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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 23/05/2025, alle ore 11:10, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 3601/2023 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Fabio Emilio Pagliari) Parte_1
- attore - nei confronti di
(avv. Mauro Rosati) Controparte_1
- convenuto - nei confronti di
(avv. Ketty Zampaglione) Controparte_2
- terzo chiamato in causa -
Per parte attrice è comparso l'avv. Fabio Emilio Pagliari.
Per parte convenuta è comparso l'avv. Mauro Rosati.
Per la terza chiamata in causa è comparsa l'avv. Ketty Zampaglione.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, e contestando le avverse conclusioni.
Pag. 1 di 21 L'avv. Zampaglione precisa, in ogni caso, che non esiste alcun rapporto negoziale tra la società chiamata in causa e l'attore, con la conseguenza che la domanda subordinata avanzata dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., è pertanto infondata.
L'avv. Pagliari insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'avv. Rosati precisa che, sebbene l'origine del malfunzionamento sia stata individuata nell'attuatore VG, questo non è stato oggetto di danno ma ha determinato guasti in componenti che risultano coperti da garanzia convenzionale.
L'avv. Zampaglione contesta quanto sopra, ribadendo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni di garanzia evidenziando peraltro che il CTU ha previsto l'attuatore VG.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 18:22.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 21
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Vendita di veicolo usato Garanzia dai vizi di conformità TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Azione estimatoria e risarcitoria Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
3601/2023 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Fabio Emilio Pagliari) Parte_1
- attore - nei confronti di
(avv. Mauro Rosati) Controparte_1
- convenuto - nei confronti di
(avv. Ketty Zampaglione) Controparte_2
- terzo chiamato in causa - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 23 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 27/07/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti in premessa, dichiarare la , inadempiente all'obbligazione CP_1 di cui all'art. 1490 c.c. e, per l'effetto, condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 13.880,54, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di riduzione del prezzo del mezzo compravenduto;
Condannare altresì la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad CP_1
un risarcimento del danno in favore dell'attore, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia
e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
Pag. 3 di 21 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art 93
c.p.c.”.
Con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., l'attore ha, poi, così modificato le proprie conclusioni chiedendo che “l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
• Per tutti i motivi esposti in premessa, dichiarare la inadempiente CP_1 all'obbligazione di cui all'art. 1490 c.c. e, per l'effetto, condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del Sig. Pt_1
della somma di € 13.880,54, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo,
[...]
a titolo di riduzione del prezzo del mezzo compravenduto;
• Condannare altresì la , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 ad un risarcimento del danno in favore dell'attore, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a seguito del mancato utilizzo del bene per tutto il periodo necessario alla sua riparazione;
• In via subordinata e, qualora il Giudicante ritenesse operante la garanzia convenzionale stipulata tra la società convenuta e la società terza chiamata in causa CP_1 CP_2
, condannare detta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] restituzione in favore del Sig. della somma di € 13.880,54, oltre interessi dalla Parte_1 domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di riduzione del prezzo del mezzo compravenduto, oltre alla condanna ad un risarcimento del danno in favore dell'attore, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia e comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a seguito del mancato utilizzo del bene per tutto il periodo necessario alla sua riparazione;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art 93
c.p.c. “.
A sostegno delle suddette conclusioni, l'attore ha dedotto:
- di avere sottoscritto in data 07/12/2021 una proposta contrattuale avente ad oggetto l'acquisto dalla società di un trattore Jhon Deere Mod.7539 E Premium usato (anno di Controparte_1
prima immatricolazione 2010, con all'attivo circa 7400 ore di lavoro) al prezzo di euro
60.000,00, nella quale era stata anche prevista l'esecuzione di alcuni interventi di riparazione;
- di avere versato alla società venditrice una caparra confirmatoria di euro 10.000,00;
- di avere ricevuto in consegna il mezzo in data 14/04/2022, coperto per 12 mesi con la Garanzia
Convenzionale ComformGest Ulteriore denominata “Sicura”;
Pag. 4 di 21 - di avere provveduto al pagamento del residuo prezzo.
Ha lamentato che in data 24/05/ 2022 la macchina agricola acquistata, dopo che la stessa aveva effettuato poche ore di lavoro (77 ore) era stata interessata dalla comparsa di una serie di codici di errore con calo di potenza del motore, ragione per cui il mezzo era stato portato in assistenza presso l'officina di Celano, la quale aveva riscontrato un Controparte_3
malfunzionamento al turbocompressore e agli iniettori, nonché anomalie sulla linea can-bus.
Informate preventivamente la società venditrice e la società l'attore ha Controparte_4
evidenziato di avere inviato il giorno successivo, tramite la suddetta officina, una email di denuncia dei guasti, allegandovi il relativo preventivo di spesa ed esprimendo riserva rispetto ad eventuali problematiche che sarebbero potute emergere dopo la sostituzione delle componenti oggetto del suddetto preventivo.
L'attore ha inoltre illustrato i successivi contatti intercorsi con la società le Controparte_2
proposte dalla medesima formulate e gli esiti negativi di definizione delle suddette problematiche in sede stragiudiziale.
Ha precisato che con ulteriore missiva del 21/09/2022 aveva provveduto a comunicare la comparsa sul mezzo agricolo acquistato anche di un guasto alla centralina che ne rendeva necessaria la sostituzione e che, mentre la società aveva sostenuto che detto Controparte_1 guasto rientrasse nella garanzia prestata dalla società quest'ultima aveva Controparte_2
ribadito la precedente offerta, senza nulla riconoscere rispetto al guasto alla centralina, imputandolo ad un vizio di conformità di cui doveva rispondere il solo venditore.
