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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10425 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 11322/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pettinari, Parte_1 dall'avv. Simona Marasco e dall'avv. Cristina Ippoliti per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Garozzo per procura generale alle liti in notaio di Persona_1 CP_1
- resistente -
OGGETTO: ferie – indennità sostitutiva. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 27 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio e, premesso CP_1 di essere stata dipendente dell'ente territoriale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, profilo di “istruttore amministrativo”, inquadramento in categoria C, livello economico C1, nonché di avere prestato servizio presso il Municipio I di dal 2 settembre 2019 al 26 CP_1 febbraio 2024, data di cessazione del rapporto a seguito di dimissioni presentate con nota dell'1 febbraio 2024, ha lamentato di non avere potuto fruire di n. 52 giornate di ferie residue all'atto di cessazione del rapporto, chiedendone la monetizzazione alla stregua delle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e della Corte di Cassazione. Alla stregua di queste premesse la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale “accertata l'esistenza dei presupposti nazionali e comunitari per la maturazione del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie in corso di rapporto di lavoro, riconosciuto altresì che la ricorrente rientra nel personale amministrativo di cui al comma 8 dell'art. 5 del DL n. 95/2012, dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute pari a gg 51,66 e per l'effetto condannare l'Ente al pagamento in suo favore della somma di euro 4.581,72, o quell'altra diversa che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa o a titolo risarcitorio ex artt. 2041 e 2043 cod. civ.; con condanna altresì al pagamento della rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 c.p.c. e degli interessi da calcolarsi sulla sorte rivalutata dalla data di maturazione del credito”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. È pacifica tra le parti, nonché comprovata dalla produzione documentale da queste offerta a corredo della costituzione in giudizio, sia la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente per l'ente territoriale, sia la mancata fruizione alla cessazione dello stesso, avvenuta per dimissioni rassegnate da parte della lavoratrice, di n. 52 giornate di ferie, circostanza, quest'ultima, riconosciuta espressamente dalla stessa difesa dell'ente territoriale anche nelle note autorizzate. L'oggetto del contendere, invero, concerne proprio il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non fruite, rispetto a cui l'amministrazione ha, da un lato, dedotto il divieto normativo e, dall'altro, eccepito la non imputabilità della mancata fruizione. In particolare, l'ente comunale ha invocato il disposto dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, ai sensi del quale: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
2 dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
3. La norma invocata in memoria di costituzione, che regola in termini generali la materia, è stata dapprima oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
4. Tale normativa interna deve essere, poi, interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto
3 dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
4.1 Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della sezione I, C-218/2022 del 18 gennaio 2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include
4 quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16,
5 EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
5. Ai principi espressi dal giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità, la quale, di recente, nel porsi espressamente in linea di continuità con il precedente di Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19659, disaminando il quadro normativo ha enunciato il seguente principio di diritto “in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse” (cfr. Cass., sez. lav., n. 20444 del 21 luglio 2025).
6. Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, avallato una lettura del quadro normativo nazionale vigente secondo cui i pubblici dipendenti hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto nel caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
7. Alla stregua di questa ricostruzione ermeneutica, nel merito i fatti di causa non supportano la tesi datoriale in ordine alla carenza delle condizioni per la monetizzazione invocata in ricorso. Contrariamente a quanto dedotto, invero, dagli atti di causa non emerge affatto la circostanza, pienamente contestata in ricorso, che l'ente territoriale si sia effettivamente adoperato, invitando la lavoratrice a godere delle ferie accumulate e avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. L'unico atto prodotto in giudizio in cui l'amministrazione ha mostrato di avere recepito i principi sopra indicati, invero, è la nota del Dipartimento organizzazione e risorse umane - Ufficio normativa contrattuale del 31 gennaio 2024, rivolta alle varie direzioni interne e diffusa ai dipendenti soltanto il 9 febbraio 2024 (cfr. doc. n. 7 e 8 della memoria di costituzione), quando già la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro. Peraltro, la ricorrente, all'atto delle dimissioni, aveva chiesto di fruire di ferie dal 9 febbraio 2024 alla cessazione del rapporto, con istanza approvata dall'amministrazione (cfr. doc. n. 4 del ricorso). Per contro, nessun altro invito o sollecito alla fruizione delle ferie, con l'avvertimento della loro perdita nel caso di mancata fruizione, è stato allegato
6 e, poi, depositato a supporto della deduzione, formulata peraltro in termini del tutto generici, senza alcuna contestualizzazione concreta. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
8. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti – come detto, pacifici – e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, non oggetto di specifica contestazione. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945), poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 29236 del 6 dicembre 2017 e Cass., sez. lav., n. 4051 del 18 febbraio 2011). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del
7 12 marzo 2018, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 22325 del 25 luglio 2023).
