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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
RO LL ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 5197/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv. ti Angela Mellino e Gianluca Laurenza, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Tiziana Genito, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.04.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9006789279/000, notificata il
25.03.2025, contenente i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120140001698945000, presuntivamente notificato il
04.06.2014 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme
1 aggiunte, con rifermento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 15.168,12;
2) avviso di addebito n. 37120140008216023000, presuntivamente notificato il
12.11.2014 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 15.035,80;
3) avviso di addebito n. 3712016002724133000, presuntivamente notificato il
13.06.2016 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro
2.794,09;
4) avviso di addebito n. 37120160013020546000, presuntivamente notificato il
18.11.2016 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro
2.768,38;
5) avviso di addebito n. 37120170004617066000, presuntivamente notificato il
28.10.2017 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo di euro
5.563,09;
6) avviso di addebito n. 3712018002282042000, presuntivamente notificato il
30.07.2018 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di euro
4.189,53;
7) avviso di addebito n. 37120180014510734000, presuntivamente notificato il
18.01.2019 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di euro
2.805,74;
8) avviso di addebito n. 37120190003345255000, presuntivamente notificato il
26.07.2019 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di euro
2.813,98.
Nello specifico, ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 25 D.Lgs n.
46/99, la violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), e, nel merito, la prescrizione delle sanzioni e dei crediti contributivi per omessa notifica degli
2 avvisi indicati nonché la prescrizione successiva alla eventuale notifica dello stesso, ove provata, chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati nell'intimazione di pagamento opposta.
In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta CP_ infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica di tutti gli avvisi tramite raccomandata a/r (cfr. ava e racc. a/r in atti), perfezionatesi per ricezione da parte del coniuge o per compiuta giacenza nelle medesime date indicate nell'intimazione opposta.
Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche
Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario
l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1,
3 comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto nelle note sostitutive d'udienza contestazioni del tutto generiche, limitandosi a richiamare il contenuto del ricorso introduttivo e senza eccepire alcunché con specifico riferimento alle relate singolarmente considerate, né ha proposto querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, e ciò sia con riferimento ai vizi di forma, in quanto proposto oltre il termine di 20 gg dalla notifica di cui all'art. 617
c.p.c. (tra i quali rientrano sia la decadenza ex art. 25 D.Lgs n. 46/99 che la violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000), sia con riferimento ai vizi di merito, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
4 Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella
(o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile
, sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale
5 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_1
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito e provato di aver inviato Controparte_2
alla ricorrente diversi atti interruttivi, e segnatamente: intimazione di pagamento n.071
2016 9044627613 000, avente a oggetto gli avvisi di cui ai nn. 1) e 2) sopra indicati, notificata in data 08.04.2017 nelle mani della moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 071 2019 90446479062 000 avente a oggetto gli avvisi di cui ai nn. da 1) a
7) sopra indicati, notificata in data 09.11.2019 nelle mani della moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 071 2023 9021478667 000, avente a oggetto tutti gli avvisi di cui all'atto opposto, notificata il 25.01.2024 per compiuta giacenza (cfr. intimazioni di pagamento e relative relate in atti).
Né può assumere rilievo la contestazione svolta dalla difesa del ricorrente nelle note sostitutive d'udienza circa l'errata indicazione del numero civico e il conseguente esito negativo delle notifiche delle intimazioni n. 071 2016 9044627613 000 e n. 071 2023
9021478667 000.
Quanto all'intimazione n. 071 2016 9044627613 000, di cui l'opponente contesta la conoscenza, risulta, come già detto, ritirata personalmente dalla moglie dello stesso, Pt_2
analogamente, quindi, alla successiva intimazione n. 071 2019 90446479062 000,
[...]
che il ricorrente dichiara di aver ricevuto in quanto inviata al numero civico corretto.
Del resto, la difesa dello non disconosce in alcun modo la sottoscrizione Pt_1
apposta alle relate.
6 Quanto all'intimazione n. 071 2023 9021478667 000, la stessa deve presumersi consegnata correttamente, atteso che – come appena rilevato – gli atti precedenti risultano ritirati pur se indicanti il numero civico 50 anziché 51. Ad ogni modo, la notifica della stessa non assume rilievo dirimente ai fini della invocata prescrizione, atteso che deve tenersi conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020),
e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale non risultava comunque ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione opposta.
Quanto, infine, al mancato invio della c.a.n., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a tal riguardo di precisare da ultimo che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv.
651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere
7 dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del
2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n.
175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del
1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica
(cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa
(art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto". 7.
Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto” (Corte di Cassazione, sez. VI, n.
12470 del 2020).
