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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8021 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMPISI MASSIMO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. ) Controparte_1
resistente
All'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O in accoglimento del ricorso, non dovute dalla ricorrente le somme di euro
3.498,52. richieste in restituzione con comunicazione del 2/03/2021, CP_1
ricevuto il 16.03.2021, e
CP_ Dichiara illegittime le trattenute eventualmente operate dall' a tale titolo,
Condanna per l'effetto l' a restituire la somma di euro € 2.105,64, liquidata CP_1
a titolo di arretrati sull'indennità di accompagnamento, comunicata dall' CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro con nota dal 13.2.2023 e trattenuta in compensazione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi €1.311,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA se dovuta e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, la ricorrente, indicata in epigrafe,
conveniva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di irripetibilità CP_1
CP_ dell'indebito contestato dall' con nota del 16.03.2021, per l'importo di €
3.498,52. erogato nel periodo da gennaio 2020 – marzo 2021, in misura superiore a quanto dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. INVCIV n. 07120155, di cui è
titolare la ricorrente, in relazione alla maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge calcolati sulla base della dei redditi coniugali dell'anno
2020. Chiedeva, inoltre, la restituzione delle somme trattenute e, in subordine, la declaratoria di illegittimità della compensazione sugli arretrati di accompagnamento.
Regolarmente citato si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
poiché infondato. L' deduceva di avere riconosciuto d'ufficio la CP_1
maggiorazione da gennaio 2020, in esecuzione della sentenza della Corte cost. n.
152/2020 e della Circ. n. 107/2020, con verifica reddituale a consuntivo;
CP_1
che nel provvedimento del 10.10.2020 era richiamato l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali e l'avvertenza sul recupero;
che i limiti di reddito risultavano superati dalle dichiarazioni del coniuge;
che la compensazione degli arretrati è legittima come compensazione impropria in un rapporto unitario, non
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro operando i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. (pignorabilità) in sede di recupero amministrativo.
Deduceva altresì l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina dell'indebito ordinario e la mancanza di affidamento incolpevole della ricorrente.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso merita di essere accolto.
La maggiorazione sociale è una prestazione di sostegno al reddito introdotta dall'art. 38 della L. n. 448/2001 che spetta sia ai titolari di prestazioni previdenziali che assistenziali, conservando però la propria intrinseca natura assistenziale (cfr. sul punto: Cass. n. 13915/2021).
Recentemente la Cassazione al riguardo ha affermato che” in tema di indebito
previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica -
assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto,
quando la maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di
invalidità, rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la
vecchiaia, invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha
natura previdenziale e non assistenziale. In tali casi trova applicazione l'art. 13,
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno
successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…. Questa
Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di
integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa
previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a
trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di
contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass. 13915/21) (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024). L'
indebito in questione ha, dunque, natura di indebito assistenziale, e non previdenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - cui accede ovvero nel caso di specie pensione di inabilità INVCIV N.
044 5500 02860638 per il cui riconoscimento non sono richiesti precedenti versamenti contributivi.
Ciò posto, si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c.,
trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità
al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. Civ., Sez. Lav., n° 26036/19, Cass. Civ., Sez. VI^,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 30/06/2020 n° 13223).
Si osserva ancora al riguardo che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza
di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
finanziaria.
Riguardo alle somme pagate in eccesso dall' , per motivi esclusivamente CP_1
reddituali, la Suprema Corte ha, dunque, oramai consolidato l'orientamento secondo il quale, operato un accertamento, (nel caso di specie con la ricostituzione), la potestà ripetitoria dell' non può operare Controparte_2
che dal momento dell'accertamento, non quindi retroattivamente, con la sola esclusione delle ipotesi di dolo dell'accipiens (cosi: Cass. n. 28771/2018;
26036/2019; 31372/2019; 13223/2020 13915/2021).
Nel caso di specie l' si limita a richiamare l'obbligo generale di CP_1
comunicazione contenuto nella nota di concessione della prestazione, ma, alla luce principio affermato dalla S.C., tale omissione non basta ai fini della ripetibilità delle somme erogate tanto più che lo stesso afferma di avere CP_1
rilevato redditi superiori in base ai redditi percepiti dal coniuge e verificati in
Punto Fisco. L' non ha fornito la prova del dolo dell'accipiens. Piuttosto CP_1
dall'istruttoria è emerso che la ricorrente non aveva presentato domanda per la maggiorazione, l'incremento fu disposto d'ufficio dall'istituto e il primo provvedimento di accertamento è del 2 marzo 2021. Per il periodo anteriore a tale data, le somme sono state dunque percepite in buona fede dalla ricorrente, sicché
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'indebito non è ripetibile. Ne consegue l'annullamento del provvedimento nella parte in cui pretende la restituzione dei ratei anteriori all'accertamento.
