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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR NN, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1231/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024723869 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- RUOLO n. 2020/550021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sui motivi di ricorso e chiede l'accoglimento
Resistente/Appellato: chiede il rigetto riportandosi sulle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito, una cartella di pagamento di somme messe in riscossione per tassa sugli autoveicoli e per crediti tributari a titolo di I.R.P.E.F. e addizionali dell'anno 2016.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la nullità dell'atto impugnato per la giuridica inesistenza della notifica dello stesso, è infondato.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Il secondo motivo, con il quale si deduce un vizio procedimentale di omessa notifica di (non meglio precisati) atti presupposto della stessa cartella, è parimenti infondato. Quanto alla tassa sugli autoveicoli va, infatti, rilevato che la stessa nella Regione siciliana è interamente disciplinata dalla legge regionale sulla base delle speciali prerogative statutarie e della conseguente natura di tributo proprio e che la legge regionale (art. 19, co. 1, l.r.s 2016, n. 24 con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della l.r.s. 2015, n. 16) dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per la riscossione di tale tributo si proceda alla diretta notifica della cartella senza preventiva notificazione di alcun avviso di accertamento (Corte cost. 2018, n. 152)
Un atto impositivo non doveva essere notificato, perché la iscrizione a ruolo è avvenuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 1973, n. 600 e in tal caso non è necessario un preventivo avviso di accertamento (ex multis Cass. 2025, n. 10428)
Il terzo e il quinto motivo, con i quali si denunzia un vizio formale della cartella per difetto di motivazione, anche per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, sono pure infondati.
Dalla cartella, infatti, risultano gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava, del resto, dal ricorso proposto, mentre il saggio degli interessi è normativamente stabilito e la verifica dell'esattezza del calcolo, conseguentemente, può essere effettuata attraverso una semplice operazione aritmetica.
Con il quarto motivo il ricorrente oppone la nullità della cartella di pagamento per la mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione a ruolo attraverso la comunicazione delle irregolarità rilevate in sede di controllo automatizzato per I.R.P.E.F. e addizionali, con conseguente impossibilità, inoltre, di fruire di sanzioni ridotte.
Anche tale motivo è privo di fondamento, perché, non trattandosi di tributi armonizzati (per i quali soltanto sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo derivante dal diritto eurounitario), l'omissione della comunicazione di irregolarità determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (Cass. 2016, n. 13759). Il sesto ed ultimo motivo è inammissibile per assoluta genericità e mera assertività nella parte in cui viene dedotta l'insussistenza del presupposto impositivo, mentre è parzialmente fondato nella parte in cui il ricorrente eccepisce la decadenza dell'agente della riscossione, ex art. 25 del D.P.R. 1973, n. 602, dal potere di procedere all'attività di riscossione dei crediti a titolo di I.R.P.E.F. e addizionali.
Per tali tributi (riferiti all'anno d'imposta 2016 e alla dichiarazione del contribuente dell'anno 2017), infatti, la cartella, ai sensi della norma richiamata, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020, mentre risulta tardivamente notificata il 9.11.2022, non potendo trovare applicazione la proroga del termine di decadenza ex art. 68, co. 4 bis, del d.l. 2020, n. 18, perché non risulta in atti la data di consegna del ruolo relativo a tali tributi all'agente della riscossione.
Con lo stesso motivo di impugnazione, infine, il ricorrente eccepisce anche la prescrizione.
L'eccezione (che per i tributi erariali rimane assorbita dalla riconosciuta fondatezza dell'eccezione di decadenza) per la tassa sugli autoveicoli dell'anno 2017 è infondata.
Il termine triennale di prescrizione, infatti, in via ordinaria sarebbe maturato il 31.12.2020, ma, risultando il ruolo consegnato all'agente della riscossione il 10.9.2020, maturava soltanto il 31.12.2022 per effetto della proroga disposta dall'art. 68, co. 4 bis, del d.l. 2020, n. 18, per cui alla data di notificazione della cartella (9.11.2022), il termine (prorogato) non era ancora maturato.
Per la reciproca soccombenza delle parti le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata con riferimento al ruolo n. 550021/2020, respingendolo nel resto e compensando fra le parti le spese di giudizio.
