1 cui studio elett. dom. in Caserta al viale Michelangelo Buonarroti n. 27
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 01.05.2001 al 31.12.2009; Controparte_2 che, cessato il rapporto di lavoro, non gli veniva corrisposto il TFR ammontante ad euro 21.506,91; che la suddetta società era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15 novembre
2017 ai sensi dell'art. 2490 c.c. per la mancata presentazione del bilancio per oltre tre anni consecutivi.
Tanto premesso, l'istante, dedotto di aver interesse ad agire nei confronti del convenuto nella qualità di unico socio nonché liquidatore della società anche solo al fine di Controparte_2 ottenere l'accertamento del proprio diritto al TFR onde richiederne il pagamento al Fondo di
Garanzia presso l'Inps, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir “accertare e dichiarare che il ricorrente dott. ha maturato il credito di € 21.506.19, Parte_1 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, a titolo di t.f.r. per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della con la qualifica di impiegato commerciale – Liv. 1 del Controparte_2
CCNL “Commercio” – dall'1.5.2001 al 31.12.2009”. Vinte le spese.
Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta che, pertanto, rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Costituisce circostanza pacifica e documentata che tra il ricorrente e la società Controparte_2 sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso (cfr. mod. C2 storico, busta paga, estratto contributivo in atti prod.ne parte ricorrente).
Emerge altresì dalla documentazione in atti che la società datrice di lavoro sia stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15.11.2017 ai sensi dell'art. 2490 c.c. per mancata presentazione del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.
Emerge, infine, che l'unico socio nonché liquidatore della società, al momento dell'avvenuta cancellazione, fosse l'odierno convenuto atteso il decesso dell'altro socio, sig. (cfr. Persona_1 visura camerale e certificato di morte in atti).
Tanto premesso in fatto, in diritto va ricordato che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma III, “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Invero, con la cancellazione della società dal registro delle imprese si determina la definitiva estinzione della stessa senza il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo poiché laddove residuino creditori da soddisfare questi potranno agire nei confronti dei soci della dissolta società che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti pendente societate, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente.
La ratio della norma citata è quella di impedire che la debitrice possa, attraverso la cessazione unilateralmente disposta, far venir meno i propri debiti, recando così danno ai creditori insoddisfatti.
Sussiste, dunque, un meccanismo successorio, secondo il quale obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali risponderanno esclusivamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza che sorga alcun pregiudizio nei confronti dei creditori, poiché, anche se non vi fosse stata la cancellazione della società, il patrimonio sociale sarebbe stato ugualmente incapiente rispetto ai crediti inadempiuti. Da ciò deriva che il creditore dovrà provare la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione da parte dell'ex socio di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Nel caso specifico, occorre però rilevare, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. visura camerale) che la cancellazione della è avvenuta all'esito di procedura Controparte_2
d'ufficio ai sensi dell'art. 2940 c.c. per mancata presentazione del bilancio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi. Deve, pertanto, escludersi che via sia stata, nel caso in esame, qualsivoglia ripartizione e distribuzione dell'attivo sociale non essendo stato nemmeno depositato il bilancio finale di liquidazione.
Orbene, in relazione alla domanda proposta, va rilevato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sent. 6070/2013; 6071/2013; 6072/2013) si è pronunciata sugli effetti riscontrabili in capo alla società ed ai soci a seguito di intervenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In particolare, con riferimento alla prima delle sentenze citate, la Corte ha specificato, con orientamento condivisibile, che con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non possono estinguersi anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché, se così fosse, si finirebbe appunto col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, e ciò è ancor più inammissibile considerando che l'art. 2492 c.c. nulla prevede circa la possibilità per il creditore di proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione.
La Cassazione ha pertanto rilevato che i soci saranno destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c., tanto in base ad un meccanismo successorio secondo il quale “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva dei socio medesimo” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 6070/2013).
Con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Ritiene al riguardo il Tribunale che possono esservi situazioni senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessità di instaurare un contraddittorio giudiziale con gli ex soci della società cancellata, in capo ai quali sussiste legittimazione passiva. Invero, il limite di responsabilità dei soci di cui all' art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
Nel caso di specie, il ricorrente chiede l'emissione di una sentenza di accertamento del TFR allo scopo di ottenere dal Fondo di garanzia INPS la soddisfazione del proprio credito.
Rileva il giudicante che, in considerazione delle deduzioni attoree, va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto nella qualità di ex socio della società in quanto la Controparte_2 cancellazione della società per mancata presentazione del bilancio finale di liquidazione può essere equiparata alla ipotesi della cancellazione avvenuta all'esito di deposito del bilancio di liquidazione cui non ha fatto seguito alcuna ripartizione dell'attivo sociale.
Quanto al credito oggetto della domanda di accertamento, parte attrice ha dedotto di aver diritto al pagamento del TFR nella misura pari ad euro 21.506,91, importo, quest'ultimo, risultante dalla busta paga versata in atti.
In applicazione della regola generale di riparto dell'onere della prova, dettata dall'art 2967 cc, il ricorrente deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto, mentre la parte resistente deve provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi.
Pertanto, grava sulla parte resistente la prova del pagamento del TFR.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito idonea prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di TFR spettante al lavoratore. Parte convenuta, viceversa, rimanendo contumace nel presente giudizio non ha offerto alcuna prova di aver provveduto al pagamento.
Conseguentemente, va accertato il diritto del ricorrente al TFR per un importo complessivo pari ad euro 21.506,91.
In punto di spese di lite, la peculiarità della questione giuridica trattata, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nonché la mancanza di profili di responsabilità in capo alla parte convenuta ne giustificano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del TFR, per l'importo pari ad euro 21.506,91, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la società per il periodo dedotto in ricorso;
Controparte_2
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni