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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 521/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. A. Todaro
Appellante
CONTRO già ), in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E. Gatti
Appellata
OGGETTO: crediti relativi al rapporto di agenzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Milano il 16.1.2016 la società
premettendo di essere creditrice della somma di € 98.822,50 in CP_2
ragione della nota di debito n. 1419005619, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di . Parte_1 Parte_1 Il Tribunale di Milano, esaminata la documentazione prodotta dalla società creditrice, in data 2.3.2015 ingiungeva al di pagare, in favore della Parte_1 [...]
l'importo complessivo di € 98.822,50, oltre gli interessi ex art. 1284 III comma CP_2
c.c. dalla domanda al saldo, nonché le spese della procedura monitoria. Avverso il predetto provvedimento proponeva formale opposizione il debitore.
Il giudice designato accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, in quanto nullo per essere stato emesso da tribunale incompetente.
Con ricorso in riassunzione del 27.6.2016, depositato innanzi il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva l'accertamento CP_2
dell'inadempimento di agli obblighi assunti in virtù del Parte_1
contratto di agenzia denominato “Smart Agent Plurimandatario”, sottoscritto tra le parti in data 07.09.2012, nonché in forza della concessione “Offerta Fuori Standard'' del 21.09.2012 relativa al cliente LED soc. coop. e dell'offerta “Piano pret a porter” del 28.09.2012, nonché la condanna del alla restituzione delle provvigioni Parte_1
precedentemente corrisposte.
Con sentenza n. 5129/2021 del 10.12.2021 il primo giudice accoglieva il ricorso promosso da ora e condannava al CP_2 Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 98.822,50 oltre ad interessi a norma dell'art. 1284 comma 3 c.c. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
In particolare, il tribunale, ricostruita la volontà negoziale delle parti, rilevava che il diritto dell'agente al compenso si cristallizzava, per espressa pattuizione delle parti, solo a condizione che il cliente avesse mantenuto l'utenza attiva per un determinato periodo (nel caso de quo 12 mesi dall'attivazione), con la conseguenza che la corresponsione allo smart agent di somme in via provvisionale aveva la mera finalità di incentivare il target di rendimento dell'agente, proprio perché la maturazione, o meglio la definitiva esigibilità, delle provvigioni si configurava solo al decorso del periodo di “osservazione” della condotta del cliente.
Secondo quanto stabilito, infatti, nell'allegato 2.1 del contratto di agenzia (art. 7.1) durante il predetto periodo la poteva, in qualunque momento, opporre CP_2 il diritto a stornare l'esborso effettuato per l'accertata disattivazione delle usim ovvero per altra ragione di recesso volontario o non volontario del cliente.
Quindi, considerato che la società Led in data 3/8 maggio 2013 aveva chiesto, a causa di numerose anomalie riscontrate nel servizio, la disdetta del contratto;
che la all'esito dell'ordinario monitoraggio, rilevato il CP_2
mancato raggiungimento da parte del degli obiettivi previsti dall'art. Parte_1
2.1. del contratto di agenzia (solo 8 usim risultavano attivate per l'intercessione del a fronte delle 60 previste in contratto), con missiva del 17.07.2013 Parte_1
aveva risolto il contratto e che, di contro, il non aveva né negato la Parte_1
percezione delle provvigioni né provato il buon fine dell'affare (che avrebbe reso illegittima la restituzione delle somme già versate dalla , riteneva CP_2
meritevole di tutela la domanda restitutoria proposta dalla società ricorrente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 10.6.2022; resisteva al gravame Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame l'appellante critica la sentenza assumendo che la società non ha provato il ricorrere delle condizioni previste dal contratto per la restituzione delle provvigioni, ossia che ci sia stata la disattivazione da parte del cliente delle , né che le provvigioni di cui si è Pt_2
chiesta la restituzione fossero quelle maturate per le 2000 attivazioni Dati Pt_2
effettuate con Piano B. On al cliente LED soc. coop.
Aggiunge che la normativa contenuta nel codice civile, anche alla luce della novella del 1999, prevede che l'agente è tenuto a restituire le provvigioni esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia certo che il contratto tra il cliente ed il preponente non avrà esecuzione e che tale mancata esecuzione dovrà inoltre essere del tutto indipendente da eventuali cause imputabili al preponente. 2. L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che il tribunale in punto di onere della prova ha statuito che “Ebbene, il pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di contratti, nella specie, non disattivati entro il periodo pattuito, per cui, per consolidato principio di diritto, “l'agente che pretende il pagamento di determinate provvigioni è tenuto a fornire la prova che il contratto è andato a buon fine oppure che la mancata esecuzione è dipesa da causa imputabile al proponente”
(emblematica, Cass. 20.11.1993, n. 11465; ed ancora, Cass. 29.03.2007, n. 7701; conf. Cass. 30.05.2005, n. 11413; Cass.
5.03.1987 n. 2345 che ha sottolineato che “a norma degli artt. 1748 e 1749 c.c., l'esecuzione regolare degli affari o la loro inesecuzione per cause imputabile al preponente sono fatti che, costituendo il fondamento del diritto alle provvigioni, debbono essere provati dall'agente che li allega al fine di ottenere i compensi di sua spettanza”).
In considerazione di quanto esposto e a fronte del generico tenore delle difese avanzate dal per conservare in via definitiva nel proprio patrimonio le Parte_1
somme in questione, a norma dell'art. 1748 c.c. merita tutela la domanda restitutoria proposta dalla società ricorrente posto che la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive concluso tra le parti ha effetto retroattivo con il solo limite della corrispettività delle prestazioni già eseguite, in quanto trae il proprio fondamento dal rapporto di interdipendenza che lega le opposte prestazioni”.
Questo passaggio argomentativo, che pone a carico dell'appellante l'onere probatorio, non è stato censurato nell'atto di appello.
In ogni caso le critiche avanzate dall'appellante non appaiono condivisibili.
La documentazione prodotta dalla società appellata dimostra che la disattivazione delle USIM da parte della LED soc. coop. si è verificata.
In tal senso è sufficiente la comunicazione inviata dalla suddetta cooperativa avente ad oggetto “DISDETTA utenza (Codice Cliente 12109026) e richiesta di sospensione immediata del servizio e dei relativi canoni 2000 SIM DATI”, con la quale, per l'appunto la società cooperativa presenta disdetta per i disservizi riscontrati nell'erogazione del servizio fornito dalla sulle CP_2 Pt_3
oggetto del contratto stipulato tra le parti, che per tali SIM prevedeva lo storno delle provvigioni anticipate in caso di disattivazione entro i primi 12 mesi dall'attivazione (la disdetta è dell'aprile 2013 a fronte dell'attivazione intervenuta dall'1 al 30 settembre 2012).
E' indubbio che la società abbia proceduto alla disattivazione, a seguito della richiesta della cliente, essendo irrilevanti, al fine qui in esame, se i disservizi (contestati dall'appellata nella mail di risposta allegata in atti) lamentati dalla cooperativa fossero reali o no, incidendo tale aspetto solo sulla debenza o meno delle somme dovute per il recesso anticipato.
In ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la responsabilità della preponente nella vicenda al fine di provare il diritto alle provvigioni.
Inoltre, la società non doveva provare che le provvigioni di cui è stata richiesta la restituzione fossero proprio quelle riguardanti le in Parte_4
questione: le provvigioni sono state anticipate in virtù di fatture emesse dal il quale, quindi, era perfettamente a conoscenza delle riferibilità o Parte_1
meno delle somme richieste ad un determinato cliente e avrebbe dovuto, pertanto, non limitarsi a sottolineare l'onere a carico della società (smentito, si ribadisce, dal tribunale con passaggio argomentativo non censurato), ma quanto meno contestare specificamente il fondamento della pretesa vantata dall'appellata.
