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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1190/2024 promosso da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
E (C.F.: ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Avola (SR), via Mazzini n. 80, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ALVISE TROJA,
che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro
(C.F.: E (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Avola (SR), Corso G. D'Agata n. 68, presso lo C.F._5
studio dell'avv. PAOLO SIRUGO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTI
Il Giudice dott. Gabriele Patti, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio – proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c. -
[...]
, e hanno esposto di essere titolari rispettivamente del Parte_1 Parte_2 Parte_3
diritto di proprietà la prima e del diritto di abitazione i restanti due in relazione all'immobile sito in c.da Pantanello in Avola (SR), censito al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1099, subalterno n. 8,
e di aver sempre fatto accesso alla predetta unità immobiliare – fin dal momento dell'acquisto di tale bene avvenuto il 20.3.2001, così come i loro danti causa dal 1975 - attraverso l'impiego della stradella privata individuata al medesimo catasto al foglio n. 57, particella n. 155.
Tanto chiarito, i ricorrenti hanno sostenuto che e Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente proprietario e conduttore dell'abitazione censita al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1436, avrebbero ostruito il passaggio sopra descritto, impegnando la sede stradale con tavoli,
panche, sedie ed oggetti vari e, da ultimo, installando dei paletti collegati da una catena.
Conseguentemente, , e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'emissione di provvedimento interdittale per ottenere le opportune tutele.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto del Controparte_2 Controparte_1
ricorso.
In particolare, i resistenti hanno negato di aver occupato stabilmente la stradella oggetto di causa nei termini prospettati dai ricorrenti ed hanno precisato che i paletti censurati da questi ultimi non sarebbero stati infissi al suolo ma avrebbero carattere amovibile e sarebbero stati installati esclusivamente al fine di scongiurare l'accesso abusivo di estranei.
e hanno poi ritenuto insussistente la compromissione del Controparte_2 Controparte_1
possesso lamentata da controparte, rilevando come , e Parte_1 Parte_2 [...]
potessero accedere al proprio immobile mediante altro percorso diverso da quello Pt_3
interessato dalla domanda di tutela possessoria.
Il procedimento è stato istruito mediante audizione di numerosi informatori.
All'udienza successiva al completamento dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Tribunale.
2. In via preliminare, occorre ricordare che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., al fine di garantire,
nell'interesse collettivo, il diritto alla sua conservazione contro atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare il turbamento della pace sociale (ne cives ad arma veniant),
indipendentemente dalla esistenza di titolo giustificativo, essendo esso considerato valore di per sé meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 8075/2003), senza che rilevino le qualificazioni giuridiche delle pretese o gli eventuali stati soggettivi di mala fede del possessore (cfr. Cass. n. 5281/1994).
Al contempo, la tutela conseguita mediante le azioni possessorie ha carattere potenzialmente provvisorio, essendo i suoi effetti suscettibili di venir meno all'esito del giudizio petitorio.
2.1. Nel caso di specie, si rileva che, secondo quanto emerge dal ricorso introduttivo,
[...]
, e hanno inteso agire a tutela di situazione di fatto Parte_1 Parte_2 Parte_3
corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla stradella volta a consentire l'ingresso alla propria unità immobiliare sita in c.da Pantanello in Avola (SR).
Tanto premesso, con specifico riguardo alla materia in oggetto il Supremo Collegio ha precisato che ai fini della tutela possessoria di cui agli artt. 1168 e ss. c.c. “non occorre che il possesso abbia i
requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del
passaggio […] e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un
fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. Civ. Sez. II 17.2.2012, n. 2367; in termini analoghi v. Cass. Civ. Sez. II 27.12.2004, n. 24026; Cass. Civ. Sez. II 7.10.1991, n. 10470; Cass. Civ.
Sez. II 15.2.1984, n. 1139; Cass. Civ. Sez. II 23.1.1982, n. 451).
Nel caso di specie, il fatto che , e al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
accedere al proprio immobile sito in c.da Pantanello in Avola (SR), censito al N.C.E.U. al foglio n.
57, particella n. 1099, subalterno n. 8, abbiano ripetutamente ed anche in tempi recenti utilizzato la stradella privata individuata al medesimo catasto al foglio n. 57, particella n. 155, ha trovato piena conferma nell'istruttoria espletata.
Ed infatti, in questi termini si sono inequivocabilmente espressi:
- il quale, sentito all'udienza del 26.9.2024, ha sul punto dichiarato: “abito in via Persona_1
Labriola n. 46 dal mese di settembre del 1992; i signori e Parte_3 Parte_2 [...]
si sono stabiliti nelle vicinanze sicuramente oltre dieci anni fa;
abitano proprio accanto Parte_1
casa mia;
le nostre abitazioni sono separate da un muro divisorio. Sono entrato a volte nella
abitazione dei signori e ho buoni rapporti con loro. Per entrare nella loro Parte_1 Pt_3 abitazione i signori e percorrono una strada che parte da via Labriola;
prima Parte_1 Pt_3
che i signori e rrivino alla loro abitazione costeggiano la proprietà di , Parte_1 Pt_3 Per_2
di e […]. Ho visto i signori e ercorrere tale strada tantissime CP_1 CP_2 Parte_1 Pt_3
volte; ad un certo punto il muro divisorio è alto non oltre un metro circa, quindi si può vedere […].
Ho visto passare per questa strada in passato sia sia , sia Parte_3 Parte_2 [...]
”; Parte_1
- la quale, sentita il 5.11.2024, ha in proposito affermato: “la mia abitazione è distante Tes_1
rispetto a quella dei signori e tuttavia ne conosco la collocazione in quanto siamo Parte_1 Pt_3
amici. Li frequento spesso;
ad esempio, capita circa due volte a settimana, da almeno 25 anni. Per
raggiungere la loro casa mi muovo in auto;
la loro abitazione si trova in una traversa raggiungibile
da via Labriola. Sono anche entrata nella loro abitazione. Per accedere alla loro abitazione i signori
e ercorrono una strada che passa anche per case di altre persone;
di queste non Parte_1 Pt_3
ricordo tuttavia il nome. Ho visto tutti e tre i ricorrenti – ossia , Parte_2 Parte_1
e – percorrere questa strada per entrare nella loro abitazione;
li ho sempre visti Parte_3
percorrere questa strada, da oltre 25 anni, cioè da quando li frequento;
anche io ho seguito questo
percorso per entrare nella casa dei signori e ; Parte_1 Pt_3
- che, all'udienza del 5.11.2024, ha dichiarato: “mia suocera aveva una abitazione Testimone_2
vicino quella dei signori e passavamo lì la domenica;
si tratta di un'epoca in cui Parte_1 Pt_3
i signori e non avevano ancora acquistato lì la casa;
mi capitava di andare a Parte_1 Pt_3
trovare la famiglia di e passavamo da una stradella. I signori Persona_3 Pt_3 Parte_1
si sono stabiliti in quella zona circa 24 anni fa;
mia suocera ha venduto la casa che aveva in quella
zona prima dell'arrivo dei signori e quando ho saputo che si era Parte_1 Pt_3 Parte_3
stabilita lì, ho iniziato a frequentare nuovamente i luoghi per andare a trovarla in quanto siamo
amiche di vecchia data;
la casa è accessibile da una stradella che si raggiunge da via Antonio
Labriola […]; io conosco solo questo ingresso, che è quello che utilizzavo per andare da
per accedere alla abitazione dei signori e occorre utilizzare una Persona_3 Parte_1 Pt_3 strada che attraversa anche case di altre persone;
le case attraversate sono di , Per_2 Per_4
– un cugino della mia famiglia -, ; non ricordo altre persone. Ho visto utilizzare
[...] CP_1
quella strada sia , sia , sia quando andavo a Parte_2 Parte_1 Parte_3
trovarli utilizzavo anche io quella strada”.
Le dichiarazioni degli informatori sopra indicati appaiono integralmente convergenti, estremamente dettagliate – anche in relazione all'avvicendamento proprietario dei ricorrenti ai danti causa
[...]
e - e provengono da soggetti non legati alle parti da alcun rapporto di Persona_5 CP_3
parentela.
Il materiale istruttorio sopra descritto appare senz'altro sufficiente per considerare provato il possesso necessario per il riconoscimento della tutela interdittale.
Solo per completezza, deve rilevarsi – pur non essendo ciò indispensabile ai fini del raggiungimento della prova richiesta - che anche le dichiarazioni rese da all'udienza del 26.9.2024 Persona_4
– rispetto al quale i resistenti hanno eccepito la incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. – corrispondono integralmente, nei contenuti, a quelle rese dagli altri informatori sopra menzionati (“abito in via
Bachelet n. 18 in Avola da circa 12 anni. Accanto alla mia abitazione vi è quella dei signori Pt_3
e ; le nostre abitazioni sono separate da una stradella di mia proprietà, che non costituisce Parte_1
oggetto della presente causa. Da casa mia vedo quale percorso devono seguire i signori e Parte_1
per accedere alla loro abitazione;
questo percorso costeggia gli immobili di , di Pt_3 Pt_4
e di altri soggetti di cui non ricordo il nome;
non conosco . Ho visto CP_1 Controparte_2
personalmente sia sia sia percorrere tale Parte_3 Parte_2 Parte_1
strada per accedere alla loro abitazione;
l'ho visto tantissime volte;
l'ultima volta risale a circa 5/6
mesi fa”).
2.2. Precisato quanto sopra, come si legge nel ricorso introduttivo, la lesione del possesso dei ricorrenti sarebbe stata determinata dalla apposizione, nel tratto stradale di cui si discute, di tavoli,
panche, sedie ed oggetti vari e, da ultimo, dalla installazione di paletti collegati da una catena. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, da ciò sarebbe risultato compromesso il passaggio, da parte di , e attraverso la predetta stradella, con Parte_1 Parte_2 Parte_3
la conseguente configurabilità dei presupposti richiesti per la concessione della tutela possessoria.
Con peculiare riguardo al caso di specie, il Supremo Collegio ha già da tempo osservato che
“qualsiasi restringimento del sedimento stradale costituisce, se attuato contro la volontà espressa o
presunta del possessore del fondo dominante, una illegittima modifica del precedente stato di fatto,
che integra gli estremi della molestia possessoria, se non quelli dello spoglio parziale” (così
testualmente Cass. Civ. Sez. II 21.5.1983, n. 3534, in cui la Corte di Cassazione, premesso che “nel
giudizio possessorio deve soltanto accertarsi se vi è stata o meno una modifica della situazione dei
luoghi che produca apprezzabile riduzione delle modalità di esercizio della servitù che
caratterizzavano il possesso precedente”, ha ritenuto “indubbiamente erronea l'affermazione della
sentenza impugnata secondo cui il restringimento della strada di 50 centimetri in alcuni punti non
costituiva molestia al possesso”; v. in senso conforme Cass. Civ. Sez. II 10.6.1998, n. 5714, per cui sussiste lesione del possesso allorché il proprietario possessore del fondo gravato da servitù di passaggio restringe l'ampiezza dell'iter; v. anche Cass. Civ. Sez. II 24.1.2020, n. 1624, in cui il
Supremo Collegio ha rigettato il ricorso incidentale del titolare del fondo servente ed ha sul punto chiarito che, avuto riguardo alla diversa “questione del restringimento della larghezza della strada,
riscontrato anche dal C.T.U.”, il primo giudice aveva accolto la domanda di tutela possessoria disponendo il ripristino dello stato dei luoghi;
v., nella giurisprudenza di merito, App. Bologna Sez.
I 10.5.2021, n. 1101, ove si richiama l'orientamento del Supremo Collegio per il quale, “ai fini della
tutela del possesso di una servitù di passaggio, qualsiasi restringimento del sedimento stradale …
costituisce, se attuato contro la volontà espressa o presunta del possessore del fondo dominante, una
illegittima modifica del precedente stato di fatto, che integra gli estremi della molestia possessoria,
se non quelli dello spoglio parziale”).
In conformità al sopra riportato indirizzo di legittimità, deve ritenersi che quanto lamentato da parte ricorrente sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 1168 c.c. In proposito, deve preliminarmente ricordarsi che spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il nomen juris al rapporto dedotto in giudizio (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
Un. 30.6.2008, n. 17767).
Ancora, il Supremo Collegio ha specificato che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa;
ne consegue che un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi, e ciò tanto più
nel caso in cui il fatto assunto e la sua giuridica qualificazione siano espressi nella parte espositiva
del ricorso, come presupposti necessari della conseguente domanda e non siano ripetuti nella
conclusiva richiesta (così Cass. Civ. Sez. Lav. 16.6.2003, n. 9652).
Ebbene, nel caso di specie, si legge testualmente nell'atto introduttivo del giudizio che “la condotta
posta in essere dai sigg.ri […] e [...] risulta essere Controparte_2 Controparte_1
palesemente illecita integrando, senza alcun dubbio, gli estremi di uno spoglio” (v. pagg.
2-3 del ricorso introduttivo;
v., analogamente, pag. 3 delle note conclusive di parte ricorrente, ove si legge che “è chiaro che la condotta dei signori e , ossia Controparte_2 Controparte_1
l'apposizione dei paletti legati fra loro con una catena, sulla stradella da sempre percorsa dai
ricorrenti … e di cui, peraltro, sono comproprietari …, nonché l'utilizzo dello spazio così intercluso
come un giardino estivo, arredato con barbecue, gazebo e tavoli e sedie, costituisce un vero e proprio
spoglio in danno dei signori e ; v. anche la giurisprudenza di legittimità Parte_1 Pt_3
richiamata nelle pagg.
3-4 delle medesime note conclusive, formatasi in tema di spoglio possessorio).
Risultando la condotta censurata dai ricorrenti oggettivamente sussumibile nella fattispecie contemplata dall'art. 1168 c.c. ed avendo gli stessi oltretutto impiegato terminologia inequivocabilmente riconducibile a tale disposizione, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che sia stata esercitata anche azione di reintegrazione.
A scanso di equivoci, deve poi rilevarsi che il ricorso introduttivo non può in alcun modo ritenersi viziato per avere esso alternativamente richiamato la nozione di spoglio e quella di molestia possessoria (v., per tale ultimo riferimento, pag. 3 del ricorso, in cui si deduce che i “ricorrenti,
… sono stati molestati nell'esercizio del legittimo possesso dell'area in questione Parte_5
ed anche del passaggio”).
Va infatti ricordato che, per il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “le due azioni di
reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra di loro, nel senso che le stesse non sono
proponibili per il medesimo fatto, non essendo concepibile che lo stesso fatto costituisca
contemporaneamente spoglio e turbativa, in quanto lo spoglio supera la molestia e questa dal canto
suo non raggiunge lo spoglio. Tuttavia le due azioni possessorie sono sempre proponibili
simultaneamente, in via alternativa tra di loro, essendo poi compito del giudice qualificare la
situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato,
perché può essere dubbio il carattere di spoglio o di molestia dell'attentato al possesso […]. Quando
si afferma che le azioni di reintegra o di manutenzione non sono tra di loro cumulabili, ciò sta solo
a significare che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dar
luogo ad entrambe le forme di tutela, essendo inconcepibile che spoglio e turbativa del possesso
coesistano, perché lo spoglio include la nozione di molestia, che ne è qualcosa di meno. Tuttavia ciò
non osta alla proposizione simultanea di entrambe le azioni in via alternativa, restando demandato
al giudice di merito qualificare esattamente la situazione di fatto che sia stata prospettata dal
ricorrente e di dare, quindi, il rimedio giuridico più idoneo” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II
28.1.2000, n. 980; in senso analogo v. già Cass. Civ. Sez. II 30.5.1975, n. 2194).
Precisato ciò, si è già evidenziato come, sul piano oggettivo, i fatti censurati da parte ricorrente presentino i tratti dello spoglio (quantomeno) parziale. La loro concreta verificazione, nel caso di specie, deve poi reputarsi acclarata all'esito dell'istruttoria orale espletata.
In proposito, si evidenzia che:
- all'udienza del 26.9.2024 l'informatore ha dichiarato: “i signori e Persona_1 Parte_1
on possono più attraversare la strada;
ci sono dei paletti che impediscono il passaggio;
i Pt_3
paletti sono visibili da via Labriola. […] I paletti mi sono sembrati di legno;
sono di colore celeste,
credo; non ricordo con esattezza il loro numero. I paletti sono quelli ritratti nelle foto che mi vengono
mostrate” di cui alla “produzione effettuata in data odierna;
dalle foto emergono anche i tavolini,
che hanno precluso il passaggio;
oggi non ci sono più i tavolini”;
- all'udienza del 5.11.2024 l'informatrice ha affermato: “da circa un anno quella strada Tes_1
non è più percorribile […]. Ci sono dei paletti con delle catene;
lo spazio è chiuso come se fosse un
giardino; i paletti sono azzurri e credo di ferro;
la strada è di colore verde;
credo che sia stato
pitturato il manto stradale;
credo che i paletti siano due;
da quando ci sono i paletti non riesco più
a percorrere la stradella;
per questo motivo, quando vado a trovare i signori e Parte_1 Pt_3
lascio l'auto in via Labriola ed entro a piedi […]. Oltre i paletti vi sono arredi da giardino, come
vasi, tavoli, ombrelloni e stendini. All'esito delle foto prodotte […] in data 26.9.2024 rappresento
che esse raffigurano lo stato dei luoghi;
come può notarsi, vi sono dei tavolini, un ombrellone e i
paletti azzurri;
si nota altresì che il fondo stradale è di colore verde;
in particolare nella foto datata
25.9.2024 – 19.09.40.9, si nota in fondo la via Labriola”;
- all'udienza del 5.11.2024 l'informatrice ha così risposto: “l'anno scorso – nel Testimone_2
2023 -, forse a ottobre, sono andata a trovare ho rinvenuto in corrispondenza della Parte_3
stradella dei paletti;
credo fossero tinti di blu;
avendo trovato la strada barricata, siamo tornate
indietro io e mia figlia;
mi sembra di aver visto in lontananza anche un tavolo […]. Come ho
precisato, per accedere alla casa dei signori e bisognava percorrere una strada Parte_1 Pt_3
che attraversa case altrui;
i paletti si trovano in corrispondenza della casa gialla, posta
successivamente rispetto a quella di;
in corrispondenza della casa di il passaggio è Per_2 Per_2 libero;
mi sembra che l'abitazione in corrispondenza della quale sono apposti i paletti sia quella di
. Da quando ci sono i paletti non ho visto i signori e assare dalla stradella CP_1 Parte_1 Pt_3
che ho menzionato. All'esito della visione della foto del 25.9.2024 con n. 09.40.3, posso dire che essa
ritrae i luoghi di via Labriola;
si notano i paletti di colore blu;
quando sono andata a trovare
[...]
ho trovato i luoghi come nella foto […]. Dalle altre foto si nota anche il tavolo a cui ho Pt_3
fatto riferimento”.
In altri termini, i tre informatori sopra indicati – si ripete, non legati alle parti da rapporti di parentela
– hanno confermato integralmente, non cadendo in contraddizione neppure di fronte all'esibizione
del materiale fotografico prodotto dai ricorrenti, come la stradella utilizzata da questi ultimi per accedere al proprio immobile sia stata occupata da oggetti vari e come siano stati rinvenuti all'interno di essa dei paletti legati da una catena.
Si rendono necessarie alcune precisazioni.
Quanto al primo profilo, deve segnalarsi che gli informatori hanno dato atto della rimozione dei soli
tavolini, un tempo rinvenuti sui luoghi, sicché tutti gli altri oggetti collocati nella stradella in esame continuano a restringere lo spazio destinato al transito di persone e veicoli.
Per altro verso, comprovata dalle dichiarazioni dei soggetti escussi – oltre che del tutto incontestata
– è la presenza nel tratto stradale di cui si discute di paletti legati da catena.
Ribadito che ai fini della concessione della tutela possessoria in casistiche sovrapponibili a quella oggetto di causa deve reputarsi sufficiente il restringimento dell'area destinata al transito, nel caso
di specie compiutamente confermato dagli informatori e documentato dal materiale fotografico che
questi ultimi hanno reputato corrispondente all'effettivo stato dei luoghi (v., ancora una volta, le citate Cass. Civ. Sez. II 21.5.1983, n. 3534, e Cass. Civ. Sez. II 10.6.1998, n. 5714), occorre aggiungere che l'istruttoria orale espletata ha altresì reso evidente come la condotta censurata nel ricorso introduttivo abbia significativamente compromesso il possesso dei ricorrenti.
A tal proposito, basti ricordare che all'udienza del 5.11.2024: - ha dichiarato: “per raggiungere la loro” (ossia dei ricorrenti) “casa mi muovo in Tes_1
auto; la loro abitazione si trova in una traversa raggiungibile da via Labriola […]; da quando ci
sono i paletti non riesco più a percorrere la stradella;
per questo motivo, quando vado a trovare i
signori e lascio l'auto in via Labriola ed entro a piedi”; Parte_1 Pt_3
- ha dichiarato: “L'anno scorso – nel 2023 -, forse a ottobre, sono andata a trovare Testimone_2
ho rinvenuto in corrispondenza della stradella dei paletti;
credo fossero tinti di blu;
Parte_3
avendo trovato la strada barricata, siamo tornate indietro io e mia figlia”.
Come emerge palesemente da quanto sopra riportato, l'alterazione dello stato dei luoghi lamentata nel ricorso introduttivo, oltre ad essersi tradotta in un restringimento del tratto stradale percorribile –
sufficiente, si ripete, per la configurazione oggettiva dello spoglio -, ha addirittura indotto i frequentatori dell'immobile dei ricorrenti a modificare le modalità di accesso a quest'ultimo.
Ancora, per completezza, deve puntualizzarsi che del tutto ininfluente si mostra il fatto che i paletti censurati abbiano natura amovibile.
Ed infatti, la suddetta caratteristica – ossia la amovibilità - non vale in alcun modo a neutralizzare la loro portata lesiva del possesso dei ricorrenti.
Tali conclusioni sono state specificamente raggiunte dal Supremo Collegio in una controversia integralmente sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno vaglio.
Segnatamente, in un precedente di legittimità, parte ricorrente aveva sostenuto che “non era
configurabile uno spoglio violento in quanto i paletti essendo amovibili […], restringevano solo il
passaggio rendendolo più difficoltoso” (così Cass. Civ. Sez. II 12.2.1997, n. 1287).
La Corte di Cassazione ha disatteso la superiore censura, affermando con indiscutibile chiarezza che
“integra poi lo spoglio l'impedimento del possesso esistente senza che possa diversamente rilevare
la possibilità di un diverso modo di esercizio di detto possesso;
questo verrebbe a porre in essere una
situazione di fatto diversa dalla precedente ed estranea all'esercizio in atto tutelato (v. Cass.
16.8.1993, n. 8744). Non esclude quindi lo spoglio il restringimento del transito, come pure il fatto che gli utenti del passo carraio dovessero di volta in volta sfilare i paletti e rimetterli a posto” (così,
ancora, Cass. Civ. Sez. II 12.2.1997, n. 1287 cit.).
Infine, si osserva che ai fini dell'accoglimento della domanda di tutela possessoria richiesta da
, e non rileva in alcun modo la circostanza che Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'immobile di parte ricorrente sia raggiungibile attraverso percorsi diversi da quello per il quale si
chiede il provvedimento interdittale o, al contrario, sia intercluso.
Ed invero, lo stato di interclusione rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù
di passaggio, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., mentre non può considerarsi necessario per la concessione della protezione offerta dall'art. 1168 c.c., per la quale assume portata dirimente esclusivamente la prova dell'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto di un diritto reale
– nella specie di un diritto di servitù di passaggio – e dell'avvenuta compromissione di essi, a
prescindere da ogni indagine sulla effettiva titolarità del diritto stesso, da effettuarsi in sede petitoria
(v., sul punto e per la chiarezza delle conclusioni, Cass. Civ. Sez. II 10.4.2007, n. 8692, la quale, nel disattendere la censura di parte ricorrente per cui lo “spoglio” avrebbe “come presupposto
l'interclusione … del fondo”, ha affermato che “il possesso della servitù è tutelato di per sé,
indipendentemente dallo stato d'interclusione o meno del fondo dominante”; v., per conclusioni analoghe, Trib. Siracusa 23.3.2023, che, in sede collegiale, ha confermato il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 1168 c.c., rilevando che, “ai fini della tutela possessoria di una
servitù di passaggio, deve aversi riguardo non all'esistenza o meno dello stato d'interclusione del
fondo, ma al possesso effettivo dello ius itineris”).
