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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7489 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 11823/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Antonietta Savoia, domiciliata presso la Cancelleria di Parte_1 questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica - Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 29.3.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 31.3.2025), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024;
- conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'artt. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.”. Nel corso dell'odierna udienza, dichiarata la contumacia del Controparte_1
, acquisita la documentazione, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della
[...] camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
1 ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.”. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonchè le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
3. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
2 risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e essati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi anche i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire il beneficio economico in oggetto in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, secondo le argomentazioni di cui alla parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa) e, nel caso siano esterni al sistema stesso, hanno diritto a conseguire il risarcimento del danno.
deduce che ha diritto a ricevere la carta elettronica in relazione agli incarichi Parte_1 svolti, quale docente precaria, da data antecedente al 31 dicembre e fino al 30 giugno per gli anni scolastici 2020-2021 e 2023-2024. L'attribuzione di tali incarichi (continuativamente per ciascun anno scolastico) risulta dai relativi contratti (depositati), ma non risulta che la sia attualmente interna al sistema Pt_1 scolastico, sicché deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria, (formulata in via subordinata), avuto riguardo ad “…un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.”, ciò che può ritenersi in via presuntiva e può essere liquidato in via equitativa secondo il valore (già esiguo) della carta stessa (mancando allegazione di un maggior danno), secondo le argomentazioni di cui alla sentenza sopra citata. Pertanto il va condannato a pagare ad Controparte_1 Parte_1 la somma di cui alle conclusioni sopra riportate, a titolo risarcitorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore fino ad € 1.100,00, (escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
PQM
condanna il a pagare ad la somma di € Controparte_1 Parte_1 1.000,00; condanna il al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
, liquidate complessivamente in € 258,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, Parte_1 oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 25 giugno 2025
3 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
4
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 11823/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Antonietta Savoia, domiciliata presso la Cancelleria di Parte_1 questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica - Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 29.3.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 31.3.2025), poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024;
- conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'artt. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.”. Nel corso dell'odierna udienza, dichiarata la contumacia del Controparte_1
, acquisita la documentazione, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della
[...] camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
1 ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.”. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonchè le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
3. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
2 risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e essati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi anche i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire il beneficio economico in oggetto in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, secondo le argomentazioni di cui alla parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa) e, nel caso siano esterni al sistema stesso, hanno diritto a conseguire il risarcimento del danno.
deduce che ha diritto a ricevere la carta elettronica in relazione agli incarichi Parte_1 svolti, quale docente precaria, da data antecedente al 31 dicembre e fino al 30 giugno per gli anni scolastici 2020-2021 e 2023-2024. L'attribuzione di tali incarichi (continuativamente per ciascun anno scolastico) risulta dai relativi contratti (depositati), ma non risulta che la sia attualmente interna al sistema Pt_1 scolastico, sicché deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria, (formulata in via subordinata), avuto riguardo ad “…un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.”, ciò che può ritenersi in via presuntiva e può essere liquidato in via equitativa secondo il valore (già esiguo) della carta stessa (mancando allegazione di un maggior danno), secondo le argomentazioni di cui alla sentenza sopra citata. Pertanto il va condannato a pagare ad Controparte_1 Parte_1 la somma di cui alle conclusioni sopra riportate, a titolo risarcitorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore fino ad € 1.100,00, (escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c..
PQM
condanna il a pagare ad la somma di € Controparte_1 Parte_1 1.000,00; condanna il al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
, liquidate complessivamente in € 258,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, Parte_1 oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 25 giugno 2025
3 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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