3. La pronuncia va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
7.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 521/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. A. Todaro
Appellante
CONTRO già ), in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. E. Gatti
Appellata
OGGETTO: crediti relativi al rapporto di agenzia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi il Tribunale di Milano il 16.1.2016 la società
premettendo di essere creditrice della somma di € 98.822,50 in CP_2
ragione della nota di debito n. 1419005619, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di . Parte_1 Parte_1 Il Tribunale di Milano, esaminata la documentazione prodotta dalla società creditrice, in data 2.3.2015 ingiungeva al di pagare, in favore della Parte_1 [...]
l'importo complessivo di € 98.822,50, oltre gli interessi ex art. 1284 III comma CP_2
c.c. dalla domanda al saldo, nonché le spese della procedura monitoria. Avverso il predetto provvedimento proponeva formale opposizione il debitore.
Il giudice designato accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo, in quanto nullo per essere stato emesso da tribunale incompetente.
Con ricorso in riassunzione del 27.6.2016, depositato innanzi il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva l'accertamento CP_2
dell'inadempimento di agli obblighi assunti in virtù del Parte_1
contratto di agenzia denominato “Smart Agent Plurimandatario”, sottoscritto tra le parti in data 07.09.2012, nonché in forza della concessione “Offerta Fuori Standard'' del 21.09.2012 relativa al cliente LED soc. coop. e dell'offerta “Piano pret a porter” del 28.09.2012, nonché la condanna del alla restituzione delle provvigioni Parte_1
precedentemente corrisposte.
Con sentenza n. 5129/2021 del 10.12.2021 il primo giudice accoglieva il ricorso promosso da ora e condannava al CP_2 Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 98.822,50 oltre ad interessi a norma dell'art. 1284 comma 3 c.c. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
In particolare, il tribunale, ricostruita la volontà negoziale delle parti, rilevava che il diritto dell'agente al compenso si cristallizzava, per espressa pattuizione delle parti, solo a condizione che il cliente avesse mantenuto l'utenza attiva per un determinato periodo (nel caso de quo 12 mesi dall'attivazione), con la conseguenza che la corresponsione allo smart agent di somme in via provvisionale aveva la mera finalità di incentivare il target di rendimento dell'agente, proprio perché la maturazione, o meglio la definitiva esigibilità, delle provvigioni si configurava solo al decorso del periodo di “osservazione” della condotta del cliente.
Secondo quanto stabilito, infatti, nell'allegato 2.1 del contratto di agenzia (art. 7.1) durante il predetto periodo la poteva, in qualunque momento, opporre CP_2 il diritto a stornare l'esborso effettuato per l'accertata disattivazione delle usim ovvero per altra ragione di recesso volontario o non volontario del cliente.
Quindi, considerato che la società Led in data 3/8 maggio 2013 aveva chiesto, a causa di numerose anomalie riscontrate nel servizio, la disdetta del contratto;
che la all'esito dell'ordinario monitoraggio, rilevato il CP_2
mancato raggiungimento da parte del degli obiettivi previsti dall'art. Parte_1
2.1. del contratto di agenzia (solo 8 usim risultavano attivate per l'intercessione del a fronte delle 60 previste in contratto), con missiva del 17.07.2013 Parte_1
aveva risolto il contratto e che, di contro, il non aveva né negato la Parte_1
percezione delle provvigioni né provato il buon fine dell'affare (che avrebbe reso illegittima la restituzione delle somme già versate dalla , riteneva CP_2
meritevole di tutela la domanda restitutoria proposta dalla società ricorrente.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 10.6.2022; resisteva al gravame Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame l'appellante critica la sentenza assumendo che la società non ha provato il ricorrere delle condizioni previste dal contratto per la restituzione delle provvigioni, ossia che ci sia stata la disattivazione da parte del cliente delle , né che le provvigioni di cui si è Pt_2
chiesta la restituzione fossero quelle maturate per le 2000 attivazioni Dati Pt_2
effettuate con Piano B. On al cliente LED soc. coop.
Aggiunge che la normativa contenuta nel codice civile, anche alla luce della novella del 1999, prevede che l'agente è tenuto a restituire le provvigioni esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia certo che il contratto tra il cliente ed il preponente non avrà esecuzione e che tale mancata esecuzione dovrà inoltre essere del tutto indipendente da eventuali cause imputabili al preponente. 2. L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che il tribunale in punto di onere della prova ha statuito che “Ebbene, il pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia riguarda un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di contratti, nella specie, non disattivati entro il periodo pattuito, per cui, per consolidato principio di diritto, “l'agente che pretende il pagamento di determinate provvigioni è tenuto a fornire la prova che il contratto è andato a buon fine oppure che la mancata esecuzione è dipesa da causa imputabile al proponente”
(emblematica, Cass. 20.11.1993, n. 11465; ed ancora, Cass. 29.03.2007, n. 7701; conf. Cass. 30.05.2005, n. 11413; Cass.
5.03.1987 n. 2345 che ha sottolineato che “a norma degli artt. 1748 e 1749 c.c., l'esecuzione regolare degli affari o la loro inesecuzione per cause imputabile al preponente sono fatti che, costituendo il fondamento del diritto alle provvigioni, debbono essere provati dall'agente che li allega al fine di ottenere i compensi di sua spettanza”).
In considerazione di quanto esposto e a fronte del generico tenore delle difese avanzate dal per conservare in via definitiva nel proprio patrimonio le Parte_1
somme in questione, a norma dell'art. 1748 c.c. merita tutela la domanda restitutoria proposta dalla società ricorrente posto che la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive concluso tra le parti ha effetto retroattivo con il solo limite della corrispettività delle prestazioni già eseguite, in quanto trae il proprio fondamento dal rapporto di interdipendenza che lega le opposte prestazioni”.
Questo passaggio argomentativo, che pone a carico dell'appellante l'onere probatorio, non è stato censurato nell'atto di appello.
In ogni caso le critiche avanzate dall'appellante non appaiono condivisibili.
La documentazione prodotta dalla società appellata dimostra che la disattivazione delle USIM da parte della LED soc. coop. si è verificata.
In tal senso è sufficiente la comunicazione inviata dalla suddetta cooperativa avente ad oggetto “DISDETTA utenza (Codice Cliente 12109026) e richiesta di sospensione immediata del servizio e dei relativi canoni 2000 SIM DATI”, con la quale, per l'appunto la società cooperativa presenta disdetta per i disservizi riscontrati nell'erogazione del servizio fornito dalla sulle CP_2 Pt_3
oggetto del contratto stipulato tra le parti, che per tali SIM prevedeva lo storno delle provvigioni anticipate in caso di disattivazione entro i primi 12 mesi dall'attivazione (la disdetta è dell'aprile 2013 a fronte dell'attivazione intervenuta dall'1 al 30 settembre 2012).
E' indubbio che la società abbia proceduto alla disattivazione, a seguito della richiesta della cliente, essendo irrilevanti, al fine qui in esame, se i disservizi (contestati dall'appellata nella mail di risposta allegata in atti) lamentati dalla cooperativa fossero reali o no, incidendo tale aspetto solo sulla debenza o meno delle somme dovute per il recesso anticipato.
In ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la responsabilità della preponente nella vicenda al fine di provare il diritto alle provvigioni.
Inoltre, la società non doveva provare che le provvigioni di cui è stata richiesta la restituzione fossero proprio quelle riguardanti le in Parte_4
questione: le provvigioni sono state anticipate in virtù di fatture emesse dal il quale, quindi, era perfettamente a conoscenza delle riferibilità o Parte_1
meno delle somme richieste ad un determinato cliente e avrebbe dovuto, pertanto, non limitarsi a sottolineare l'onere a carico della società (smentito, si ribadisce, dal tribunale con passaggio argomentativo non censurato), ma quanto meno contestare specificamente il fondamento della pretesa vantata dall'appellata.
3. La pronuncia va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
7.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi