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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18083 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 16.10.2025 avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Barbara Gambardella presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Diocleziano, 42.
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Maria Della Femina presso il quale elettivamente domicilia in Anacapri
(NA) alla via La Vigna n.36/a.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2025 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 22/07/2009 e che dalla loro unione era nato il
1 minore il 29.08.2011, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Per_1
Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.02.2023, era intervenuta separazione in forza di omologa n. cron. 1916 del 14.03.2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il giudice relatore delegato dal Presidente, letto il parere negativo del Pm e rilevato che le parti non avevano concordato una disciplina puntuale del calendario di visite tra il minore ed il genitore non collocatario, invitava i ricorrenti a modificare i patti in ordine a tale aspetto, precisando i giorni e gli orari delle visite ed il numero delle settimane degli incontri nel periodo estivo.
Preso atto che erano intervenute note di trattazione scritta con allegato atto integrativo sottoscritto dalle parti e dai difensori e raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente.
2. La casa coniugale di proprietà della sig.ra resta assegnata a quest'ultima laddove Pt_1 abita con il figlio.
3. Il minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre. Riguardo i diritti di visita: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé in weekend alterni dal venerdì pomeriggio e sino alle ore 20,00 della domenica;
durante la settimana invece potrà il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30 nella settimana in cui passerà il fine settimana con la madre, mentre lo vedrà il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore
20:00 durante la settimana in cui passerà il fine settimana con lui.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per
2 le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I suddetti accordi potranno essere oggetto di modifica ove ritenuto necessario previo accordo da intraprendere in tempi anticipati e nel rispetto degli impegni dei genitori.
4. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per il minore la somma Parte_2 totale di € 600,00, come concordata in sede di separazione entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e da rivalutarsi annualmente come da indice Istat.
5. Il sig. si impegna a corrispondere inoltre importi pari al 50% delle spese Pt_2 straordinarie debitamente documentate da sostenersi in favore del minore, esclusivamente previo accordo tra i coniugi per iscritto anche a mezzo sms o wa. I ricorrenti convengono espressamente che sono da considerarsi straordinarie le spese come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal
Tribunale di Napoli parte integrante del presente atto. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto affermano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], a [...] il Parte_2
22/07/2009 (atto n. 106, parte II, S.A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
3 • prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18083 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 16.10.2025 avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Barbara Gambardella presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Diocleziano, 42.
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Maria Della Femina presso il quale elettivamente domicilia in Anacapri
(NA) alla via La Vigna n.36/a.
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/09/2025 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 22/07/2009 e che dalla loro unione era nato il
1 minore il 29.08.2011, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Per_1
Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.02.2023, era intervenuta separazione in forza di omologa n. cron. 1916 del 14.03.2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il giudice relatore delegato dal Presidente, letto il parere negativo del Pm e rilevato che le parti non avevano concordato una disciplina puntuale del calendario di visite tra il minore ed il genitore non collocatario, invitava i ricorrenti a modificare i patti in ordine a tale aspetto, precisando i giorni e gli orari delle visite ed il numero delle settimane degli incontri nel periodo estivo.
Preso atto che erano intervenute note di trattazione scritta con allegato atto integrativo sottoscritto dalle parti e dai difensori e raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente.
2. La casa coniugale di proprietà della sig.ra resta assegnata a quest'ultima laddove Pt_1 abita con il figlio.
3. Il minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre. Riguardo i diritti di visita: il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé in weekend alterni dal venerdì pomeriggio e sino alle ore 20,00 della domenica;
durante la settimana invece potrà il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30 nella settimana in cui passerà il fine settimana con la madre, mentre lo vedrà il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore
20:00 durante la settimana in cui passerà il fine settimana con lui.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per
2 le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I suddetti accordi potranno essere oggetto di modifica ove ritenuto necessario previo accordo da intraprendere in tempi anticipati e nel rispetto degli impegni dei genitori.
4. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per il minore la somma Parte_2 totale di € 600,00, come concordata in sede di separazione entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e da rivalutarsi annualmente come da indice Istat.
5. Il sig. si impegna a corrispondere inoltre importi pari al 50% delle spese Pt_2 straordinarie debitamente documentate da sostenersi in favore del minore, esclusivamente previo accordo tra i coniugi per iscritto anche a mezzo sms o wa. I ricorrenti convengono espressamente che sono da considerarsi straordinarie le spese come indicate nel protocollo d'intesa redatto dal
Tribunale di Napoli parte integrante del presente atto. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto affermano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], a [...] il Parte_2
22/07/2009 (atto n. 106, parte II, S.A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
3 • prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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