Art. 9.
Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualita' ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto.
Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , danno notizia all'Amministrazione interessata.
Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualita' ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto.
Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , danno notizia all'Amministrazione interessata.