Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2025, proposto da
NN NT CA e EN OM, rappresentate e difese dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Roma, via Luigi Capuana, 207;
contro
INPS, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al beneficio economico previsto dall'art. 6- bis del D.L. n. 387/1987;
e per la condanna
dell’amministrazione a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 aprile 2026 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e TO
1. Il signor OM, ex militare della Guardia di Finanza, è andato in pensione a domanda a 57 anni di età e con 42 anni di servizio utile contributivo.
2. Le eredi del militare, nel frattempo deceduto, hanno proposto il presente ricorso lamentando che l’importo del suo trattamento di fine servizio non comprendeva il beneficio dei “sei scatti” previsto dall’art. 6- bis , comma 1, del d.l. n. 387/1987.
3. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Le interessate evidenziano che al trattamento di fine servizio del de cuius non
sarebbe stato applicato il beneficio previsto dall’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/87 (convertito con legge n. 472/87), a mente del quale il dipendente andato in pensione a domanda ha diritto, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, a sei “scatti” del 2,5% da calcolarsi sull'importo dell’ultimo stipendio qualora, alla data del pensionamento, abbia compiuto almeno 55 anni di età e abbia maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.
5. Il ricorso è fondato.
L’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472), introdotto nel corpo normativo dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sancisce che «al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto», con la precisazione, di cui al comma 2, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
Si tratta di una disposizione applicabile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in virtù dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 («al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6- bis , del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472») e che non è stata intaccata dall’articolo 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Esso esclude infatti l’applicazione delle maggiorazioni de quibus alle ipotesi di pensionamento “domanda” ma ai soli fini dell’aumento della base pensionabile e non si applica, quindi, al trattamento di fine servizio (cfr. Consiglio giustizia amministrativa regione Sicilia, sez. giurisdizionale, 22 agosto 2022, n. 936).
Né sul punto rileva l’asserita necessità di presentare la domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambi i requisiti, posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che detto termine «previsto dall'art. 6- bis , comma 2, del decreto-legge n. 387/1987 abbia natura meramente ordinatoria, non essendo previsto, né espressamente né implicitamente, come termine decadenziale» ( ex multis, T.A.R. Sicilia, sez. V, 19 giugno 2025, n. 1344).
Detto altrimenti, la menzionata disposizione «non qualifica il termine entro il quale produrre la domanda di collocamento in quiescenza (30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità) come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Il rinvio alle condizioni che, al suddetto fine, devono sussistere al momento della cessazione del servizio, allude allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6- bis , comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ( ex multis T.A.R. Lazio, sez. V, 3 giugno 2025, n. 10759).
Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, il de cuius , al momento della cessazione dal servizio aveva maturato il diritto alla maggiorazione del proprio trattamento di fine servizio ai sensi degli artt. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 in quanto, al momento del pensionamento, aveva un’età anagrafica di 57 anni e un periodo di servizio utile contributivo pari a 42 anni.
6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto delle ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e obbligo della resistente di determinare nuovamente l'indennità di buonuscita, secondo i criteri indicati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN MO, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
UC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| UC PA | IN MO |
IL SEGRETARIO