Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 05/12/2025, n. 22038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22038 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11660 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Brambilla, Federica Casartelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto di rilascio del visto per motivi di studio (prot. n. 834, pratica n. 220029925) notificato al ricorrente in data 17.08.2025 dall’Ambasciata italiana a Il Cairo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AN RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, di cittadinanza palestinese, originario di Khan Younis nella Striscia di Gaza, attualmente fisicamente domiciliato in Egitto ove è espatriato e vive in condizioni di irregolarità, ricorre al fine di vedere annullato, previa cautela, il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la sede diplomatica ha respinto la sua istanza di visto di ingresso per immatricolazione universitaria richiesta al fine di attendere in Italia al Master of Science in “ Disaster and Health Crisis anagement ” erogato in lingua inglese dall’Università del Piemonte Orientale.
A sostegno delle proprie ragioni riferisce in fatto:
- di aver conseguito nel 2013 una laurea in Scienze della Formazione presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università Al Aqsa di Gaza e che nel 2019 gli è stata conferita la laurea magistrale in Fondamenti della Pedagogia presso l’Università Al-Azhar di Gaza;
- di aver ha svolto a Gaza l’attività di Educational Adviser per Aisha Association for the Protection of Women and Children in Palestine che svolge un’attività fondamentale per il supporto di donne e bambini nei Governatorati ( https://aisha.ps/en ) (doc. 4 – contratto di lavoro, della produzione di parte ricorrente);
- di aver lavorato per diversi anni con l’UNRWA – l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente;
- di essere venuto in contatto con diversi attivisti e associazioni che operano nel sociale e, in particolare, con l’organizzazione di volontariato OHANA ODV di Novara;
- che l’associazione NA ha stabilito, sia nel 2024 che nel 2025, l’attribuzione di un contributo annuo a suo favore per il pagamento delle tasse universitarie. Si legge nella lettera di NA allegata dal ricorrente alla propria richiesta di visto: “ nell’ambito dei progetti di promozione umana, sociale ed educazionale a favore della popolazione Palestinese finanziati da OHANA ODV, siamo lieti di comunicarLe che il Consiglio Direttivo della Associazione ha deciso di attribuirle un contributo di € 9.600,00 (corrispondente a € 800/mese per 12 mesi) a sostegno delle Sue spese di vitto e spese personali necessarie durante la Sua frequenza alla laurea magistrale – Master of Science in “ Disaster and Health Crisis Management ”, Università del Piemonte Orientale, a Novara, per gli anni accademici 2025-26 e 2026- 27”;
- che l’Università del Piemonte Orientale lo ha ammesso al Master of Science in “ Disaster and Health Crisis Management ” erogato in lingua inglese (che il ricorrente parla perfettamente avendo sostenuto l’esame di certificazione dell’Università del Piemonte Orientale con un livello B2, doc. 16) in totale continuità con il proprio percorso scolastico e lavorativo pregresso. L’Università ha per adesso in via del tutto eccezionale concesso di iniziare la frequenza dei corsi online in attesa del rilascio del visto ma lo stesso ha necessità di parteciparvi di persona;
- di essere riuscito nonostante le indiscutibili difficoltà, a ottenere i documenti attestanti i titoli universitari conseguiti a Gaza, legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’istruzione palestinese di Ramallah e tradotti con traduzione giurata in lingua italiana e la documentazione CI (sub doc. 3 e sub doc. 10);
- di essere titolare di un’assicurazione sanitaria privata con Swisscare che copre un periodo di un anno (31.08.2025-30.08.2026) (doc. 17 – assicurazione sanitaria);
Il ricorrente riferisce altresì di aver già ha ottenuto già nel 2024/35 l’ammissione al master ma che la sua istanza di visto è stata respinta dalle autorità diplomatiche italiane.
A seguito della nuova ammissione al Master e dell’ottenimento della borsa di studio offerta da OHANA, ha formalizzato in data 30.07.2025, la richiesta di rilascio di visto di ingresso per motivi di studio all’Ambasciata d’Italia a Il Cairo, competente per luogo di domicilio, e tale rilascio gli è stato rifiutato, per la seconda volta, con una breve e concisa decisione.
Riferisce altresì che il diniego di visto è sostanzialmente identico, per laconicità, a quello precedente e riferisce che il sig. NA “ non ha dimostrato di disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine ” (sub doc. 1 – provvedimento di diniego 2025);
Il ricorrente impugna il diniego formulando il seguente articolato motivo di diritto: “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione carente o insufficiente e/o carenza di motivazione congrua e violazione di legge in ordine alla valutazione dei requisiti economici”. In sostanza il ricorrente lamenta la violazione di legge procedimentale e sostanziale, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge, ed in particolare del requisito economico la cui carenza è denunciata dall’amministrazione, e lamentando l’omesso colloquio consolare.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso anche per carenza di jus postulandi e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’esito dell’udienza camerale del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione come avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata.
4. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
5. Al fine di dirimere la presente controversia, occorre preliminarmente dare atto della notoria situazione della Striscia di Gaza, area già teatro di guerra e tutt’ora oggetto di operazioni militari e paramilitari, la cui popolazione civile è soggetta a limitazione sistematica delle libertà civili, tra cui quella di circolazione ed espatrio, anche nel momento in cui è emesso questo provvedimento, rilevante ai sensi dell’art. 115, comma 2 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 39, comma 1 c.p.a.. E’ poi incontestata da parte dell’amministrazione resistente l’oggettiva impossibilità per il ricorrente di ricorrere ai servizi pubblici (quale quello di autentica notarile) sul territorio egiziano, ove allo stato attuale non è concesso alcuno status di protezione ai cittadini gazawi sfollati. Tutte queste circostanze sono presupposto fattuale della presente decisione, rilevante al fine di dirimere anche le questioni preliminari.
6. In via preliminare, alla luce della premessa di cui sopra, deve essere disattesa l’eccezione relativa alla carenza di jus postulandi per irregolarità della procura alle liti rilasciata all’estero.
La questione della regolarità della procura alle liti deve essere superata allo stato degli atti, sussistendo obiettive ragioni, di carattere eccezionale, tali da ritenere impossibile sia sotto il profilo materiale sia sotto quello giuridico il rilascio della procura nelle forme ordinarie (cfr. Tar Lazio, Sez. V Quater, ordinanza 3111 del 5/6/2025, Sent 24/6/25 n 12503; Trib ord. Roma, Sez Imm., Ord. r.g. 17732 del 8/6/23): pertanto la regolarizzazione deve essere differita all’esito dell’ingresso sul territorio nazionale del ricorrente.
7. Nel merito, il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
7.1. E’ in primo luogo manifestamente fondata la doglianza relativa al difetto di istruttoria.
Si deve rilevare infatti che, come contestato dal ricorrente, non è stato effettuato alcun colloquio di rito tra il ricorrente e l'Ufficio visti della sede diplomatica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850, secondo il quale, ai fini della valutazione del rischio migratorio, fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto, come ribadito più volte anche da Questo T.A.R. ( ex multis , TAR Lazio, Sez. V Quater, Sentenza n. 19098/2024).
Tale colloquio consolare assume ad oggi ancora più rilievo tenuto conto dell’intervenuta modifica normativa e in particolare alla previsione di cui all’art. 1 c. 1 D.l. 145/2024 in base alla quale quanto previsto dall’art. 10 bis L 241/1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non si applica alle richieste di visto di ingresso.
In sede di colloquio la sede diplomatica avrebbe potuto e dovuto, in base al principio di buona fede nei rapporti tra privati ed amministrazione (di cui all’art. 1 c. 2 bis legge 7 agosto 1990, n. 241), sollecitare le eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie alla completa istruttoria, esercitando i poteri istruttori previsti dall’art. 6 c. 1 lett. b) l. 241/90 a mente del quale il responsabile del procedimento adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria e può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
In virtù del medesimo principio la sede diplomatica avrebbe dovuto tenere conto dei profili di eventuale impossibilità materiale riguardo alla regolarizzazione burocratica degli atti allegati all’istanza, quali i titoli di studio e certificati anagrafici, emessi da istituzioni situate in un’area teatro di guerra.
