Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 12/03/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere PP di IE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 76/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69986 del registro di segreteria, proposto da:
C.R., nato a [...] e residente a [...], cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Andò e Francesca Andò, presso il cui studio, sito a Messina in via Ugo Bassi n. 144, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.antonioando@pec.giuffre.it;
avv.francesca.ando@pec.giuffre.it;
ricorrente
CONTRO
l’Assemblea Regionale Siciliana, con sede a Palermo in Piazza del Parlamento n. 1, cod. fisc. 97001200829, in persona del Segretario generale e rappresentante legale dell’Amministrazione dell’ARS pro -
tempore dott. Fabrizio Scimè, ai sensi dei commi 13 e 15 dell’art. 3 del
Testo Unico delle Norme regolamentari riguardanti il personale dell’ARS, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Anselmo e GE TT, iscritti nell’Elenco speciale Enti pubblici dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ed in servizio presso l’Ufficio affari legali dell’ARS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
riccardoanselmo@pec.it;
ruggero.moretti@pec.it;
resistente Il 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, C. R. ha convenuto in giudizio l’Assemblea Regionale Siciliana, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per l’intera XV Legislatura dell’A.R.S. ed al riscatto dei relativi contributi previdenziali, compreso il periodo di sospensione dal 30.11.2011 al 15.3.2012, con la conseguente condanna della resistente, previa detrazione dei relativi contributi, al pagamento dei ratei arretrati non versati, maggiorati di interessi e rivalutazione; ha chiesto, inoltre, l’accertamento della responsabilità dell’ARS per i danni subiti a causa dell’omesso riconoscimento del trattamento pensionistico, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stato eletto deputato dell’ARS per la XV Legislatura, iniziata il 22.5.2008 e conclusasi
anticipatamente rispetto alla naturale durata quinquennale, con l’insediamento della XVI Legislatura avvenuto il 4.12.2012; di essere stato assoggettato nel corso della Legislatura a provvedimento cautelare personale coercitivo, ai sensi degli artt. 284 e 285 c.p.p.; di essere stato, pertanto, sospeso dalla carica con il DPCM del 30.12.2011
(all. 1); di essere stato reintegrato nella pienezza delle funzioni parlamentari regionali il 16.3.2012; d’aver percepito, nel periodo di sottoposizione alla misura cautelare, l’indennità di carica dimidiata e non assoggettata alle trattenute previdenziali (all. 2); d’aver così chiesto al Presidente ed al Segretario Generale dell’ARS di poter versare i contributi a ricongiunzione dei periodi antecedenti e successivi alla sospensione, onde ottenere la “pensione parlamentare”,
ovverosia il c.d. vitalizio (all. 3); di aver ottenuto riscontro negativo da parte della Presidenza dell’ARS, sull’assunto che sarebbe stato possibile computare il periodo di sospensione e ammettere al versamento dei relativi contributi solo a seguito della sentenza irrevocabile di proscioglimento o di assoluzione, ancora non intervenuta, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento di previdenza del 2000 (all. 4); d’aver segnalato l’erroneità del provvedimento (all. 5), che veniva però confermato a seguito di appositi pareri dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato (all. 6, 7, 8) e, infine, definito con la nota del Segretario Generale n. 7321 del 19.12.2024 (all. 17).
A parere del procuratore, i provvedimenti di diniego e i presupposti pareri sarebbero illegittimi, in primo luogo, in quanto, ai sensi dell’art.
2 del Regolamento di Previdenza del 2000 (all. 21), applicabile ratione temporis per i deputati della XV Legislatura in forza della I disposizione transitoria del Regolamento previdenziale per i deputati dell’ARS del 28.2.2012 (all. 18), i presupposti dell’assegno vitalizio consisterebbero nel raggiungimento del 65° anno di età e nello svolgimento di un periodo di mandato non inferiore a due anni e sei messi, oltre che nel versamento dei contributi per un intero quinquennio. Inoltre, a norma del successivo art. 4, il deputato, che abbia esercitato il mandato parlamentare per un periodo inferiore alla durata effettiva di una o più legislature, avrebbe la facoltà, anche nel caso di anticipata estinzione della legislatura, di versare a domanda i contributi necessari per il completamento del quinquennio o dei quinquenni.
