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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1877/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 055DIRQ), rappr.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Briganti;
ricorrente e
Controparte_1
;
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 2.4.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 09.04.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di – Controparte_1 CP_1
Sez. Perugia decideva di dichiarare inammissibile la domanda reiterata formalizzata in data 30.11.2023. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 26.03.2024 e, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, chiedeva il riconoscimento nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e relative norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D. Lgs. n. 251/07; di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98. Dall'atto introduttivo si evince che il ricorrente, cittadino nigeriano, giungeva in Italia il 20.10.2023 come da modello C3 allegato (doc. 2); “risulta ospite della struttura Eurolex Servizi di Pesaro, come emerge sempre dal modello C3 allegato e dalla relata di notifica del provvedimento impugnato. Presentava una prima domanda di protezione internazionale nel 2015, che veniva rigettata. (…). Nel 2023 presentava domanda reiterata di protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda 1 reiterata il ricorrente portava i seguenti nuovi elementi: la vicenda narrata e i traumi subiti nel percorso migratorio, l'attuale situazione socio – economico – lavorativa della Nigeria, peggiorata rispetto all'epoca della partenza, le conseguenze dei disastri ambientali, ben noti, nella zona del Delta del Niger (…), i mutamenti legislativi successivi, l'integrazione socio – lavorativa in Italia. (…) Il ricorrente non vuole rientrare in Nigeria perché lì correrebbe i rischi sopra esposti, in un contesto socio – economico – politico che non garantisce i diritti di cui alla nostra Costituzione (art. 10, c. 3, Cost.) alla luce anche del recente acuirsi della instabilità della nazione”. La non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 28.03.2025 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
2. Ammissibilità della domanda relativamente alla presenza di elementi nuovi e loro rilevanza per l'accoglimento della domanda in relazione alle forme di protezione richieste.
La prima valutazione da effettuare in presenza di una domanda reiterata, nel senso che vi è già stato un precedente diniego amministrativo confermato in sede giurisdizionale, in caso di impugnazione, con sentenza divenuta definitiva, è verificare l'ammissibilità della stessa ossia la presenza di “nuovi elementi”. 2.1. Se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione “nuovi elementi” contenuta nell'art. 29, D.lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedura 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino ‹‹in modo significativo la probabilità›› di accoglimento della domanda e
‹‹solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione
[…]››. 2.2. Pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità incolpevole di non aver potuto dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento instaurato a seguito dell'originaria formulazione della domanda di asilo. 2.3. In diritto, è utile richiamare le argomentazioni di Cass. n. 5089 del 28 febbraio 2013 che, a commento dell'art. 29 del D.lgs. n. 25/08 ha spiegato che sul piano letterale, il termine
“elementi”, usato in detto articolo, ben può intendersi sia nel senso di “elementi della fattispecie”, cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di “elementi di prova” dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione eurounitaria. 2.4. La parte della direttiva 2005/85/CE, sulla cui esegesi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, è rimasta comunque immutata dopo la rifusione con direttiva 2013/32/UE del 26.6.13. 2.5 In dettaglio, il riferimento alle nuove risultanze e all'aumento delle probabilità di accoglimento rendono chiara la volontà del legislatore europeo di ammettere la reiterazione della domanda basata su nuovi elementi probatori. Il termine risultanze, infatti, evoca appunto
2 il concetto di prova, e il riferimento alla aumentata probabilità dell'accoglimento della domanda è coerente con il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove. 2.6 Questa esegesi è confermata sia dal considerando n. 15 premesso all'articolato della direttiva 2005/85/UE, ove si legge che ‹‹qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove
o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa››, sia dall'attuale formulazione del considerando 36 della direttiva procedure 2013/32/UE del 26.3.13 (recast): ‹‹Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domadna reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata››. 2.7 Va, inoltre, ribadito che il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova comunque il limite di cui al par. 6 del richiamato art. 32 della direttiva, secondo cui ‹‹gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39››. 2.8. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2018 nr. 652, nella causa C- 652/16, al § 94 statuisce che. “Se è vero che dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta, quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25 luglio 2018, , C-585/16, EU:C:2018:584, al punto 10) da ciò non deriva, per contro, che il richiedente Per_1 protezione internazionale può, senza esporsi a un esame complementare da parte dell'autorità accertante, modificare la causa della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità”. 2.9. Quanto sin qui esposto risponde alla logica del sistema della protezione internazionale, che ha come destinatarie persone di regola aventi gravi difficoltà a premunirsi di prove della loro condizione e – tuttavia tenute a richiedere la protezione immediatamente al loro ingresso nel paese di arrivo – onde ben si giustifica la possibilità di presentare nuovamente domanda di protezione, allorché le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento. 2.10 La ricostruzione in diritto sopra delineata è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 18440 del 9.7.2019 ha statuito nel senso che la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre ‹‹nuovi elementi›› innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice. 2.11 Tali essendo, dunque, i principi regolatori, nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcun nuovo elemento relativamente alla prima domanda di protezione internazionale, già definita negativamente;
nell'atto introduttivo, infatti, non è stata, in primo luogo, chiarita la vicenda fondante la prima domanda e i successivi nuovi elementi che dovrebbero condurre ad una rivalutazione della stessa;
agli atti, altresì, non risulta documentazione di alcun tipo in tal senso valutabile e non possono essere assunti quali nuovi elementi quelli relativi alle
3 riferite degradate condizioni di sicurezza del Paese di origine, all'impatto della pandemia da Covid- 19, la tematica dei c.d. migranti ambientali ovvero le maturate condizioni di integrazione del richiedente. Per tale motivo, in tale sede, non residua ulteriore margine istruttorio.
3. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA) con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente, cittadino nigeriano. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 La Nigeria è una Repubblica Federale suddivisa amministrativamente in 36 Stati e che ha lo status di territorio della capitale federale (Federal Capital Territory, FCT). I 36 stati e il territorio della capitale federale sono raggruppati in sei zone geopolitiche. Quest'ultima e i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche: Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Per_ Per_ Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;
Nord-Est (6 stati): , e Per_2 Per_4 Per_5 Per_6 Per_ Per Per_1 Per Nord-Ovest (7 stati): , e ( Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Per_1 Per Per_ Per Per Per_
Sud-Sud ( Delta;
Sud-Ovest i Per_12 Per_14 Per_ Per_ Per_
e i za dall'Inghilterra nel 1960, la storia politica della Nigeria è stata segnata da colpi di stato fino a quando, dopo decenni di governo militare, nel 1999 è stata adottata una nuova Costituzione ed è stata completata una transizione pacifica al governo civile. Diventata una democrazia multipartitica, il Paese ha oggi un'assemblea legislativa bicamerale che comprende un Senato composto da 109 membri e una Camera dei Rappresentanti che conta 360 membri. I partiti politici alternano i candidati alle cariche elettive su una base 'etnoregionale', nota anche come sistema federale delle quote. A seguito delle elezioni presidenziali e legislative che si sono tenute all'inizio del 2019, ex generale dell'esercito, è Parte_9 stato rieletto come presidente del Paese e l'All Progressives Congress (APC) e ua maggioranza legislativa, detenendo 217 seggi dell'assemblea nazionale, 64 seggi del Senato e 19 dei 36 governatori statali. Nel febbraio del 2023, gli elettori del paese più popoloso dell'Africa sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente, in un contesto caratterizzato da una crescente infelicità, dovuta al peggioramento dell'insicurezza e alle difficoltà economiche. Con la recente vittoria di (che ha ottenuto circa 8,8 milioni di voti), il presidente uscente della Nigeria si è Per_23 Parte_9 dimesso d to anni al potere, lasciando una situazione di caos e disordini diffusi, derivan nte dovuto al lancio delle nuove banconote, ma anche da altri problemi che i nigeriani devono affrontare, in particolare nell'ultimo anno, che è stato segnato da lotte e tragedie, tra cui l'alta inflazione e attacchi mortali da parte di uomini armati contro civili innocenti. Per_2 All'indomani delle recenti elezioni presidenziali il governo di , All Progressives Congress (APC), ha dovuto affrontare le accuse di frode elettorale nei sondaggi da parte dei suoi cipali avversari, ma i funzionari elettorali e l'APC hanno respinto tali affermazioni. Per_2 Il Presidente è stato determinante nel riunire le fazioni dell'APC, spingendo alla vittoria nel 2015 e ponendo fine Pt_9 a 16 anni e per il rivale Partito democratico popolare (PDP). Infat ione di la prima vittoria Pt_9 Per_2 dell'opposizione nel paese, così come la sua rielezione nel 2019, è stata in parte attribuita all'influenza politica di . Si ritiene che il nuovo presidente sia uno dei politici più ricchi della Nigeria. È stato accusato di corruzione, riciclaggio o e gestione di più di una dozzina di conti bancari esteri, ma non è mai stato processato per tali accuse e nega di aver commesso illeciti. Vedi, , disponibile al link: https://www.aljazeera.com/nexws/2023/3/1/who-is-nigerians-new-president-elect-bola- CP_2 Co TI;
disponibile al link: https://www.bbc.com/new/world-africa-64187170 ; , , utlimo CP_3 Controparte_5 disponi ttps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria (ultimo access .0 La popolazione, stimata in oltre 230 milioni di abitanti (stima 2023), fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, con un tasso di crescita di circa il 2,53% (stima 2022). Il Paese è abitato da più di 250 gruppi etnici diversi, che convivono in un Per_ equilibrio precario, tra i quali sorgono spesso tensioni. I gruppi più numerosi e politicamente influenti sono gli (30%) e Per_2 Per_ Per_ gli (15,5%), entrambi popoli sudanesi, gli GB (15,2%), popolo semibantu, e i localmente i (6%). Tra i gruppi di minore consistenza vi sono i RI (2,4%), stanziati nel bacino del Lago Ciad, gli IB (1,8%), i e altre minoranze (24,9%) (stima 2018). Parte_10 Per_ Gli e i vivono nei territori settentrionali: i primi sono coltivatori e allevatori, commercianti e artigiani, Persona_28 me de all'agricoltura e all'allevamento di bovini. Pe Gli , stanziati nella zona del Delta del Niger e nella sezione sud-orientale del paese, hanno un sistema economico- Per_2 commerciale più evoluto e aperto alle influenze del mondo occidentale;
caratteristiche simili hanno gli che vivono nelle Per_ regioni sud-occidentali e costituiscono la maggioranza della popolazione di la quale si d valentemente al commercio, alle libere professioni e alla pubblica amministrazione. 4 Si veda: PopulationPyramid.net, Nigeria 2020, https://www.populationpyramid.net/it/nigeria/2020/ (consultato il 18.08.2022); Co
, , cit. Controparte_5 se religioni. L'Islam (53,5%) prevale tra le popolazioni arabizzate del Nord e trova diffusione anche tra gli Yoruba del Sud-ovest. Il cristianesimo (35,3%) è la religione più diffusa nelle regioni meridionali, zone che hanno risentito più intensamente della colonizzazione europea. La crescente diffusione dell'Islam è fonte di forti contrasti di carattere religioso, che si mescolano ai contrasti etnici, aggravandoli ulteriormente. L'animismo tradizionale (10%) trova proseliti soprattutto nella regione centrale. Si veda: CIA, The World Factbook: Nigeria, cit. Il sistema giuridico della Nigeria è molto complesso, in quanto basato su varie fonti: la Costituzione nigeriana, la legislazione federale e statale, nonché la common law inglese, la sharia e il diritto consuetudinario. L'accesso al sistema giudiziario in Nigeria per molti cittadini è ostacolato dagli elevati costi di adire le vie legali, e, in particolare, non risponde adeguatamente alle esigenze legali delle donne che si trovano in condizione di povertà. Inoltre, è reso generalmente inefficace a causa di un pesante carico di lavoro, della mancanza di finanziamenti e della scarsa capacità delle risorse umane, che si traduce in tempi di trattamento estremamente lunghi. Viene anche segnalata una corruzione diffusa (Nel 2017, l ha riferito che i funzionari giudiziari CP_6 in Nigeria rappresentavano il secondo gruppo di funzionari più colpiti in termini i corruzione). Nonostante dalle fonti consultate emerga che la Costituzione prevede un potere giudiziario indipendente, tuttavia, la corruzione, ma anche la competizione che sussiste tra leggi tradizionali, religiose e statali, creano attrito. La Corte Suprema funge anche da Corte Costituzionale, dunque qualsiasi verdetto riguardante questioni costituzionali diventa automaticamente legge. La Corte d'appello è la prima corte di giurisdizione per le petizioni relative alle elezioni presidenziali e governatoriali. I suoi verdetti possono essere presentati alla Corte Suprema. È la stessa Costituzione a prevede che, oltre ai tribunali di Common Law, gli Stati possano istituire tribunali basati sulla sharia o sul diritto consuetudinario (tradizionale). Gli stati attuatori della Sharia sono i seguenti: Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe, Zamfara. I tribunali consuetudinari sono ancora operativi nella maggior parte dei 36 Stati. La natura di un caso e il consenso delle parti di solito determinano quale tipo di tribunale ha giurisdizione. Nel caso dei tribunali della sharia, l'impulso a usarli rispetto ai tribunali civili deriva in parte dalla percezione di inefficienza, costi e corruzione nel sistema di common law. I tribunali della CP_
operano secondo regole simili a quelle dei tribunali di common law, compresi i requisiti per la mens rea e altri principi sul giusto processo, come il diritto alla rappresentanza legale per tutti gli imputati, in qualsiasi tipo di processo. I tribunali della Sharia possono giudicare casi penali se sia il denunciante che l'imputato sono musulmani e possono emettere sentenze basate sul codice penale della sharia, anche per i reati hudood (gravi reati penali con punizioni prescritte nel Corano) che prevedono punizioni come fustigazione, amputazione e morte per lapidazione, sebbene i tribunali civili abbiano uniformemente ribaltato queste sentenze in appello. Gli imputati hanno il diritto di contestare la costituzionalità delle sentenze penali della sharia attraverso le corti d'appello di common law. La tortura e altri maltrattamenti sono ancora comuni in tutto il sistema di giustizia penale. Recentemente, almeno 21 persone che hanno preso parte alle #EndSARS proteste sono state torturate mentre si trovavano in custodia presso il Dipartimento investigativo criminale di Umuahia e in altre strutture di polizia. I tribunali di tutto il paese hanno continuato a imporre condanne a morte, ma le esecuzioni non sono state eseguite nel 2022. Il 28 giugno, lo stato di ha cambiato le sue leggi per consentire l'imposizione della pena di morte per i rapimenti. Pt_2 Si veda: Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Nigeria, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf (accessed on 23 August 2021); ECOI.NET, disponibile al sito USDOS – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: "2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria", Documento #2071178 - ecoi.net (Ultimo accesso 18.08.2022). Nell'approfondimento pubblicato l'8 aprile 2021 dal The New Humanitarian viene riferito come in Nigeria si stia assistendo ad un rapido deterioramento della situazione di sicurezza. Gli analisti hanno espresso preoccupazione in merito all'escalation di violenza sollevando numerosi interrogativi circa la tenuta dell'unità della superpotenza regionale. Le cause di tale peggioramento sono prettamente politiche, legate in particolar modo agli ultimi anni trascorsi sotto la presidenza dell'anziano Si veda: Pt_9 USIP.org disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria; CP_8
( : Nigeria's unhappy union: How growing insecurity threatens the co
[...] Controparte_9 2021; https://www.thenewhumanitarian.org/Analysis/2021/4/8/how-growing-insecurity-threatens-nigerias-future (accessed on 23 August 2021). Il Paese continua ad affrontare sfide su diversi fronti. Si rileva in particolare la presenza di islamisti militanti ( e una Per_30CP_1 fazione scissionista affiliata allo Stato Islamico, la Provincia dell'Africa occidentale dello Stato Islamico, attivi principalmente nella regione nord-orientale, ma che stanno ulteriormente ampliando l'area sotto il loro contr Nord- Ovest, nello Stato del Niger e nella regione centro-settentrionale. Si registra, inoltre, violenza legata a banditi armati nelle regioni nord-occidentale e centro-settentrionale e delle bande di strada nella regione sud-occidentale. Si rilevano, poi, conflitti tra agricoltori e pastori principalmente nella Middle Belt, ma che si sta spostando sempre più negli stati del sud;
scontri Per_ comunali ed etnici nella regione Centro-Nord e che sta aumentando negli stati del Sud;
conflitti dei separatisti del nel Sud-Est, con diversi gruppi armati che spingono per la secessione e il controllo del Delta del Niger produttore di petr no perpetrato ondate di violenza in queste aree. Tutti questi fattori hanno contribuito a una complessa crisi umanitaria nel Paese e il conflitto in diverse parti della Nigeria ha portato allo sfollamento interno di quasi 3 milioni di persone. Più di 336.000 nigeriani si sono rifugiati in Camerun, Ciad e Niger. Le attività di sostentamento come l'agricoltura e la pesca sono state interrotte dal conflitto e hanno contribuito all'insicurezza alimentare in Nigeria, in particolare nel nord-ovest. Il prolungato conflitto nel nord-est e l'aumento dei rapimenti scolastici da parte di uomini armati nel nord-ovest, hanno influenzato l'accesso all'istruzione e contribuito ad almeno 18,5 milioni di bambini fuori dalla scuola nel 2022. Pertanto, è un'interazione di vari fattori a guidare la complessa crisi in Nigeria. Le dinamiche socio-culturali caratterizzate da una popolazione eterogenea con una corrente di fondo di tensione etno-religiosa hanno portato alla divisione tra Nigeria settentrionale e meridionale. Questo spesso esplode in conflitto. Inoltre, la disoccupazione, l'alta inflazione e la povertà sono concause dell'insicurezza in tutto il paese, poiché alcuni giovani si uniscono a bande criminali e gruppi militanti nel tentativo di sopravvivenza economica. Anche i fattori ambientali portano a conflitti a causa dei cambiamenti climatici e all'aumento della concorrenza per la terra scarsa. 5 L'NPF è la principale agenzia di polizia del paese, con personale distribuito nei 36 stati e nella FCT. Il NPF mantiene la legge e l'ordine in ogni stato e si impegna in operazioni di sicurezza delle frontiere, marittime e antiterrorismo. La forza del QSN è di oltre 350 000 uomini e donne. Secondo quanto riferito, il rapporto tra polizia e popolazione è drasticamente al di sotto dello standard delle Nazioni Unite. Le forze di polizia, in particolare, sono state considerate oppressive e inefficaci, sottofinanziate, non addestrate e suscettibili alla corruzione endemica. Un'unità speciale di polizia, la Squadra speciale antirapina (SARS) era stata istituita per frenare le rapine a mano armata. Alcuni membri del personale dell'unità avrebbero intimidito, arrestato arbitrariamente, estorto, torturato, violentato e ucciso cittadini. CP_ Nell'ottobre 2020, la è stata sciolta a seguito di diffuse proteste. Le proteste in gran parte pacifiche in tutto il paese sono state accolte con una a violenta dalle forze di sicurezza nigeriane. Si registrano inoltre un certo numero di gruppi formalmente o informalmente legati alle autorità statali. Un esempio importante è la polizia islamica (hisbah), che opera negli stati che attuano la Sharia. Da alcune fonti emerge che arrestino e torturano persone LGBTIQ e donne accusate di immoralità e colpiscano sporadicamente i cristiani. Gli hanno anche funzioni Pt_11 disciplinari coercitive, come impedire con la forza a persone di sesso diverso di mescolarsi nel sistema di trasporto pubblico;
far rispettare un codice di abbigliamento, in particolare per le donne nelle istituzioni educative;
impedire l'esecuzione di musica e film;
sequestro e distruzione di bevande alcoliche, ecc. La capacità del governo nigeriano di proteggere i diritti umani è compromessa in alcuni Stati dall'insicurezza prevalente, ad esempio negli Stati colpiti dai conflitti tra pastori e agricoltori, dalla violenza legata a e dalla criminalità generale. La Per_30 polizia e l'esercito hanno faticato a soddisfare le richieste di molteplici missioni di sicurezza in tutto il paese. Secondo quanto Per_ riferito, le forze di sicurezza statali nella regione nord-orientale sono state sovraccariche a causa dell'insurrezione di CP_1
/ e, di conseguenza, hanno fatto molto affidamento su milizie locali e gruppi di vigilantes come il CJ
[...] per aiutare a proteggere l'area. L'illegalità e la mancanza di polizia sono stati descritti come fattori alla base di un aumento del banditismo o della violenza criminale. Alcune autorità statali nigeriane e attori affiliati, come le forze armate nigeriane (NAF), le forze di polizia nigeriane (NPF), la polizia islamica (hisbah) e la task force congiunta civile (CJ), sono accusati di aver commesso una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, violenze e abusi sessuali, reclutamento e impiego di bambini soldato, arresti e detenzioni arbitrari, tortura e altre forme di maltrattamento dei civili. Fonti consultate menzionano diversi resoconti di NPF, NAF e altri servizi di sicurezza che usano la forza letale ed eccessiva per disperdere i manifestanti, anche nel contesto del movimento #EndSARS, e per arrestare criminali e sospetti, oltre a commettere uccisioni extragiudiziali e ottenere confessioni attraverso la tortura. In particolare, a seguito del conflitto armato tra i gruppi armati e la provincia dello dell Per_30 CP_12 [...]
e l'esercito nigeriano, migliaia di civili sono stati sfollati, feriti o uccisi nel nord-est del paese. Tutte le parti in CP_13 nno commesso crimini di guerra e altri crimini di diritto internazionale senza essere ritenute responsabili. Le bande criminali erano responsabili di uccisioni illegali e altri atti di violenza. Le autorità hanno risposto con sparizioni forzate, torture e detenzioni arbitrarie. Hanno anche imposto severe restrizioni ai diritti alla libertà di espressione e di riunione, prendendo di mira principalmente i media, i giornalisti, gli attivisti e i manifestanti. Più di 60.000 persone sono state vittime di sfratti illegali. Molte persone sono morte o hanno dovuto lasciare le loro case perché le autorità non hanno adottato misure per proteggerle dagli effetti dei cambiamenti climatici. Nel dicembre 2020, l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale ha concluso che vi sono ragionevoli basi per ritenere che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità siano stati commessi dall'esercito nigeriano dall'inizio del conflitto armato non internazionale con dal giugno 2011. Per_30 Benchè le operazioni militari d icurezza contro nel nord-est del paese sono state segnate da violazioni Per_30 dei diritti umani, le autorità non hanno quasi mai ritenuto le forze di sicurezza responsabili di crimini contro la popolazione civile. Nel nord-ovest del paese, ci sono stati sempre più attacchi, rapimenti e altri attacchi da parte di bande criminali armate. Dal momento che le autorità non hanno preso misure per proteggere la popolazione, i gruppi concorrenti hanno ottenuto il controllo di alcune aree, imposto tasse, imposto coprifuoco e limitato la libertà di movimento e di sostentamento delle persone. Nel sud-est del paese, uomini armati sconosciuti hanno compiuto rapine, uccisioni e furti, causando grandi disagi nelle comunità colpite. L'esercito ha represso entrambe le bande criminali nel nord-ovest e l'Eastern Security Network, il braccio paramilitare dell'IPOB, nel sud-est, commettendo regolarmente violazioni dei diritti umani. Secondo i resoconti dei media, il 17 aprile 2022, il personale militare ha aperto il fuoco sui civili a Orlu (stato di Imo), uccidendo quattro persone. Si veda: USIP.org., disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria (accesso 06.04.2023); - Security situation, June 2021 Controparte_14 https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf (accesso 30 CP_1 agosto 2022); https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis7complex-crisis (accesso 30 agosto 2022); CP_15
disponibile al link: https://euaa.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/12; ECOI.NET, Controparte_17 CP ww et7en/document/2089579.html (ultimo accesso 06.04.2023). Per quanto riguarda gli effetti mici della pandemia da COVID-19, le fonti riferiscono che nel 2020, la Nigeria ha vissuto la sua recessione più profonda degli ultimi due decenni, ma la crescita è ripresa nel 2021 con l'allentamento delle restrizioni pandemiche, la ripresa dei prezzi del petrolio e l'attuazione di politiche per contrastare lo shock economico. La Nigeria, infatti, è stata altamente vulnerabile alle perturbazioni economiche globali causate dal COVID-19, in particolare a causa del calo dei prezzi del petrolio. Il petrolio rappresenta oltre l'80% delle esportazioni, un terzo del credito del settore bancario e la metà delle entrate del Governo. Nell'ambito della sua risposta al COVID-19, il Governo ha, dunque, attuato riforme politiche. In particolare: l'armonizzazione dei tassi di cambio;
riforme per eliminare i sussidi alla benzina;
tariffe dell'energia elettrica adeguate a livelli più ponderati in termini di costi;
taglio delle spese non essenziali;
migliore gestione del debito e una maggiore trasparenza nel settore pubblico, in particolare per le operazioni nel settore petrolifero e del gas. Le prospettive economiche della Nigeria rimangono comunque altamente incerte. Persiste l'incertezza sul ritmo delle vaccinazioni e sulla durata del COVID-19. Inoltre, la modesta ripresa prevista potrebbe essere minacciata dalla volatilità che caratterizza il settore petrolifero e dalla debolezza nel settore finanziario. Anche nel contesto globale più favorevole, sarà 6 di sicurezza nell'area geografica da cui egli ha dichiarato di provenire ovvero in merito ad una sua condizione personale (come singolo individuo ovvero parte di gruppo sociale) posto che nell'atto introduttivo e nell'ambito del procedimento non sono emerse le ragioni fondanti la prima domanda di asilo e conseguenti nuovi elementi idonei a condurre ad una rivalutazione della stessa. In assenza, quindi, di elementi oggettivi e/o soggettivi di valutazione non è possibile procedere alla relativa valutazione nell'ambito della domanda reiterata formalizzata dal richiedente.
4. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la comunque cruciale la risposta politica delle autorità, al fine di gettare le basi per una solida ripresa. Si veda: The World Bank, Nigeria Panoramica: notizie sullo sviluppo, ricerca, dati | CA LE (worldbank.org) (accesso effettuato in data 10.08.2022).
Con riferimento all'accesso alle cure, la Nigeria ha uno dei maggiori stock di risorse umane per la salute (HRH) in Africa ma ha densità di infermieri, ostetriche e medici ancora troppo basse per fornire efficacemente servizi sanitari essenziali (1,95 per 1.000). Uno dei problemi che affliggono il settore sanitario è la distribuzione sbilanciata degli operatori sanitari a favore dei centri urbani. Inoltre, alcune categorie di personale sanitario scarseggiano. C'è un mix di sottoutilizzo e sovrautilizzo delle competenze dei professionisti sanitari a seconda della posizione geografica e della categoria/sottocategoria professionale interessata. Vedi, World Health Organization, Country Information Nigeria, disponibile al link: https://www.afro.who.int/countries/nigeria (accesso 23.08.2021). La maggior parte dei pazienti affronta le spese sanitarie –incluso l'acquisto di medicine- di tasca propria, e purtroppo il costo delle medicine è alto e di conseguenza inaccessibile alla maggior parte dei nigeriani. La distribuzione dei farmaci, la vendita al dettaglio non autorizzata, la scarsa qualità e le medicine contraffatte sono alcune delle sfide che complicano il lavoro dell'agenzia di regolamentazione dei farmaci che ha lavorato instancabilmente per assicurare la disponibilità di medicine di buona CP_19 qualità, efficaci e sicure. Vedi, W Organization, Country Information Nigeria, cit. I nigeriani hanno scarso accesso all'assistenza sanitaria e scarsi risultati in termini di salute, soprattutto al di fuori dei grandi centri urbani. La Nigeria ha speso 94 USD a persona per l'assistenza sanitaria nel 2016 e la domanda di assistenza sanitaria pubblica supera significativamente l'offerta. I servizi medici e sanitari sono responsabilità di tutti i livelli di governo. L'accesso e la disponibilità di servizi medici di qualità sono inadeguati, con la maggior parte dei nigeriani che non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Vedi, DFAT Australia, 'Nigeria Country Information Report', 9 March 2018, disponibile al link: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-nigeria.pdf (accesso 23.08.2021).
Come paese più popoloso dell'Africa, più grande economia e democrazia più notevole, la Nigeria è un campanello d'allarme per il continente. L'indebolimento dell'economia, l'aumento dell'insicurezza e i conflitti violenti minacciano i progressi compiuti nel suo sviluppo democratico. In un contesto di crescente sfiducia nel governo e nelle istituzioni, la Nigeria ha un lavoro significativo da fare per migliorare la sicurezza e la governance nazionali. Il sistema federale nigeriano dà ai governatori grandi responsabilità nell'affrontare le questioni che guidano i molteplici conflitti del paese, tra cui la violenza dei pastori agricoli, l'approfondimento delle divisioni regionali, il banditismo armato e l'insurrezione di . Per_30 Nonostante questo, si rileva infine che la Farnesina, con decreto del 17 marzo 202 in Gazzetta Ufficiale in data 23 marzo, ha cambiato lo status della Nigeria, considerando il paese africano come Paese di origine sicuro. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali quelli definiti dall'art. 7 D.Lgs. n.251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Si aggiunga che la designazione di Paese di Origine Sicuro può essere fatta con l'esclusione di parti di territorio o di persone, ma il summenzionato decreto non prevede eccezioni per quelle regioni nigeriane nelle quali persiste la presenza di . Per_30 Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Nigeria nell'elenco dei Paesi di origine sicuri non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto, come nel caso di specie. Vedi, AGI, disponibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2023-03-25/migranti_nigeria_paese_origine_sicuro- 20668806/ (accesso 06.04.2023).
