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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/12/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. Rg 3451/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. Rg 3451/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Manes ed C.F._1
Ermelinda Mazzei, domiciliata come in atti ricorrente E
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai dottori Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: riconoscimento TA TI (legge n. 107 del 13.07.2015) CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.08.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il
, lamentando il mancato pagamento da parte Controparte_1 del resistente del bonus cd “carta docenti”. Ha dedotto di essere un insegnante di religione cattolica, attualmente in servizio alle dipendenze del , con contratto a tempo determinato presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo I.C. Polo Arbereshe di Lungro e di aver prestato servizio come insegnante in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, senza mai beneficiare della c.d. «TA Elettronica del docente. Ha dedotto, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
1 29.11.2007. Ha concluso, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della CGUE del 18.05.2022, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo nominale di € 2.500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. In via subordinata ha chiesto di condannare il al pagamento della somma di € 2.500,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre.
Il si è costituito in giudizio e ha aderito alla Controparte_1 domanda formulata dalla ricorrente nell'odierno giudizio, in merito al riconoscimento della carta docenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del 27.10.2023. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015. In base alle disposizioni in esame, infatti, il iconosce, con cadenza annuale, CP_2 un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre e il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.). A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo. In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.05.2022, causa C- 450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
2 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato. Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. 1842/2022) . A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto: 1. “La TA Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di
3 adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della TA docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la TA Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra TA e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una
4 qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la TA Docente deve essere assicurato annualmente dal ai CP_1 docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19). D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1) Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità e alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). Quanto alla fruizione della TA Docente per le annualità pregresse, la Suprema Corte, ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla TA Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente
5 diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della TA docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Tale circostanza non è contestata come non lo è la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico al momento della domanda (peraltro risultante sia dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sia dallo stato matricolare depositato dal resistente). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della TA Docente per gli anni CP_1 scolastici di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del come CP_1 da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “TA del docente” e, quindi, del bonus di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, PER L'EFFETTO, CONDANNA il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, alla corresponsione, mediante accredito sulla “TA elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
6 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) CONDANNA il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi e oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
3) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 13.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. Rg 3451/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Manes ed C.F._1
Ermelinda Mazzei, domiciliata come in atti ricorrente E
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai dottori Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, domiciliato come in atti resistente
OGGETTO: riconoscimento TA TI (legge n. 107 del 13.07.2015) CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.08.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il
, lamentando il mancato pagamento da parte Controparte_1 del resistente del bonus cd “carta docenti”. Ha dedotto di essere un insegnante di religione cattolica, attualmente in servizio alle dipendenze del , con contratto a tempo determinato presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo I.C. Polo Arbereshe di Lungro e di aver prestato servizio come insegnante in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, senza mai beneficiare della c.d. «TA Elettronica del docente. Ha dedotto, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
1 29.11.2007. Ha concluso, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della CGUE del 18.05.2022, per l'accertamento del suo diritto e, per l'effetto, per la condanna del alla CP_1 corresponsione dell'importo nominale di € 2.500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. In via subordinata ha chiesto di condannare il al pagamento della somma di € 2.500,00 o di Controparte_1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre.
Il si è costituito in giudizio e ha aderito alla Controparte_1 domanda formulata dalla ricorrente nell'odierno giudizio, in merito al riconoscimento della carta docenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del 27.10.2023. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015. In base alle disposizioni in esame, infatti, il iconosce, con cadenza annuale, CP_2 un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre e il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.). A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo. In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.05.2022, causa C- 450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la
2 formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato. Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. 1842/2022) . A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto: 1. “La TA Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di
3 adempimento in forma specifica per l'attribuzione della TA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della TA docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la TA Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra TA e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una
4 qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la TA Docente deve essere assicurato annualmente dal ai CP_1 docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19). D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1) Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità e alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). Quanto alla fruizione della TA Docente per le annualità pregresse, la Suprema Corte, ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla TA Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente
5 diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della TA docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Tale circostanza non è contestata come non lo è la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico al momento della domanda (peraltro risultante sia dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sia dallo stato matricolare depositato dal resistente). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della TA Docente per gli anni CP_1 scolastici di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del come CP_1 da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “TA del docente” e, quindi, del bonus di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, PER L'EFFETTO, CONDANNA il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, alla corresponsione, mediante accredito sulla “TA elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
6 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) CONDANNA il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi e oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
3) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari il 13.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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