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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Potenza - Piazza Matteotti N. 1 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230007141607502 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio e compensazione delle spese
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, i sigg. Ricorrente_4 , (c.f.CF_Ricorrente_5), residente in [...]alla Indirizzo_1 , Ricorrente_1 , (c.f.CF_Ricorrente_1), residente in [...]alla Indirizzo_2, Ricorrente_3, (c.f.CF_Ricorrente_3), residente in [...]al Indirizzo_3, Ricorrente_2, (c.f.CF_Ricorrente_2), residente in [...]alla Indirizzo_1, quali eredi del de-cuius Nominativo_1, (c.f.CF_1), deceduto il 01.01.23, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, giusta procura alle lite, in calce al medesimo ricorso, presso il cui studio sito in Potenza alla Indirizzo_2, sono elettivamente domiciliati, si opponevano avverso cartella di pagamento n.09220230007141607502, per una somma complessiva di €.12.122,88, notificata in data
11.11.24, agli eredi del de-cuius, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della riscossione - provincia di Potenza, per conto dell'Ente impositore (Comune di Potenza), relativa alla TARES per l'anno 2013, di
€.2.451,00, alla TARI-TEFA, per le annualità 2014 e 2015, rispettivamente di €.200,00 e di €.9.466,00.
Deduceva la nullità dell'atto opposto, per i seguenti motivi: 1) Intervenuta decadenza dell'azione accertativa.
Nel caso di riscossione coattiva posta in essere direttamente dall'Ente impositore, ad esempio mediante la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910, il termine di decadenza applicabile è quello previsto dall'art.1, co.163, della L.296/2006. Tale disposizione, prevede che “… nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. E' evidente, pertanto, che la modalità di riscossione scelta dall'ente impositore incide in maniera significativa sui termini di decadenza previsti per l'esercizio dell'azione esecutiva. Tale modalità di riscossione dell'ente impositore tramite ruolo esclude, l'applicazione del disposto di cui all'art.1, co.163 della L.296/2006, in forza del carattere speciale dell'art.72 d.lgs.507/93 previsto per la riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti tramite
Agente della riscossione. Quanto innanzi esposto è stato affrontato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità , la quale ha più volte ribadito il principio in forza del quale …, in tema di riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani … il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui alla l.n.296 del 2066, art.1, commi 163 e 171 applicabile dal 01.01.2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (Cass. sent.n.1503 del 27.01.16); 2)
Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Considerato che
gli odierni ricorrenti hanno ricevuto, in data 11.11.24, la notifica della cartella esattoriale, con cui per la prima volta venivano a conoscenza del mancato pagamento della tassa rifiuti. Dai dati contenuti nell'opposta cartella, gli eredi Ricorrente_2 hanno appreso che il Comune di Potenza avrebbe notificato al de-cuius Nominativo_1, i prodromici avvisi di accertamento, ben oltre il termine di prescrizionale quinquennale (per l'anno d'imposta 2013, il 07.11.2019)
e per le annualità 2014 e 2015, il 12.01.21. In conseguenza di ciò, il Comune di Potenza ha errato nell'emettere il ruolo, sulla scorta dei predetti avvisi di accertamento notificati oltre i termini di legge e quindi, detti crediti erano prescritti;
3) difetto di motivazione. La cartella impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art.7 della L.212/2000, dall'art.3 della L.241/90 e dell'art.12 DPR 602/73, dal momento che nell'ingiunzione di pagamento vengono imputati sanzioni e interessi ma, nonostante l'esplicita richiesta avanzata al Comune, da parte degli eredi Ricorrente_2, volta a conoscere le modalità di calcolo del tributo, interessi e delle sanzioni, ad oggi non è stata data alcuna risposta in merito. A tal proposito, la S.C. ha precisato che “L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur… “. (Cass. n.7056 del 26.03.14). Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza della pretesa tributaria. Quanto all'omessa e/o irregolarità della notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, da parte del Comune di Potenza, l'Ente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tale censura afferisce al diritto dell'Ente impositore a riscuotere le somme iscritte a ruolo, di cui è l'esclusivo titolare. Quanto alla eccepita decadenza del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo, l'Agente della riscossione anche per tale eccezione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto di competenza dell'Ente impositore. Quanto alla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, il ricorrente contesta l'estinzione del diritto alla riscossione dei carichi iscritti a ruolo dal Comune di Potenza, per TARES 2013 e TARI-TEFA 2014 e 2015, richiesti in pagamento con la cartella n. 09220230007141607502, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, c.c.. A tal riguardo, l'Agente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di contestazione collegata ai tempi di formazione di ciascun ruolo che deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore. Precisavano i ricorrenti che i tributi locali, trattandosi di prestazioni periodiche, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.2948 c.c. e, quindi, si prescrivono nel termine di cinque anni. A ciò si aggiunga che, per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, dall'8.03.20 al 30.08.21, in virtù della sospensione alla riscossione disposta dall'art.68, commi 1,2,2-bis e 3 del d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare le conseguenze negative della pandemia da Covid-19, unitamente agli effetti di cui all'art.12 d.lgs. n.159/2015. Quanto all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, anche per tale doglianza l'Agente rivendica il proprio difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, sosteneva che la cartella è redatta in conformità al modello ministeriale e riporta tutti i dati ed elementi necessari, per cui, tale atto così come predisposto ha soddisfatto il requisito motivazionale. Gli interessi sono stati calcolati in base all'art.30 del DPR 602/73. Ne consegue che tale eccezione è infondata e deve essere rigettata. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di lite. I ricorrenti, depositavano nel fascicolo di causa richiesta congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio, del 13.11.25, firmata dal difensore dei ricorrenti, dal Procuratore dell'AdER e dal Funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Potenza. Il Comune di Potenza, sebbene regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, ritiratasi in camera di consiglio, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, ritiene il ricorso, così come proposto fondato, per cui, meritevole di accoglimento. Tuttavia, giova evidenziare che dagli atti processuali
è emerso un documento redatto in data 13.11.2025, con il quale, le parti in causa, hanno raggiunto un accordo sulla definizione della pretesa tributaria, avendo il Comune nell'esercizio del proprio potere di autotutela, rideterminato gli importi iscritti a ruolo e dovuti dagli odierni ricorrenti, nella loro qualità di eredi del de-cuius Nominativo_1, di conseguenza, i predetti, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, hanno congiuntamente sottoscritto digitalmente tale documento, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle relative spese. Con tale sottoscrizione, effettuata da tutte e tre le parti (ricorrenti, AdER e Comune di Potenza), le stesse, hanno convenuto di accettare il predetto accordo. Inoltre, non và sottaciuto il fatto che, l'Ente impositore (Comune di Potenza), tra l'altro, ha prodotto copia di comunicazione di sgravio prot. n.0101470/2025 del 23.10.25, con la quale, rideterminava gli importi della pretesa tributaria di che trattasi. Pertanto, in virtù del sopravvenuto provvedimento di autotutela, con il quale, l'Ente impositore ha proceduto allo sgravio dei carichi tributari iscritti a ruolo e portati nell'impugnata cartella, i predetti ricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio. In relazione a quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedevano all'adita Corte, affinché voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. A fronte di siffatta situazione, questa Corte ritiene che non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del presente giudizio, giacché è intervenuto il suddetto provvedimento di rideterminazione degli importi della pretesa tributaria in autotutela, con conseguenziale discarico delle somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella impugnata. Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La peculiarità della questione trattata ed attesa l'intervenuto discarico delle somme portate dalla cartella impugnata, nonché della richiesta di compensazione fatta da tutte le parti in causa, ciò ha indotto questa Corte alla compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, sez.02, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 27/01/2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Potenza - Piazza Matteotti N. 1 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230007141607502 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio e compensazione delle spese