Aggiornamenti 2024: https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/briefing/#Toc129788105 ; USDOS – Nigeria Country Report (pubblicato 26.06.2024) https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/nigeria/ ; https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/ Aggiornamento 2025: HRW – Human Rights Watch – report 2025 – Nigeria – integralmente disponibile al link: https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria
7 prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato, la espone che: Controparte_1
“atteso che il sig. presentava istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in Parte_1 data 03.11.2015 (…); che l'istanza veniva esaminata e valutata con esito negativo dall'intestata Commissione in data 14/01/2016; che tale decisione, fatta oggetto di impugnativa, veniva confermata dal Tribunale Ordinario di Perugia e dalla Corte di Appello di Perugia;
che il richiedente non proponeva ricorso per Cassazione e la decisione diventava pertanto esecutiva;
in data 30.11.2023, il sig. Parte_1 reiterava istanza di riconoscimento della protezione internazionale (…) producendo a sostegno della stessa copia della seguente documentazione: 1) allegato per domande reiterata;
dalla documentazione non emerge alcun nuovo elemento nemmeno formale: l'istante si è difatti limitato ad affermare di non essere mai stato audito in precedenza, ma tale circostanza è oggettivamente infondata, stante l'esistenza di un precedente verbale di audizione, di una decisione adottata dalla di Perugia sulla base delle dichiarazioni CP_1 rese nonché gli esiti adottati dai Tribunali aditi dal richiedente;
(…); la situazione del Paese di origine, con riferimento al luogo di provenienza effettiva del richiedente, non risulta in alcun modo interessata da
“condizioni di violenza generalizzata nell'ambito di un conflitto armato” (…); (…)” e, sulla base di tale motivazione, decideva di dichiarare inammissibile la domanda. Il Tribunale, riscontrando le criticità sin qui evidenziate, fissava l'udienza del 28.03.2025 in occasione della quale il ricorrente non compariva e non veniva verbalizzate ragioni impedienti o sopravvenute in tal senso. Alla luce di quanto emerso agli atti del presente procedimento, il Collegio condivide il giudizio espresso dall'organo amministrativo nel provvedimento impugnato nella misura in cui il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a rivalutare le motivazioni oggetto della prima domanda di protezione internazionale, peraltro rimaste non riassunte ai fini della comprensione nell'atto introduttivo. L'assenza di documentazione in tal senso e la mancata comparizione all'udienza di trattazione non consentono, pertanto, ulteriore margine istruttorio confermandosi l'inammissibilità della domanda reiterata e sua irrilevanza ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiore invocate posto che, anche in riferimento al Paese di origine, l'assoluta mancanza di indicazioni geografiche o di rischio qualificato in capo al
8 richiedente nell'ipotesi di rimpatrio non consentono un'analisi di tale tipo non sussistendo in Nigeria una generale condizione di instabilità interna ai sensi della normativa richiamata.
5. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
5.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015). 9 Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori.
5.2Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale risulta formalizzata in data 30.11.2023 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 in assenza di diverso riscontro circa l'effettivo invio dell'istanza di formalizzazione della domanda ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia
10 necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi. La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come
11 complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8
12 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio in merito alla condizione di integrazione maturata nel nostro Paese, nonché a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve premettersi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
c) non sono emerse informazioni sulla famiglia di origine del richiedente in Nigeria;
d) in occasione dell'udienza del 28.03.2025 il ricorrente non è comparso;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e della totale assenza di documentazione agli atti relativa alle effettive condizioni di vita del ricorrente in territorio nazionale, non risultano delineate esigenza di tutela dell'istante stante l'assoluta mancanza di informazioni in merito al suo percorso di vita e integrazione in territorio nazionale;
in occasione dell'udienza del 28.03.2025 il ricorrente, inoltre, non è comparso e non sono state verbalizzate ragioni sopravvenute indicanti fragilità emerse medio tempore in capo al richiedente. Il ricorso, per le considerazioni sin qui svolte, non può essere accolto.
6. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, non va emessa alcuna pronuncia in quanto tanto nell'ipotesi di mancata costituzione del resistente vittorioso esso non ha CP_20 diritto alla rifusione poiché “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esistenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento o l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (ex multis Cass. Sez. 2, sent. 19.08.2011 n. 17432), quanto nel caso di eventuale costituzione va evidenziato che la sta in CP_1 giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della con la CP_1 conseguenza che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Sez. 1, sent. 02.09.2014 n. 17674 conforme a sent. 02.09.2005 n. 17708 in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni
13 amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio). Pertanto, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla riconoscimento internazionale presso la Controparte_1 Controparte_1
Prefettura di Ancona, nonché al Pubblico Ministero in sede;
riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nella persona dei sig.ri magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli - Presidente rel. dott. Alessandro Di Tano - Giudice dott. Valerio Guidarelli - Giudice
tra
(C.F. – Codice CUI 055DIRQ), rappr.to e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Briganti;
ricorrente e
Controparte_1
;
[...]
resistente sentito il giudice relatore;
all'esito della Camera di Consiglio del 2.4.2025 ha pronunziato il seguente ORDINANZA 1. Oggetto della controversia, storia, decisione amministrativa impugnata e motivi di ricorso La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta con ricorso depositato in data 09.04.2024 da avverso il provvedimento a mezzo del quale la Parte_1
di – Controparte_1 CP_1
Sez. Perugia decideva di dichiarare inammissibile la domanda reiterata formalizzata in data 30.11.2023. Il ricorrente impugnava la decisione resa in sede amministrativa, notificata in data 26.03.2024 e, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, chiedeva il riconoscimento nell'ordine e in via gradata: dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e relative norme di recepimento interno;
della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g e 14 del D. Lgs. n. 251/07; di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 19, co. 1.1, D. Lgs. 286/98. Dall'atto introduttivo si evince che il ricorrente, cittadino nigeriano, giungeva in Italia il 20.10.2023 come da modello C3 allegato (doc. 2); “risulta ospite della struttura Eurolex Servizi di Pesaro, come emerge sempre dal modello C3 allegato e dalla relata di notifica del provvedimento impugnato. Presentava una prima domanda di protezione internazionale nel 2015, che veniva rigettata. (…). Nel 2023 presentava domanda reiterata di protezione internazionale. Al momento della presentazione della domanda 1 reiterata il ricorrente portava i seguenti nuovi elementi: la vicenda narrata e i traumi subiti nel percorso migratorio, l'attuale situazione socio – economico – lavorativa della Nigeria, peggiorata rispetto all'epoca della partenza, le conseguenze dei disastri ambientali, ben noti, nella zona del Delta del Niger (…), i mutamenti legislativi successivi, l'integrazione socio – lavorativa in Italia. (…) Il ricorrente non vuole rientrare in Nigeria perché lì correrebbe i rischi sopra esposti, in un contesto socio – economico – politico che non garantisce i diritti di cui alla nostra Costituzione (art. 10, c. 3, Cost.) alla luce anche del recente acuirsi della instabilità della nazione”. La non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 28.03.2025 il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
2. Ammissibilità della domanda relativamente alla presenza di elementi nuovi e loro rilevanza per l'accoglimento della domanda in relazione alle forme di protezione richieste.
La prima valutazione da effettuare in presenza di una domanda reiterata, nel senso che vi è già stato un precedente diniego amministrativo confermato in sede giurisdizionale, in caso di impugnazione, con sentenza divenuta definitiva, è verificare l'ammissibilità della stessa ossia la presenza di “nuovi elementi”. 2.1. Se, per un verso, va condivisa un'accezione ampia della locuzione “nuovi elementi” contenuta nell'art. 29, D.lgs. n. 25/08, comprensiva cioè sia di elementi di prova, sia di fatti costitutivi del diritto;
per altro verso, il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale, adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa, trova comunque il limite di cui all'art. 40, pf. 3 e 4 della direttiva procedura 2013/32/UE (recast). In sostanza, occorre che i nuovi elementi aumentino ‹‹in modo significativo la probabilità›› di accoglimento della domanda e
‹‹solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione
[…]››. 2.2. Pertanto, la valutazione prognostica deve essere altamente positiva, nel senso i nuovi fatti o le nuove prove dovranno essere decisivi per l'accoglimento della domanda, unitamente alla circostanza che la parte è tenuta comunque a dimostrare l'impossibilità incolpevole di non aver potuto dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento instaurato a seguito dell'originaria formulazione della domanda di asilo. 2.3. In diritto, è utile richiamare le argomentazioni di Cass. n. 5089 del 28 febbraio 2013 che, a commento dell'art. 29 del D.lgs. n. 25/08 ha spiegato che sul piano letterale, il termine
“elementi”, usato in detto articolo, ben può intendersi sia nel senso di “elementi della fattispecie”, cioè di fatti costitutivi del diritto, sia nel senso di “elementi di prova” dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. E tale ampia accezione del termine, nella norma in questione, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione eurounitaria. 2.4. La parte della direttiva 2005/85/CE, sulla cui esegesi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, è rimasta comunque immutata dopo la rifusione con direttiva 2013/32/UE del 26.6.13. 2.5 In dettaglio, il riferimento alle nuove risultanze e all'aumento delle probabilità di accoglimento rendono chiara la volontà del legislatore europeo di ammettere la reiterazione della domanda basata su nuovi elementi probatori. Il termine risultanze, infatti, evoca appunto
2 il concetto di prova, e il riferimento alla aumentata probabilità dell'accoglimento della domanda è coerente con il criterio probabilistico tipico della valutazione delle prove. 2.6 Questa esegesi è confermata sia dal considerando n. 15 premesso all'articolato della direttiva 2005/85/UE, ove si legge che ‹‹qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove
o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa››, sia dall'attuale formulazione del considerando 36 della direttiva procedure 2013/32/UE del 26.3.13 (recast): ‹‹Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domadna reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata››. 2.7 Va, inoltre, ribadito che il diritto di reiterare la domanda di protezione internazionale adducendo nuovi elementi a sostegno della stessa trova comunque il limite di cui al par. 6 del richiamato art. 32 della direttiva, secondo cui ‹‹gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza sua colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente art., in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'art. 39››. 2.8. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2018 nr. 652, nella causa C- 652/16, al § 94 statuisce che. “Se è vero che dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 risulta, quindi, che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 25 luglio 2018, , C-585/16, EU:C:2018:584, al punto 10) da ciò non deriva, per contro, che il richiedente Per_1 protezione internazionale può, senza esporsi a un esame complementare da parte dell'autorità accertante, modificare la causa della sua domanda e, così, le circostanze del caso di specie invocando, durante il procedimento di ricorso, un motivo di protezione internazionale che, pur essendo relativo ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione della decisione di tale autorità, o addirittura prima della presentazione della domanda, è stato taciuto dinanzi a detta autorità”. 2.9. Quanto sin qui esposto risponde alla logica del sistema della protezione internazionale, che ha come destinatarie persone di regola aventi gravi difficoltà a premunirsi di prove della loro condizione e – tuttavia tenute a richiedere la protezione immediatamente al loro ingresso nel paese di arrivo – onde ben si giustifica la possibilità di presentare nuovamente domanda di protezione, allorché le prove incolpevolmente non prodotte prima siano producibili in un secondo momento. 2.10 La ricostruzione in diritto sopra delineata è stata condivisa anche dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 18440 del 9.7.2019 ha statuito nel senso che la domanda di asilo reiterata è soggetta ad una verifica preliminare per accertare l'idoneità ad un rinnovato esame nel merito della richiesta, rammentando che spetta al richiedente la dimostrazione di non aver potuto, senza sua colpa, produrre ‹‹nuovi elementi›› innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice. 2.11 Tali essendo, dunque, i principi regolatori, nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcun nuovo elemento relativamente alla prima domanda di protezione internazionale, già definita negativamente;
nell'atto introduttivo, infatti, non è stata, in primo luogo, chiarita la vicenda fondante la prima domanda e i successivi nuovi elementi che dovrebbero condurre ad una rivalutazione della stessa;
agli atti, altresì, non risulta documentazione di alcun tipo in tal senso valutabile e non possono essere assunti quali nuovi elementi quelli relativi alle
3 riferite degradate condizioni di sicurezza del Paese di origine, all'impatto della pandemia da Covid- 19, la tematica dei c.d. migranti ambientali ovvero le maturate condizioni di integrazione del richiedente. Per tale motivo, in tale sede, non residua ulteriore margine istruttorio.
3. Sulla situazione nel paese di origine. Il compito dello Stato (cfr art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA) con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del ricorrente, cittadino nigeriano. A tal fine esaminata la situazione generale del paese di origine1 nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni
1 La Nigeria è una Repubblica Federale suddivisa amministrativamente in 36 Stati e che ha lo status di territorio della capitale federale (Federal Capital Territory, FCT). I 36 stati e il territorio della capitale federale sono raggruppati in sei zone geopolitiche. Quest'ultima e i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche: Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Per_ Per_ Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;
Nord-Est (6 stati): , e Per_2 Per_4 Per_5 Per_6 Per_ Per Per_1 Per Nord-Ovest (7 stati): , e ( Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Per_1 Per Per_ Per Per Per_
Sud-Sud ( Delta;
Sud-Ovest i Per_12 Per_14 Per_ Per_ Per_
e i za dall'Inghilterra nel 1960, la storia politica della Nigeria è stata segnata da colpi di stato fino a quando, dopo decenni di governo militare, nel 1999 è stata adottata una nuova Costituzione ed è stata completata una transizione pacifica al governo civile. Diventata una democrazia multipartitica, il Paese ha oggi un'assemblea legislativa bicamerale che comprende un Senato composto da 109 membri e una Camera dei Rappresentanti che conta 360 membri. I partiti politici alternano i candidati alle cariche elettive su una base 'etnoregionale', nota anche come sistema federale delle quote. A seguito delle elezioni presidenziali e legislative che si sono tenute all'inizio del 2019, ex generale dell'esercito, è Parte_9 stato rieletto come presidente del Paese e l'All Progressives Congress (APC) e ua maggioranza legislativa, detenendo 217 seggi dell'assemblea nazionale, 64 seggi del Senato e 19 dei 36 governatori statali. Nel febbraio del 2023, gli elettori del paese più popoloso dell'Africa sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente, in un contesto caratterizzato da una crescente infelicità, dovuta al peggioramento dell'insicurezza e alle difficoltà economiche. Con la recente vittoria di (che ha ottenuto circa 8,8 milioni di voti), il presidente uscente della Nigeria si è Per_23 Parte_9 dimesso d to anni al potere, lasciando una situazione di caos e disordini diffusi, derivan nte dovuto al lancio delle nuove banconote, ma anche da altri problemi che i nigeriani devono affrontare, in particolare nell'ultimo anno, che è stato segnato da lotte e tragedie, tra cui l'alta inflazione e attacchi mortali da parte di uomini armati contro civili innocenti. Per_2 All'indomani delle recenti elezioni presidenziali il governo di , All Progressives Congress (APC), ha dovuto affrontare le accuse di frode elettorale nei sondaggi da parte dei suoi cipali avversari, ma i funzionari elettorali e l'APC hanno respinto tali affermazioni. Per_2 Il Presidente è stato determinante nel riunire le fazioni dell'APC, spingendo alla vittoria nel 2015 e ponendo fine Pt_9 a 16 anni e per il rivale Partito democratico popolare (PDP). Infat ione di la prima vittoria Pt_9 Per_2 dell'opposizione nel paese, così come la sua rielezione nel 2019, è stata in parte attribuita all'influenza politica di . Si ritiene che il nuovo presidente sia uno dei politici più ricchi della Nigeria. È stato accusato di corruzione, riciclaggio o e gestione di più di una dozzina di conti bancari esteri, ma non è mai stato processato per tali accuse e nega di aver commesso illeciti. Vedi, , disponibile al link: https://www.aljazeera.com/nexws/2023/3/1/who-is-nigerians-new-president-elect-bola- CP_2 Co TI;
disponibile al link: https://www.bbc.com/new/world-africa-64187170 ; , , utlimo CP_3 Controparte_5 disponi ttps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria (ultimo access .0 La popolazione, stimata in oltre 230 milioni di abitanti (stima 2023), fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, con un tasso di crescita di circa il 2,53% (stima 2022). Il Paese è abitato da più di 250 gruppi etnici diversi, che convivono in un Per_ equilibrio precario, tra i quali sorgono spesso tensioni. I gruppi più numerosi e politicamente influenti sono gli (30%) e Per_2 Per_ Per_ gli (15,5%), entrambi popoli sudanesi, gli GB (15,2%), popolo semibantu, e i localmente i (6%). Tra i gruppi di minore consistenza vi sono i RI (2,4%), stanziati nel bacino del Lago Ciad, gli IB (1,8%), i e altre minoranze (24,9%) (stima 2018). Parte_10 Per_ Gli e i vivono nei territori settentrionali: i primi sono coltivatori e allevatori, commercianti e artigiani, Persona_28 me de all'agricoltura e all'allevamento di bovini. Pe Gli , stanziati nella zona del Delta del Niger e nella sezione sud-orientale del paese, hanno un sistema economico- Per_2 commerciale più evoluto e aperto alle influenze del mondo occidentale;
caratteristiche simili hanno gli che vivono nelle Per_ regioni sud-occidentali e costituiscono la maggioranza della popolazione di la quale si d valentemente al commercio, alle libere professioni e alla pubblica amministrazione. 4 Si veda: PopulationPyramid.net, Nigeria 2020, https://www.populationpyramid.net/it/nigeria/2020/ (consultato il 18.08.2022); Co
, , cit. Controparte_5 se religioni. L'Islam (53,5%) prevale tra le popolazioni arabizzate del Nord e trova diffusione anche tra gli Yoruba del Sud-ovest. Il cristianesimo (35,3%) è la religione più diffusa nelle regioni meridionali, zone che hanno risentito più intensamente della colonizzazione europea. La crescente diffusione dell'Islam è fonte di forti contrasti di carattere religioso, che si mescolano ai contrasti etnici, aggravandoli ulteriormente. L'animismo tradizionale (10%) trova proseliti soprattutto nella regione centrale. Si veda: CIA, The World Factbook: Nigeria, cit. Il sistema giuridico della Nigeria è molto complesso, in quanto basato su varie fonti: la Costituzione nigeriana, la legislazione federale e statale, nonché la common law inglese, la sharia e il diritto consuetudinario. L'accesso al sistema giudiziario in Nigeria per molti cittadini è ostacolato dagli elevati costi di adire le vie legali, e, in particolare, non risponde adeguatamente alle esigenze legali delle donne che si trovano in condizione di povertà. Inoltre, è reso generalmente inefficace a causa di un pesante carico di lavoro, della mancanza di finanziamenti e della scarsa capacità delle risorse umane, che si traduce in tempi di trattamento estremamente lunghi. Viene anche segnalata una corruzione diffusa (Nel 2017, l ha riferito che i funzionari giudiziari CP_6 in Nigeria rappresentavano il secondo gruppo di funzionari più colpiti in termini i corruzione). Nonostante dalle fonti consultate emerga che la Costituzione prevede un potere giudiziario indipendente, tuttavia, la corruzione, ma anche la competizione che sussiste tra leggi tradizionali, religiose e statali, creano attrito. La Corte Suprema funge anche da Corte Costituzionale, dunque qualsiasi verdetto riguardante questioni costituzionali diventa automaticamente legge. La Corte d'appello è la prima corte di giurisdizione per le petizioni relative alle elezioni presidenziali e governatoriali. I suoi verdetti possono essere presentati alla Corte Suprema. È la stessa Costituzione a prevede che, oltre ai tribunali di Common Law, gli Stati possano istituire tribunali basati sulla sharia o sul diritto consuetudinario (tradizionale). Gli stati attuatori della Sharia sono i seguenti: Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe, Zamfara. I tribunali consuetudinari sono ancora operativi nella maggior parte dei 36 Stati. La natura di un caso e il consenso delle parti di solito determinano quale tipo di tribunale ha giurisdizione. Nel caso dei tribunali della sharia, l'impulso a usarli rispetto ai tribunali civili deriva in parte dalla percezione di inefficienza, costi e corruzione nel sistema di common law. I tribunali della CP_
operano secondo regole simili a quelle dei tribunali di common law, compresi i requisiti per la mens rea e altri principi sul giusto processo, come il diritto alla rappresentanza legale per tutti gli imputati, in qualsiasi tipo di processo. I tribunali della Sharia possono giudicare casi penali se sia il denunciante che l'imputato sono musulmani e possono emettere sentenze basate sul codice penale della sharia, anche per i reati hudood (gravi reati penali con punizioni prescritte nel Corano) che prevedono punizioni come fustigazione, amputazione e morte per lapidazione, sebbene i tribunali civili abbiano uniformemente ribaltato queste sentenze in appello. Gli imputati hanno il diritto di contestare la costituzionalità delle sentenze penali della sharia attraverso le corti d'appello di common law. La tortura e altri maltrattamenti sono ancora comuni in tutto il sistema di giustizia penale. Recentemente, almeno 21 persone che hanno preso parte alle #EndSARS proteste sono state torturate mentre si trovavano in custodia presso il Dipartimento investigativo criminale di Umuahia e in altre strutture di polizia. I tribunali di tutto il paese hanno continuato a imporre condanne a morte, ma le esecuzioni non sono state eseguite nel 2022. Il 28 giugno, lo stato di ha cambiato le sue leggi per consentire l'imposizione della pena di morte per i rapimenti. Pt_2 Si veda: Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Nigeria, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf (accessed on 23 August 2021); ECOI.NET, disponibile al sito USDOS – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: "2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria", Documento #2071178 - ecoi.net (Ultimo accesso 18.08.2022). Nell'approfondimento pubblicato l'8 aprile 2021 dal The New Humanitarian viene riferito come in Nigeria si stia assistendo ad un rapido deterioramento della situazione di sicurezza. Gli analisti hanno espresso preoccupazione in merito all'escalation di violenza sollevando numerosi interrogativi circa la tenuta dell'unità della superpotenza regionale. Le cause di tale peggioramento sono prettamente politiche, legate in particolar modo agli ultimi anni trascorsi sotto la presidenza dell'anziano Si veda: Pt_9 USIP.org disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria; CP_8
( : Nigeria's unhappy union: How growing insecurity threatens the co