Precisato di avere provveduto alla riparazione del mezzo con un esborso di complessivi euro
13.880,54 e di essersi visto costretto ad agire in giudizio stante l'impossibilità di una soluzione stragiudiziale, in punto di diritto l'attore ha richiamato la disciplina sui vizi occulti della cosa di cui all'art. 1476 e 1490 del Codice civile e le tutele accordate all'acquirente dagli articoli
1492 e 1494 del Codice civile in quanto applicabili anche alla vendita di beni usati, e rilevando che la clausola “visto e piaciuto” - inserita nel contratto sottoscritto dalle parti - pur se consentita dall'art. 1492 del Codice civile, non potrebbe, comunque, riguardare i vizi occulti manifestatisi dopo l'utilizzo del bene venduto ma solo quelli riconoscibili ictu oculi attraverso una diligente disamina del bene da parte dell'acquirente, circostanza non sussistente nel caso di specie, caratterizzato da problematiche interessanti il turbo compressore, gli iniettori e la centralina del mezzo acquistato.
Come risultante nelle conclusioni già sopra trascritte e nelle successive memorie ex art. 183 del c.p.c., in sostanza, l'attore ha agito in giudizio esercitando anzitutto ex art. 1492 del Codice civile, sulla base della presunta esistenza di vizi occulti del bene oggetto di compravendita,
Pag. 5 di 21 un'azione volta ad ottenere la riduzione del prezzo concordato nella misura pari ad euro
13.880,54, corrispondente alle spese sostenute per la riparazione del mezzo.
Ha chiesto inoltre ai sensi dell'art. 1494 del codice civile il risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo del mezzo fino alla sua riparazione nonché il danno morale, da liquidarsi in via equitativa secondo quanto previsto dall'art. 1266 del Codice civile.
In data 04/11/2023 si è costituita in giudizio la società deducendo: Controparte_1
- che in sede di trattative contrattuali l'acquirente era stato coinvolto in tutta una serie di prove tecniche e pratiche, potendo così verificare ogni singolo aspetto del mezzo agricolo poi acquistato;
- che, tramite i propri tecnici, come da consuetudine aziendale, sul mezzo erano state già eseguite prove e collaudo sulle parti meccaniche, motoristiche ed elettroniche, verificandone il corretto funzionamento e l'assenza di anomalie;
- che, del resto, il mezzo non aveva dato alcun tipo di problema al precedente proprietario.
La società convenuta ha, inoltre, dichiarato di avere offerto la massima collaborazione per risolvere, in sede stragiudiziale, le problematiche denunciate dall'attore successivamente all'acquisto del mezzo, invitando l'acquirente ad avvalersi della Garanzia convenzionale assicurativa Ulteriore denominata “Sicura”, applicabile a guasti e/o rotture. CP_2
A tal proposito, ha evidenziato che, in un primo momento, l'attore aveva fatto riferimento a guasti (per i quali operava la suddetta garanzia convenzionale), salvo poi lamentare l'esistenza di vizi occulti della cosa compravenduta, avendo sostenuto che il mezzo agricolo ceduto presentava vizi di conformità, trattandosi invece di normali guasti e rotture di natura tecnica e meccanica derivanti dall'utilizzo lavorativo del bene, rispetto ai quali la società venditrice non poteva essere chiamata a rispondere per inadempimento contrattuale ex art. 1476 e 1490 del codice civile, essendo il mezzo agricolo stato consegnato all'acquirente privo di vizi (di costruzione e/o di conformità), palesi e/o occulti.
Su tali premesse, previa istanza di chiamata in causa della società la Controparte_2
convenuta ha così concluso: Controparte_1
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di PERUGIA, ogni contraria istanza disattesa;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la completa assenza di responsabilità
(inadempienza) della , in persona del legale rapp.te p.t., nella Controparte_5 determinazione dei danni patiti dal mezzo del trattore dell'attore e per cui è causa e per l'effetto respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto nei termini della sua formulazione, e per totale infondatezza nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa e in via
Pag. 6 di 21 gradata, per difetto di legittimazione passiva del convenuto, con conseguente condanna alle spese di giustizia
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e Cpa e spese generali come per legge.
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA
E solo nella qui denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta, in tutto o in parte CP_1 responsabile e quindi tenuta a rifondere somme all'attore a qualsiasi titolo e/o ragione si chiede la condanna del terzo evocato in giudizio a manlevare e comunque Controparte_2
tenere indenne da ogni obbligo patrimoniale verso la parte attrice. CP_1
Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e Cpa e spese generali come per legge”.
Con provvedimento del 19/11/2023 è stato disposto il differimento della prima udienza di comparizione per consentire alla società convenuta la chiamata in causa della società
la quale si è costituita in giudizio in data 23/01/2024 chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda formulata nei suoi confronti dalla società richiamando i Controparte_1
limiti della garanzia convenzionale dalla medesima prestata alla società convenuta sulla base del contratto sottoscritto tra le medesime in data 03/08/2020, non comportante alcuna sostituzione di responsabilità e legittimazione passiva.
In particolare, la società chiamata in causa ha sostenuto che la Garanzia Convenzionale
Ulteriore “Sicura” da essa prestata alla società riguarderebbe, come da Controparte_1
clausole pattizie riportate nel libretto di garanzia, esclusivamente le ipotesi di guasti o rotture meccaniche improvvise e non i vizi di conformità, dei quali sarebbe chiamato a rispondere soltanto il venditore;
e che resterebbero altresì esclusi i guasti derivanti da uso improprio o da una condotta non diligente del proprietario, nonché quelli dovuti alla normale usura della macchina agricola tenuto conto del pregresso utilizzo e dello stato d'uso al momento della vendita.
A tal proposito, ha evidenziato come tutte le problematiche lamentate dall'attore al turbocompressore, agli iniettori e alla centralina fossero comparsi a distanza di poco più di un mese dalla consegna del mezzo agricolo e dopo poco più di 70 ore di lavoro.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prova testimoniale;
all'esito, è stata disposta consulenza tecnica sui seguenti quesiti:
“letti gli atti di causa, tenuto conto della vetustà del mezzo agricolo al momento della consegna da parte della società venditrice all'acquirente nonché delle successive ore di suo utilizzo secondo la sua ordinaria destinazione, dica il CTU nominato:
Pag. 7 di 21 - se le problematiche riscontrate dall'attore possano essere ricondotte a vizi e difetti preesistenti del mezzo agricolo ovvero a rotture conseguenti al logorio derivante dal normale utilizzo del bene da parte dell'acquirente;
- quali siano state, pertanto, le possibili origini e cause dei guasti/vizi lamentati dall'attore descrivendone le caratteristiche fondamentali e gli interventi di riparazione eseguiti;
- se i suddetti problemi lamentati dall'attore sul mezzo agricolo acquistato, nell'ipotesi in cui gli stessi fossero già presenti al momento della consegna, fossero o meno riscontrabili sulla base dell'ordinaria diligenza e se la loro presenza potesse consentire l'utilizzo ordinario del mezzo”.
Il Consulente nominato, Ing. in adempimento all'incarico conferitogli, ha Persona_1
depositato la propria Relazione scritta in data 21/04/2025.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto, per la precisazione delle conclusioni e per la sua discussione ai sensi e agli effetti dell'art. 281 sexies del c.p.c., con concessione alle parti costituite di un termine per il deposito di note difensive conclusionali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Oggetto del giudizio
Come già in parte già accennato, pur in presenza di taluni riferimenti equivoci contenuti in scritti stragiudiziali, la principale domanda proposta dall'attore è volta ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1492 del Codice civile;
inoltre, l'attore ha chiesto, ai sensi dell'art. 1494 del Codice civile, anche la condanna della società venditrice al risarcimento dei danni matrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale imputabile a quest'ultima; con la prima memoria ex art. 183 del c.p.c., modificando e precisando le proprie conclusioni, ha, poi, esteso detta domanda anche nei confronti della società chiamata in causa.
A sua volta, la società convenuta ha chiamato in giudizio la per essere Controparte_2
manlevata e, comunque, tenuta indenne, in caso di accoglimento delle domande proposte dall'attore.
02. Disciplina giuridica
Come noto, ai sensi del primo comma dell'art. 1490 del Codice civile, grava sul venditore l'obbligazione di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
prosegue la norma al secondo comma che “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Pag. 8 di 21 In sostanza, il secondo comma dell'articolo sopra richiamato prevede, entro certi limiti, la possibilità che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possano derogare, in tutto o in parte, alla previsione che pone a carico del venditore l'obbligazione di garantire i vizi della cosa venduta.
Va poi aggiunto che il successivo art. 1491 del Codice civile esclude l'operatività della garanzia per vizi nelle ipotesi in cui, al momento della stipula del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa ovvero nell'ipotesi in cui i vizi erano comunque riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi: la ratio di tale previsione sta nella necessità che vi sia piena coincidenza fra le condizioni del bene secondo la determinazione volitiva dei contraenti e quelle del bene oggetto di compravendita nell'ipotesi di vizi conosciuti e, allo stesso tempo, impone a carico del Ciò premesso, nel caso di specie, risulta documentalmente che nel contratto di compravendita sottoscritto tra la l'attore e la società venditrice in data 07/12/2021 quest'ultima non avesse garantito che il mezzo agricolo usato era immune da vizi, essendo anzi previsto dall'art. 5, lettera b del contratto che “in via preventiva la parte venditrice non dichiara che il bene sia esente da vizi”.
Peraltro, ciò non escluse che debba, comunque, procedersi all'accertamento giudiziale del rispetto da parte del venditore dell'obbligo di fornire all'acquirente la garanzia per i vizi del mezzo agricolo oggetto di compravendita, atteso che, come si dirà in maniera più approfondita nel prosieguo, in considerazione dei vizi lamentati dall'attore e per quanto risultante dalla stessa
CTU, nel caso di specie non è pretendibile che l'attore ex art. 1491 del Codice civile se ne potesse avvedere con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In punto di diritto, pertanto, la presente decisione non può prescindere dalla valutazione degli effetti della clausola “visto e piaciuto” apposta al contratto di compravendita concluso dalle parti in data 07/12/2012 e, in particolare, dall'affrontare la problematica se (in termini generali e, comunque, con riferimento al caso specifico) detta clausola integri o meno il patto con cui i contraenti possono escludere o limitare la garanzia per i vizi disciplinata dal primo comma dell'art. 1490 del Codice civile.