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, i sigg. Ricorrente_4 , (c.f.CF_Ricorrente_5), residente in [...]alla Indirizzo_1 , Ricorrente_1 , (c.f.CF_Ricorrente_1), residente in [...]alla Indirizzo_2, Ricorrente_3, (c.f.CF_Ricorrente_3), residente in [...]al Indirizzo_3, Ricorrente_2, (c.f.CF_Ricorrente_2), residente in [...]alla Indirizzo_1, quali eredi del de-cuius Nominativo_1, (c.f.CF_1), deceduto il 01.01.23, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, giusta procura alle lite, in calce al medesimo ricorso, presso il cui studio sito in Potenza alla Indirizzo_2, sono elettivamente domiciliati, si opponevano avverso cartella di pagamento n.09220230007141607502, per una somma complessiva di €.12.122,88, notificata in data
11.11.24, agli eredi del de-cuius, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Agente della riscossione - provincia di Potenza, per conto dell'Ente impositore (Comune di Potenza), relativa alla TARES per l'anno 2013, di
€.2.451,00, alla TARI-TEFA, per le annualità 2014 e 2015, rispettivamente di €.200,00 e di €.9.466,00.
Deduceva la nullità dell'atto opposto, per i seguenti motivi: 1) Intervenuta decadenza dell'azione accertativa.
Nel caso di riscossione coattiva posta in essere direttamente dall'Ente impositore, ad esempio mediante la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910, il termine di decadenza applicabile è quello previsto dall'art.1, co.163, della L.296/2006. Tale disposizione, prevede che “… nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”. E' evidente, pertanto, che la modalità di riscossione scelta dall'ente impositore incide in maniera significativa sui termini di decadenza previsti per l'esercizio dell'azione esecutiva. Tale modalità di riscossione dell'ente impositore tramite ruolo esclude, l'applicazione del disposto di cui all'art.1, co.163 della L.296/2006, in forza del carattere speciale dell'art.72 d.lgs.507/93 previsto per la riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti tramite
Agente della riscossione. Quanto innanzi esposto è stato affrontato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità , la quale ha più volte ribadito il principio in forza del quale …, in tema di riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani … il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui alla l.n.296 del 2066, art.1, commi 163 e 171 applicabile dal 01.01.2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (Cass. sent.n.1503 del 27.01.16); 2)
Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Considerato che
gli odierni ricorrenti hanno ricevuto, in data 11.11.24, la notifica della cartella esattoriale, con cui per la prima volta venivano a conoscenza del mancato pagamento della tassa rifiuti. Dai dati contenuti nell'opposta cartella, gli eredi Ricorrente_2 hanno appreso che il Comune di Potenza avrebbe notificato al de-cuius Nominativo_1, i prodromici avvisi di accertamento, ben oltre il termine di prescrizionale quinquennale (per l'anno d'imposta 2013, il 07.11.2019)
e per le annualità 2014 e 2015, il 12.01.21. In conseguenza di ciò, il Comune di Potenza ha errato nell'emettere il ruolo, sulla scorta dei predetti avvisi di accertamento notificati oltre i termini di legge e quindi, detti crediti erano prescritti;
3) difetto di motivazione. La cartella impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art.7 della L.212/2000, dall'art.3 della L.241/90 e dell'art.12 DPR 602/73, dal momento che nell'ingiunzione di pagamento vengono imputati sanzioni e interessi ma, nonostante l'esplicita richiesta avanzata al Comune, da parte degli eredi Ricorrente_2, volta a conoscere le modalità di calcolo del tributo, interessi e delle sanzioni, ad oggi non è stata data alcuna risposta in merito. A tal proposito, la S.C. ha precisato che “L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur… “. (Cass. n.7056 del 26.03.14). Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza della pretesa tributaria. Quanto all'omessa e/o irregolarità della notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, da parte del Comune di Potenza, l'Ente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tale censura afferisce al diritto dell'Ente impositore a riscuotere le somme iscritte a ruolo, di cui è l'esclusivo titolare. Quanto alla eccepita decadenza del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo, l'Agente della riscossione anche per tale eccezione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto di competenza dell'Ente impositore. Quanto alla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, il ricorrente contesta l'estinzione del diritto alla riscossione dei carichi iscritti a ruolo dal Comune di Potenza, per TARES 2013 e TARI-TEFA 2014 e 2015, richiesti in pagamento con la cartella n. 09220230007141607502, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, c.c.. A tal riguardo, l'Agente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di contestazione collegata ai tempi di formazione di ciascun ruolo che deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore. Precisavano i ricorrenti che i tributi locali, trattandosi di prestazioni periodiche, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.2948 c.c. e, quindi, si prescrivono nel termine di cinque anni. A ciò si aggiunga che, per le somme di cui trattasi, i termini di prescrizione sono stati sospesi a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, dall'8.03.20 al 30.08.21, in virtù della sospensione alla riscossione disposta dall'art.68, commi 1,2,2-bis e 3 del d.l.n.18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, per limitare le conseguenze negative della pandemia da Covid-19, unitamente agli effetti di cui all'art.12 d.lgs. n.159/2015. Quanto all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, anche per tale doglianza l'Agente rivendica il proprio difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, sosteneva che la cartella è redatta in conformità al modello ministeriale e riporta tutti i dati ed elementi necessari, per cui, tale atto così come predisposto ha soddisfatto il requisito motivazionale. Gli interessi sono stati calcolati in base all'art.30 del DPR 602/73. Ne consegue che tale eccezione è infondata e deve essere rigettata. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di lite. I ricorrenti, depositavano nel fascicolo di causa richiesta congiunta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio, del 13.11.25, firmata dal difensore dei ricorrenti, dal Procuratore dell'AdER e dal Funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Potenza. Il Comune di Potenza, sebbene regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, ritiratasi in camera di consiglio, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, ritiene il ricorso, così come proposto fondato, per cui, meritevole di accoglimento. Tuttavia, giova evidenziare che dagli atti processuali
è emerso un documento redatto in data 13.11.2025, con il quale, le parti in causa, hanno raggiunto un accordo sulla definizione della pretesa tributaria, avendo il Comune nell'esercizio del proprio potere di autotutela, rideterminato gli importi iscritti a ruolo e dovuti dagli odierni ricorrenti, nella loro qualità di eredi del de-cuius Nominativo_1, di conseguenza, i predetti, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, hanno congiuntamente sottoscritto digitalmente tale documento, con contestuale richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle relative spese. Con tale sottoscrizione, effettuata da tutte e tre le parti (ricorrenti, AdER e Comune di Potenza), le stesse, hanno convenuto di accettare il predetto accordo. Inoltre, non và sottaciuto il fatto che, l'Ente impositore (Comune di Potenza), tra l'altro, ha prodotto copia di comunicazione di sgravio prot. n.0101470/2025 del 23.10.25, con la quale, rideterminava gli importi della pretesa tributaria di che trattasi. Pertanto, in virtù del sopravvenuto provvedimento di autotutela, con il quale, l'Ente impositore ha proceduto allo sgravio dei carichi tributari iscritti a ruolo e portati nell'impugnata cartella, i predetti ricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio. In relazione a quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedevano all'adita Corte, affinché voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. A fronte di siffatta situazione, questa Corte ritiene che non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del presente giudizio, giacché è intervenuto il suddetto provvedimento di rideterminazione degli importi della pretesa tributaria in autotutela, con conseguenziale discarico delle somme iscritte a ruolo e portate dalla cartella impugnata. Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La peculiarità della questione trattata ed attesa l'intervenuto discarico delle somme portate dalla cartella impugnata, nonché della richiesta di compensazione fatta da tutte le parti in causa, ciò ha indotto questa Corte alla compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, sez.02, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 27/01/2025