Art. 2. 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.