CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2024, n. 20824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20824 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20824 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da TI RC in relazione all' ingiusta detenzione sofferta dall' 11.11.20008 al 12.3.2009 in regime di custodia cautelare e dal 12.5.2009 fino al 13.5.2009 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza datata 28 ottobre 2008 emessa dal Gip del locale Tribunale per i reati di cui all'art. 74 ed a plurime ipotesi di art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Quanto al merito, con sentenza della Corte d'appello di Roma del 26.2.2020, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2020, il TI veniva assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Il giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale dell'odierno istante ed avere richiamato i principi informatori della materia, ha rigettato la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza TI RC, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2 cod.proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione desumibile dagli atti processuali e dal provvedimento impugnato. Si assume che la Corte di merito, nel ritenere la condotta ostativa, si é riportata a quanto affermato dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare, senza considerare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito. Inoltre sarebbe incorsa in errore nel fondare la decisione sulla frequentazione dell'istante con l'Evangelista in quanto questi sarebbe stato condannato nel 2011, quindi ben cinque anni dopo l'ultima telefonata intercettata tra i due ed inoltre tale frequentazione non sarebbe stata assidua, sostanziandosi in otto telefonate a fronte di intercettazioni durate ben due anni. Quanto al linguaggio utilizzato tra i conversanti, la sentenza di assoluzione della Corte d'appello ha escluso che gli imputati utilizzassero un linguaggio criptico, trattandosi peraltro di rapporti tra soggetti legati da rapporti di conoscenza e di frequentazione. Si assume parimenti priva di valutazione critica la valutazione della Corte d'appello circa il rinvenimento presso l'Evangelista al momento dell'arresto di un foglio di contabilità riguardante anche la posizione del TI. 2 Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen., come novellato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, e la mancanza di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato con riferimento al contegno tenuto dal TI ai sensi dell'art. 64, comma 3 lett. b) cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello avrebbe considerato la scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 64 , comma 3, cod.proc. pen. quale comportamento colposo idoneo a fondare il diniego della richiesta riparazione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é nel suo complesso infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo 3 abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. Fatte queste premesse, il primo motivo di ricorso é infondato. Ed invero, il giudice della riparazione nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto ai principi dianzi esposti esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice della cautela e valutando altresì che gli elementi posti a base dell'emissione della misura non fossero stati successivamente neutralizzati dalla sentenza assolutoria. A fondare il rigetto del richiesto indennizzo ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa fondata su tre elementi, ovvero le intercettazioni telefoniche che attesterebbero una frequentazione assidua del TI con l'Evangelista, soggetto condannato nello stesso procedimento per numerosi episodi di spaccio, il linguaggio criptico utilizzato in dette conversazioni, nonché il rinvenimento presso l'Evangelista, all'atto del suo arresto, di un'annotazione contabile afferente proprio al TI. Ebbene, così argomentando, l'ordinanza de qua si pone nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto) ( Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 Cc. Dep. 2022, Rv. 282565). Del pari costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954). Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso il coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza della quale nel corso delle indagini l'odierno ricorrente non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti. 4 Inoltre a lumeggiare se non una cointeressenza quanto meno una frequentazione assidua tra il TI e l'Evangelista, depone anche il rinvenimento presso l'abitazione di questi di contabilità riguardante anche il TI. Tali elementi, posti a base del titolo cautelare ed aventi efficacia sinergica nell'adozione della misura, non sono stati neutralizzati dalla sentenza assolutoria di merito che ha valutato il compendio probatorio, limitandosi a ritenere l'inutilizzabilità di parte delle intercettazioni, senza in alcun modo sconfessare l'utilizzo di un linguaggio criptico e ritenendo solo che dette risultanze non fossero da sole idonee, in assenza di sequestri e di servizi di osservazione, a fondare una sentenza di condanna. 2. Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero, contrariamente all'assunto difensivo, il giudice della riparazione non ha conferito alcun rilievo, ai fini della valutazione della condotta ostativa, alla scelta del TI di avvalersi della facoltà di non rispondere. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che liquida in complessivi Euro mille. Così deciso il 12 marzo 2024 Il Consi stensore IL Pres'denite
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20824 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da TI RC in relazione all' ingiusta detenzione sofferta dall' 11.11.20008 al 12.3.2009 in regime di custodia cautelare e dal 12.5.2009 fino al 13.5.2009 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza datata 28 ottobre 2008 emessa dal Gip del locale Tribunale per i reati di cui all'art. 74 ed a plurime ipotesi di art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Quanto al merito, con sentenza della Corte d'appello di Roma del 26.2.2020, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2020, il TI veniva assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Il giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale dell'odierno istante ed avere richiamato i principi informatori della materia, ha rigettato la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza TI RC, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 314, commi 1 e 2 cod.proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione desumibile dagli atti processuali e dal provvedimento impugnato. Si assume che la Corte di merito, nel ritenere la condotta ostativa, si é riportata a quanto affermato dal Gip in sede di applicazione della misura cautelare, senza considerare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito. Inoltre sarebbe incorsa in errore nel fondare la decisione sulla frequentazione dell'istante con l'Evangelista in quanto questi sarebbe stato condannato nel 2011, quindi ben cinque anni dopo l'ultima telefonata intercettata tra i due ed inoltre tale frequentazione non sarebbe stata assidua, sostanziandosi in otto telefonate a fronte di intercettazioni durate ben due anni. Quanto al linguaggio utilizzato tra i conversanti, la sentenza di assoluzione della Corte d'appello ha escluso che gli imputati utilizzassero un linguaggio criptico, trattandosi peraltro di rapporti tra soggetti legati da rapporti di conoscenza e di frequentazione. Si assume parimenti priva di valutazione critica la valutazione della Corte d'appello circa il rinvenimento presso l'Evangelista al momento dell'arresto di un foglio di contabilità riguardante anche la posizione del TI. 2 Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen., come novellato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, e la mancanza di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato con riferimento al contegno tenuto dal TI ai sensi dell'art. 64, comma 3 lett. b) cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello avrebbe considerato la scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 64 , comma 3, cod.proc. pen. quale comportamento colposo idoneo a fondare il diniego della richiesta riparazione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é nel suo complesso infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo 3 abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 2. Fatte queste premesse, il primo motivo di ricorso é infondato. Ed invero, il giudice della riparazione nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto ai principi dianzi esposti esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice della cautela e valutando altresì che gli elementi posti a base dell'emissione della misura non fossero stati successivamente neutralizzati dalla sentenza assolutoria. A fondare il rigetto del richiesto indennizzo ha ritenuto la sussistenza di una condotta ostativa fondata su tre elementi, ovvero le intercettazioni telefoniche che attesterebbero una frequentazione assidua del TI con l'Evangelista, soggetto condannato nello stesso procedimento per numerosi episodi di spaccio, il linguaggio criptico utilizzato in dette conversazioni, nonché il rinvenimento presso l'Evangelista, all'atto del suo arresto, di un'annotazione contabile afferente proprio al TI. Ebbene, così argomentando, l'ordinanza de qua si pone nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto) ( Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 Cc. Dep. 2022, Rv. 282565). Del pari costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954). Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso il coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza della quale nel corso delle indagini l'odierno ricorrente non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti. 4 Inoltre a lumeggiare se non una cointeressenza quanto meno una frequentazione assidua tra il TI e l'Evangelista, depone anche il rinvenimento presso l'abitazione di questi di contabilità riguardante anche il TI. Tali elementi, posti a base del titolo cautelare ed aventi efficacia sinergica nell'adozione della misura, non sono stati neutralizzati dalla sentenza assolutoria di merito che ha valutato il compendio probatorio, limitandosi a ritenere l'inutilizzabilità di parte delle intercettazioni, senza in alcun modo sconfessare l'utilizzo di un linguaggio criptico e ritenendo solo che dette risultanze non fossero da sole idonee, in assenza di sequestri e di servizi di osservazione, a fondare una sentenza di condanna. 2. Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero, contrariamente all'assunto difensivo, il giudice della riparazione non ha conferito alcun rilievo, ai fini della valutazione della condotta ostativa, alla scelta del TI di avvalersi della facoltà di non rispondere. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che liquida in complessivi Euro mille. Così deciso il 12 marzo 2024 Il Consi stensore IL Pres'denite