Secondo pacifica giurisprudenza, la suddetta clausola contrattuale ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione ad opera del compratore della cosa venduta, esonerando il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede;
essa serve ad escludere dalla garanzia soltanto i difetti che possono essere riscontrati ictu oculi con la conseguenza che, in tali casi, il venditore
è tenuto a prestare la garanzia solo per i vizi occulti.
Pag. 9 di 21 In altri termini, secondo la giurisprudenza la garanzia per i vizi è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" qualora si tratti di vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede e la suddetta clausola non può mai essere interpretata come rinuncia a far valere qualsiasi azione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta, in quanto "il visto e piaciuto”, di per sé, si riferisce allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, vale a dire come possa essere, ragionevolmente, percettibile e manifesto.
I principi sopra riassunti possono considerarsi consolidati sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 19 ottobre 2016, n. 21204, premesso che
“la garanzia per vizi prevista dall'articolo 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso”, ha evidenziato che “anche nei casi di vendita di beni usati
(quale una autovettura usata) i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con
l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'articolo 1490 c.c., comma 2, e debitamente approvata per iscritto ex articolo 1341 c.c., comma 2”.
Fatta tale premessa, la Suprema Corte ha, tuttavia, sconfessato alcuni isolati arresti della giurisprudenza di merito, secondo cui la garanzia per i vizi sarebbe esclusa, “in termini radicali, dalla clausola "vista e piaciuta", come l'impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per i vizi anche per i vizi occulti”.
Ha infatti osservato la Corte che <… tale interpretazione, come evidenziato in ricorso, è implicitamente smentita dall'unico precedente massimato di questa Corte, secondo il quale:
"La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista
e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. (Sez. 2, n. 3741 del 03/07/1979, Rv. 400175)">>.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha pertanto continuato osservando che “La clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacche la espressione "vista", se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall'acquirente a primo esame.
Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l'istituto del contratto, la buona fede e l'equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella
Pag. 10 di 21 clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene.
Non ricomprende, anche, l'accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.
Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto”.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono stati fatti propri e letteralmente riproposti anche da successive pronunce di legittimità quali ad esempio:
- Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 19 ottobre 2017 n. 24726, che ha ribadito che “la clausola "come visto e piaciuto" esclude la garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, e non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto”;
- Corte di Cassazione, Sezione 6 2 Civile, Ordinanza17 giugno 2021 n. 17461, con cui è stato riaffermato il principio secondo cui “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista
e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto" (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21204 del 19/10/2016, Rv. 641673; conf.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3741 del 03/07/1979, Rv. 400175)”;
- da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 11 luglio 2024 n. 19061, secondo cui “deve trovare applicazione il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, anche ai fini dell'esclusione di un concorso di responsabilità del fornitore-venditore) già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale, in tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili (come, per l'appunto, venutosi a configurare nel caso di specie) con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (cfr., ad es., Cass. n. 3741/1979 e Cass. n. 21204/2016)”.
Pag. 11 di 21 Ciò precisato, in punto di onere probatorio va, poi, osservato che, in base al combinato disposto delle citate disposizioni e dell'art. 2697 del Codice civile, ricade sull'acquirente l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza dei vizi sia del nesso di causa tra il medesimo e gli eventuali danni di cui chiede il ristoro;
mentre ricade sul venditore l'onere di dimostrare che al momento del contratto il compratore conoscesse i vizi o che questi fossero comunque facilmente riconoscibili.
03. Circostanze di fatto – Esiti dell'attività istruttoria
Preliminarmente, devono ritenersi circostanze non contestate tra le parti (e, anzi, fornite anche di prova documentale) quelle relative all'avvenuta conclusione del contratto di compravendita tra l'attore e la società convenuta, l'esecuzione delle principali obbligazioni gravanti sul venditore e sull'acquirente (rispettivamente, art.1476 e art. 1498 del Codice civile) e l'esistenza delle problematiche denunciate dall'acquirente.
Ciò premesso, appare anzitutto opportuno analizzare gli esiti della prova testimoniale espletata in corso di causa che ha fornito ulteriore riscontro alle circostanze pacifiche di cui sopra si è detto.
Il teste dichiaratosi dipendente dell' Testimone_1 Controparte_6 [...]
ha confermato di aver accertato sul mezzo agricolo dell'attore il CP_3
malfunzionamento del turbocompressore, degli iniettori ed avarie alla linea can-bus, precisando di avere eseguito personalmente, nel mese di maggio 2022, la diagnosi tramite lo strumento denominato “Service Advisor, che è lo strumento originale della per questo tipo di Parte_2 diagnosi sulle macchine agricole”; su richiesta a chiarimento proveniente dal giudicante, il teste ha precisato che “la linea can-bus è la linea di comunicazione delle centraline della macchina”.
Il teste ha anche dichiarato che “il trattore, quando veniva messo sotto pressione mediante installazione sul retro di una zappatrice, presentava parecchi codici di errore e la stessa ha un sistema per cui dopo l'accensione del codice per pochi secondi funzione dopodiché, automaticamente, mette il motore al minino per poi giungere al suo spegnimento”.
Il teste ha poi dichiarato che dopo la riconsegna del mezzo agricolo all'attore per consentirne la verifica del funzionamento del turbo dell'iniettore oggetto di intervento, “lo stesso giorno, dopo che il cliente aveva provato sul campo il trattore, sono dovuto di nuovo intervenire sul campo;
… nella diagnosi di maggio del 2022 non era uscito il codice relativo alla centralina, che è invece emerso solo a settembre 2022; per quanto di mia esperienza, le componenti elettriche sono soggette a rotture”.
