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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6466/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti ZAPPALA' MATTEO e GIRAMONTI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bussolengo (VR), Via Borgolecco n. 3
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo e chiedendo che la causa fosse pagina 1 di 3 rimessa in istruttoria all'esito della sentenza di separazione per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
La Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia e la mancata comparizione del resistente/convenuto, ha autorizzato i coniugi a vivere separati liberi di scegliere la residenza dove vogliono ma con l'obbligo di informare l'altro coniuge di ogni variazione.
La Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione (senza termini per scritti conclusivi), dando atto che il Pubblico Ministero ha già concluso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulla domanda di divorzio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e già Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio contratto in data 20/02/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Verona al N 44, P 1, anno 1997;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.
pagina 2 di 3 La Giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6466/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
, ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti ZAPPALA' MATTEO e GIRAMONTI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bussolengo (VR), Via Borgolecco n. 3
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nell'atto introduttivo e chiedendo che la causa fosse pagina 1 di 3 rimessa in istruttoria all'esito della sentenza di separazione per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
La Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia e la mancata comparizione del resistente/convenuto, ha autorizzato i coniugi a vivere separati liberi di scegliere la residenza dove vogliono ma con l'obbligo di informare l'altro coniuge di ogni variazione.
La Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione (senza termini per scritti conclusivi), dando atto che il Pubblico Ministero ha già concluso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulla domanda di divorzio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e già Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio contratto in data 20/02/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Verona al N 44, P 1, anno 1997;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.
pagina 2 di 3 La Giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
pagina 3 di 3