Conseguentemente, una volta dimostrata – come nel presente giudizio - la lesione della specifica situazione di fatto invocata, nessuna rilevanza riveste la circostanza che “i predetti ricorrenti hanno
anche la possibilità di accesso al proprio immobile da un'altra strada, perché l'immobile ha due
ingressi separati” (v. pag. 3 della memoria di costituzione dei resistenti).
2.3. In merito al requisito soggettivo richiesto per la concessione della tutela possessoria, occorre poi ricordare che, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'animus spoliandi si concreta nella semplice e generica volontarietà di un comportamento dell'autore dello spoglio, ed è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore, indipendentemente dalla convinzione di agire secondo il diritto (v., tra le molte, Cass.
Civ. Sez. II 11.1.2016, n. 233).
Nel caso di specie, si legge testualmente nella memoria di costituzione di parte resistente che “i
paletti” hanno “la funzione di deterrente a terze persone che, specialmente nelle ore notturne, vi
facevano accesso in maniera del tutto abusiva. Nello specifico, essendo una stradella senza via
d'uscita, nelle ore notturne veniva frequentata da giovani ragazzini, i quali trascorrevano intere
serate facendo chiasso, lasciando bottiglie di alcool vuote e cartoni di pizza. Il Sig. Controparte_1
ha subito anche diversi furti, come di un taglia erba e diversi vasi” (v. pag. 3 della memoria di costituzione dei resistenti).
In altri termini, ha all'evidenza riconosciuto la paternità della installazione dei Controparte_1
paletti censurati da , e illustrando le ragioni per Parte_1 Parte_2 Parte_3
cui la presenza di essi dovrebbe reputarsi giustificata.
Appare dunque evidente come la condotta del predetto resistente – oggettivamente idonea a compromettere il possesso dei ricorrenti, secondo quanto chiarito al paragrafo che precede – sia stata sorretta da consapevolezza e volontarietà.
L'animus spoliandi richiesto per la concessione della tutela interdittale deve ritenersi sussistente anche in riferimento alla posizione di . Controparte_2
A tal proposito deve ricordarsi che lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi;
ne segue che nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno quale esecutore materiale e l'altro quale autore morale – ed è tale anche il soggetto che dell'atto lesivo si giovi -,
sussiste la legittimazione passiva di entrambi (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 5.4.2011, n. 7748; v. anche, in senso analogo, Cass. Civ. Sez. II 11.9.2000, n. 11916). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo si legge che “ ” risulterebbe Controparte_2
“proprietario dell'immobile che insiste sulla particella 1436 del foglio 57, e Controparte_1
conduttore-residente in detto immobile” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
La superiore circostanza non è stata specificamente contestata dai resistenti, con particolare riguardo al fatto che tra questi esisterebbe un rapporto locatizio.
Parzialmente difforme dalla ricostruzione dei ricorrenti si mostra, ad onor del vero, il richiamo ad un
“immobile dei Sigg.ri […] di loro esclusiva proprietà”, contenuto nella memoria Controparte_4
di costituzione dei medesimi (v. pag. 4 della detta memoria).
Tale affermazione sembrerebbe deporre per l'esistenza di una situazione di comproprietà del bene in capo ai resistenti.
Non è chiaramente comprensibile dagli atti di causa se sia mero Controparte_2
comproprietario dell'immobile censito al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1436, unitamente a
, o se egli sia proprietario esclusivo dello stesso e lo abbia concesso in locazione a Controparte_1
quest'ultimo.
Pur nondimeno, la corretta posizione rivestita dai resistenti non ha carattere dirimente per la valutazione sulla sussistenza dell'animus spoliandi.
Ed infatti, , sia egli mero comproprietario del bene o proprietario esclusivo e Controparte_2
locatore di esso, quand'anche non abbia personalmente provveduto alla installazione dei paletti censurati dai ricorrenti, ha indubbiamente mostrato di trovare vantaggiosa quest'ultima e di volerne
profittare – in quanto comunque interessato a migliorare le possibilità di godimento dell'immobile
censito al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1436 -, nella misura in cui si è associato alle difese
articolate da al fine di giustificare l'apposizione dei predetti elementi ed il loro Controparte_1
mantenimento sui luoghi (v., per analoghe conclusioni, Trib. Siracusa Sez. II Civ. 4.5.2024, che, in sede collegiale, ha confermato il provvedimento con cui il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 1168 c.c., aveva accolto il ricorso, oltre che contro l'esecutore materiale della condotta di spoglio,
anche contro soggetto obbligatosi ad assicurare a quest'ultimo il godimento di un immobile).
2.4. In conclusione, gli elementi istruttori acquisiti si rivelano sufficienti ai fini della concessione della chiesta tutela interdittale.
Va consequenzialmente ordinato a e a di rimuovere dalla Controparte_2 Controparte_1
stradella privata censita al catasto del comune di Avola (SR) al foglio n. 57, particella n. 155, sia i paletti sia gli oggetti (per la parte in cui essi risultino ancora presenti) individuati nel materiale fotografico prodotto da parte ricorrente in data 26.9.2024.
2.5. Quanto alla messa in atto dell'ordine contenuto nel provvedimento possessorio interdittale, tenuto conto del richiamo agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. compiuto dall'art. 703, comma 2, c.p.c., deve farsi applicazione del disposto dell'art. 669-duodecies c.p.c., per il quale – per quanto interessa in questa sede – “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o
non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne
determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza
i provvedimenti opportuni, sentite le parti”.
Conseguentemente, non essendo applicabili interamente le norme del processo esecutivo, non sono imposte in proposito le formalità relative alla apposizione della formula esecutiva, alla notificazione della pronuncia ed al precetto.
La più accorta dottrina, illustrando la ratio dell'assetto normativo vigente nella materia in esame, ha evidenziato come il legislatore abbia inteso eliminare la distinzione tra la fase di emissione e quella di attuazione del provvedimento sommario.
In tale ottica si giustifica l'attribuzione al giudice che ha emanato quest'ultimo del potere di determinazione – anche preventiva - delle modalità attuative, mentre solo in caso di insorgenza di difficoltà o di contestazioni si rende necessaria la proposizione di un apposito ricorso destinato a culminare nella emanazione di “provvedimenti opportuni”, ulteriori rispetto alla ordinanza con cui è
stata accordata tutela nell'ambito di giudizio sommario.
Nel caso di specie, nel rispetto del quadro normativo sopra illustrato, il Tribunale reputa congruo disporre preventivamente che, in caso di mancata spontanea ottemperanza all'ordine contenuto nel presente provvedimento entro il termine di quindici giorni dalla sua notifica, provveda su richiesta degli aventi diritto il competente ufficiale giudiziario, che si avvarrà di operai di sua fiducia, terrà
specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento.
Va per completezza ricordato che il diritto al rimborso di quanto sostenuto o anticipato per
l'attuazione del provvedimento interdittale può essere azionato esclusivamente nella fase di merito del giudizio possessorio (v. Cass. Civ. Sez. III 15.1.2003, n. 481, che, ribadito come l'attuazione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria - secondo la previsione dell'art. 669-duodecies c.p.c.
- non dia luogo ad un processo di esecuzione forzata bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, ha aggiunto che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei resistenti CP_2
e .
[...] Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri previsti per i procedimenti cautelari dal D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta – anche istruttoria - e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00;
v. – in assenza di altri elementi – quanto indicato da parte ricorrente a pag. 4 del ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1190/2024, ogni altra azione ed istanza disattese:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a e a di rimuovere Controparte_2 Controparte_1
dalla stradella privata censita al catasto del comune di Avola (SR) al foglio n. 57, particella n. 155, sia i paletti sia gli oggetti (per la parte in cui essi risultino ancora presenti) individuati nel materiale fotografico prodotto da parte ricorrente in data 26.9.2024, secondo quanto esposto in motivazione;
- dispone che, in caso di mancata spontanea ottemperanza alla presente ordinanza entro il termine di quindici giorni dalla notifica della stessa, provveda - su richiesta degli aventi diritto - il competente ufficiale giudiziario, il quale si avvarrà di manodopera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
- condanna e in solido a pagare a , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e n solido le spese di lite, che liquida in €. 667,00 complessivi per compensi,
[...] Parte_3
oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Si comunichi.
Siracusa, 5.4.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Patti
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1190/2024 promosso da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
E (C.F.: ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Avola (SR), via Mazzini n. 80, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ALVISE TROJA,
che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro
(C.F.: E (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Avola (SR), Corso G. D'Agata n. 68, presso lo C.F._5
studio dell'avv. PAOLO SIRUGO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTI
Il Giudice dott. Gabriele Patti, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio – proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c. -
[...]
, e hanno esposto di essere titolari rispettivamente del Parte_1 Parte_2 Parte_3
diritto di proprietà la prima e del diritto di abitazione i restanti due in relazione all'immobile sito in c.da Pantanello in Avola (SR), censito al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1099, subalterno n. 8,
e di aver sempre fatto accesso alla predetta unità immobiliare – fin dal momento dell'acquisto di tale bene avvenuto il 20.3.2001, così come i loro danti causa dal 1975 - attraverso l'impiego della stradella privata individuata al medesimo catasto al foglio n. 57, particella n. 155.
Tanto chiarito, i ricorrenti hanno sostenuto che e Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente proprietario e conduttore dell'abitazione censita al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1436, avrebbero ostruito il passaggio sopra descritto, impegnando la sede stradale con tavoli,
panche, sedie ed oggetti vari e, da ultimo, installando dei paletti collegati da una catena.
Conseguentemente, , e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'emissione di provvedimento interdittale per ottenere le opportune tutele.
Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il rigetto del Controparte_2 Controparte_1
ricorso.
In particolare, i resistenti hanno negato di aver occupato stabilmente la stradella oggetto di causa nei termini prospettati dai ricorrenti ed hanno precisato che i paletti censurati da questi ultimi non sarebbero stati infissi al suolo ma avrebbero carattere amovibile e sarebbero stati installati esclusivamente al fine di scongiurare l'accesso abusivo di estranei.
e hanno poi ritenuto insussistente la compromissione del Controparte_2 Controparte_1
possesso lamentata da controparte, rilevando come , e Parte_1 Parte_2 [...]
potessero accedere al proprio immobile mediante altro percorso diverso da quello Pt_3
interessato dalla domanda di tutela possessoria.
Il procedimento è stato istruito mediante audizione di numerosi informatori.
All'udienza successiva al completamento dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Tribunale.
2. In via preliminare, occorre ricordare che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., al fine di garantire,
nell'interesse collettivo, il diritto alla sua conservazione contro atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare il turbamento della pace sociale (ne cives ad arma veniant),
indipendentemente dalla esistenza di titolo giustificativo, essendo esso considerato valore di per sé meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 8075/2003), senza che rilevino le qualificazioni giuridiche delle pretese o gli eventuali stati soggettivi di mala fede del possessore (cfr. Cass. n. 5281/1994).
Al contempo, la tutela conseguita mediante le azioni possessorie ha carattere potenzialmente provvisorio, essendo i suoi effetti suscettibili di venir meno all'esito del giudizio petitorio.
2.1. Nel caso di specie, si rileva che, secondo quanto emerge dal ricorso introduttivo,
[...]
, e hanno inteso agire a tutela di situazione di fatto Parte_1 Parte_2 Parte_3
corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sulla stradella volta a consentire l'ingresso alla propria unità immobiliare sita in c.da Pantanello in Avola (SR).
Tanto premesso, con specifico riguardo alla materia in oggetto il Supremo Collegio ha precisato che ai fini della tutela possessoria di cui agli artt. 1168 e ss. c.c. “non occorre che il possesso abbia i
requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del
passaggio […] e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un
fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. Civ. Sez. II 17.2.2012, n. 2367; in termini analoghi v. Cass. Civ. Sez. II 27.12.2004, n. 24026; Cass. Civ. Sez. II 7.10.1991, n. 10470; Cass. Civ.
Sez. II 15.2.1984, n. 1139; Cass. Civ. Sez. II 23.1.1982, n. 451).
Nel caso di specie, il fatto che , e al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3
accedere al proprio immobile sito in c.da Pantanello in Avola (SR), censito al N.C.E.U. al foglio n.
57, particella n. 1099, subalterno n. 8, abbiano ripetutamente ed anche in tempi recenti utilizzato la stradella privata individuata al medesimo catasto al foglio n. 57, particella n. 155, ha trovato piena conferma nell'istruttoria espletata.
Ed infatti, in questi termini si sono inequivocabilmente espressi:
- il quale, sentito all'udienza del 26.9.2024, ha sul punto dichiarato: “abito in via Persona_1
Labriola n. 46 dal mese di settembre del 1992; i signori e Parte_3 Parte_2 [...]
si sono stabiliti nelle vicinanze sicuramente oltre dieci anni fa;
abitano proprio accanto Parte_1
casa mia;
le nostre abitazioni sono separate da un muro divisorio. Sono entrato a volte nella
abitazione dei signori e ho buoni rapporti con loro. Per entrare nella loro Parte_1 Pt_3 abitazione i signori e percorrono una strada che parte da via Labriola;
prima Parte_1 Pt_3
che i signori e rrivino alla loro abitazione costeggiano la proprietà di , Parte_1 Pt_3 Per_2
di e […]. Ho visto i signori e ercorrere tale strada tantissime CP_1 CP_2 Parte_1 Pt_3
volte; ad un certo punto il muro divisorio è alto non oltre un metro circa, quindi si può vedere […].
Ho visto passare per questa strada in passato sia sia , sia Parte_3 Parte_2 [...]
”; Parte_1
- la quale, sentita il 5.11.2024, ha in proposito affermato: “la mia abitazione è distante Tes_1
rispetto a quella dei signori e tuttavia ne conosco la collocazione in quanto siamo Parte_1 Pt_3
amici. Li frequento spesso;
ad esempio, capita circa due volte a settimana, da almeno 25 anni. Per
raggiungere la loro casa mi muovo in auto;
la loro abitazione si trova in una traversa raggiungibile
da via Labriola. Sono anche entrata nella loro abitazione. Per accedere alla loro abitazione i signori
e ercorrono una strada che passa anche per case di altre persone;
di queste non Parte_1 Pt_3
ricordo tuttavia il nome. Ho visto tutti e tre i ricorrenti – ossia , Parte_2 Parte_1
e – percorrere questa strada per entrare nella loro abitazione;
li ho sempre visti Parte_3
percorrere questa strada, da oltre 25 anni, cioè da quando li frequento;
anche io ho seguito questo
percorso per entrare nella casa dei signori e ; Parte_1 Pt_3
- che, all'udienza del 5.11.2024, ha dichiarato: “mia suocera aveva una abitazione Testimone_2
vicino quella dei signori e passavamo lì la domenica;
si tratta di un'epoca in cui Parte_1 Pt_3
i signori e non avevano ancora acquistato lì la casa;
mi capitava di andare a Parte_1 Pt_3
trovare la famiglia di e passavamo da una stradella. I signori Persona_3 Pt_3 Parte_1
si sono stabiliti in quella zona circa 24 anni fa;
mia suocera ha venduto la casa che aveva in quella
zona prima dell'arrivo dei signori e quando ho saputo che si era Parte_1 Pt_3 Parte_3
stabilita lì, ho iniziato a frequentare nuovamente i luoghi per andare a trovarla in quanto siamo
amiche di vecchia data;
la casa è accessibile da una stradella che si raggiunge da via Antonio
Labriola […]; io conosco solo questo ingresso, che è quello che utilizzavo per andare da
per accedere alla abitazione dei signori e occorre utilizzare una Persona_3 Parte_1 Pt_3 strada che attraversa anche case di altre persone;
le case attraversate sono di , Per_2 Per_4
– un cugino della mia famiglia -, ; non ricordo altre persone. Ho visto utilizzare
[...] CP_1
quella strada sia , sia , sia quando andavo a Parte_2 Parte_1 Parte_3
trovarli utilizzavo anche io quella strada”.
Le dichiarazioni degli informatori sopra indicati appaiono integralmente convergenti, estremamente dettagliate – anche in relazione all'avvicendamento proprietario dei ricorrenti ai danti causa
[...]
e - e provengono da soggetti non legati alle parti da alcun rapporto di Persona_5 CP_3
parentela.
Il materiale istruttorio sopra descritto appare senz'altro sufficiente per considerare provato il possesso necessario per il riconoscimento della tutela interdittale.