8 In conclusione, l'invio e la ricezione delle intimazioni appena indicate risultano idonei a interrompere la prescrizione.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra la ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' e dell'Agenzia CP_1
delle Entrate delle spese di lite, liquidate in €. 1.886,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RO LL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
RO LL ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 5197/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv. ti Angela Mellino e Gianluca Laurenza, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti;
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Tiziana Genito, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.04.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9006789279/000, notificata il
25.03.2025, contenente i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120140001698945000, presuntivamente notificato il
04.06.2014 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme
1 aggiunte, con rifermento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 15.168,12;
2) avviso di addebito n. 37120140008216023000, presuntivamente notificato il
12.11.2014 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 15.035,80;
3) avviso di addebito n. 3712016002724133000, presuntivamente notificato il
13.06.2016 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro
2.794,09;
4) avviso di addebito n. 37120160013020546000, presuntivamente notificato il
18.11.2016 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo di euro
2.768,38;
5) avviso di addebito n. 37120170004617066000, presuntivamente notificato il
28.10.2017 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo di euro
5.563,09;
6) avviso di addebito n. 3712018002282042000, presuntivamente notificato il
30.07.2018 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di euro
4.189,53;
7) avviso di addebito n. 37120180014510734000, presuntivamente notificato il
18.01.2019 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di euro
2.805,74;
8) avviso di addebito n. 37120190003345255000, presuntivamente notificato il
26.07.2019 per presunto mancato versamento contributi I.V.S. e relative somme aggiunte, con rifermento agli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di euro
2.813,98.
Nello specifico, ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 25 D.Lgs n.
46/99, la violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), e, nel merito, la prescrizione delle sanzioni e dei crediti contributivi per omessa notifica degli
2 avvisi indicati nonché la prescrizione successiva alla eventuale notifica dello stesso, ove provata, chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati nell'intimazione di pagamento opposta.
In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta CP_ infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica di tutti gli avvisi tramite raccomandata a/r (cfr. ava e racc. a/r in atti), perfezionatesi per ricezione da parte del coniuge o per compiuta giacenza nelle medesime date indicate nell'intimazione opposta.
Sul punto va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza
n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche
Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario
l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1,
3 comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha svolto nelle note sostitutive d'udienza contestazioni del tutto generiche, limitandosi a richiamare il contenuto del ricorso introduttivo e senza eccepire alcunché con specifico riferimento alle relate singolarmente considerate, né ha proposto querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, e ciò sia con riferimento ai vizi di forma, in quanto proposto oltre il termine di 20 gg dalla notifica di cui all'art. 617
c.p.c. (tra i quali rientrano sia la decadenza ex art. 25 D.Lgs n. 46/99 che la violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000), sia con riferimento ai vizi di merito, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
4 Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100
c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla
Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella
(o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile
, sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da CP_ parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale
5 di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_1
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ciò posto, nel caso di specie l' ha eccepito e provato di aver inviato Controparte_2
alla ricorrente diversi atti interruttivi, e segnatamente: intimazione di pagamento n.071
2016 9044627613 000, avente a oggetto gli avvisi di cui ai nn. 1) e 2) sopra indicati, notificata in data 08.04.2017 nelle mani della moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 071 2019 90446479062 000 avente a oggetto gli avvisi di cui ai nn. da 1) a
7) sopra indicati, notificata in data 09.11.2019 nelle mani della moglie del ricorrente;
intimazione di pagamento n. 071 2023 9021478667 000, avente a oggetto tutti gli avvisi di cui all'atto opposto, notificata il 25.01.2024 per compiuta giacenza (cfr. intimazioni di pagamento e relative relate in atti).
Né può assumere rilievo la contestazione svolta dalla difesa del ricorrente nelle note sostitutive d'udienza circa l'errata indicazione del numero civico e il conseguente esito negativo delle notifiche delle intimazioni n. 071 2016 9044627613 000 e n. 071 2023
9021478667 000.
Quanto all'intimazione n. 071 2016 9044627613 000, di cui l'opponente contesta la conoscenza, risulta, come già detto, ritirata personalmente dalla moglie dello stesso, Pt_2
analogamente, quindi, alla successiva intimazione n. 071 2019 90446479062 000,
[...]
che il ricorrente dichiara di aver ricevuto in quanto inviata al numero civico corretto.
Del resto, la difesa dello non disconosce in alcun modo la sottoscrizione Pt_1
apposta alle relate.
6 Quanto all'intimazione n. 071 2023 9021478667 000, la stessa deve presumersi consegnata correttamente, atteso che – come appena rilevato – gli atti precedenti risultano ritirati pur se indicanti il numero civico 50 anziché 51. Ad ogni modo, la notifica della stessa non assume rilievo dirimente ai fini della invocata prescrizione, atteso che deve tenersi conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020),
e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale non risultava comunque ancora spirato al momento della notifica dell'intimazione opposta.
Quanto, infine, al mancato invio della c.a.n., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo a tal riguardo di precisare da ultimo che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv.
651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere
7 dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del
2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n.
175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del
1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica
(cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa
(art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto". 7.
Conclusivamente, con riferimento al caso concreto, in cui le cartelle di pagamento notificate per posta ordinaria risultano essere state consegnate a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto” (Corte di Cassazione, sez. VI, n.
12470 del 2020).
8 In conclusione, l'invio e la ricezione delle intimazioni appena indicate risultano idonei a interrompere la prescrizione.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite tra la ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' e dell'Agenzia CP_1
delle Entrate delle spese di lite, liquidate in €. 1.886,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RO LL
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