Infine, il teste ha confermato che la fattura esibitagli “ha ad oggetto tutti gli interventi di cui ho sopra detto, i quali sono stati eseguiti da me personalmente e non da altri colleghi”.
Pag. 12 di 21 Il teste padre dell'attore, ha dichiarato che prima del suo acquisto l'attore Testimone_2
aveva verificato il trattore presso la sede della società venditrice esclusivamente facendolo camminare per un centinaio di metri intorno alla concessionaria. Rispondendo, a prova contraria sui capitoli ammessi di parte convenuta, ha dichiarato che “La prova è stata fatta solo da mio figlio e da un meccanico della nel piazzale, come ho sopra già detto;
la prova è CP_1 consistita nell'accendere il motore del trattore, nel farlo marciare e frenare e fare le prove, ma il trattore girava a vuoto in quanto non c'era collegato nessun attrezzo per la lavorazione della terra, né era possibile provarlo sul terreno agricolo;
la prova di cui ho detto sarà durata in tutto una mezzoretta” e che “quando mio figlio è sceso dal mezzo su cui era salito assieme al meccanico mi ha riferito che sembrava che tutto andasse bene rispetto alla prova eseguita”.
Il teste dichiaratosi capo officina dell'azienda di cui Testimone_3 CP_1
è dipendente, ha confermato la prassi aziendali di sottoposizione dei mezzi usati in vendita, al momento del loro ritiro, alla verifica delle componenti meccaniche ed elettroniche prima di metterli nuovamente sul mercato;
nello specifico, ha precisato che tali verifiche vengono eseguite “su tutte le macchine che ci rientrano sia sulle componenti meccaniche che su quelle elettroniche e ci accertiamo il buon funzionamento della macchina prima di metterla in vendita.
La parte meccanica viene controllata con strumenti che abbiamo in officina, mentre per la parte elettronica abbiamo degli strumenti di diagnosi che noi colleghiamo alla macchina e che per i mezzi sono chiamati Services Advisor, che è appunto lo strumento fornito Parte_2
dalla casa madre il quale, in caso di segnalazione di errore, consente di intervenire sull'anomalia e risolverla”.
Il testimone ha confermato che tale verifica era stata eseguita anche sul mezzo agricolo trattore
Jonh Deere Mod. 7530 E Premium precisando che “nella prima settimana che ritorna la macchina viene effettuato il controllo ai fini della manutenzione ma anche per valutarla con riferimento al momento della vendita;
preciso che comunque al momento della consegna al nuovo acquirente si procede a nuovo controllo”.
Il teste ha poi confermato anche che l'attore, prima di acquistare il trattore Jonh Mod. Pt_2
7530 E Premium, aveva effettuato assieme ai tecnici e meccanici della delle prove e delle CP_1
verifiche pratiche e tecniche sul mezzo, prove che avevano avuto esito positivo, precisando che l'acquirente era “rimasto l'intero pomeriggio provando la macchina in lungo e largo, facendola scaldare per verificare se uscissero fuori o meno delle anomalie non riscontrabili a freddo, e alla fine della prova ha riscontrato solo alcune piccole migliorie da eseguire, che sono state poi riportate in contratto (erano una boccola da sostituire sulla parte anteriore e un intervento sul cigolio del sedile, comunque erano cose molto banali), migliorie che sono state eseguite
Pag. 13 di 21 prima della consegna della macchina. Il mezzo è stato provato non a carico, dietro noi abbiamo una piccola striscia di terreno che, all'occorrenza, può essere utilizzata dai nostri clienti per provare il mezzo nella lavorazione del terreno, ma il non ce lo ha chiesto. Ricordo Pt_1
che, oltre al , con me è salito sul trattore per circa cinque minuti anche uno dei suoi Pt_1 accompagnatori per farsi spiegare l'utilizzazione dei vari comandi del mezzo”.
Il teste socio facente parte del c.d.a. , addetto soprattutto al Testimone_4 CP_1 settore commerciale dell'azienda, indotto dalla difesa di parte convenuta non è stato, invece, escusso essendo stato ritenuto incapace di testimoniare, avendo egli dichiarato di “avere effettuato la trattativa contrattuale con sottoscrivendo il contratto per conto Parte_1 della ”. CP_1
A tale compendio probatorio che, peraltro, ha fornito solo limitati elementi utili ai fini della decisione, devono essere aggiunte le conclusioni riportate nella Consulenza, le quali assumono rilevanza decisiva ai fini della definizione del presente giudizio.
Descritto lo svolgimento delle attività peritali ed evidenziato che il veicolo oggetto di indagine si presentava “in buono stato di conservazione generale e operante senza limitazioni tecniche di sorta”, con un totale di ore di lavoro di 8604, il CTU nominato ha illustrato le ulteriori attività compiute ai fini dell'espletamento del proprio incarico.
