Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VICENZA
Proc. N. 1761 /2025 VG
Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice designato, Dott. Paola Cazzola visto l'art. 18
e l'art.l'art.19 CCII ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
-Visto il ricorso con “ISTANZA DI CONFERMA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 19 CCII “ depositato in data 09.05.2025 da
C.F. , con sede legale in Lovertino di Albettone (VI), Via San Parte_1 P.IVA_1
Vito 46/A, in persona del legale rappresentante amministratore unico rappresenta CP_1
e difesa come da mandato in atti dall'avv. Mauro Contin (c.f. ) di Vicenza, C.F._1
con studio in Vicenza in Corso Palladio, 15 (pec. ; Email_1
-considerato che la ricorrente con il suindicato ricorso ha chiesto:
“che il Tribunale adito voglia confermare le misure protettive già richieste da Parte_1 ex art. 18 CCII, in contestualità all'istanza di nomina dell'ES ex art. 17 CCII, ora
[...]
designato in persona del dott.ssa con studio sito Piazzale Mondelange, 2 – Persona_1
36072 Chiampo (VI), che ha accettato la propria nomina in data 08 Maggio 2025 (con pubblicazione al RI in data 09.05.2025 cfr docc. 20 e 21), dotata del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: nella misura di 120 (centoventi) giorni Email_2 decorrenti dal deposito dell'istanza di nomina dell'esperto (29.04.2025), così disponendo:
a. inibirsi a tutti i creditori di (i) di acquisire diritti di prelazione se non Parte_1 concordati con la Società (ii); di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sull'intero patrimonio dell'istante e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
b. inibirsi a tutti i creditori di di avviare o proseguire azioni esecutive e Parte_1 cautelari sull'intero patrimonio o sui beni e sui diritti dei soci e fideiussori sigg.ri CP_1
e che sottoscrivono la presente a conferma anche di quanto ivi contenuto;
Parte_2
provocarne la risoluzione, né anticipare la scadenza o modificarne il contenuto in danno della
Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma 1 CCII.-;
- che in particolare la ricorrente ha formulato la richiesta delle suindicate misure protettive nei confronti di tutti i creditori e ne ha chiesto l'estensione anche ai soci e fideiussori CP_1
e Parte_2
- visti i documenti allegati e inseriti nel fascicolo n. 1761 / 2025 VG;
-verificato che il ricorso è stato depositato il 9.5.2025 entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza ex art.18 CCIII e dell'accettazione dell'ES nel Registro delle Imprese (avvenuta in data 09.05.2025) ex art.19 CCII (cfr. doc.21 visura C.C.I.A.A ) ;
- verificato che al Registro Imprese risulta la pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento (vedi visura CCIAA al 19.5.2025 prodotta dalla ricorrente con nota del
29.5.2025);
- vista l'accettazione della dott.ssa nata il [...] ad [...], Persona_1
nominata ES ai sensi dell'art. 13, comma 6, CCII e relativo indirizzo di posta elettronica PEC:
Email_2
-letto l'art. 19 c.2 CCII
-visti gli artt. 18 e 19 CCII e 669-bis ss c.p.c.;
-considerato che risulta assolto l'obbligo posto dall'art. 19 c.4 terzo periodo CCII “Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti” posto che per l'udienza fissata del 29.5.2025 i creditori interessati hanno ricevuto notifica entro il termine assegnato (vedi notifiche a mezzo PEC prodotte dalla ricorrente);
- rilevato che per l'udienza del 29.5.2025 si è costituito :
in data 27.05.2025 (C.F. e P.IVA , con gli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Stefano G. Folesani del Foro di Milano e Alessandro Sacchiero di Vicenza;
- rilevato che all'udienza del 29.5.225 è comparsa la dott. delegata di Agenzia delle Persona_2
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza;
tutto ciò premesso - considerato che il giudice chiamato a provvedere ex art. 19 CCII sulla domanda di conferma delle misure protettive verifica l'esistenza delle condizioni “fumus boni iuris” e “periculum in mora” quindi verifica se risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” (“fumus boni iuris”) (art.12 c.1 CCII) e se sussista l'esigenza di proteggere il patrimonio aziendale da iniziative ostili dei creditori in pendenza delle trattative strumentali all'attuazione del piano di risanamento (il
“periculum in mora”);
rilevato
-che risulta il deposito del parere dell'ES dott.ssa ; Persona_1
-venendo al merito della richiesta conferma delle misure protettive con estensione anche ai soci garanti e Parte_2 CP_1
OSSERVA
-che l'ES nominato dott.ssa si è espressa favorevolmente alla conferma Persona_1
delle misure protettive chieste dalla ricorrente quando ha precisato nel parere ex art. 19 c.4 CCII depositato il 28.5.2025 per l'udienza del 29.5.2025:
“(..) l'Imprenditore si trova in una situazione di evidente squilibrio economico che si riflette altresì in uno squilibrio patrimoniale e finanziario.