Solo per completezza, deve rilevarsi – pur non essendo ciò indispensabile ai fini del raggiungimento della prova richiesta - che anche le dichiarazioni rese da all'udienza del 26.9.2024 Persona_4
– rispetto al quale i resistenti hanno eccepito la incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. – corrispondono integralmente, nei contenuti, a quelle rese dagli altri informatori sopra menzionati (“abito in via
Bachelet n. 18 in Avola da circa 12 anni. Accanto alla mia abitazione vi è quella dei signori Pt_3
e ; le nostre abitazioni sono separate da una stradella di mia proprietà, che non costituisce Parte_1
oggetto della presente causa. Da casa mia vedo quale percorso devono seguire i signori e Parte_1
per accedere alla loro abitazione;
questo percorso costeggia gli immobili di , di Pt_3 Pt_4
e di altri soggetti di cui non ricordo il nome;
non conosco . Ho visto CP_1 Controparte_2
personalmente sia sia sia percorrere tale Parte_3 Parte_2 Parte_1
strada per accedere alla loro abitazione;
l'ho visto tantissime volte;
l'ultima volta risale a circa 5/6
mesi fa”).
2.2. Precisato quanto sopra, come si legge nel ricorso introduttivo, la lesione del possesso dei ricorrenti sarebbe stata determinata dalla apposizione, nel tratto stradale di cui si discute, di tavoli,
panche, sedie ed oggetti vari e, da ultimo, dalla installazione di paletti collegati da una catena. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, da ciò sarebbe risultato compromesso il passaggio, da parte di , e attraverso la predetta stradella, con Parte_1 Parte_2 Parte_3
la conseguente configurabilità dei presupposti richiesti per la concessione della tutela possessoria.
Con peculiare riguardo al caso di specie, il Supremo Collegio ha già da tempo osservato che
“qualsiasi restringimento del sedimento stradale costituisce, se attuato contro la volontà espressa o
presunta del possessore del fondo dominante, una illegittima modifica del precedente stato di fatto,
che integra gli estremi della molestia possessoria, se non quelli dello spoglio parziale” (così
testualmente Cass. Civ. Sez. II 21.5.1983, n. 3534, in cui la Corte di Cassazione, premesso che “nel
giudizio possessorio deve soltanto accertarsi se vi è stata o meno una modifica della situazione dei
luoghi che produca apprezzabile riduzione delle modalità di esercizio della servitù che
caratterizzavano il possesso precedente”, ha ritenuto “indubbiamente erronea l'affermazione della
sentenza impugnata secondo cui il restringimento della strada di 50 centimetri in alcuni punti non
costituiva molestia al possesso”; v. in senso conforme Cass. Civ. Sez. II 10.6.1998, n. 5714, per cui sussiste lesione del possesso allorché il proprietario possessore del fondo gravato da servitù di passaggio restringe l'ampiezza dell'iter; v. anche Cass. Civ. Sez. II 24.1.2020, n. 1624, in cui il
Supremo Collegio ha rigettato il ricorso incidentale del titolare del fondo servente ed ha sul punto chiarito che, avuto riguardo alla diversa “questione del restringimento della larghezza della strada,
riscontrato anche dal C.T.U.”, il primo giudice aveva accolto la domanda di tutela possessoria disponendo il ripristino dello stato dei luoghi;
v., nella giurisprudenza di merito, App. Bologna Sez.
I 10.5.2021, n. 1101, ove si richiama l'orientamento del Supremo Collegio per il quale, “ai fini della
tutela del possesso di una servitù di passaggio, qualsiasi restringimento del sedimento stradale …
costituisce, se attuato contro la volontà espressa o presunta del possessore del fondo dominante, una
illegittima modifica del precedente stato di fatto, che integra gli estremi della molestia possessoria,
se non quelli dello spoglio parziale”).
In conformità al sopra riportato indirizzo di legittimità, deve ritenersi che quanto lamentato da parte ricorrente sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 1168 c.c. In proposito, deve preliminarmente ricordarsi che spetta al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il nomen juris al rapporto dedotto in giudizio (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
Un. 30.6.2008, n. 17767).
Ancora, il Supremo Collegio ha specificato che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa;
ne consegue che un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi, e ciò tanto più
nel caso in cui il fatto assunto e la sua giuridica qualificazione siano espressi nella parte espositiva
del ricorso, come presupposti necessari della conseguente domanda e non siano ripetuti nella
conclusiva richiesta (così Cass. Civ. Sez. Lav. 16.6.2003, n. 9652).
Ebbene, nel caso di specie, si legge testualmente nell'atto introduttivo del giudizio che “la condotta
posta in essere dai sigg.ri […] e [...] risulta essere Controparte_2 Controparte_1
palesemente illecita integrando, senza alcun dubbio, gli estremi di uno spoglio” (v. pagg.
2-3 del ricorso introduttivo;
v., analogamente, pag. 3 delle note conclusive di parte ricorrente, ove si legge che “è chiaro che la condotta dei signori e , ossia Controparte_2 Controparte_1
l'apposizione dei paletti legati fra loro con una catena, sulla stradella da sempre percorsa dai
ricorrenti … e di cui, peraltro, sono comproprietari …, nonché l'utilizzo dello spazio così intercluso
come un giardino estivo, arredato con barbecue, gazebo e tavoli e sedie, costituisce un vero e proprio
spoglio in danno dei signori e ; v. anche la giurisprudenza di legittimità Parte_1 Pt_3
richiamata nelle pagg.
3-4 delle medesime note conclusive, formatasi in tema di spoglio possessorio).
Risultando la condotta censurata dai ricorrenti oggettivamente sussumibile nella fattispecie contemplata dall'art. 1168 c.c. ed avendo gli stessi oltretutto impiegato terminologia inequivocabilmente riconducibile a tale disposizione, nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che sia stata esercitata anche azione di reintegrazione.
A scanso di equivoci, deve poi rilevarsi che il ricorso introduttivo non può in alcun modo ritenersi viziato per avere esso alternativamente richiamato la nozione di spoglio e quella di molestia possessoria (v., per tale ultimo riferimento, pag. 3 del ricorso, in cui si deduce che i “ricorrenti,
… sono stati molestati nell'esercizio del legittimo possesso dell'area in questione Parte_5
ed anche del passaggio”).
Va infatti ricordato che, per il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “le due azioni di
reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra di loro, nel senso che le stesse non sono
proponibili per il medesimo fatto, non essendo concepibile che lo stesso fatto costituisca
contemporaneamente spoglio e turbativa, in quanto lo spoglio supera la molestia e questa dal canto
suo non raggiunge lo spoglio. Tuttavia le due azioni possessorie sono sempre proponibili
simultaneamente, in via alternativa tra di loro, essendo poi compito del giudice qualificare la
situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato,
perché può essere dubbio il carattere di spoglio o di molestia dell'attentato al possesso […]. Quando
si afferma che le azioni di reintegra o di manutenzione non sono tra di loro cumulabili, ciò sta solo
a significare che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dar
luogo ad entrambe le forme di tutela, essendo inconcepibile che spoglio e turbativa del possesso
coesistano, perché lo spoglio include la nozione di molestia, che ne è qualcosa di meno. Tuttavia ciò
non osta alla proposizione simultanea di entrambe le azioni in via alternativa, restando demandato
al giudice di merito qualificare esattamente la situazione di fatto che sia stata prospettata dal
ricorrente e di dare, quindi, il rimedio giuridico più idoneo” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II
28.1.2000, n. 980; in senso analogo v. già Cass. Civ. Sez. II 30.5.1975, n. 2194).
Precisato ciò, si è già evidenziato come, sul piano oggettivo, i fatti censurati da parte ricorrente presentino i tratti dello spoglio (quantomeno) parziale. La loro concreta verificazione, nel caso di specie, deve poi reputarsi acclarata all'esito dell'istruttoria orale espletata.
In proposito, si evidenzia che:
- all'udienza del 26.9.2024 l'informatore ha dichiarato: “i signori e Persona_1 Parte_1
on possono più attraversare la strada;
ci sono dei paletti che impediscono il passaggio;
i Pt_3
paletti sono visibili da via Labriola. […] I paletti mi sono sembrati di legno;
sono di colore celeste,
credo; non ricordo con esattezza il loro numero. I paletti sono quelli ritratti nelle foto che mi vengono
mostrate” di cui alla “produzione effettuata in data odierna;
dalle foto emergono anche i tavolini,
che hanno precluso il passaggio;
oggi non ci sono più i tavolini”;
- all'udienza del 5.11.2024 l'informatrice ha affermato: “da circa un anno quella strada Tes_1
non è più percorribile […]. Ci sono dei paletti con delle catene;
lo spazio è chiuso come se fosse un
giardino; i paletti sono azzurri e credo di ferro;
la strada è di colore verde;
credo che sia stato
pitturato il manto stradale;
credo che i paletti siano due;
da quando ci sono i paletti non riesco più
a percorrere la stradella;
per questo motivo, quando vado a trovare i signori e Parte_1 Pt_3
lascio l'auto in via Labriola ed entro a piedi […]. Oltre i paletti vi sono arredi da giardino, come
vasi, tavoli, ombrelloni e stendini. All'esito delle foto prodotte […] in data 26.9.2024 rappresento
che esse raffigurano lo stato dei luoghi;
come può notarsi, vi sono dei tavolini, un ombrellone e i
paletti azzurri;
si nota altresì che il fondo stradale è di colore verde;
in particolare nella foto datata
25.9.2024 – 19.09.40.9, si nota in fondo la via Labriola”;
- all'udienza del 5.11.2024 l'informatrice ha così risposto: “l'anno scorso – nel Testimone_2
2023 -, forse a ottobre, sono andata a trovare ho rinvenuto in corrispondenza della Parte_3
stradella dei paletti;
credo fossero tinti di blu;
avendo trovato la strada barricata, siamo tornate
indietro io e mia figlia;
mi sembra di aver visto in lontananza anche un tavolo […]. Come ho
precisato, per accedere alla casa dei signori e bisognava percorrere una strada Parte_1 Pt_3
che attraversa case altrui;
i paletti si trovano in corrispondenza della casa gialla, posta
successivamente rispetto a quella di;
in corrispondenza della casa di il passaggio è Per_2 Per_2 libero;
mi sembra che l'abitazione in corrispondenza della quale sono apposti i paletti sia quella di
. Da quando ci sono i paletti non ho visto i signori e assare dalla stradella CP_1 Parte_1 Pt_3
che ho menzionato. All'esito della visione della foto del 25.9.2024 con n. 09.40.3, posso dire che essa
ritrae i luoghi di via Labriola;
si notano i paletti di colore blu;
quando sono andata a trovare
[...]
ho trovato i luoghi come nella foto […]. Dalle altre foto si nota anche il tavolo a cui ho Pt_3
fatto riferimento”.
In altri termini, i tre informatori sopra indicati – si ripete, non legati alle parti da rapporti di parentela
– hanno confermato integralmente, non cadendo in contraddizione neppure di fronte all'esibizione
del materiale fotografico prodotto dai ricorrenti, come la stradella utilizzata da questi ultimi per accedere al proprio immobile sia stata occupata da oggetti vari e come siano stati rinvenuti all'interno di essa dei paletti legati da una catena.
Si rendono necessarie alcune precisazioni.
Quanto al primo profilo, deve segnalarsi che gli informatori hanno dato atto della rimozione dei soli
tavolini, un tempo rinvenuti sui luoghi, sicché tutti gli altri oggetti collocati nella stradella in esame continuano a restringere lo spazio destinato al transito di persone e veicoli.
Per altro verso, comprovata dalle dichiarazioni dei soggetti escussi – oltre che del tutto incontestata
– è la presenza nel tratto stradale di cui si discute di paletti legati da catena.
Ribadito che ai fini della concessione della tutela possessoria in casistiche sovrapponibili a quella oggetto di causa deve reputarsi sufficiente il restringimento dell'area destinata al transito, nel caso
di specie compiutamente confermato dagli informatori e documentato dal materiale fotografico che
questi ultimi hanno reputato corrispondente all'effettivo stato dei luoghi (v., ancora una volta, le citate Cass. Civ. Sez. II 21.5.1983, n. 3534, e Cass. Civ. Sez. II 10.6.1998, n. 5714), occorre aggiungere che l'istruttoria orale espletata ha altresì reso evidente come la condotta censurata nel ricorso introduttivo abbia significativamente compromesso il possesso dei ricorrenti.
A tal proposito, basti ricordare che all'udienza del 5.11.2024: - ha dichiarato: “per raggiungere la loro” (ossia dei ricorrenti) “casa mi muovo in Tes_1
auto; la loro abitazione si trova in una traversa raggiungibile da via Labriola […]; da quando ci
sono i paletti non riesco più a percorrere la stradella;
per questo motivo, quando vado a trovare i
signori e lascio l'auto in via Labriola ed entro a piedi”; Parte_1 Pt_3
- ha dichiarato: “L'anno scorso – nel 2023 -, forse a ottobre, sono andata a trovare Testimone_2
ho rinvenuto in corrispondenza della stradella dei paletti;
credo fossero tinti di blu;
Parte_3
avendo trovato la strada barricata, siamo tornate indietro io e mia figlia”.
Come emerge palesemente da quanto sopra riportato, l'alterazione dello stato dei luoghi lamentata nel ricorso introduttivo, oltre ad essersi tradotta in un restringimento del tratto stradale percorribile –
sufficiente, si ripete, per la configurazione oggettiva dello spoglio -, ha addirittura indotto i frequentatori dell'immobile dei ricorrenti a modificare le modalità di accesso a quest'ultimo.
Ancora, per completezza, deve puntualizzarsi che del tutto ininfluente si mostra il fatto che i paletti censurati abbiano natura amovibile.
Ed infatti, la suddetta caratteristica – ossia la amovibilità - non vale in alcun modo a neutralizzare la loro portata lesiva del possesso dei ricorrenti.
Tali conclusioni sono state specificamente raggiunte dal Supremo Collegio in una controversia integralmente sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno vaglio.
Segnatamente, in un precedente di legittimità, parte ricorrente aveva sostenuto che “non era
configurabile uno spoglio violento in quanto i paletti essendo amovibili […], restringevano solo il
passaggio rendendolo più difficoltoso” (così Cass. Civ. Sez. II 12.2.1997, n. 1287).
La Corte di Cassazione ha disatteso la superiore censura, affermando con indiscutibile chiarezza che
“integra poi lo spoglio l'impedimento del possesso esistente senza che possa diversamente rilevare
la possibilità di un diverso modo di esercizio di detto possesso;
questo verrebbe a porre in essere una
situazione di fatto diversa dalla precedente ed estranea all'esercizio in atto tutelato (v. Cass.
16.8.1993, n. 8744). Non esclude quindi lo spoglio il restringimento del transito, come pure il fatto che gli utenti del passo carraio dovessero di volta in volta sfilare i paletti e rimetterli a posto” (così,
ancora, Cass. Civ. Sez. II 12.2.1997, n. 1287 cit.).
Infine, si osserva che ai fini dell'accoglimento della domanda di tutela possessoria richiesta da
, e non rileva in alcun modo la circostanza che Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'immobile di parte ricorrente sia raggiungibile attraverso percorsi diversi da quello per il quale si
chiede il provvedimento interdittale o, al contrario, sia intercluso.
Ed invero, lo stato di interclusione rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù
di passaggio, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., mentre non può considerarsi necessario per la concessione della protezione offerta dall'art. 1168 c.c., per la quale assume portata dirimente esclusivamente la prova dell'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto di un diritto reale
– nella specie di un diritto di servitù di passaggio – e dell'avvenuta compromissione di essi, a
prescindere da ogni indagine sulla effettiva titolarità del diritto stesso, da effettuarsi in sede petitoria
(v., sul punto e per la chiarezza delle conclusioni, Cass. Civ. Sez. II 10.4.2007, n. 8692, la quale, nel disattendere la censura di parte ricorrente per cui lo “spoglio” avrebbe “come presupposto
l'interclusione … del fondo”, ha affermato che “il possesso della servitù è tutelato di per sé,
indipendentemente dallo stato d'interclusione o meno del fondo dominante”; v., per conclusioni analoghe, Trib. Siracusa 23.3.2023, che, in sede collegiale, ha confermato il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 1168 c.c., rilevando che, “ai fini della tutela possessoria di una
servitù di passaggio, deve aversi riguardo non all'esistenza o meno dello stato d'interclusione del
fondo, ma al possesso effettivo dello ius itineris”).