[...] Controparte_9 2021; https://www.thenewhumanitarian.org/Analysis/2021/4/8/how-growing-insecurity-threatens-nigerias-future (accessed on 23 August 2021). Il Paese continua ad affrontare sfide su diversi fronti. Si rileva in particolare la presenza di islamisti militanti ( e una Per_30CP_1 fazione scissionista affiliata allo Stato Islamico, la Provincia dell'Africa occidentale dello Stato Islamico, attivi principalmente nella regione nord-orientale, ma che stanno ulteriormente ampliando l'area sotto il loro contr Nord- Ovest, nello Stato del Niger e nella regione centro-settentrionale. Si registra, inoltre, violenza legata a banditi armati nelle regioni nord-occidentale e centro-settentrionale e delle bande di strada nella regione sud-occidentale. Si rilevano, poi, conflitti tra agricoltori e pastori principalmente nella Middle Belt, ma che si sta spostando sempre più negli stati del sud;
scontri Per_ comunali ed etnici nella regione Centro-Nord e che sta aumentando negli stati del Sud;
conflitti dei separatisti del nel Sud-Est, con diversi gruppi armati che spingono per la secessione e il controllo del Delta del Niger produttore di petr no perpetrato ondate di violenza in queste aree. Tutti questi fattori hanno contribuito a una complessa crisi umanitaria nel Paese e il conflitto in diverse parti della Nigeria ha portato allo sfollamento interno di quasi 3 milioni di persone. Più di 336.000 nigeriani si sono rifugiati in Camerun, Ciad e Niger. Le attività di sostentamento come l'agricoltura e la pesca sono state interrotte dal conflitto e hanno contribuito all'insicurezza alimentare in Nigeria, in particolare nel nord-ovest. Il prolungato conflitto nel nord-est e l'aumento dei rapimenti scolastici da parte di uomini armati nel nord-ovest, hanno influenzato l'accesso all'istruzione e contribuito ad almeno 18,5 milioni di bambini fuori dalla scuola nel 2022. Pertanto, è un'interazione di vari fattori a guidare la complessa crisi in Nigeria. Le dinamiche socio-culturali caratterizzate da una popolazione eterogenea con una corrente di fondo di tensione etno-religiosa hanno portato alla divisione tra Nigeria settentrionale e meridionale. Questo spesso esplode in conflitto. Inoltre, la disoccupazione, l'alta inflazione e la povertà sono concause dell'insicurezza in tutto il paese, poiché alcuni giovani si uniscono a bande criminali e gruppi militanti nel tentativo di sopravvivenza economica. Anche i fattori ambientali portano a conflitti a causa dei cambiamenti climatici e all'aumento della concorrenza per la terra scarsa. 5 L'NPF è la principale agenzia di polizia del paese, con personale distribuito nei 36 stati e nella FCT. Il NPF mantiene la legge e l'ordine in ogni stato e si impegna in operazioni di sicurezza delle frontiere, marittime e antiterrorismo. La forza del QSN è di oltre 350 000 uomini e donne. Secondo quanto riferito, il rapporto tra polizia e popolazione è drasticamente al di sotto dello standard delle Nazioni Unite. Le forze di polizia, in particolare, sono state considerate oppressive e inefficaci, sottofinanziate, non addestrate e suscettibili alla corruzione endemica. Un'unità speciale di polizia, la Squadra speciale antirapina (SARS) era stata istituita per frenare le rapine a mano armata. Alcuni membri del personale dell'unità avrebbero intimidito, arrestato arbitrariamente, estorto, torturato, violentato e ucciso cittadini. CP_ Nell'ottobre 2020, la è stata sciolta a seguito di diffuse proteste. Le proteste in gran parte pacifiche in tutto il paese sono state accolte con una a violenta dalle forze di sicurezza nigeriane. Si registrano inoltre un certo numero di gruppi formalmente o informalmente legati alle autorità statali. Un esempio importante è la polizia islamica (hisbah), che opera negli stati che attuano la Sharia. Da alcune fonti emerge che arrestino e torturano persone LGBTIQ e donne accusate di immoralità e colpiscano sporadicamente i cristiani. Gli hanno anche funzioni Pt_11 disciplinari coercitive, come impedire con la forza a persone di sesso diverso di mescolarsi nel sistema di trasporto pubblico;
far rispettare un codice di abbigliamento, in particolare per le donne nelle istituzioni educative;
impedire l'esecuzione di musica e film;
sequestro e distruzione di bevande alcoliche, ecc. La capacità del governo nigeriano di proteggere i diritti umani è compromessa in alcuni Stati dall'insicurezza prevalente, ad esempio negli Stati colpiti dai conflitti tra pastori e agricoltori, dalla violenza legata a e dalla criminalità generale. La Per_30 polizia e l'esercito hanno faticato a soddisfare le richieste di molteplici missioni di sicurezza in tutto il paese. Secondo quanto Per_ riferito, le forze di sicurezza statali nella regione nord-orientale sono state sovraccariche a causa dell'insurrezione di CP_1
/ e, di conseguenza, hanno fatto molto affidamento su milizie locali e gruppi di vigilantes come il CJ
[...] per aiutare a proteggere l'area. L'illegalità e la mancanza di polizia sono stati descritti come fattori alla base di un aumento del banditismo o della violenza criminale. Alcune autorità statali nigeriane e attori affiliati, come le forze armate nigeriane (NAF), le forze di polizia nigeriane (NPF), la polizia islamica (hisbah) e la task force congiunta civile (CJ), sono accusati di aver commesso una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, violenze e abusi sessuali, reclutamento e impiego di bambini soldato, arresti e detenzioni arbitrari, tortura e altre forme di maltrattamento dei civili. Fonti consultate menzionano diversi resoconti di NPF, NAF e altri servizi di sicurezza che usano la forza letale ed eccessiva per disperdere i manifestanti, anche nel contesto del movimento #EndSARS, e per arrestare criminali e sospetti, oltre a commettere uccisioni extragiudiziali e ottenere confessioni attraverso la tortura. In particolare, a seguito del conflitto armato tra i gruppi armati e la provincia dello dell Per_30 CP_12 [...]
e l'esercito nigeriano, migliaia di civili sono stati sfollati, feriti o uccisi nel nord-est del paese. Tutte le parti in CP_13 nno commesso crimini di guerra e altri crimini di diritto internazionale senza essere ritenute responsabili. Le bande criminali erano responsabili di uccisioni illegali e altri atti di violenza. Le autorità hanno risposto con sparizioni forzate, torture e detenzioni arbitrarie. Hanno anche imposto severe restrizioni ai diritti alla libertà di espressione e di riunione, prendendo di mira principalmente i media, i giornalisti, gli attivisti e i manifestanti. Più di 60.000 persone sono state vittime di sfratti illegali. Molte persone sono morte o hanno dovuto lasciare le loro case perché le autorità non hanno adottato misure per proteggerle dagli effetti dei cambiamenti climatici. Nel dicembre 2020, l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale ha concluso che vi sono ragionevoli basi per ritenere che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità siano stati commessi dall'esercito nigeriano dall'inizio del conflitto armato non internazionale con dal giugno 2011. Per_30 Benchè le operazioni militari d icurezza contro nel nord-est del paese sono state segnate da violazioni Per_30 dei diritti umani, le autorità non hanno quasi mai ritenuto le forze di sicurezza responsabili di crimini contro la popolazione civile. Nel nord-ovest del paese, ci sono stati sempre più attacchi, rapimenti e altri attacchi da parte di bande criminali armate. Dal momento che le autorità non hanno preso misure per proteggere la popolazione, i gruppi concorrenti hanno ottenuto il controllo di alcune aree, imposto tasse, imposto coprifuoco e limitato la libertà di movimento e di sostentamento delle persone. Nel sud-est del paese, uomini armati sconosciuti hanno compiuto rapine, uccisioni e furti, causando grandi disagi nelle comunità colpite. L'esercito ha represso entrambe le bande criminali nel nord-ovest e l'Eastern Security Network, il braccio paramilitare dell'IPOB, nel sud-est, commettendo regolarmente violazioni dei diritti umani. Secondo i resoconti dei media, il 17 aprile 2022, il personale militare ha aperto il fuoco sui civili a Orlu (stato di Imo), uccidendo quattro persone. Si veda: USIP.org., disponibile al link: https://www.usip.org/publications/2021/08/current-situation-nigeria (accesso 06.04.2023); - Security situation, June 2021 Controparte_14 https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf (accesso 30 CP_1 agosto 2022); https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis7complex-crisis (accesso 30 agosto 2022); CP_15
disponibile al link: https://euaa.europa.eu/country-guidance-nigeria-2021/12; ECOI.NET, Controparte_17 CP ww et7en/document/2089579.html (ultimo accesso 06.04.2023). Per quanto riguarda gli effetti mici della pandemia da COVID-19, le fonti riferiscono che nel 2020, la Nigeria ha vissuto la sua recessione più profonda degli ultimi due decenni, ma la crescita è ripresa nel 2021 con l'allentamento delle restrizioni pandemiche, la ripresa dei prezzi del petrolio e l'attuazione di politiche per contrastare lo shock economico. La Nigeria, infatti, è stata altamente vulnerabile alle perturbazioni economiche globali causate dal COVID-19, in particolare a causa del calo dei prezzi del petrolio. Il petrolio rappresenta oltre l'80% delle esportazioni, un terzo del credito del settore bancario e la metà delle entrate del Governo. Nell'ambito della sua risposta al COVID-19, il Governo ha, dunque, attuato riforme politiche. In particolare: l'armonizzazione dei tassi di cambio;
riforme per eliminare i sussidi alla benzina;
tariffe dell'energia elettrica adeguate a livelli più ponderati in termini di costi;
taglio delle spese non essenziali;
migliore gestione del debito e una maggiore trasparenza nel settore pubblico, in particolare per le operazioni nel settore petrolifero e del gas. Le prospettive economiche della Nigeria rimangono comunque altamente incerte. Persiste l'incertezza sul ritmo delle vaccinazioni e sulla durata del COVID-19. Inoltre, la modesta ripresa prevista potrebbe essere minacciata dalla volatilità che caratterizza il settore petrolifero e dalla debolezza nel settore finanziario. Anche nel contesto globale più favorevole, sarà 6 di sicurezza nell'area geografica da cui egli ha dichiarato di provenire ovvero in merito ad una sua condizione personale (come singolo individuo ovvero parte di gruppo sociale) posto che nell'atto introduttivo e nell'ambito del procedimento non sono emerse le ragioni fondanti la prima domanda di asilo e conseguenti nuovi elementi idonei a condurre ad una rivalutazione della stessa. In assenza, quindi, di elementi oggettivi e/o soggettivi di valutazione non è possibile procedere alla relativa valutazione nell'ambito della domanda reiterata formalizzata dal richiedente.
4. Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo. L'accertamento dell'attendibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione;
in particolare (si veda Cass. 6879/2011) il regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la comunque cruciale la risposta politica delle autorità, al fine di gettare le basi per una solida ripresa. Si veda: The World Bank, Nigeria Panoramica: notizie sullo sviluppo, ricerca, dati | CA LE (worldbank.org) (accesso effettuato in data 10.08.2022).
Con riferimento all'accesso alle cure, la Nigeria ha uno dei maggiori stock di risorse umane per la salute (HRH) in Africa ma ha densità di infermieri, ostetriche e medici ancora troppo basse per fornire efficacemente servizi sanitari essenziali (1,95 per 1.000). Uno dei problemi che affliggono il settore sanitario è la distribuzione sbilanciata degli operatori sanitari a favore dei centri urbani. Inoltre, alcune categorie di personale sanitario scarseggiano. C'è un mix di sottoutilizzo e sovrautilizzo delle competenze dei professionisti sanitari a seconda della posizione geografica e della categoria/sottocategoria professionale interessata. Vedi, World Health Organization, Country Information Nigeria, disponibile al link: https://www.afro.who.int/countries/nigeria (accesso 23.08.2021). La maggior parte dei pazienti affronta le spese sanitarie –incluso l'acquisto di medicine- di tasca propria, e purtroppo il costo delle medicine è alto e di conseguenza inaccessibile alla maggior parte dei nigeriani. La distribuzione dei farmaci, la vendita al dettaglio non autorizzata, la scarsa qualità e le medicine contraffatte sono alcune delle sfide che complicano il lavoro dell'agenzia di regolamentazione dei farmaci che ha lavorato instancabilmente per assicurare la disponibilità di medicine di buona CP_19 qualità, efficaci e sicure. Vedi, W Organization, Country Information Nigeria, cit. I nigeriani hanno scarso accesso all'assistenza sanitaria e scarsi risultati in termini di salute, soprattutto al di fuori dei grandi centri urbani. La Nigeria ha speso 94 USD a persona per l'assistenza sanitaria nel 2016 e la domanda di assistenza sanitaria pubblica supera significativamente l'offerta. I servizi medici e sanitari sono responsabilità di tutti i livelli di governo. L'accesso e la disponibilità di servizi medici di qualità sono inadeguati, con la maggior parte dei nigeriani che non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Vedi, DFAT Australia, 'Nigeria Country Information Report', 9 March 2018, disponibile al link: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-nigeria.pdf (accesso 23.08.2021).
Come paese più popoloso dell'Africa, più grande economia e democrazia più notevole, la Nigeria è un campanello d'allarme per il continente. L'indebolimento dell'economia, l'aumento dell'insicurezza e i conflitti violenti minacciano i progressi compiuti nel suo sviluppo democratico. In un contesto di crescente sfiducia nel governo e nelle istituzioni, la Nigeria ha un lavoro significativo da fare per migliorare la sicurezza e la governance nazionali. Il sistema federale nigeriano dà ai governatori grandi responsabilità nell'affrontare le questioni che guidano i molteplici conflitti del paese, tra cui la violenza dei pastori agricoli, l'approfondimento delle divisioni regionali, il banditismo armato e l'insurrezione di . Per_30 Nonostante questo, si rileva infine che la Farnesina, con decreto del 17 marzo 202 in Gazzetta Ufficiale in data 23 marzo, ha cambiato lo status della Nigeria, considerando il paese africano come Paese di origine sicuro. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali quelli definiti dall'art. 7 D.Lgs. n.251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Si aggiunga che la designazione di Paese di Origine Sicuro può essere fatta con l'esclusione di parti di territorio o di persone, ma il summenzionato decreto non prevede eccezioni per quelle regioni nigeriane nelle quali persiste la presenza di . Per_30 Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Nigeria nell'elenco dei Paesi di origine sicuri non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto, come nel caso di specie. Vedi, AGI, disponibile al link: https://www.agi.it/cronaca/news/2023-03-25/migranti_nigeria_paese_origine_sicuro- 20668806/ (accesso 06.04.2023).
Aggiornamenti 2024: https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/briefing/#Toc129788105 ; USDOS – Nigeria Country Report (pubblicato 26.06.2024) https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/nigeria/ ; https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/ Aggiornamento 2025: HRW – Human Rights Watch – report 2025 – Nigeria – integralmente disponibile al link: https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria
7 prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione (escluse, pertanto, le vicende strettamente private - cfr. Cass. n. 7333/2015) le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali descritti nelle lett. a) b) c) d) ed e)2 della citata disposizione, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da considerarsi non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato, la espone che: Controparte_1
“atteso che il sig. presentava istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in Parte_1 data 03.11.2015 (…); che l'istanza veniva esaminata e valutata con esito negativo dall'intestata Commissione in data 14/01/2016; che tale decisione, fatta oggetto di impugnativa, veniva confermata dal Tribunale Ordinario di Perugia e dalla Corte di Appello di Perugia;
che il richiedente non proponeva ricorso per Cassazione e la decisione diventava pertanto esecutiva;
in data 30.11.2023, il sig. Parte_1 reiterava istanza di riconoscimento della protezione internazionale (…) producendo a sostegno della stessa copia della seguente documentazione: 1) allegato per domande reiterata;
dalla documentazione non emerge alcun nuovo elemento nemmeno formale: l'istante si è difatti limitato ad affermare di non essere mai stato audito in precedenza, ma tale circostanza è oggettivamente infondata, stante l'esistenza di un precedente verbale di audizione, di una decisione adottata dalla di Perugia sulla base delle dichiarazioni CP_1 rese nonché gli esiti adottati dai Tribunali aditi dal richiedente;
(…); la situazione del Paese di origine, con riferimento al luogo di provenienza effettiva del richiedente, non risulta in alcun modo interessata da
“condizioni di violenza generalizzata nell'ambito di un conflitto armato” (…); (…)” e, sulla base di tale motivazione, decideva di dichiarare inammissibile la domanda. Il Tribunale, riscontrando le criticità sin qui evidenziate, fissava l'udienza del 28.03.2025 in occasione della quale il ricorrente non compariva e non veniva verbalizzate ragioni impedienti o sopravvenute in tal senso. Alla luce di quanto emerso agli atti del presente procedimento, il Collegio condivide il giudizio espresso dall'organo amministrativo nel provvedimento impugnato nella misura in cui il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a rivalutare le motivazioni oggetto della prima domanda di protezione internazionale, peraltro rimaste non riassunte ai fini della comprensione nell'atto introduttivo. L'assenza di documentazione in tal senso e la mancata comparizione all'udienza di trattazione non consentono, pertanto, ulteriore margine istruttorio confermandosi l'inammissibilità della domanda reiterata e sua irrilevanza ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiore invocate posto che, anche in riferimento al Paese di origine, l'assoluta mancanza di indicazioni geografiche o di rischio qualificato in capo al
8 richiedente nell'ipotesi di rimpatrio non consentono un'analisi di tale tipo non sussistendo in Nigeria una generale condizione di instabilità interna ai sensi della normativa richiamata.
5. Esame della sussistenza dei presupposti per le forme di protezione richieste In punto di diritto, va premesso che in tema di riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di contestazioni del ricorrente volte a censurare il provvedimento amministrativo sotto i profili della nullità o dell'annullabilità, anche ai sensi degli artt. 21 septies ed octies della L. 241/90, il giudice ordinario adito a seguito dell'impugnazione delle decisioni rese dalle commissioni territoriali o dalla Commissione nazionale, ai sensi dell'art. 35, d. lgs. n. 25/08, non essendo giudice dell'atto in sé, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione sull'atto, bensì valuta la sussistenza di un diritto soggettivo tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dedotti in ricorso.
5.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria. Tenuto conto di quanto fin qui detto con riferimento alla situazione del paese di origine e alla credibilità del ricorrente il Collegio ritiene che, nella specie, difettino nei confronti del medesimo i presupposti per ritenere sussistente una “persecuzione grave” così come prevista dall' art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come attuata dalla Direttiva 2005/85/CE e l' art. 2 co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/083 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia quelli di un “grave danno” così come previsto dall''art. 2, lett. g) del d. lgs. n.251/07, come declinato nelle lett. a) b) e c) dell'art. 14 del d. lgs. n.251/074,ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Né a tal fine potrebbe rilevare una generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza di un pieno esercizio delle libertà democratiche posto che l'esposizione a tali rischi deve essere valutata con riferimento alla sua situazione individuale. 5 5 Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015). 9 Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi attendibili da cui desumere la sussistenza di atti tali da essere configurati come “persecuzione grave” o come “danno grave” come sopra delineati. In definitiva, dunque, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali nei termini sopra descritti, non consentono di riconoscere alcuna delle protezioni maggiori.
