Articolo 2676 del Codice civile
Articolo 2508 bisArticolo 2545 decies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 febbraio 1983
Art. 2676.

((Diversita' tra registri, copie e certificati.)) ((Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri))
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
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