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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6752 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1988, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Usai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/10/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I due figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno la loro residenza.
Entrambi i genitori, ad eccezione delle scelte mediche urgenti e indifferibili, si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti spese mediche e sanitarie, cure, scelta della scuola e dello sport, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori.
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i minori trascorreranno pariteticamente il proprio tempo con entrambi i coniugi, trascorrendo con ciascuno di essi tre giorni consecutivi settimanali (che, pertanto, varieranno di settimana in settimana), comprensivi dei relativi pernottamenti, anche nel caso in cui non dovessero recarsi a scuola.
Le Parti espressamente si impegnano, in caso di necessità, a venire incontro alle esigenze reciproche di modifica temporanea della suddetta turnazione.
Le festività saranno alternate tra i coniugi nel seguente modo: a partire da quest'anno, i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre;
il 25 dicembre col padre ed il 26 dicembre con la madre;
con riserva di alternarsi di anno in anno riguardo al Natale ovvero lasciare come stabile tale modalità natalizia;
il 31 dicembre col padre ed il 1° gennaio con la madre;
Pasqua col padre, Pasquetta con la madre;
Ferragosto col padre;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore una intera settimana, da concordarsi almeno un mese prima della data prescelta.
4) I genitori si impegnano ciascuno a permettere ai figli di coltivare i rapporti parentali con la famiglia dell'altro coniuge.
Pag. 2 di 3 5) Stante la concordata frequentazione paritetica dei minori presso ciascun genitore, alcun assegno di mantenimento in favore dei figli è previsto a carico dei coniugi.
6) Le spese straordinarie, che dovranno sempre essere preventivamente concordate tra le parti, salvo quelle indefettibili ed urgenti, saranno ripartite al 50% tra le stesse.
Per spese straordinarie si intendono gli esborsi destinati a far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali o, comunque, spese non quantificabili e determinabili in anticipo.
Relativamente alle spese attinenti al profilo scolastico/educativo sono considerate straordinarie: l'acquisto di libri di inizio anno scolastico, le tasse scolastiche, assicurazione scolastica, gite scolastiche, campi estivi, lezioni private (eventuale recupero scolastico), attività sportiva, attrezzatura sportiva, attività per il tempo libero (eventuali laboratori della durata superiore ad 1 giorno).
Relativamente alle esigenze sanitarie devono ritenersi straordinarie: spese per visite mediche specialistiche, analisi ed esami, spese dentistiche, occhiali da vista/lenti a contatto.
7) Le parti convengono che l'assegno unico e universale (o quell'altra prestazione economica diversamente denominata, erogata dall ai nuclei familiari CP_2 aventi diritto) sarà percepito nella misura del 50% tra i coniugi.
8) Le parti, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) Le parti danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6752 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/10/1988, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Usai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/10/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I due figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, con la quale manterranno la loro residenza.
Entrambi i genitori, ad eccezione delle scelte mediche urgenti e indifferibili, si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti spese mediche e sanitarie, cure, scelta della scuola e dello sport, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori.
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i minori trascorreranno pariteticamente il proprio tempo con entrambi i coniugi, trascorrendo con ciascuno di essi tre giorni consecutivi settimanali (che, pertanto, varieranno di settimana in settimana), comprensivi dei relativi pernottamenti, anche nel caso in cui non dovessero recarsi a scuola.
Le Parti espressamente si impegnano, in caso di necessità, a venire incontro alle esigenze reciproche di modifica temporanea della suddetta turnazione.
Le festività saranno alternate tra i coniugi nel seguente modo: a partire da quest'anno, i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre;
il 25 dicembre col padre ed il 26 dicembre con la madre;
con riserva di alternarsi di anno in anno riguardo al Natale ovvero lasciare come stabile tale modalità natalizia;
il 31 dicembre col padre ed il 1° gennaio con la madre;
Pasqua col padre, Pasquetta con la madre;
Ferragosto col padre;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore una intera settimana, da concordarsi almeno un mese prima della data prescelta.
4) I genitori si impegnano ciascuno a permettere ai figli di coltivare i rapporti parentali con la famiglia dell'altro coniuge.
Pag. 2 di 3 5) Stante la concordata frequentazione paritetica dei minori presso ciascun genitore, alcun assegno di mantenimento in favore dei figli è previsto a carico dei coniugi.
6) Le spese straordinarie, che dovranno sempre essere preventivamente concordate tra le parti, salvo quelle indefettibili ed urgenti, saranno ripartite al 50% tra le stesse.
Per spese straordinarie si intendono gli esborsi destinati a far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali o, comunque, spese non quantificabili e determinabili in anticipo.
Relativamente alle spese attinenti al profilo scolastico/educativo sono considerate straordinarie: l'acquisto di libri di inizio anno scolastico, le tasse scolastiche, assicurazione scolastica, gite scolastiche, campi estivi, lezioni private (eventuale recupero scolastico), attività sportiva, attrezzatura sportiva, attività per il tempo libero (eventuali laboratori della durata superiore ad 1 giorno).
Relativamente alle esigenze sanitarie devono ritenersi straordinarie: spese per visite mediche specialistiche, analisi ed esami, spese dentistiche, occhiali da vista/lenti a contatto.
7) Le parti convengono che l'assegno unico e universale (o quell'altra prestazione economica diversamente denominata, erogata dall ai nuclei familiari CP_2 aventi diritto) sarà percepito nella misura del 50% tra i coniugi.
8) Le parti, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) Le parti danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3