La prosecuzione delle misure protettive appare funzionale alla tutela del patrimonio aziendale e alla continuità dell'attività d'impresa.
L'ES ritiene che le misure protettive chieste siano coerenti con il tentativo di risanamento che
l'Imprenditore intende porre in essere e che siano idonee a favorire, o meglio necessarie ad avviare un percorso negoziale con i creditori. Senza le misure protettive richieste sul patrimonio della
Società, infatti, all'avviata esecuzione immobiliare potrebbero accompagnarsi azioni esecutive individuale di creditori muniti di titolo giudiziale, che potrebbero “concretamente compromettere il raggiungimento dell'obiettivo unitario e complessivo costituito dal risanamento aziendale sia perché verrebbero pregiudicate le trattative con i creditori che non avrebbero interesse a coltivarle ove medio tempore lasciati singolarmente liberi di agire esecutivamente, trattative che, per avere una possibilità di successo, debbono essere instaurate con il maggior numero di essi e, per quanto possibile, in condizioni di parità, sia perché sussiste il pericolo che la vendita in tempi ravvicinati dei cespiti aziendali nel corso di procedure esecutive possa comportare l'incasso di somme significativamente inferiori rispetto a quelle prevedibilmente ricavabili dalla loro cessione nel medio periodo e a seguito di vendite dirette” L'esperto ha poi aggiunto: “ Si ritiene ragionevole che le misure protettive possano essere necessarie per un termine di 120 giorni, tenuto conto che in tale arco temporale è ipotizzabile sviluppare la negoziazione con le Parti interessate.”
In sintesi il Giudice ritiene che l'ES dott.ssa - pur riservandosi Persona_1
approfondimenti - alla data odierna non ha ritenuto del tutto remote le probabilità che l'insolvenza sia reversibile, indipendentemente dalle scelte dei creditori, dato che renderebbe del tutto inutile avviare le trattative.
In conclusione, in forza delle suindicate valutazioni e conclusioni dell'ES, il Giudice ritiene (alla luce del progetto di piano di risanamento allegato dalla ricorrente) sussistere il fumus boni iuris vale a dire che sussistono le ragionevoli potenzialità di risanamento del debito dell'impresa e che sussiste il periculum in mora tenuto conto delle procedure esecutive instaurate nei confronti della società (vedi procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e iscrizioni ipotecarie indicate nel ricorso a pagina 8 e 9) e dei titoli esecutivi nei confronti della garante Parte_2
(vedi decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 4242/2025 del 15/03/2025 RG n. 5478/2025 notificato alla garante - doc. 26 prodotto da - e ispezione Parte_2 CP_2 ipotecaria relativa a che indica l'iscrizione di ipoteca giudiziale in data 27.9.2024 - Parte_2
doc.9 ricorrente-).
Ritenuto
alla luce delle ragioni suindicate (in particolare richiamato il parere dell'ES) di respingere le doglianze del creditore costituito che ha formulato considerazioni e conclusioni Controparte_2
(“in via principale, per opporsi all'accoglimento del ricorso introduttivo della procedura in epigrafe e delle domande ivi formulate per la concessione delle misure protettive ex art. 18-19
CCII, di cui chiede il rigetto, apparendo inverosimile il raggiungimento dell'obiettivo dell'effettivo risanamento aziendale, da attuarsi nella (sola) prospettiva del recupero dell'efficienza dell'impresa) che esulano dal perimetro del vaglio che compete ora al giudice chiamato a provvedere ai sensi dell'art. 19 comma 4 CCII,
posto che a) l'art. 12 CCII come modificato dall'art.5 del dlgs 13.9.2024 n. 136 prevede che l'imprenditore “..può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'art. 2, comma1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” e quindi ora anche l'imprenditore in situazione di insolvenza può accedere alla composizione negoziata;
b) il decreto dirigenziale Ministero della Giustizia, direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, sezione III “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” articolo 2.4 – in presenza di uno stato di insolvenza- precisa che all'ES non è impedito per ciò stesso di avviare la composizione negoziata.
Si riporta il testo: “ ..questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata. Occorre però che l'esperto reputi che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. Si terrà conto del fatto che, a fronte (i) di una continuità aziendale che distrugge risorse, (ii) dell'indisponibilità dell'imprenditore a immettere nuove risorse, (iii) dell'assenza di valore del compendio aziendale, le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative. “;
c) il decreto dirigenziale Ministero della Giustizia, direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, sezione III - paragrafo 4. “Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)”precisa quanto segue in merito al piano di risanamento:
“
4.1.Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II. “
Orbene il suindicato dato normativo - in attesa degli annunciati approfondimenti da parte dell'ES e tenuto conto del dovere dell'ES stabilito dall'art. 19 c.6 CCII di chiedere la immediata revoca delle misure protettive - ora consente al Giudice di superare il dubbio sollevato da che assume: “inverosimile il raggiungimento dell'obiettivo dell'effettivo CP_2 CP_2
risanamento aziendale, da attuarsi nella (sola) prospettiva del recupero dell'efficienza dell'impresa”, posto che il dato normativo prevede come possibile la definizione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento durante la composizione negoziata.
d) Va poi aggiunto che in sede di conferma delle misure protettive e concessione delle misure cautelari chieste dalla ricorrente e necessarie per condurre a termine le trattative (sul punto è decisivo il parere allo stato favorevole dell'ES) al giudice non è chiesto di vagliare l'effettiva probabilità che un accordo di composizione negoziale della crisi sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art.19 comma 6 CCII, sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
Ritenuto
che la durata di 120 giorni richiesta sia proporzionata alla luce della complessità dell'attività da svolgersi (vedi sul punto il parere ES dott.ssa e tenuto conto le misure appaiono Per_1
proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori. Infatti va considerato che proprio la presenza dell'ES (soggetto terzo) e i precisi compiti che il legislatore gli impone impedisce l'utilizzo meramente dilatorio delle misure protettive (a danno dei creditori) e considerato che il diniego a priori da parte dei creditori di intavolare una negoziazione si pone in contrasto con la stessa finalità dell'istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa“ previsto dal CCII art. 12 e seguenti posto che le misure protettive (e la concessione di quelle cautelari) hanno quale fine proprio quello di consentire lo sviluppo delle trattative, per la composizione negoziale della crisi, da condursi da parte di tutti i soggetti secondo buona fede con l'ausilio dell'ES, per cui il rifiuto a priori dei creditori prima dell'effettivo sviluppo delle negoziazione risulta contrario alle finalità della legge e a buona fede.
Ritenuto di estendere le misure protettive alla sola in quanto solo la socia Parte_2
risulta garante (fideiussore) per i debiti della società (si rinvia a quanto precisato e Parte_2
documentato dalla creditrice che al doc. 26 ha prodotto decreto ingiuntivo del Controparte_2
Tribunale di Milano n. 4242/2025 del 15/03/2025 RG n. 5478/2025 notificato alla garante
[...]
mentre il socio (come confermato pure dall'ES) non risulta aver Pt_2 CP_1
assunto garanzie per i debiti della società, pertanto non vi è ragione per estende al suo patrimonio le misure protettive erga omnes.
-Ritenuto di compensare le spese di fase tenuto conto della peculiarità della procedura;
P.Q.M
visto l'art.18 commi 1, 3, 4, 5, 5bis CCII e l'art. 19 del CCII
conferma le misure protettive del patrimonio della società codice fiscale Parte_1
, con sede legale in Lovertino di Albettone (VI), Via San Vito 46/A, e della socia P.IVA_1
garante nata a [...] il [...] codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_2
richieste con istanza ex art. 18 c.1 CCII di applicazione delle misure protettive pubblicata nel
Registro Imprese in data 9.5.2025, nei confronti di tutti i creditori (pertanto dal giorno della pubblicazione nel Registro imprese - nel caso di specie dal 09.5.2025 - dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio tutti i creditori “non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano…” Inoltre va dato atto che conseguono gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 18 c.4 CCII “ la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale .. non può essere pronunciata “ e dall'art. 18 c.5 “i creditori , ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento di contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il sol fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma
1..” e dall'art. 18 comma5bis CCII - norme da intendersi qui trascritte);
stabilisce ex art. 19 c.4 CCII la durata delle misure protettive richieste - già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse - nella misura massima di centoventi giorni decorrenti dal 09.05.2025 (data di pubblicazione nel
Registro Imprese della istanza di applicazione di misure protettive) .
Manda all'ES di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione /e cautelari o l'abbreviazione della loro durata.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, all'ES (Dott.sa ) e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al Persona_1
deposito (ex art. 19 c.7 CCII).
Vicenza, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola