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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1095 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Rizzo elettivamente domiciliato in Pt_1 ia Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Alessi presso il cui studio in CP_1
Kennedy n.34 è elettivamente domiciliato appellato CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Controparte_2 uccari n.11 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.414/2023, il Tribunale di Trapani dichiarava prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito nn.59920120000174367, 59920120002957188, 59920130001855731, 59920130002522806 e 59920170000452466 il cui pagamento era stato intimato a con la cartella n. 29920229003324460/000, notificata il CP_1
23.9.2022. Il Tribunale, in particolare, pur dando atto che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati dall' riteneva invalide le notifiche degli atti interruttivi del Pt_1
5.8.2016 e del 9.12.2018 in osti in essere a mezzo di agenzie private di rec apito postale ( e Nexive). Controparte_3 ne ha interposto appello l' chiedendone la riforma. Pt_1
L'istituto appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non valide le intimazioni effettuate dall' mediante poste CP_4 private. Richiama, al riguardo, l'orientamento già espresso dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n.542/2022 e, per l'effetto, deduce che i crediti di cui agli avvisi di addebito nn 59920130001855731 (notificato l'8.1.2014), 59920130002522806 (notificato il 17.2.2014) e 59920170000452466 (notificato il 10.8.2017) non si erano prescritti alla data di notificazione (23.9.2022) dell'intimazione di pagamento opposta.
Pag.1 Quanto agli avvisi di addebito nn.59920120000174367 e 59920120002957188, rileva che un primo atto interruttivo era costituto dall'intimazione di pagamento 29920169002750200 del 5.8.2016; che, inoltre, occorreva tenere conto degli allungamenti di 129 e 182 giorni previsti dall'art.37 del D.L. n.18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n.183/2020. Pur rilevando che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata si era perfezionata oltre il quinquennio, sostiene che il decorso del termine era stato sospeso: dal 2.1.2014 al 15.6.2014 in forza della legge di stabilità n.147/2013, per complessivi 311 giorni;
dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in forza dell'art.68 del D.L. n.18/2020, per complessivi 542 giorni. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1 L' si è costituita in giudizio aderendo Controparte_5 all'appell Parte_1 Indi all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello deve essere accolto per quanto di ragione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, deve ritenersi provato il compimento di validi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale posti in essere, a mezzo corriere postale privato, con le intimazioni di pagamento del 5.8.2016 e del 9.12.2018. Come già affermato da questa Corte in precedente caso analogo (cfr. sent. n.542/2022), deve aversi riguardo, sul punto, all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (v. sent. n. 25521 del 12/11/2020) secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale”. Nel caso di specie, poiché risulta indubbia (ed in ogni caso non contestata) la natura amministrativa delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito, ne va conseguentemente ritenuta valida la notifica mediante corriere privato purché dotato (come qui risulta incontestato) di licenza individuale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999 e, conseguentemente, efficaci gli atti interruttivi in discorso, concretizzatisi con le intimazioni di pagamento del 5.8.2016 e del 9.12.2018. Con l'ulteriore conseguenza che i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.59920130001855731 (notificato l'8.1.2014), 59920130002522806 (notificato il 17.2.2014) e 59920170000452466 (notificato il 10.8.2017) non possono ritenersi prescritti essendo intervenuto un valido atto interruttivo prima dello spirare del quinquennio (anche con riferimento all'intimazione di pagamento opposta notificata il 23.9.2022).
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn.59920120000174367 e 59920120002957188 rispetto ai quali l'atto interruttivo del 5.8.2016 non è destinato a scongiurare il dedotto fenomeno estintivo quinquennale.
Pag.2 Sostiene l' che il termine sarebbe stato, anzitutto, interrotto dalla legge di Pt_1 stabilità n.147/2013. L'assunto è infondato, in quanto la disciplina di cui alla legge n.147/2013 non risulta affatto applicabile ai contributi previdenziali. Sul punto, si osserva, questa Corte - con orientamento già espresso in caso analogo al quale, in questa sede, deve darsi continuità - ha già affermato che “la invocata sospensione semestrale di tale termine, prevista dalla legge finanziaria del dicembre 2013 … non è applicabile ai ruoli dell' (v. comma 619, art. 1, L. 147/2013)” (cfr. sent. n.567/2019 e 322/2019). Pt_1 normativa, infatti, ha sancito la c.d. rottamazione limitatamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, nel cui ambito non può certamente farsi rientrare l' Parte_1 secondo luogo, l'Istituto appellante invoca la sospensione dei termini (per complessivi 542 giorni) dall'8.3.2020 al 31.8.2021 introdotta dall'art.68 del D.L. n.18/2020. Anche tale rilievo non può essere accolto. L'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/20, prevede: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n.159”. L'articolo 12 del D.Lg.vo n.159/2015 stabilisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 …”. Orbene, i due avvisi di addebito nn.59920120000174367 e 59920120002957188 hanno ad oggetto crediti contributivi relativi agli anni 2011 e 2012, di talchè gli stessi non rientrano affatto nell'alveo di operatività di cui all'art. 68 comma 1, D.L. n.18/2020, or ora citato, che, chiaramente ed espressamente, sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo” ivi indicato, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015). Considerato, dunque, che il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto con l'intimazione del 5.8.2016, va da sé che da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale che sarebbe scaduto il 5.8.2021. Esclusa, per le ragioni esposte, l'applicabilità dell'art. 68 D.L. n.18/2020 ed anche applicando le due “sospensioni covid” ('art. 37 del D.L. n. 18/2020 e art. 11 del D.L. n. 183/2020) per complessivi 311 giorni, deve concludersi che il termine di prescrizione era (comunque) maturato ben prima della notifica dell'intimazione opposta avvenuta in data 23.9.2022.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito
Pag.3 opposti n.59920120000174367 e n.59920120002957188; nel resto, il ricorso di primo grado, deve essere rigettato con riferimento agli avvisi di addebito nn.59920130001855731, 59920130002522806 e 59920170000452466.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio, si reputa conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.414/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani, così provvede:
- dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito opposti n.59920120000174367 e n.59920120002957188 che, per l'effetto, annulla;
- rigetta, nel resto, il ricorso di primo grado.
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Palermo 23 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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