Pertanto, l’ARS avrebbe dovuto accogliere l’istanza del ricorrente di riscattare i contributi relativi al periodo della sospensione, già alla data del compimento del 65° anno di età.
Infatti, la funzione parlamentare sarebbe stata svolta per anni 3, mesi 6 e giorni 8 (dal 22.5.2008 al 30.11.2011), prima della sospensione, per poi proseguire ininterrottamente a far data dal reintegro (il 16.3.2012) al 4.12.2012, per mesi 8 e giorni 19, e ancora, “in figurata continuità”, dal 4.12.2012 al 22.5.2013, data di naturale scadenza del quinquennio della XV Legislatura, per mesi 6 e giorni 19. Pertanto, l’on. Corona avrebbe completato il periodo utile ai fini del vitalizio, anche nell’ipotesi in cui fosse stato applicabile alla fattispecie il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento del 2012, giacché, detraendo i 115 giorni di sospensione, la durata del mandato sarebbe stata pari ad anni 4, mesi 8 e giorni 15, dunque superiore sia ai 2 anni e 6 mesi di cui alla prima disposizione transitoria del Regolamento del 2012, sia ai 4 anni, 6 mesi e giorni 1, indicati nella norma a regime del Regolamento previdenziale.
In secondo luogo, il provvedimento di rigetto (nota n. 870/Gab./2013)
sarebbe basato su di una lettura erronea dell’art. 15 della legge n.
55/990 e dell’art. 15 del Regolamento del 2000.
Infatti, oggetto dell’art. 15 della legge n. 55/1990 sarebbe l’incandidabilità del deputato condannato in via definitiva per specifici reati di grave allarme sociale, ovvero sottoposto a misura di prevenzione o indiziato di appartenere ad organizzazioni criminali dedite agli stessi reati fine. La norma, dopo aver disciplinato l’incandidabilità a seguito della condanna definitiva, proseguirebbe prevedendo la sospensione di diritto dalla carica dopo la condanna ancora non definitiva; questa sospensione sarebbe estesa a due ipotesi non derivanti dalla pronuncia di una sentenza, id est l’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle leggi antimafia e l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, ai sensi degli artt.
284, 285 e 286 c.p.p.
Secondo l’Amministrazione (nota n. 870/Gab./2013), il ricorrente, essendo stato sottoposto a misura coercitiva, non potrebbe rivendicare il diritto al vitalizio. Egli, di contro, a parere del difensore, sarebbe stato sottoposto alla misura non per i reati di cui all’art. 15 della legge n.
55/1990, ma per altre ipotesi criminose, sicché il diniego sarebbe illegittimo e foriero di danni economici irreparabili.
Peraltro, l’art. 15 della legge n. 55/1990 è stato abrogato dall’art. 17 del D. Lgs. n. 235/2012, entrato in vigore prima della nota in contestazione;
poiché la norma sopravvenuta prevede che la sospensione di diritto cessi al momento del venir meno della misura cautelare coercitiva, il ricorrente dovrebbe essere ammesso al riscatto dei contributi e, dunque, alla percezione del vitalizio.
Da ultimo, il vitalizio avrebbe natura previdenziale al pari della pensione, ma l’Avvocatura dello Stato continuerebbe erroneamente a considerarla come un istituto non assimilabile.