Agrigento 12.1.2026. Il giudice estensore Dott.ssa Luisa Turco
Il Presidente Dott. Giovanni Ilarda
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR NN, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1231/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024723869 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- RUOLO n. 2020/550021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste sui motivi di ricorso e chiede l'accoglimento
Resistente/Appellato: chiede il rigetto riportandosi sulle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito, una cartella di pagamento di somme messe in riscossione per tassa sugli autoveicoli e per crediti tributari a titolo di I.R.P.E.F. e addizionali dell'anno 2016.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la nullità dell'atto impugnato per la giuridica inesistenza della notifica dello stesso, è infondato.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Il secondo motivo, con il quale si deduce un vizio procedimentale di omessa notifica di (non meglio precisati) atti presupposto della stessa cartella, è parimenti infondato. Quanto alla tassa sugli autoveicoli va, infatti, rilevato che la stessa nella Regione siciliana è interamente disciplinata dalla legge regionale sulla base delle speciali prerogative statutarie e della conseguente natura di tributo proprio e che la legge regionale (art. 19, co. 1, l.r.s 2016, n. 24 con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 della l.r.s. 2015, n. 16) dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per la riscossione di tale tributo si proceda alla diretta notifica della cartella senza preventiva notificazione di alcun avviso di accertamento (Corte cost. 2018, n. 152)
Un atto impositivo non doveva essere notificato, perché la iscrizione a ruolo è avvenuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 1973, n. 600 e in tal caso non è necessario un preventivo avviso di accertamento (ex multis Cass. 2025, n. 10428)
Il terzo e il quinto motivo, con i quali si denunzia un vizio formale della cartella per difetto di motivazione, anche per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, sono pure infondati.
Dalla cartella, infatti, risultano gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava, del resto, dal ricorso proposto, mentre il saggio degli interessi è normativamente stabilito e la verifica dell'esattezza del calcolo, conseguentemente, può essere effettuata attraverso una semplice operazione aritmetica.
Con il quarto motivo il ricorrente oppone la nullità della cartella di pagamento per la mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione a ruolo attraverso la comunicazione delle irregolarità rilevate in sede di controllo automatizzato per I.R.P.E.F. e addizionali, con conseguente impossibilità, inoltre, di fruire di sanzioni ridotte.
Anche tale motivo è privo di fondamento, perché, non trattandosi di tributi armonizzati (per i quali soltanto sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo derivante dal diritto eurounitario), l'omissione della comunicazione di irregolarità determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (Cass. 2016, n. 13759). Il sesto ed ultimo motivo è inammissibile per assoluta genericità e mera assertività nella parte in cui viene dedotta l'insussistenza del presupposto impositivo, mentre è parzialmente fondato nella parte in cui il ricorrente eccepisce la decadenza dell'agente della riscossione, ex art. 25 del D.P.R. 1973, n. 602, dal potere di procedere all'attività di riscossione dei crediti a titolo di I.R.P.E.F. e addizionali.
Per tali tributi (riferiti all'anno d'imposta 2016 e alla dichiarazione del contribuente dell'anno 2017), infatti, la cartella, ai sensi della norma richiamata, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020, mentre risulta tardivamente notificata il 9.11.2022, non potendo trovare applicazione la proroga del termine di decadenza ex art. 68, co. 4 bis, del d.l. 2020, n. 18, perché non risulta in atti la data di consegna del ruolo relativo a tali tributi all'agente della riscossione.
Con lo stesso motivo di impugnazione, infine, il ricorrente eccepisce anche la prescrizione.
L'eccezione (che per i tributi erariali rimane assorbita dalla riconosciuta fondatezza dell'eccezione di decadenza) per la tassa sugli autoveicoli dell'anno 2017 è infondata.
Il termine triennale di prescrizione, infatti, in via ordinaria sarebbe maturato il 31.12.2020, ma, risultando il ruolo consegnato all'agente della riscossione il 10.9.2020, maturava soltanto il 31.12.2022 per effetto della proroga disposta dall'art. 68, co. 4 bis, del d.l. 2020, n. 18, per cui alla data di notificazione della cartella (9.11.2022), il termine (prorogato) non era ancora maturato.
Per la reciproca soccombenza delle parti le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata con riferimento al ruolo n. 550021/2020, respingendolo nel resto e compensando fra le parti le spese di giudizio.
Agrigento 12.1.2026. Il giudice estensore Dott.ssa Luisa Turco
Il Presidente Dott. Giovanni Ilarda