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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26507 R.G. per l'anno 2024
TR
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Fuschino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n.36;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 la sig.ra , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare il requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile.
Contestata la modalità di calcolo delle patologie operata dal CTU ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al ripristino dell'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con contestuale condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, il CTU è stato onerato di rendere chiarimenti in ordine al calcolo riduzionistico operato;
acquisiti i chiarimenti richiesti , dopo il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché lo stesso Persona_2 ha errato nel calcolo delle patologie da lui accertate e riconosciute, in quanto utilizzando il calcolo di AZ la percentuale d'invalidità sarebbe stata del 77%.
1 L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che la Persona_2 ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
a) Esiti di colecistectomia per via VLS………….CDM 6417; b)Epilessia…..CDM 2005; c)BPCO…..……..CDM 6407;
d)Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA…..CDM 6446; e) Sindrome depressiva media………CDM 2205. Il CTU, infatti, ha precisato che: “Per quanto riguarda la prima infermità, esiti di colecistectomia (CDM 6417 ICD9 575.0) presenta un valore fisso di invalidità del
9%; la seconda infermità epilessia (CDM 2005, ICD9 345.90) presenta un tasso fisso di invalidità del 10% ; la terza infermità BPCO (CDM 6407, ICD9 491.2) in buon compenso ventilatorio presenta un valore di invalidità fisso del 45% ; la quarta infermità Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico II classe NYHA
(CDM 6446, ICD9 402.9) prevede un valore di invalidità compreso da un minimo del
41% ed un massimo del 50%, si ritiene congruo un valore intermedio del 45% di invalidità; infine per la quinta infermità sindrome depressiva media (CDM 2205, ICD9 311) prevede un tasso fisso di invalidità del 25%”.
Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del
70%, a far data dalla domanda di aggravamento del 07.09.2023.
Onerato il CTU di redigere relazione integrativa, illustrando in dettaglio in che modo
è giunto alla percentuale di invalidità mediante la formula di AZ, il CTU ha puntualizzato che “per mero errore materiale è stata da me sbagliata la dizione sul range di invalidità che corretto deve essere inteso: invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% percentuale 81%.”.
Nel merito, in continuità con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, è opportuno ribadire che "la pronuncia di cui all' art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (di recente, Cass.
21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo al ripristino dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla domanda di aggravamento del 7.09.2023.
Le spese di lite si compensano per tre quarti perché non vi è prova che la parte abbia fatto pervenire nel termine assegnato le osservazioni alle bozze inviate a mezzo pec al procuratore in data 23.10.2024, così generando la necessità di una ulteriore fase di
2 CP_ giudizio. Il residuo quarto cede a carico dell' ed è liquidato come in dispositivo con attribuzione
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito sanitario dell'assegno d'invalidità civile dal 7.09.2023;
- compensa le spese processuali per tre quarti e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, in ragione di un quarto, liquidato in complessivi € 450,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26507 R.G. per l'anno 2024
TR
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Pasquale Fuschino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso D'Aquino n.36;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 la sig.ra , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare il requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile.
Contestata la modalità di calcolo delle patologie operata dal CTU ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al ripristino dell'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con contestuale condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi, spese vinte da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso CP_1 nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, il CTU è stato onerato di rendere chiarimenti in ordine al calcolo riduzionistico operato;
acquisiti i chiarimenti richiesti , dopo il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , poiché lo stesso Persona_2 ha errato nel calcolo delle patologie da lui accertate e riconosciute, in quanto utilizzando il calcolo di AZ la percentuale d'invalidità sarebbe stata del 77%.
1 L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che la Persona_2 ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
a) Esiti di colecistectomia per via VLS………….CDM 6417; b)Epilessia…..CDM 2005; c)BPCO…..……..CDM 6407;
d)Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA…..CDM 6446; e) Sindrome depressiva media………CDM 2205. Il CTU, infatti, ha precisato che: “Per quanto riguarda la prima infermità, esiti di colecistectomia (CDM 6417 ICD9 575.0) presenta un valore fisso di invalidità del
9%; la seconda infermità epilessia (CDM 2005, ICD9 345.90) presenta un tasso fisso di invalidità del 10% ; la terza infermità BPCO (CDM 6407, ICD9 491.2) in buon compenso ventilatorio presenta un valore di invalidità fisso del 45% ; la quarta infermità Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico II classe NYHA
(CDM 6446, ICD9 402.9) prevede un valore di invalidità compreso da un minimo del
41% ed un massimo del 50%, si ritiene congruo un valore intermedio del 45% di invalidità; infine per la quinta infermità sindrome depressiva media (CDM 2205, ICD9 311) prevede un tasso fisso di invalidità del 25%”.
Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del
70%, a far data dalla domanda di aggravamento del 07.09.2023.
Onerato il CTU di redigere relazione integrativa, illustrando in dettaglio in che modo
è giunto alla percentuale di invalidità mediante la formula di AZ, il CTU ha puntualizzato che “per mero errore materiale è stata da me sbagliata la dizione sul range di invalidità che corretto deve essere inteso: invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% percentuale 81%.”.
Nel merito, in continuità con le direttive tracciate dalla Suprema Corte, è opportuno ribadire che "la pronuncia di cui all' art. 445 bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (di recente, Cass.
21.10.2020, n. 23029; conf., tra le tante, Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Pertanto, l'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto alla sussistenza del requisito sanitario relativo al ripristino dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dalla domanda di aggravamento del 7.09.2023.
Le spese di lite si compensano per tre quarti perché non vi è prova che la parte abbia fatto pervenire nel termine assegnato le osservazioni alle bozze inviate a mezzo pec al procuratore in data 23.10.2024, così generando la necessità di una ulteriore fase di
2 CP_ giudizio. Il residuo quarto cede a carico dell' ed è liquidato come in dispositivo con attribuzione
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta il requisito sanitario dell'assegno d'invalidità civile dal 7.09.2023;
- compensa le spese processuali per tre quarti e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, in ragione di un quarto, liquidato in complessivi € 450,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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