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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1361/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 23.9.2025 e per repliche fino a 6 giorni dopo; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da Avv.to A. Gallina-Fiorini; Parte_1
ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore;
Controparte_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 10.10.2024 Parte_1 chiedeva la condanna della società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 6.014,71 (importo corretto in sede di note di discussione)
a titolo spettanze retributive maturate durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 15.01.2024 al 03.09.2024, cessato per dimissioni.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa con qualifica di operaio carpentiere (livello C3), per 40 ore settimanali, alle dipendenze della resistente, senza ricevere il pagamento di parte delle retribuzioni, ferie non godute, tredicesima, TFR e rimborso IRPEF.
La società resistente, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, restando pertanto contumace.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La documentazione prodotta (contratto, buste paga, calcolo spettanze, istanza di conciliazione) comprova l'esistenza del rapporto di lavoro e l'inadempimento datoriale.
In assenza di contestazioni e alla luce della prova documentale, il credito può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Non sussistano infatti elementi per dubitare della correttezza del calcolo in atti.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto
2 inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004 Rv.
569974).
Nel caso di specie, dunque, benché fosse onere della parte resistente provare il pagamento delle somme richieste dal ricorrente, tale prova non è stata fornita, pertanto la stessa sarà tenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 6.014,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1 in persona del suo l.r. pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.014,71, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo;
2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 9.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
3
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1361/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 23.9.2025 e per repliche fino a 6 giorni dopo; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da Avv.to A. Gallina-Fiorini; Parte_1
ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore;
Controparte_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 10.10.2024 Parte_1 chiedeva la condanna della società resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 6.014,71 (importo corretto in sede di note di discussione)
a titolo spettanze retributive maturate durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 15.01.2024 al 03.09.2024, cessato per dimissioni.
Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa con qualifica di operaio carpentiere (livello C3), per 40 ore settimanali, alle dipendenze della resistente, senza ricevere il pagamento di parte delle retribuzioni, ferie non godute, tredicesima, TFR e rimborso IRPEF.
La società resistente, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, restando pertanto contumace.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La documentazione prodotta (contratto, buste paga, calcolo spettanze, istanza di conciliazione) comprova l'esistenza del rapporto di lavoro e l'inadempimento datoriale.
In assenza di contestazioni e alla luce della prova documentale, il credito può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Non sussistano infatti elementi per dubitare della correttezza del calcolo in atti.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto
2 inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004 Rv.
569974).
Nel caso di specie, dunque, benché fosse onere della parte resistente provare il pagamento delle somme richieste dal ricorrente, tale prova non è stata fornita, pertanto la stessa sarà tenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 6.014,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1 in persona del suo l.r. pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.014,71, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo;
2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 9.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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