Art. 24.
I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati e' assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.
I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati e' assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.