Per queste ragioni, l’on. C. ha concluso chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per l’intera XV Legislatura, previa ammissione al riscatto dei relativi contributi previdenziali, compreso il periodo di sospensione dal 30.11.2011 al 15.3.2012, con la conseguente condanna dell’ARS, previa detrazione dei relativi contributi, al pagamento dei ratei arretrati non versati, maggiorati di interessi e rivalutazione. Inoltre, ha dedotto che l’omessa percezione delle somme maturate lo avrebbe costretto a contrarre in tredici anni diverse obbligazioni con il sistema creditizio
(all. da 22 a 27), per un totale di euro 61.623,00; a questi danni, si aggiungerebbero quelli di carattere non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
L’Assemblea Regionale Siciliana, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, deducendo che, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento di previdenza dei deputati del 2000, applicabile in virtù del richiamo contenuto nella I disposizione transitoria del Regolamento del 2012, il diritto al vitalizio sorgerebbe solo a condizione (tra l’altro) del versamento dei contributi per un intero quinquennio; qualora la durata effettiva dovesse essere inferiore, il deputato potrebbe essere ammesso a domanda a versare i contributi necessari per il completamento del quinquennio. Tuttavia, ai sensi della VI disposizione del Regolamento del 2000, sull’assegno corrisposto al deputato sospeso ex art. 15 legge n. 55/1990 non si applicherebbero le ritenute per i contributi previdenziali; inoltre, sarebbe possibile procedere al versamento dei contributi mancanti, ai fini del completamento del quinquennio, solo qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato.
Nel caso di specie, non essendo ancora intervenuta la pronuncia assolutoria definitiva, l’on. C. non potrebbe essere ammesso al versamento dei contributi relativi al periodo di sospensione, con la conseguente impossibilità di raggiungere il periodo di contribuzione di cinque anni, non essendo nemmeno possibile alcun arrotondamento all’anno delle frazioni di anno (possibilità prevista nel Regolamento del 2012, ma assente in quello del 2000).
Quanto al secondo motivo di ricorso, l’ARS ha dedotto che le fattispecie di sospensione automatica, di cui al comma 4 bis dell’art. 15 della legge n. 55/1990, non riguarderebbero solo i cc.dd. incandidabili indiziati di specifici reati di grave allarme sociale, ma anche, ai sensi della successiva lett. c), tutti coloro che siano stati sottoposti per qualsiasi delitto ad una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285 e 286 c.p.p. In altri termini, sarebbe sufficiente essere stati sottoposti alle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per qualsiasi reato, per essere sospesi di diritto dalla carica di deputato.
In senso contrario, a nulla rileverebbe l’abrogazione dell’art. 15 della legge n. 55/1990 ad opera della legge n. 235/2012, sia perché il rinvio alla norma contenuto nel Regolamento sarebbe fisso e non mobile e, dunque, insensibile alle sopravvenute modifiche e/o abrogazioni, sia in quanto la nuova legge avrebbe sostanzialmente riprodotto il contenuto dell’abrogato art. 15.
Ne conseguirebbe l’impossibilità per il ricorrente, fino all’eventuale proscioglimento definitivo, di riscattare il periodo e, dunque, di raggiungere il quinquennio necessario per ottenere il vitalizio.
Peraltro, si tratterebbe di una prestazione non assimilabile alla pensione; la circostanza sarebbe comunque irrilevante, essendo la contestazione incentrata sulla sussistenza o meno dei presupposti per ottenerne il riconoscimento.
La reiezione della domanda e la legittimità dei provvedimenti adottati comporterebbero ex se anche l’infondatezza delle ulteriori richieste risarcitorie, di carattere patrimoniale e non patrimoniale.
All’udienza di discussione, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre la difesa dell’ARS ne ha auspicato il rigetto.
Dopo le repliche, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’on. C. alla corresponsione del trattamento pensionistico per l’intera XV Legislatura ed al riscatto dei relativi contributi previdenziali, compreso il periodo di sospensione dal 30.11.2011 al 15.3.2012, previa declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione dei provvedimenti di rigetto, con la conseguente condanna dell’A.R.S. al pagamento dei ratei arretrati non versati ed al risarcimento dei maggiori danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, “il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”. Pertanto, “l’attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso”, sicché si sostanzia
“in una cognizione piena sul rapporto”, ivi comprese “tutte le questioni inerenti l’an e il quantum”, “rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi”. Ne consegue che
“non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall’Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa” di parte ricorrente, “ma piuttosto va valutato se quest’ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato” (così, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).
2.Nel merito, la domanda è infondata.
E’ pacifico che l’on. C. è stato sospeso dalla carica perché sottoposto ad una misura cautelare personale e che, alla fattispecie, sono applicabili ratione temporis gli artt. 2 e 4 del Regolamento di previdenza dei deputati del 2000, in virtù del richiamo contenuto nella I disposizione transitoria del Regolamento del 2012.
Tra i requisiti previsti per il diritto al vitalizio, l’unico in contestazione riguarda il versamento dei contributi per un intero quinquennio, al quale egli non è stato ammesso in relazione al periodo di sospensione, perché non ancora prosciolto o assolto con sentenza irrevocabile.
La questione dirimente è costituita, pertanto, dalla possibilità per il ricorrente di procedere al versamento dei contributi a seguito della cessazione della misura cautelare personale, senza che sia intervenuta la pronuncia assolutoria definitiva. Sotto questo profilo, non appare ultroneo precisare come non sia stato né dedotto né provato che, medio tempore, vi sia stata una sentenza favorevole in sede penale, sicché, in virtù del principio dell’onere della prova, si deve ritenere che il procedimento penale sia ancora in corso, o che si sia concluso in maniera non favorevole.
Come correttamente argomentato dall’ARS, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento previdenziale del 2000, applicabile in forza del rinvio di cui alla I disposizione transitoria del Regolamento del 2012, i contributi devono essere versati per un intero quinquennio. Secondo la VI disposizione dello stesso Regolamento, sull’assegno corrisposto al deputato sospeso ex art. 15 legge n. 55/1990 non si applicano le ritenute per contributi previdenziali, sicché il periodo non può essere computato ai fini della maturazione del diritto al vitalizio; per essere ammesso al riscatto, il deputato deve essere previamente prosciolto o assolto in via definitiva.
La norma è stata esattamente riprodotta dall’art. 15 del successivo Regolamento del 2012, che ha aggiunto unicamente una disposizione di favore, concernente la possibilità di arrotondare all’anno le frazioni di anno, non applicabile al caso in esame ratione temporis (non essendo prevista dall’art. 2 del Regolamento del 2000, che regola la fattispecie in forza della I disposizione transitoria del Regolamento del 2012).
A parere del ricorrente, la disposizione ostativa alla regolarizzazione previdenziale non sarebbe applicabile, non essendo egli stato arrestato per uno dei reati di cui all’art. 15 della legge n. 55/1990 (e, dunque, non sarebbe stato assoggettabile alla sospensione).
La tesi è priva di pregio, giacché il comma 4 bis della stessa disposizione, applicabile in forza del rinvio “fisso” e non mobile contenuto nel regolamento dell’ARS, include expressis verbis tra le ipotesi di sospensione “di diritto”, alla lett. c), anche tutti coloro nei cui confronti sia stata applicata “una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale”. La norma si riferisce chiaramente all’applicazione di una misura cautelare coercitiva per qualsiasi reato, atteso che non riproduce e non richiama la limitazione ad alcuni specifici delitti, prevista invece dalla lett. a) per i condannati in via non ancora definitiva.
Pertanto, nei confronti del ricorrente è stata correttamente applicata la sospensione di diritto, a seguito della sottoposizione ad una misura cautelare personale coercitiva.
La revoca della misura, disposta in sede penale, ha fatto venir meno la sospensione, ma non ha attribuito all’on. C. il diritto di riscattare il periodo ai fini del vitalizio, giacché il periodo di sospensione diviene
“valido a tutti gli effetti, dietro corresponsione dei contributi previdenziali nella misura vigente al momento della sospensione”, solo “qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato”, come testualmente previsto dalla VI disposizione del Regolamento del 2000.
Poiché nel caso in esame non risulta che il ricorrente sia stato ancora prosciolto o assolto in via definitiva, correttamente l’ARS ha rigettato la richiesta di riscatto e la correlata concessione del vitalizio, sicché non è tenuta a versare alcun rateo arretrato e non può essere chiamata a rispondere di nessun danno, patrimoniale o non patrimoniale.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
3.Avuto riguardo alla novità della questione, dev’essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c.
La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art.
167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da C. R. contro l’Assemblea Regionale Siciliana, in persona del Segretario generale e rappresentante legale pro – tempore dell’Amministrazione dell’ARS;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
PP di IE
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 11 marzo 2026 Pubblicata il 12 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)