7.2. E’ altresì fondata la doglianza relativa all’incompleta istruttoria ed al travisamento dei fatti relativamente al possesso del requisito economico relativo al visto per immatricolazione.
Con riferimento alla provvista economica per il primo anno di studi, deve osservarsi, in linea con quanto già stabilito dalla giurisprudenza per le annualità precedenti, che la Circolare del Ministero per l’università e la ricerca rubricata “ Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia. A.A. 25/26 ”, nella parte II, al punto 2, lett. a) stabilisce che al fine di ottenere un visto per motivi di studio per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso, tra l’altro, dei mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali (pari a 13 mensilità). La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.
Tanto premesso in generale, nella valutazione circa la (in)sussistenza della provvista economica la sede diplomatica non ha tenuto conto del possesso da parte del richiedente delle risorse economiche personali attestate dall’estratto conto di un proprio conto corrente in USD alla Rfidia Branch-Nablus con un deposito al 04.01.2025 pari a USD 10.143,68 (sub doc. 14 – Rfidia Branch) nonché da altro estratto conto, relativo ad un conto corrente aperto presso una banca egiziana che l’odierno ricorrente utilizza per piccole spese di vita nel paese (sub doc. 15 – estratto conto banca egiziana). Il ricorrente ha altresì rafforzato il proprio requisito economico mediante la borsa di studio messa a disposizione dall’organizzazione di volontariato OHANA pari a € 9.600,00 annui (€ 9.600,00 per l’anno accademico 2025-26 e € 9.600,00 per l’anno accademico 2026-27) per coprire i costi del Master, adeguatamente supportata dal rendiconto per cassa di OHANA, attestante le capacità dell’associazione (sub doc. 11 – rendiconto per cassa OHANA) e da una garanzia personale della sig.ra US (sub doc. 12 – lettera di garanzia personale sig.ra US), cui si aggiunge la fideiussione bancaria stipulata dalla sig.ra LI VE con importo garantito di € 10.386,43 (sub doc. 13 – fideiussione bancaria).
A fronte del possesso di somme e di garanzie certamente superiori al minimo legale, in ogni caso, a fronte della tipizzazione legale del requisito economico, la sede, che può valutare la effettività e solidità della provvista economica, non può tuttavia esigere il possesso di redditi ulteriori e sproporzionati rispetto al requisito legale.
Atteso quanto sopra evidenziato circa il notorio stato bellico della regione, ed in virtù del principio di buona fede, nemmeno possono essere richiesti all’istante oneri istruttori documentali ultronei, se ne è dimostrata dallo stesso istante l’impossibilità, e pertanto la sede dovrà, come già detto, effettuare sforzi collaborativi e istruttori ulteriori al fine di colmare eventuali carenze documentali.
7.3. A ciò si aggiunga che eventuali difficoltà istruttorie dovute - ad esempio - alla valutazione della documentazione relativa alle risorse economiche personali di cui il ricorrente dispone avrebbero potuto facilmente essere superate attraverso il coinvolgimento di altri sedi consolari anche “ atteso che l’amministrazione degli esteri è unitaria ed è a tal fine sufficiente l’adozione di misure di coordinamento e di coinvolgimento infraprocedimentale del personale – anche eventualmente di altre sedi - dotato delle competenze specifiche ” (TAR Lazio - Roma, sez. Quinta Quater, ordinanza cautelare 1993/2025 RG 2227 del 2025
Rimane sempre impregiudicato il potere, in capo all’Amministrazione, di derogare alla competenza della sede consolare individuando la competenza di un altro consolato anche solo limitatamente a singoli adempimenti (ai sensi dell’art. 77, concernente la rimessione ad altro ufficio consolare, del d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 recante la disciplina dell’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari).
8. L’amministrazione dovrà pertanto riesercitare il potere, ed i profili di discrezionalità residua, nei termini di cui in motivazione, in contradittorio con l’interessato ed alla luce della documentazione agli atti del presente giudizio.
9. In conclusione, il presente ricorso deve essere accolto e le spese, liquidate forfettariamente in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MA al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
AN RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RR | RA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.