5.2Protezioni minori Nel caso dell'odierno ricorrente si deve precisare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale risulta formalizzata in data 30.11.2023 come da modello C3 allegato e che, pertanto, nel caso di specie troverà necessariamente applicazione la disciplina in materia di protezione c.d. minore introdotta dall'art. 7 DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 in assenza di diverso riscontro circa l'effettivo invio dell'istanza di formalizzazione della domanda ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. È utile rammentare che l'istituto in questione è stato denominato “speciale” a seguito del DL 113/2018 con cui è stata abrogata la protezione umanitaria prevista dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 secondo cui il questore, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo le regole ordinarie previste per le varie tipologie, era tenuto a verificare l'esistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” tali da consentire comunque il rilascio del titolo di soggiorno. Nel 2020 veniva emanato il DL 130/2020, convertito con modificazioni nella L. 173/2020 che, innanzitutto, ha ripristinato parzialmente l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore), esplicitando nuovamente il dovere dello Stato di tenere conto degli obblighi costituzionali o internazionali prima di negare il permesso di soggiorno alla persona straniera che ne faccia richiesta (anche ad altro titolo). Inoltre, il citato DL ha profondamente trasformato l'istituto della protezione speciale di cui all'art. 19, D. Lgs. 286/98 aggiungendo al catalogo dei divieti assoluti di espulsione, respingimento o estradizione («in nessun caso») di cui al comma 1.1 il rischio di trattamenti inumani o degradanti, oltre al rischio di tortura introdotto nel 2017 e in sede di conversione in legge ha posto anche il limite all'espulsione e al respingimento in relazione al dovere di rispetto dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98. Ulteriore innovazione è stata quella di specificare, al comma 1.1, il limite all'allontanamento delle persone nel caso ciò comporti la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare con indicazione dei criteri di accertamento quali la natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Recentissimamente, come visto, il legislatore è nuovamente intervenuto in merito alla protezione c.d. speciale in due fasi: in primo luogo con l'art. 7, DL 20/2023 entrato in vigore in data 11 marzo 2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1, dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 che stabilivano: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia
10 necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nella seconda fase, in sede di conversione nella L. 50/2023 entrata in vigore il 06 maggio 2023, il legislatore ha, altresì, abrogato sia la parte dell'art. 19, comma 1.2 in cui era previsto il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione speciale direttamente al questore, sia l'art. 6, comma 1 – bis) lett. a), D. Lgs. 286/98 che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008; è stata, altresì, abrogata la convertibilità dei permessi per calamità e cure mediche rendendo più i rigidi i rispettivi presupposti accertativi. La protezione c.d. speciale ha innanzi tutto radice nell'ordinamento nazionale e secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, prescinde dalla credibilità soggettiva (Cass. 10922/2019, 7985/2020, 1433/2021, 25734/2021, 447/2022) dovendosi considerare il
“solo” rischio di violazione dei diritti umani fondamentali «a compasso largo» che si ritiene attuazione del diritto d'asilo di cui all'art. 10, co. 3, Costituzione, forma complementare di tutela che si aggiunge a quella di derivazione internazionale: si tratta, quindi, di due sistemi diversi tra loro che si completano sia per fonte normativa che per regole di accertamento e l'abrogazione dell'art. 19, co.
1.2 si ritiene non impedisca oggi di continuare a riconoscere la protezione speciale al di fuori del sistema di derivazione unionale poiché l'art. 19 TU preesiste al sistema di protezione internazionale e, soprattutto, la sua collocazione generale tra i divieti di espulsione/respingimento/estradizione lo qualifica come norma di chiusura, alla pari dell'art. 5, co. 6, dell'intero sistema regolatorio della condizione giuridica della persona straniera in coerenza, applicazione e conformità con i precetti di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4 della Costituzione. Sia pur a fronte delle recenti modifiche legislative operate dal DL 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 l'art. 19 D. Lgs. 286/98 è norma che costituisce limite al potere dello Stato che non esaurisce la sua efficacia all'interno del sistema di asilo e, pertanto, è l'art. 19 stesso ad estendere la sua efficacia all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e non quest'ultimo che assorbe il primo spostandolo dal corpo normativo originario (il Testo Unico Immigrazione) ed esautorandolo dalla sua valenza generale e il comma 1.2 dell'art. 19, riformato dal DL 20/2023, esplicita tale estensione ribadendo che anche nella materia della protezione internazionale è applicabile il limite generale posto dalla norma («Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la trasmette ai sensi dell'art. 32, co. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, Controparte_1 gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale»). Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la protezione umanitaria poi denominata speciale discenda in via diretta dall'asilo costituzionale ex art. 10, co. 3, Costituzione (da ultimo: Cass. SU 29159/2019 e 24413/2021 e, ancor prima, Cass. 10686/2012 e 16362/2016, nonché Corte cost. 194/2019) condividendo con la protezione internazionale la natura di diritto umano fondamentale (Cass. SU, 19393/2009) e oggi sempre più qualificata come
11 complementare, «termine che consente di sottolinearne al tempo stesso tanto la prossimità rispetto alla protezione internazionale quanto l'autonomia». A fronte di tali considerazioni è possibile affermare che per effetto della riforma dell'art. 19 operata dal DL 2072023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023 l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 torni a riespandersi in tutta la sua portata originaria divenendo fonte e legittimazione per il rilascio del permesso del soggiorno in presenza di obblighi costituzionali o internazionali, rafforzato (anche) dal riferimento ai divieti generali posti nell'art. 19, D. Lgs. 286/98; l'insieme delle due disposizioni non può che coniugare l'obbligo negativo dello Stato con il suo obbligo positivo di certificazione della condizione afferente ad un diritto fondamentale da attuarsi mediante il rilascio del permesso di soggiorno. In merito allo specifico diritto al rispetto della vita privata e familiare la lettura giuridica della norma, a fronte dell'operata abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19, D. Lgs. 286/98 esclude l'effetto abrogativo di un diritto che in sé non è abrogabile sia perché contenuto in una norma internazionale quale la Convezione europea dei diritti umani a valenza costituzionale (artt. 10, commi 1 e 2, 117 Cost.), sia perché fa parte dell'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98 e, dunque, anche dell'art. 19, D. Lgs. 286/98. Sotto tale punto di vista, infatti, è incontestabile che attraverso l'art. 5, co. 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu sia ancora oggi pienamente riconoscibile e comporti il rilascio di un permesso di soggiorno. Esso, infatti – come già evidenziato – è un obbligo internazionale dell'Italia recepito con la ratifica della Convenzione europea dei diritti umani con la L. 848/1955 e anche obbligo costituzionale (art. 10, commi 1 e 2, art. 117 Cost., parametro interposto di costituzionalità) collegabile anche al dovere di riconoscimento, comunque, dei diritti fondamentali ex art. 2, D. Lgs. 286/98 e, pertanto, dovere dello Stato garantirlo concretamente. Di conseguenza, alla luce dell'analisi sin qui condotta, si ritiene ancora oggi riconoscibile la protezione minore c.d. speciale alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dall'Italia e trasposti nel nostro ordinamento in materia di regolazione della condizione dello straniero sul territorio nazionale alla luce dell'art. 5, co. 6, e 19 TUI in relazione con l'articolo 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 in quanto norma direttamente riconducibili ai precetti costituzionali e internazionali sin qui brevemente richiamati potendosi e dovendosi, in tal senso, valutare non solo e non tanto una condizione di eventuale vulnerabilità del/della richiedente (in senso assoluto e correlata all'ipotesi di rimpatrio), quanto anche l'effettiva acquisizione sul territorio nazionale da parte del/della richiedente di quel catalogo di diritti costituzionalmente garantiti “a compasso largo” e riconosciuti al cittadino straniero in quanto cardini dell'ordinamento repubblicano;
tale riconoscimento rientra a pieno nell'alveo delle disposizioni richiamate a formulazione vigente e rispetta i criteri di giudizio in materia rimasti invariati poiché tali sono i presupposti costituzionali e internazionali che sovraintendono ai diritti medesimi oggetto di possibile riconoscimento. Di tal che si dovrà tenere conto del diritto del/della richiedente al mantenimento del diritto al lavoro raggiunto, del diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie, del diritto all'istruzione scolastica, linguistica e di formazione professionale, del diritto all'alloggio e all'accesso alla previdenza sociale, del diritto a intrattenere rapporti personali e di natura professionale e commerciali e di tutti quelli in cui si estrinseca la personalità dell'individuo alla luce della portata dell'art. 8
12 Cedu e della sua interpretazione resa dalla giurisprudenza unionale e di recepimento interno di legittimità e costituzionalità nel nostro ordinamento. Fatta questa doverosa quanto necessaria premessa nel caso dell'odierno ricorrente deve evidenziarsi che nell'economia del giudizio in merito alla condizione di integrazione maturata nel nostro Paese, nonché a fronte del lasso di tempo intercorso e del tipo di procedura con cui la sua domanda di asilo è stata esaminata, deve premettersi che in merito al Paese di provenienza non sussistano condizioni idonee a prospettare una lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio non avendo rappresentato particolari condizioni personali e non risultando mutate condizioni di sicurezza interna che, se insufficienti per il riconoscimento delle protezioni maggiori invocate, avrebbero potuto in ogni caso assumere rilevanza sotto tale specifico punto di vista. Resta quindi da verificare, sia pur nei limiti temporali descritti, gli elementi forniti dal ricorrente al fine di verificare, sia pur in via embrionale, l'esistenza di un principio di integrazione nel nostro Paese con relativa acquisizione di quei diritti che costituiscono base per il riconoscimento della protezione in commento. A tal proposito, quindi, occorre evidenziare che: a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
b) in merito alla propria condizione abitativa il ricorrente non ha depositato alcun documento;
c) non sono emerse informazioni sulla famiglia di origine del richiedente in Nigeria;
d) in occasione dell'udienza del 28.03.2025 il ricorrente non è comparso;
e) non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale;
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e della totale assenza di documentazione agli atti relativa alle effettive condizioni di vita del ricorrente in territorio nazionale, non risultano delineate esigenza di tutela dell'istante stante l'assoluta mancanza di informazioni in merito al suo percorso di vita e integrazione in territorio nazionale;
in occasione dell'udienza del 28.03.2025 il ricorrente, inoltre, non è comparso e non sono state verbalizzate ragioni sopravvenute indicanti fragilità emerse medio tempore in capo al richiedente. Il ricorso, per le considerazioni sin qui svolte, non può essere accolto.
6. Regolamento delle spese di lite. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, non va emessa alcuna pronuncia in quanto tanto nell'ipotesi di mancata costituzione del resistente vittorioso esso non ha CP_20 diritto alla rifusione poiché “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esistenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento o l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (ex multis Cass. Sez. 2, sent. 19.08.2011 n. 17432), quanto nel caso di eventuale costituzione va evidenziato che la sta in CP_1 giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della con la CP_1 conseguenza che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Sez. 1, sent. 02.09.2014 n. 17674 conforme a sent. 02.09.2005 n. 17708 in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzioni
13 amministrative, ma con motivazione estensibile al presente giudizio). Pertanto, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite;
dispone che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla riconoscimento internazionale presso la Controparte_1 Controparte_1
Prefettura di Ancona, nonché al Pubblico Ministero in sede;
riserva di provvedere, sussistendone i presupposti, con separato decreto ai sensi dell'art. 83, co. 3 bis, d.P.R. n. 115/02 Il Presidente rel. Roberto Sereni Lucarelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso;
d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile. 3 La Convenzione di Ginevra citata fa riferimento ad atti tali da essere configurati per l'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e dell'impossibilità di avvalersi della protezione di tale paese perché nel territorio di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della “minoranza” cui il ricorrente appartiene e che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza 4 Le tre ipotesi di danno grave sono le seguenti a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.