Conseguentemente, una volta dimostrata – come nel presente giudizio - la lesione della specifica situazione di fatto invocata, nessuna rilevanza riveste la circostanza che “i predetti ricorrenti hanno
anche la possibilità di accesso al proprio immobile da un'altra strada, perché l'immobile ha due
ingressi separati” (v. pag. 3 della memoria di costituzione dei resistenti).
2.3. In merito al requisito soggettivo richiesto per la concessione della tutela possessoria, occorre poi ricordare che, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'animus spoliandi si concreta nella semplice e generica volontarietà di un comportamento dell'autore dello spoglio, ed è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore, indipendentemente dalla convinzione di agire secondo il diritto (v., tra le molte, Cass.
Civ. Sez. II 11.1.2016, n. 233).
Nel caso di specie, si legge testualmente nella memoria di costituzione di parte resistente che “i
paletti” hanno “la funzione di deterrente a terze persone che, specialmente nelle ore notturne, vi
facevano accesso in maniera del tutto abusiva. Nello specifico, essendo una stradella senza via
d'uscita, nelle ore notturne veniva frequentata da giovani ragazzini, i quali trascorrevano intere
serate facendo chiasso, lasciando bottiglie di alcool vuote e cartoni di pizza. Il Sig. Controparte_1
ha subito anche diversi furti, come di un taglia erba e diversi vasi” (v. pag. 3 della memoria di costituzione dei resistenti).
In altri termini, ha all'evidenza riconosciuto la paternità della installazione dei Controparte_1
paletti censurati da , e illustrando le ragioni per Parte_1 Parte_2 Parte_3
cui la presenza di essi dovrebbe reputarsi giustificata.
Appare dunque evidente come la condotta del predetto resistente – oggettivamente idonea a compromettere il possesso dei ricorrenti, secondo quanto chiarito al paragrafo che precede – sia stata sorretta da consapevolezza e volontarietà.
L'animus spoliandi richiesto per la concessione della tutela interdittale deve ritenersi sussistente anche in riferimento alla posizione di . Controparte_2
A tal proposito deve ricordarsi che lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi;
ne segue che nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno quale esecutore materiale e l'altro quale autore morale – ed è tale anche il soggetto che dell'atto lesivo si giovi -,
sussiste la legittimazione passiva di entrambi (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 5.4.2011, n. 7748; v. anche, in senso analogo, Cass. Civ. Sez. II 11.9.2000, n. 11916). Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo si legge che “ ” risulterebbe Controparte_2
“proprietario dell'immobile che insiste sulla particella 1436 del foglio 57, e Controparte_1
conduttore-residente in detto immobile” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
La superiore circostanza non è stata specificamente contestata dai resistenti, con particolare riguardo al fatto che tra questi esisterebbe un rapporto locatizio.
Parzialmente difforme dalla ricostruzione dei ricorrenti si mostra, ad onor del vero, il richiamo ad un
“immobile dei Sigg.ri […] di loro esclusiva proprietà”, contenuto nella memoria Controparte_4
di costituzione dei medesimi (v. pag. 4 della detta memoria).
Tale affermazione sembrerebbe deporre per l'esistenza di una situazione di comproprietà del bene in capo ai resistenti.
Non è chiaramente comprensibile dagli atti di causa se sia mero Controparte_2
comproprietario dell'immobile censito al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1436, unitamente a
, o se egli sia proprietario esclusivo dello stesso e lo abbia concesso in locazione a Controparte_1
quest'ultimo.
Pur nondimeno, la corretta posizione rivestita dai resistenti non ha carattere dirimente per la valutazione sulla sussistenza dell'animus spoliandi.
Ed infatti, , sia egli mero comproprietario del bene o proprietario esclusivo e Controparte_2
locatore di esso, quand'anche non abbia personalmente provveduto alla installazione dei paletti censurati dai ricorrenti, ha indubbiamente mostrato di trovare vantaggiosa quest'ultima e di volerne
profittare – in quanto comunque interessato a migliorare le possibilità di godimento dell'immobile
censito al N.C.E.U. al foglio n. 57, particella n. 1436 -, nella misura in cui si è associato alle difese
articolate da al fine di giustificare l'apposizione dei predetti elementi ed il loro Controparte_1
mantenimento sui luoghi (v., per analoghe conclusioni, Trib. Siracusa Sez. II Civ. 4.5.2024, che, in sede collegiale, ha confermato il provvedimento con cui il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 1168 c.c., aveva accolto il ricorso, oltre che contro l'esecutore materiale della condotta di spoglio,
anche contro soggetto obbligatosi ad assicurare a quest'ultimo il godimento di un immobile).
2.4. In conclusione, gli elementi istruttori acquisiti si rivelano sufficienti ai fini della concessione della chiesta tutela interdittale.
Va consequenzialmente ordinato a e a di rimuovere dalla Controparte_2 Controparte_1
stradella privata censita al catasto del comune di Avola (SR) al foglio n. 57, particella n. 155, sia i paletti sia gli oggetti (per la parte in cui essi risultino ancora presenti) individuati nel materiale fotografico prodotto da parte ricorrente in data 26.9.2024.
2.5. Quanto alla messa in atto dell'ordine contenuto nel provvedimento possessorio interdittale, tenuto conto del richiamo agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. compiuto dall'art. 703, comma 2, c.p.c., deve farsi applicazione del disposto dell'art. 669-duodecies c.p.c., per il quale – per quanto interessa in questa sede – “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o
non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne
determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza
i provvedimenti opportuni, sentite le parti”.
Conseguentemente, non essendo applicabili interamente le norme del processo esecutivo, non sono imposte in proposito le formalità relative alla apposizione della formula esecutiva, alla notificazione della pronuncia ed al precetto.
La più accorta dottrina, illustrando la ratio dell'assetto normativo vigente nella materia in esame, ha evidenziato come il legislatore abbia inteso eliminare la distinzione tra la fase di emissione e quella di attuazione del provvedimento sommario.
In tale ottica si giustifica l'attribuzione al giudice che ha emanato quest'ultimo del potere di determinazione – anche preventiva - delle modalità attuative, mentre solo in caso di insorgenza di difficoltà o di contestazioni si rende necessaria la proposizione di un apposito ricorso destinato a culminare nella emanazione di “provvedimenti opportuni”, ulteriori rispetto alla ordinanza con cui è
stata accordata tutela nell'ambito di giudizio sommario.
Nel caso di specie, nel rispetto del quadro normativo sopra illustrato, il Tribunale reputa congruo disporre preventivamente che, in caso di mancata spontanea ottemperanza all'ordine contenuto nel presente provvedimento entro il termine di quindici giorni dalla sua notifica, provveda su richiesta degli aventi diritto il competente ufficiale giudiziario, che si avvarrà di operai di sua fiducia, terrà
specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento.
Va per completezza ricordato che il diritto al rimborso di quanto sostenuto o anticipato per
l'attuazione del provvedimento interdittale può essere azionato esclusivamente nella fase di merito del giudizio possessorio (v. Cass. Civ. Sez. III 15.1.2003, n. 481, che, ribadito come l'attuazione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria - secondo la previsione dell'art. 669-duodecies c.p.c.
- non dia luogo ad un processo di esecuzione forzata bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, ha aggiunto che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei resistenti CP_2
e .
[...] Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri previsti per i procedimenti cautelari dal D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta – anche istruttoria - e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: fino ad €. 1.100,00;
v. – in assenza di altri elementi – quanto indicato da parte ricorrente a pag. 4 del ricorso introduttivo).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1190/2024, ogni altra azione ed istanza disattese:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a e a di rimuovere Controparte_2 Controparte_1
dalla stradella privata censita al catasto del comune di Avola (SR) al foglio n. 57, particella n. 155, sia i paletti sia gli oggetti (per la parte in cui essi risultino ancora presenti) individuati nel materiale fotografico prodotto da parte ricorrente in data 26.9.2024, secondo quanto esposto in motivazione;
- dispone che, in caso di mancata spontanea ottemperanza alla presente ordinanza entro il termine di quindici giorni dalla notifica della stessa, provveda - su richiesta degli aventi diritto - il competente ufficiale giudiziario, il quale si avvarrà di manodopera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
- condanna e in solido a pagare a , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e n solido le spese di lite, che liquida in €. 667,00 complessivi per compensi,
[...] Parte_3
oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Si comunichi.
Siracusa, 5.4.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Patti