Precisato che “Turbocompressore ed Iniettori, sono teoricamente progettati per non essere sostituiti” in quanto “tali componenti riescono a “vivere” quanto il trattore, cioè a superare tranquillamente le 20.000 ore di lavoro”, salvo i casi di uso intenso e manutenzione non adeguata anche mediante l'utilizzo di olii lubrificanti non conformi specifiche raccomandate dal costruttore, ed illustrare le possibili cause delle problematiche riscontrate dall'attore sul mezzo agricolo, il Consulente nominato ha così concluso:
“… esaminati gli atti e la documentazione ritualmente prodotta dalle parti, eseguite le operazion tecniche e analizzato il veicolo, si ritiene che:
1. Certamente le problematiche lamentate dall'attore sono ascrivibili a difetti preesistenti;
2. Sulla base dei documenti disponibili agli, dei rilievi in sede di operazioni peritali e di approfondimenti, la più probabile causa del danno è da ascriversi ad un errore CAN-BUS, non rilevato dall'autodiagnosi del computer di bordo e dovuto ad un probabile non efficace raffreddamento dell'attuatore VG. Quando è stato generato l'errore, oppure in seguito a cosa? Impossibile rispondere a questa domanda. Lo scrivente CTU ritiene che fosse presente sul mezzo già all'epoca della prima sostituzione del turbocompressore, essendo questa, per certo, avvenuta prima delle 7400 ore di lavoro (vita attesa: oltre 20000 ore).
Pag. 14 di 21 Suddetto errore, manifestatosi anche nella erronea comunicazione dell'esatta posizione delle palette della geometria variabile alla ECU, ha provocato un prolungato funzionamento del mezzo in condizioni non ideali:
Nel caso in cui l'attuatore “comunica” alla ECU – tramite CAN-BUS, una posizione delle palette non reale, il turbocompressore perde di efficienza e conseguentemente l'unità motrice perde potenza ed emette elevata fumosità di scarico.
Quando la situazione degenera a seguito del malfunzionamento, allora gli errori diventano macroscopici e la ECU è in grado di riconoscere l'anomalia.
Non è dato conoscere il tempo di degenerazione, ma nel frattempo i componenti tendono a lavorare a pressioni non previste per quel dato numero di giri, con conseguenze sulle temperature di esercizio di componenti critici (iniettori).
Gli iniettori, soprattutto quelli geometricamente più vicini all'outlet della turbina, sono soggetti ad una usura molto più rapida, dal momento che, lavorando a temperature superiori
a quelle del normale esercizio, hanno dilatazioni termiche non previste, con ovvie ripercussioni sulle tolleranze geometriche. Tendenzialmente, questo tipo di usura si manifesta con perdite (goccia).
Il gocciolamento degli iniettori, in generale, rende il motore meno efficiente (performances ridotte), e nel lungo periodo tende ad inquinare l'olio lubrificante, declassandone le proprietà adesive, e, pertanto, accelerando l'usura generale dell'unità motrice a causa di una carente lubrificazione.
Ragionevolmente, la “propagazione del danno”, - si intende, dall'errata interpretazione della posizione della geometria variabile fino al gocciolamento degli iniettori più prossimi al campo termico alterato -, è un processo non immediato;
nella sostanza il veicolo deve aver lavorato molte ore in questa condizione non ottimale. Condizione che non poteva oggettivamente essere valutata né in fase di “collaudo” da parte del né nelle ore Pt_1
successive, se non con test strumentali specifici.
Il veicolo infatti dispone di una notevole potenza motrice e piccole perdite, dovute ad esempio alla posizione non perfetta delle palette della geometria variabile, tendono a confondersi con il fisiologico calo delle prestazioni dovuto all'usura.
Sugli interventi di riparazione: Si ritiene in prima approssimazione corretta la sostituzione di iniettori e centralina ECU, pur considerando che, anche in funzione delle tabelle riportate nel capitolo 9 delle specificità della garanzia convenzionale “Sicura”, si poteva valutare la sostituzione degli iniettori utilizzando componenti rigenerati con un risparmio effettivo del
26,4% sul loro costo finale.
Pag. 15 di 21 Alla luce delle risultanze relativi agli approfondimenti eseguiti dallo scrivente CTU, si ritiene che la sostituzione completa del TURBOCOMPRESSORE poteva essere evitata, sostituendo in via preliminare solo l'attuatore VG
(https://www.tractorspareswarehouse.com/products/turbo-actuator-john-deere-6030-
7030-8r-series-57620.html) per la somma di € 932,00 +IVA.
3. È parere dello scrivente CTU che il difetto, presente al momento della consegna, non poteva essere riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza;
Gli errori CAN-BUS, se non rilevati dall'auto diagnosi del trattore, sono non intercettabili.
Molte volte questo tipo di errori si manifestano con intermittenza, ad esempio solo “in temperatura”. Possono, inoltre, rimanere annidati o anche degenerare. Evidentemente, nel caso in oggetto, l'errore è degenerato, provocando il fermo veicolo. Inoltre, suddetta condizione non poteva oggettivamente essere valutata né in fase di collaudo, né nelle ore successive se non con test strumentali specifici.
Infine, il veicolo in oggetto dispone di una notevole potenza motrice e piccole perdite, dovute ad esempio alla posizione non perfetta delle palette della geometria variabile, tendono a confondersi con il fisiologico calo delle prestazioni dovuto alla vetustà”.
Con particolare riferimento alle spese necessarie per ovviare alle problematiche riscontrate dall'attore sul mezzo agricolo di sua proprietà, il Consulente nominato ha evidenziato che “Dal preventivo di riparazione disponibile agli atti, emerge che il costo totale della riparazione ammonta ad € 11.377,49 al netto dell'IVA.
Tale spesa è all'acquisto di componenti nuovi:
• TURBOCOMPRESSORE (€ 3.104,32+IVA);
• SOSTITUZIONE COMPLETA ECU (€1.885,25+IVA);
• 6 INIETTORI (€ 4.135,80+IVA).
Oltre manodopera e accessori (per un totale di € 2.251,12).
In funzione degli interventi eseguiti si ritengono corrette le ore di manodopera.
Si ritiene in prima approssimazione corretta la sostituzione di iniettori e centralina ECU, pur considerando che, anche in funzione delle tabelle riportate nel capitolo 9 delle specificità della garanzia convenzionale “Sicura”, si poteva valutare la sostituzione degli iniettori utilizzando componenti rigenerati con un risparmio effettivo del 26,4% sul loro costo finale.
Alla luce delle risultanze relativi agli approfondimenti eseguiti dallo scrivente CTU, si ritiene che la sostituzione completa del TURBOCOMPRESSORE poteva essere evitata, sostituendo in via preliminare solo l'attuatore VG
Pag. 16 di 21 (https://www.tractorspareswarehouse.com/products/turbo-actuator-john-deere-6030-7030-
8r-series-57620.html) per la somma di € 932,00 +IVA”.
Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
04. Sulle domande proposte dall'attore nei confronti della società Controparte_1
Tenuto conto degli elementi di fatto a disposizione del giudicante e, in particolare, di quanto esposto nella relazione a firma del Consulente nominato, applicando al caso di specie i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che le problematiche riscontrate dall'attore sul mezzo agricolo acquistato non fossero riconoscibili con la normale diligenza e non riscontrabili neppure attraverso la prova eseguita dall'attore presso la concessionaria venditrice (come anche di prove più approfondite, avendo lo stesso CTU evidenziato che tali problematiche non potevano essere riscontrate neppure nelle ore successive se non con test specifici), e che, pertanto, si sia in presenza di vizi occulti, non esclusi dalla garanzia prevista dall'art. 1490 del Codice civile neppure dalla succitata clausola “visto e piaciuto”.
Non occorre, pertanto, neanche indagare se e quale fosse lo stato soggettivo del venditore, come anche se lo stesso potesse avvedersi o meno della presenza di detti vizi del bene venduto (come, invece, sostenuto dalla difesa della società convenuta nelle note conclusionali), atteso che la garanzia prevista dal primo comma dell'art. 1490 del Codice civile prescinde da tali aspetti, rilevando la malafede del venditore solamente nel caso di esclusione pattizia della garanzia, circostanza insussistente nel caso di specie per quanto già ampliamente esposto.
Ne consegue la fondatezza della domanda promossa dall'attore nei confronti della società convenuta venditrice per ottenere la riduzione del prezzo del bene (azione estimatoria o quanti minoris).
In considerazione delle conclusioni contenute nella Relazione dell'Ausiliario nominato dal giudice, la società deve essere condannata a restituire all'attore l'importo Controparte_1 complessivo di euro 9.204,12 al netto dell'IVA, oltre interessi dalla domanda al saldo, di cui:
- euro 932,00 oltre IVA a titolo di spesa indicata dal Consulente per l'acquisto dell'attuatore
VG, costo ritenuto sufficiente in vece del costo effettivamente sostenuto per la sostituzione del turbocompressore;
- euro 1.885,2 oltre IVA per la “sostituzione completa ECU”;
- euro 4.135,80 oltre IVA per la sostituzione di 6 nuovi iniettori.
Pag. 17 di 21 - euro 2.251,12 per manodopera e accessori.
Va rigettata, invece, la domanda risarcitoria formulata sia con riferimento ad asseriti danni patrimoniali derivanti dal mancato utilizzo del mezzo agricolo, sia con riferimento al danno morale, dovendosi osservare (a prescindere da ulteriori considerazioni) che tale domanda si presenta formulata in maniera del tutto generica e, oltretutto, sfornita di prova.
Sul punto, appare opportuno precisare che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, il richiedente, oltre a quello di dimostrare il danno-evento, ha l'onere di una specifica ed analitica allegazione del pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale, onde offrire al giudice elementi presuntivi idonei per una liquidazione anche equitativa dello stesso (cfr. Corte di
Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 26972/2008).
Ed è appena il caso di aggiungere che, come è pacifico in giurisprudenza, l'art. 1226 del Codice civile conferisce al giudice l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa a condizione che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare
(Cassazione Civile, n. 23346/2010).
Tale liquidazione, inoltre, presuppone "già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori dei dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso" (cfr., ex multis,
Corte di Cassazione, n. 13288/2007).
05. Sull'estensione delle domande proposte dall'attore nei confronti della società
Controparte_2
Risulta documentato in atti l'attivazione della garanzia convenzionale Ulteriore CP_2 denominata “Sicura”.
Nello specifico, con contratto del 03/08/2020, la società convenuta ha acquistato dalla terza chiamata in causa un pacchetto di 10 garanzie “Sicura”, tra cui rientra anche la garanzia n.
70909, relativa al mezzo agricolo di cui è causa, poi attivata dalla (cfr., Controparte_1
rispettivamente, doc. n. 1 della terza chiamata in causa e doc. n. 2 di parte convenuta); e va osservato che l'art. 6 della proposta di acquisto del 07/12/2021 prevedeva all'art. 6 il diritto della società venditrice di assicurare, a spese e per conto della parte acquirente, il bene compravenduto contro tutti i rischi.
Pag. 18 di 21 Come noto, con la garanzia convenzionale il venditore assume nei confronti dell'acquirente un ulteriore impegno di garanzia sul bene oggetto di compravendita, che non sostituisce le garanzie già apprestate dalla legge.
Il succitato contratto del 03/08/2020 risulta sottoscritto (e non poteva essere altrimenti) tra la la ed in esso è espressamente previsto che quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
proceda in nome e per conto del venditore alle verifiche del guasto e agli interventi per la sua eliminazione, nonché che detto servizio “non comporta sostituzione di responsabilità nei confronti dell'Acquirente, né sostituzione di legittimazione in caso di contenzioso”.
Anche in altri documenti riversati in atti risulta che si presenta nei confronti Controparte_2 dell'attore quale mandataria della società venditrice per la gestione della garanzia ulteriore rilasciata all'acquirente (cfr., ad esempio, i documenti numeri 6, 7, 9, 10, 12 di parte attrice).
In sostanza, la società terza chiamata in causa è una mera mandataria per la gestione della garanzia convenzionale rilasciata sul mezzo agricolo acquistato dall'attore, con la conseguenza che quest'ultimo non ha alcuna azione diretta nei confronti della prima essendo il rapporto contrattuale riferibile piuttosto alla società venditrice.
A prescindere da ogni ulteriore considerazione sull'oggetto della garanzia, ne discende il rigetto della domanda svolta, seppure in via subordinata, dall'attore con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., nei confronti della società terza chiamata in causa.
06. Sulla domanda di manleva avanzata dalla società nei confronti Controparte_1
della società Controparte_2
La società venditrice ha chiamato in causa sulla base del succitato contratto Controparte_2
del 03/08/2020, avente ad oggetto la garanzia convenzionale denominata “Sicura”.
L'art. 3 del contratto del 30/08/2020 prevede che “ , in nome e per conto del Controparte_2 venditore, successivamente alla vendita, procede (i) alla verifica del guasto e (ii) all'intervento per eliminarlo. Le garanzie post-vendita assunte dal Venditore e per cui Controparte_2
presterà il proprio servizio sono quelle contenute nel Carnet di Garanzia Convenzionale
Ulteriore, ferme le garanzie dovute dal Venditore ai sensi degli artt. 128-132 e 134-135 del
D.Lgs. 206/2005 ("Codice del consumo") all'Acquirente, se privato consumatore. Secondo quanto previsto dal D.Lgs.206/2005, il servizio prestato da non comporta Controparte_2
sostituzione di responsabilità nei confronti dell'Acquirente, né sostituzione di legittimazione in caso di contenzioso”.
A sua volta, nelle PREMESSE delle condizioni del servizio, riportato a pagina 3 del libretto- carnet di garanzia convenzionale “Sicura” è espressamente previsto che alla società
“… è demandato il servizio di Garanzia Convenzionale Ulteriore per il Controparte_2
Pag. 19 di 21 ripristino dei guasti che dovessero interessare la macchina agricola, in conformità alle garanzie rilasciate dal Venditore con il presente libretto” (doc. n. 3 della terza chiamata in causa).
Sulla base delle intese contrattuali intervenute tra le parti, sopra richiamate, nel caso di specie, deve concludersi che la società non è tenuta a manlevare la società Controparte_2 venditrice essendo emerso dalla CTU espletata che le problematiche lamentate dall'acquirente non riguardavano rotture ma vizi occulti del mezzo agricolo ceduto all'attore, circostanza non coperta dalla garanzia prevista nel contratto del 03/08/2020.
Infatti, secondo le risultanze contenute nell'elaborato depositato dall'Ausiliario del giudice, le anomalie riscontrate sul mezzo agricolo acquistato da sono state ritenute Parte_1
esistenti al momento della vendita, concretizzandosi pertanto quali vizi di conformità e non rotture dovute ad un utilizzo proprio del mezzo.
Del resto, anche in considerazione di quanto discusso tra le difese nel corso dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., va ulteriormente osservato che, in base all'art. 10 del libretto di Garanzia, tra i casi di esclusione è ricompreso anche quello in cui “la macchina agricola subisca danni particolari che, seppur coperti dalla garanzia, derivino da guasti a parti non coperte dalla garanzia”: il Consulente nominato ha ritenuto che le anomalie riscontrate dall'attore nel funzionamento del mezzo meccanico fossero dovute all'attuatore VG, il quale è pacificamente un organo non ricompreso nell'elenco degli organi garantiti di cui all'art. 5 del libretto di
Garanzia Convenzionale Ulteriore “Sicura”.
Ne consegue il rigetto della domanda proposta dalla società nei confronti Controparte_1
della società chiamata in causa.
05. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto indicato in dispositivo tenuto conto delle reciproche soccombenze, del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso;
ritiene peraltro il giudicante che, anche in considerazione della domanda svolta dall'attore in mera via subordinata, sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra e la società terza chiamata in causa. Parte_1
Fatto salvo il vincolo di solidarietà delle parti nei confronti del Consulente nominato, le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pag. 20 di 21 - in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore, condanna la società CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire a
[...] Parte_1
l'importo di euro 9.204,12 al netto dell'IVA, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della società convenuta;
- rigetta le domande proposte in via subordinata dall'attore nei confronti di Controparte_2
- condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in euro 237,00 per esborsi ed Parte_1
in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'attore e la società terza chiamata in causa;
- condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di lite che liquidano in euro Controparte_2
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della società . Controparte_1
Perugia, 23 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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