9. Sicché, in definitiva, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 4.581,72. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
8
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna a corrispondere alla ricorrente, per i CP_1 titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 4.581,72, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.059, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 20 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
9
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 11322/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pettinari, Parte_1 dall'avv. Simona Marasco e dall'avv. Cristina Ippoliti per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Garozzo per procura generale alle liti in notaio di Persona_1 CP_1
- resistente -
OGGETTO: ferie – indennità sostitutiva. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 27 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio e, premesso CP_1 di essere stata dipendente dell'ente territoriale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, profilo di “istruttore amministrativo”, inquadramento in categoria C, livello economico C1, nonché di avere prestato servizio presso il Municipio I di dal 2 settembre 2019 al 26 CP_1 febbraio 2024, data di cessazione del rapporto a seguito di dimissioni presentate con nota dell'1 febbraio 2024, ha lamentato di non avere potuto fruire di n. 52 giornate di ferie residue all'atto di cessazione del rapporto, chiedendone la monetizzazione alla stregua delle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza eurounitaria e della Corte di Cassazione. Alla stregua di queste premesse la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale “accertata l'esistenza dei presupposti nazionali e comunitari per la maturazione del diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie in corso di rapporto di lavoro, riconosciuto altresì che la ricorrente rientra nel personale amministrativo di cui al comma 8 dell'art. 5 del DL n. 95/2012, dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute pari a gg 51,66 e per l'effetto condannare l'Ente al pagamento in suo favore della somma di euro 4.581,72, o quell'altra diversa che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa o a titolo risarcitorio ex artt. 2041 e 2043 cod. civ.; con condanna altresì al pagamento della rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 c.p.c. e degli interessi da calcolarsi sulla sorte rivalutata dalla data di maturazione del credito”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. È pacifica tra le parti, nonché comprovata dalla produzione documentale da queste offerta a corredo della costituzione in giudizio, sia la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente per l'ente territoriale, sia la mancata fruizione alla cessazione dello stesso, avvenuta per dimissioni rassegnate da parte della lavoratrice, di n. 52 giornate di ferie, circostanza, quest'ultima, riconosciuta espressamente dalla stessa difesa dell'ente territoriale anche nelle note autorizzate. L'oggetto del contendere, invero, concerne proprio il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non fruite, rispetto a cui l'amministrazione ha, da un lato, dedotto il divieto normativo e, dall'altro, eccepito la non imputabilità della mancata fruizione. In particolare, l'ente comunale ha invocato il disposto dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, ai sensi del quale: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
2 dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
3. La norma invocata in memoria di costituzione, che regola in termini generali la materia, è stata dapprima oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
4. Tale normativa interna deve essere, poi, interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto
3 dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
4.1 Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della sezione I, C-218/2022 del 18 gennaio 2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include
4 quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16,
5 EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)”.
5. Ai principi espressi dal giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità, la quale, di recente, nel porsi espressamente in linea di continuità con il precedente di Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19659, disaminando il quadro normativo ha enunciato il seguente principio di diritto “in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse” (cfr. Cass., sez. lav., n. 20444 del 21 luglio 2025).
6. Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, avallato una lettura del quadro normativo nazionale vigente secondo cui i pubblici dipendenti hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto nel caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
7. Alla stregua di questa ricostruzione ermeneutica, nel merito i fatti di causa non supportano la tesi datoriale in ordine alla carenza delle condizioni per la monetizzazione invocata in ricorso. Contrariamente a quanto dedotto, invero, dagli atti di causa non emerge affatto la circostanza, pienamente contestata in ricorso, che l'ente territoriale si sia effettivamente adoperato, invitando la lavoratrice a godere delle ferie accumulate e avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. L'unico atto prodotto in giudizio in cui l'amministrazione ha mostrato di avere recepito i principi sopra indicati, invero, è la nota del Dipartimento organizzazione e risorse umane - Ufficio normativa contrattuale del 31 gennaio 2024, rivolta alle varie direzioni interne e diffusa ai dipendenti soltanto il 9 febbraio 2024 (cfr. doc. n. 7 e 8 della memoria di costituzione), quando già la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro. Peraltro, la ricorrente, all'atto delle dimissioni, aveva chiesto di fruire di ferie dal 9 febbraio 2024 alla cessazione del rapporto, con istanza approvata dall'amministrazione (cfr. doc. n. 4 del ricorso). Per contro, nessun altro invito o sollecito alla fruizione delle ferie, con l'avvertimento della loro perdita nel caso di mancata fruizione, è stato allegato
6 e, poi, depositato a supporto della deduzione, formulata peraltro in termini del tutto generici, senza alcuna contestualizzazione concreta. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
8. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti – come detto, pacifici – e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, non oggetto di specifica contestazione. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945), poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 29236 del 6 dicembre 2017 e Cass., sez. lav., n. 4051 del 18 febbraio 2011). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del
7 12 marzo 2018, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 22325 del 25 luglio 2023).
9. Sicché, in definitiva, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 4.581,72. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
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P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna a corrispondere alla ricorrente, per i CP_1 titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 4.581,72, oltre interessi legali, come per legge. Condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.059, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 20 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
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