Articolo 3 della Legge 27 settembre 1982, n. 683
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 settembre 1982
Art. 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 - considerando le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 - il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttivita' sulla base degli elementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, e' altresi' accertato se l'eccedenza e' contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttivita'.
Entrata in vigore il 29 settembre 1982