Il ricorso va pertanto accolto. Conseguentemente deve essere dichiarato illegittimo il recupero da parte dell' della somma rimante. Nulla è dovuto CP_1
da parte ricorrente per il suddetto titolo e le eventuali somme a tale titolo corrisposte devono essere restituite ivi compresa la somma di € 2.105,64 a titolo di arretrati sull'indennità di accompagnamento comunicata dall' con nota CP_1
dal 13.2.2023 ( cfr. allegato in atti) e trattenuta in compensazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente e con distrazione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8021 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMPISI MASSIMO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. ) Controparte_1
resistente
All'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O in accoglimento del ricorso, non dovute dalla ricorrente le somme di euro
3.498,52. richieste in restituzione con comunicazione del 2/03/2021, CP_1
ricevuto il 16.03.2021, e
CP_ Dichiara illegittime le trattenute eventualmente operate dall' a tale titolo,
Condanna per l'effetto l' a restituire la somma di euro € 2.105,64, liquidata CP_1
a titolo di arretrati sull'indennità di accompagnamento, comunicata dall' CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro con nota dal 13.2.2023 e trattenuta in compensazione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi €1.311,00, per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA se dovuta e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, la ricorrente, indicata in epigrafe,
conveniva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di irripetibilità CP_1
CP_ dell'indebito contestato dall' con nota del 16.03.2021, per l'importo di €
3.498,52. erogato nel periodo da gennaio 2020 – marzo 2021, in misura superiore a quanto dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. INVCIV n. 07120155, di cui è
titolare la ricorrente, in relazione alla maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge calcolati sulla base della dei redditi coniugali dell'anno
2020. Chiedeva, inoltre, la restituzione delle somme trattenute e, in subordine, la declaratoria di illegittimità della compensazione sugli arretrati di accompagnamento.
Regolarmente citato si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
poiché infondato. L' deduceva di avere riconosciuto d'ufficio la CP_1
maggiorazione da gennaio 2020, in esecuzione della sentenza della Corte cost. n.
152/2020 e della Circ. n. 107/2020, con verifica reddituale a consuntivo;
CP_1
che nel provvedimento del 10.10.2020 era richiamato l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali e l'avvertenza sul recupero;
che i limiti di reddito risultavano superati dalle dichiarazioni del coniuge;
che la compensazione degli arretrati è legittima come compensazione impropria in un rapporto unitario, non
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro operando i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. (pignorabilità) in sede di recupero amministrativo.
Deduceva altresì l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina dell'indebito ordinario e la mancanza di affidamento incolpevole della ricorrente.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso merita di essere accolto.
La maggiorazione sociale è una prestazione di sostegno al reddito introdotta dall'art. 38 della L. n. 448/2001 che spetta sia ai titolari di prestazioni previdenziali che assistenziali, conservando però la propria intrinseca natura assistenziale (cfr. sul punto: Cass. n. 13915/2021).
Recentemente la Cassazione al riguardo ha affermato che” in tema di indebito
previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica -
assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto,
quando la maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di
invalidità, rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la
vecchiaia, invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha
natura previdenziale e non assistenziale. In tali casi trova applicazione l'art. 13,
misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno
successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…. Questa
Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di
integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa
previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a
trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di
contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass. 13915/21) (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024). L'
indebito in questione ha, dunque, natura di indebito assistenziale, e non previdenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - cui accede ovvero nel caso di specie pensione di inabilità INVCIV N.
044 5500 02860638 per il cui riconoscimento non sono richiesti precedenti versamenti contributivi.
Ciò posto, si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c.,
trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità
al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost.,
quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. Cass. Civ., Sez. Lav., n° 26036/19, Cass. Civ., Sez. VI^,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 30/06/2020 n° 13223).
Si osserva ancora al riguardo che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza
di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
finanziaria.
Riguardo alle somme pagate in eccesso dall' , per motivi esclusivamente CP_1
reddituali, la Suprema Corte ha, dunque, oramai consolidato l'orientamento secondo il quale, operato un accertamento, (nel caso di specie con la ricostituzione), la potestà ripetitoria dell' non può operare Controparte_2
che dal momento dell'accertamento, non quindi retroattivamente, con la sola esclusione delle ipotesi di dolo dell'accipiens (cosi: Cass. n. 28771/2018;
26036/2019; 31372/2019; 13223/2020 13915/2021).
Nel caso di specie l' si limita a richiamare l'obbligo generale di CP_1
comunicazione contenuto nella nota di concessione della prestazione, ma, alla luce principio affermato dalla S.C., tale omissione non basta ai fini della ripetibilità delle somme erogate tanto più che lo stesso afferma di avere CP_1
rilevato redditi superiori in base ai redditi percepiti dal coniuge e verificati in
Punto Fisco. L' non ha fornito la prova del dolo dell'accipiens. Piuttosto CP_1
dall'istruttoria è emerso che la ricorrente non aveva presentato domanda per la maggiorazione, l'incremento fu disposto d'ufficio dall'istituto e il primo provvedimento di accertamento è del 2 marzo 2021. Per il periodo anteriore a tale data, le somme sono state dunque percepite in buona fede dalla ricorrente, sicché
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'indebito non è ripetibile. Ne consegue l'annullamento del provvedimento nella parte in cui pretende la restituzione dei ratei anteriori all'accertamento.
Il ricorso va pertanto accolto. Conseguentemente deve essere dichiarato illegittimo il recupero da parte dell' della somma rimante. Nulla è dovuto CP_1
da parte ricorrente per il suddetto titolo e le eventuali somme a tale titolo corrisposte devono essere restituite ivi compresa la somma di € 2.105,64 a titolo di arretrati sull'indennità di accompagnamento comunicata dall' con nota CP_1
dal 13.2.2023 ( cfr. allegato in atti) e trattenuta in compensazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente e con distrazione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro