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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1301/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1301 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in San Cesario sul Panaro (Mo) al Parte_1 corso Libertà n. 53 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Santi ed Ettore Santucci per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ); Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Ascoli e Andrea D'Ascoli per procura a margine della comparsa di risposta di primo grado;
- appellanti incidentali -
, con sede in Pozzilli (Is) alla via Controparte_3 della Elettronica n. 1; rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone per procura allegata alla comparsa di risposta;
); Controparte_4 C.F._3
); CP_5 CodiceFiscale_4 contumaci;
1 - appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5475/2024, pubblicata il 19/11/2024.
FATTI DI CAUSA
In data 26 giugno 2015 fu sottoposta ad un intervento chirurgico di CP_5 isterectomia totale ed annessiectomia bilaterale presso il reparto di ostetricia e ginecologia della di Salerno. Al termine CP_3 CP_3 dell'intervento venne apposto un tubo di drenaggio intraperitoneale.
In data 29 giugno venne rimosso il drenaggio intraperitoneale e il 2 luglio la paziente lasciò la casa di cura in buone condizioni generali.
Nei tre mesi successivi si recò a controllo presso la Clinica CP_5 [...]
per le medicazioni della ferita che, nel frattempo, presentava una CP_3
“deiscenza” (certificato del 25 settembre). Il 10 ottobre l'ecografia dei tessuti molli della regione addominale evidenziò la presenza di “due aree fistolose dal quale fuoriesce materiale purulento”. Dopo una visita specialistica (il 17 novembre), una seconda ecografia dei tessuti molli della parete addominale, effettuata il 5 dicembre, rilevò “due immagini a doppio binario riferibili verosimilmente a corpo estraneo”.
La rx-grafia della pelvi del 14 dicembre confermò la presenza di un catetere e, il giorno successivo, il medico a cui si era rivolto la diagnosticò con certezza CP_5 la presenza di un “corpo estraneo (tubo di drenaggio) parete addominale”, consigliando il ricovero per la rimozione. Il corpo estraneo intraddominale (tubo di drenaggio di silicone) venne rimosso in data 11 gennaio 2016 presso la
[...]
di Salerno, praticando una “incisione mediana sottoombelicale Controparte_6 sulla pregressa incisione”.
La sentenza di primo grado
In base a questa ricostruzione documentale, operata tramite la consulenza tecnica d'ufficio, la sentenza in oggetto afferma la sussistenza della colpa dei sanitari convenuti (i dott.ri , e ) per non Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 aver rimosso il tubo di drenaggio intraperitoneale apposto al termine dell'intervento chirurgico e per omesso di indagare le cause della deiscenza post-operatoria, nonché la sussistenza della loro responsabilità contrattuale, e di quella della struttura sanitaria ), avendo accertato che la Controparte_3 presenza del corpo estraneo ha causato un evento di danno consistente in un processo infiammatorio della parete addominale con formazione di un ascesso, fistolizzazione superficiale e deiscenza della ferita chirurgica.
2 Il giudice di primo grado espone che la dimenticanza di un corpo estraneo nell'organismo di un paziente dopo un intervento chirurgico rappresenta un errore grave e inescusabile;
che la circostanza che la rimozione del drenaggio del 29 giugno sia stata eseguita da personale infermieristico non esonera da responsabilità il personale medico, trattandosi di un atto di competenza medica e non infermieristica;
che la corretta asportazione doveva essere verificata dal medico che ha dimesso la paziente e da quelli che la visitarono nei controlli ambulatoriali;
che l'assunto del Ctp, secondo cui la deiscenza della ferita chirurgica sarebbe riconducibile a fattori eziologici indipendenti dalla persistenza del tubo di drenaggio, non ha fondamento, dato che i consulenti d'ufficio hanno accertato che la persistenza del drenaggio intraddominale diede luogo ad un processo infiammatorio con conseguente formazione di un ascesso e fistolizzazione superficiale che andava più accuratamente indagata, anche con una semplice ecografia;
che la permanenza del tubo di drenaggio con il relativo quadro infiammatorio costituisce il fattore eziologico preponderante per la deiscenza della ferita chirurgica, in assenza di altre cause rintracciabili nella documentazione sanitaria esibita;
che, oltre ai chirurghi (dott.ri e Controparte_1 CP_2
e alla struttura privata, deve rispondere dei danni anche il medico dell'attrice
[...]
(la dott.ssa per aver minimizzato la deiscenza della ferita, Controparte_4 rifiutando di sottoporre la paziente ad esami strumentali e rendendosi disponibile solo per ulteriori medicazioni;
che ciascun convenuto ha contribuito in egual misura alla causazione del danno, senza che la condotta colposa di taluno abbia rivestito un ruolo maggiore rispetto alle condotte degli altri, per cui nei rapporti interni va attribuita una quota di responsabilità pari al 25%.
In ordine al danno da liquidare, il giudice di prime cure applica la tabella delle menomazioni c.d. “micropermanenti” 2024-2025, ex artt. 138-139 del Codice delle
Assicurazioni private, tenuto conto dell'età della paziente alla data del sinistro (57 anni), riconosce una percentuale del 2% di invalidità permanente (€ 1.594,31), n. 3 giorni di invalidità temporanea totale (€ 165,72 - indennità giornaliera € 55,24 -), n.
194 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (€ 2.679,14), il danno morale nella percentuale del 33,33% (€ 1.479,58) e spese mediche (€ 346,15), per un totale di € 6.264,90.
Il giudice di primo grado afferma, inoltre, che la compagnia chiamata in causa è tenuta a risarcire il danno per le quote dei sanitari che l'hanno evocata in giudizio, essendo infondate le sue eccezioni di inoperatività della polizza. Osserva che l'art. 3 16 della polizza prevede che la garanzia assicurativa copre i danni che superino il massimale assicurato dalla polizza assicurativa stipulata dalla struttura sanitaria e che, nel caso in cui la struttura non abbia stipulato una polizza per il periodo in cui si verifica l'evento dannoso, la polizza stipulata dai medici assicurati è operativa soltanto in caso di insolvenza dell'ente; che, secondo la società di assicurazioni non ricorrono le condizioni di operatività della polizza, ex art. 16 del contratto, poiché non risulta che la avesse stipulato una polizza assicurativa che Controparte_7 coprisse i danni causati dai suoi dipendenti, né che fosse insolvente;
che, tuttavia, la
Suprema Corte (Cass., 21.11.2019, n. 30314) ha escluso la validità ed operatività della clausola c.d. “a secondo rischio”, precisando che, se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”, la quale presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza;
che l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile della struttura in cui il medico si trova a operare;
che l'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo, mentre l'assicurazione della responsabilità civile della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica quanto quella del medico possano sorgere dal medesimo fatto illecito che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno;
che, in base a tale principio di diritto, la è tenuta Parte_2
a risarcire i danni causati dal fatto illecito dei suoi assicurati, in forza della polizza che assicura un rischio diverso rispetto a quello della struttura sanitaria, benché il fatto illecito, generativo del risarcimento danni, sia il medesimo.
In base a tali motivi, la sentenza di primo grado condanna la struttura sanitaria e i sanitari convenuti, in solido tra Controparte_3 loro, al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di parte attrice, liquidato in € 6.264,90 (capo 1); ripartisce le quote di responsabilità dei convenuti, nei rapporti interni, in misura del 25% cadauno (capo 2); pone l'obbligo del pagamento della somma indicata nel capo 1) a carico della terza chiamata,
[...]
in forza delle polizze assicurative stipulate dai convenuti per le loro Parte_1 rispettive quote (capo 3); condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di
4 parte attrice delle spese processuali (capo 4), compensando integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti (capo 5).
L'appello principale e la risposta degli appellati
La società propone appello avverso la sentenza e, Parte_1 con un primo motivo di impugnazione, censura l'omessa pronuncia sull'eccezione principale proposta in primo grado, ossia l'inoperatività della garanzia assicurativa dei dott.ri e con riguardo ai danni cagionati Controparte_1 Controparte_2 nell'esercizio di attività da loro svolta alle dipendenze di una struttura sanitaria.
Deduce che i contratti di assicurazione dei dott.ri e Controparte_1 CP_2 prevedono la copertura unicamente per le responsabilità conseguenti
[...] all'attività dichiarata dagli assicurati nei frontespizi di polizza (art. 16); che l'attività dichiarata dal dott. e dal dott. è soltanto quella Controparte_2 Controparte_1 di “libero professionista”; che, pertanto, tutte le attività “non dichiarate” dai medici in polizza non potevano rientrare nell'oggetto della garanzia;
che i contratti di lavoro stipulati dai dott.ri e con CP_2 Controparte_1 Controparte_3 dimostrano che non svolsero l'attività in qualità di liberi professionisti, bensì quali dipendenti della clinica, e ciò non è stato neppure contestato in giudizio;
che il giudice di prime cure si è concentrato sulle questioni di operatività delle polizze in primo e secondo rischio, non pronunciandosi, invece, sul nodo centrale dell'eccezione, relativo alla diversità tra l'oggetto del rischio assicurato dai medici
(attività libero professionale) e quello in concreto produttivo dell'evento dannoso
(attività di medico dipendente).
Gli appellati e rispondono che l'art. 16 della Controparte_1 Controparte_2 polizza stabilisce testualmente che “Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, SA di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”; che, pertanto, la natura del rapporto di lavoro (subordinato o meno) con la casa di cura non ha rilievo ai fini dell'operatività della polizza, occorrendo solo valutare se la copertura assicurativa operi in primo o secondo rischio, a seconda se la struttura sanitaria abbia stipulato o meno una polizza a garanzia dei danni cagionati dai medici operanti nella sua struttura;
che, in ogni caso, l'appellante non ha fornito alcuna prova della natura di rapporto di lavoro dipendente, espressamente contestata
5 in primo grado;
che non è dimostrato che i contratti depositati in giudizio, peraltro molto risalenti nel tempo (1997 e 2010), fossero ancora in essere al momento in cui fu effettuato l'intervento chirurgico;
che, anche nel caso in cui fossero intercorsi rapporti lavorativi in regime di dipendenza, ciò non potrebbe esimere l'appellante dall'onere di dimostrare che quello specifico intervento sia stato eseguito in qualità di dipendenti della struttura.
Con il secondo motivo, subordinato, l'appellante principale critica l'erronea affermazione del primo giudice di operatività della polizza prestata “in secondo rischio”, oltre il massimale assicurato dalla struttura sanitaria, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa della stessa, per la sola ipotesi di insolvenza.
Sostiene che, in base agli art. 16 n. 2 e 3, qualora l'attività contestata al medico sia svolta all'interno di una struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità, la garanzia di , in assenza di copertura di polizza aziendale a Parte_1 valere anche per il medico, come nel caso di specie, opera in primo rischio soltanto se la struttura versa in stato di insolvenza;
che tanto è riconosciuto anche da Cass. n.
25772/2023 e Cass., 8824/2024; che non è mai stato allegato lo stato di insolvenza della della cui prova è onerato l'assicurato che invoca la polizza, e CP_3 comunque non emerge dal bilancio allegato al fascicolo;
che è errata la motivazione del primo giudice, secondo cui la polizza in questione non potrebbe operare “in secondo rischio” rispetto alla polizza aziendale in quanto l'assicurazione della clinica e l'assicurazione personale del medico garantirebbero “rischi diversi”; che, al contrario, le polizze per la responsabilità civile verso terzi stipulata da una struttura sanitaria, oltre a garantire la responsabilità propria dell'ente ospedaliero, garantiscono anche la responsabilità personale di chi, all'interno di tale ente, presta la propria attività lavorativa.
Rispondono gli appellati che il presupposto dello stato di insolvenza della
[...]
è una condizione di fatto certificabile solo giudizialmente, verificabile solo CP_3 quando si crea un titolo esecutivo nei confronti della SA;
che sarebbe stato CP_3 onere della Compagnia provare l'insussistenza di uno stato di insolvenza della convenuta;
che la struttura sanitaria, nelle more del giudizio Controparte_7 di primo grado, è incorsa in difficoltà economiche che ne hanno determinato la sottoposizione a procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Isernia.
L'appello incidentale e impugnano, in via incidentale, la sentenza, Controparte_1 Controparte_2 anzitutto nella parte in cui afferma la loro responsabilità nella causazione dei danni.
6 Ribadiscono che la loro attività si è limitata all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 26.6.2015, mentre sono completamente estranei all'attività di rimozione del tubo di drenaggio e alla gestione del post-operatorio e del percorso diagnostico e di cura seguito alle dimissioni, avvenute peraltro in assenza di complicazioni o problematiche di sorta, tenuto anche conto che la paziente era seguita dal proprio medico curante, dott.ssa ; che non erano Controparte_4 presenti, né dovevano esserlo, al momento della rimozione del drenaggio, effettuata da altro personale della casa di cura (se infermieristico, sotto la supervisione del medico di turno) a cui solo potrà essere addebitata la negligenza;
che non ebbero mai modo di visitare la paziente, né nel post-operatorio né tantomeno all'atto delle dimissioni, effettuate da altro medico di turno;
che queste circostanze sono state confermate dai testimoni escussi ( e cognata e Testimone_1 Testimone_2 figlia dell'attrice) e dall'interrogatorio formale dell'attrice, la quale ha riferito che dopo le dimissioni continuò ad essere seguita dal proprio medico di fiducia, dott.ssa
, presso la clinica , che le praticò solo delle Controparte_4 CP_3 medicazioni per la fuoriuscita di liquidi maleodoranti e non ritenne di dover dare corso alla richiesta della paziente di effettuare un'ecografia; che anche i consulenti tecnici d'ufficio hanno ravvisato chiari profili di negligenza solo nel comportamento dei sanitari che si occuparono della gestione post-operatoria; che l'eventuale supervisione alle operazioni di rimozione del drenaggio, che la stessa attrice ha dichiarato essere state eseguite dal personale infermieristico, avrebbe dovuto essere effettuata dal personale medico di turno nell'ora e nel giorno in cui tali operazioni furono svolte;
che nei tre giorni successivi, fino alle dimissioni avvenute il 2 luglio, gli effetti della erronea rimozione del drenaggio non si erano affatto manifestati, come comprovato dalla cartella clinica, da cui risulta che la paziente veniva dimessa in buone condizioni di salute;
che, pertanto, non si può imputare ai dottori , né l'inadempimento dell'obbligo di vigilare sulla CP_1 rimozione del drenaggio, né di non aver disposto approfondimenti strumentali diagnostici durante la degenza post-operatoria, dal momento che la presenza di un corpo estraneo all'interno dell'addome è stata rilevata solo a seguito della deiscenza della ferita, verificatasi tempo dopo le dimissioni, quando gli appellanti non avevano avuto più alcun contatto con la paziente, la quale si era rivolta esclusivamente al suo medico di fiducia, dott.ssa . CP_4
Osservano gli appellanti incidentali che, anche a voler riconoscere una qualche forma di responsabilità, il giudice di prime cure avrebbe quantomeno dovuto
7 effettuare un più equo riparto con gli altri convenuti e valutare anche il concorso di colpa della paziente, tenuto conto che sono stati tenuti dall'attrice completamente all'oscuro delle problematiche insorte dopo le dimissioni e non sono stati quindi posti in condizione di disporre i necessari accertamenti.
Gli appellanti incidentali ripropongono, in subordine, la domanda di condanna della società a risarcirli per tutti gli Controparte_3 oneri e pregiudizi dell'eventuale conferma, totale o parziale, della condanna al risarcimento e di contestuale accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto dalla per inoperatività delle polizze. In tale ipotesi la Parte_1 dovrà risarcirli in conseguenza del suo inadempimento Controparte_3 all'obbligo di stipula ed attivazione in loro favore di una copertura assicurativa della responsabilità civile, danno da determinare nella misura del risarcimento e delle spese di giudizio.
costituitasi, eccepisce Controparte_3 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello incidentale nella parte in cui ripropone nei suoi confronti la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno, per carenza dei requisiti prescritti dal novellato art. 342 c.p.c. Nel merito, osserva che non sussiste alcun obbligo assicurativo nei confronti degli appellanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'esame dell'appello incidentale, che verte sulla responsabilità dei dott.ri e è logicamente prioritario rispetto all'appello Controparte_1 Controparte_2 principale, che investe la loro garanzia assicurativa.
I dati certi emersi dall'istruttoria sono i seguenti: i dott.ri e Controparte_1 eseguirono l'intervento chirurgico in data 26.6.2015 presso la SA Controparte_2
” e, al termine dell'intervento, apposero il tubo di drenaggio CP_3 CP_3 CP_3 intraperitoneale;
tre giorni dopo (il 29.6.2015) la cartella clinica registrò la rimozione del drenaggio, alla quale i predetti non parteciparono (la stessa CP_5 ha riferito che la rimozione venne effettuata da personale infermieristico), né
[...] effettuarono un controllo sulla sua corretta esecuzione;
il tubo di drenaggio (che dalla fossa iliaca destra si immetteva in sede gastrica sinistra) non venne rimosso prima dell'uscita della paziente dalla (avvenuta in data 2.7.2015), ma CP_3 rimase nell'addome fino alla sua rimozione in data 11.1.2016.
Gli appellanti incidentali non contestano che la rimozione del drenaggio sia un atto di competenza medica e non infermieristica, come evidenziato dai consulenti
8 tecnici d'ufficio, ma ritengono che esso spetti al personale medico di turno e non ai chirurghi che lo avevano apposto tre giorni prima.
Pertanto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale (la responsabilità del medico operante nella struttura sanitaria ha mantenuto la natura contrattuale anche dopo il decreto-legge 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l.
8.11.2012, n. 189 - c.d. legge Balduzzi -, applicabile ratione temporis), la questione posta dall'appello incidentale consiste nello stabilire se l'obbligo di provvedere alla rimozione del tubo di drenaggio, prima dell'uscita della paziente dalla struttura, o comunque l'obbligo di esercitare il controllo sulla corretta rimozione da parte del personale infermieristico, spetti (anche) ai chirurghi che apposero il tubo di drenaggio o, invece, soltanto ai medici che prestavano servizio nel momento in cui il drenaggio è stato rimosso (il 29 giugno) e al momento delle dimissioni della paziente dalla clinica (il 2 luglio). E dunque, se la mancata rimozione del tubo di drenaggio integra (anche) un loro inadempimento.
Oltre a tale ipotesi, non è configurabile una responsabilità contrattuale dei dott.ri e per inadempimento di un ulteriore obbligo, Controparte_1 Controparte_2 come quello di indagare le cause della deiscenza nel post-operatorio, dato che non risulta la loro presenza nei successivi controlli di presso la Clinica CP_5
” per le medicazioni della ferita e, in particolare, in occasione del CP_3 certificato del 25.9.2015. La stessa attrice, nell'interrogatorio formale, e le testimonianze assunte riferiscono di controlli post-dimissioni effettuate solo dalla dott.ssa . Controparte_4
Orbene, la responsabilità contrattuale del medico che opera nella struttura sanitaria (pubblica o privata), che ha conservato tale natura fino alla legge c.d.
GE (legge l. 8.3.2017, n. 24), non ha la stessa fonte e lo stesso contenuto della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Quest'ultima discende dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria concluso con l'accettazione del paziente nella struttura per un ricovero o una visita ambulatoriale ed è sussumibile nella fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228 c.c. La struttura risponde dell'inadempimento della prestazione medico-professionale di qualsiasi ausiliario, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Prima della legge , la responsabilità contrattuale del Parte_3 medico che operava nella struttura non si basava sul contratto di spedalità, di cui il medico non è parte, derivando il rapporto contrattuale di fatto dal “contatto sociale”,
9 che si determinava nel momento in cui il medico-persona fisica “prendeva in carico” il paziente o comunque instaurava il rapporto terapeutico con esso.
Ciò comporta che il medico della struttura che “prende in carico” il paziente risponde per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie connesse alla “relazione terapeutica” instaurata di fatto con il paziente. Non risponde anche per ogni altra ipotesi di negligente assistenza del paziente ospedalizzato e, in particolare, non risponde per le prestazioni che devono essere eseguite da altro personale medico a cui è affidato il paziente. Diversamente dalla struttura, il chirurgo non è il responsabile della gestione della paziente nel reparto anche per il post-operatorio, né assume il compito di supervisionare la degenza della paziente, salvo che si tratti del medico di turno a cui è affidato il paziente o del primario ospedaliero che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati del reparto, per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire, e di vigilare sull'esatta esecuzione da parte dei medesimi.
Dalle considerazioni che precedono si desume che la responsabilità dei dott.ri e per non aver provveduto alla rimozione del Controparte_1 Controparte_2 tubo di drenaggio, prima dell'uscita della paziente dalla struttura, o comunque per non aver esercitato il controllo sulla corretta rimozione da parte del personale infermieristico, non discende, di per sé, dalla “relazione terapeutica” instaurata con l'affidamento a loro dell'esecuzione dell'intervento chirurgico. Per assumere che erano tenuti ad eseguire la prestazione rimasta inadempiuta non basta dimostrare che si tratta dei medici che eseguirono l'intervento chirurgico. Occorre anche allegare e dimostrare che i due chirurghi erano anche i medici di turno nel reparto al momento in cui è stato riportata, nella cartella clinica, l'annotazione della rimozione del drenaggio (il 29 giugno) e/o nel momento in cui la paziente è stata dimessa (il 2 luglio). Oppure occorre allegare e dimostrare che l'uno o l'altro era investito delle mansioni di primario del reparto, tenuto a vigilare sull'esecuzione della prestazione da parte del medico di turno.
Queste circostanze, contestate dagli odierni appellanti incidentali già nelle difese di primo grado, negando la loro presenza durante tutta la fase post-operatoria e, in particolare, sia al momento della rimozione del tubo di drenaggio sia al momento delle dimissioni della paziente, non sono state allegate, né risultano dalle prove acquisite. La stessa attrice, nell'interrogatorio formale, ha dichiarato che dopo l'intervento non ha più visto i due chirurghi.
10 In mancanza di prova che la rimozione del tubo di drenaggio spettasse al dott.
e/o al dott. l'uno e/o l'altro quale medico di Controparte_1 Controparte_2 turno del reparto al momento della rimozione del drenaggio o al momento delle dimissioni della paziente, l'appello incidentale deve essere accolto.
L'accoglimento dell'appello incidentale, che esclude la responsabilità dei dott.ri e assorbe l'appello principale di Controparte_1 Controparte_2 [...] avendo questa impugnato la sentenza di primo grado solo nella Parte_1 parte in cui la obbliga a pagare anche la quota di responsabilità posta a carico di detti assicurati.
E infatti, l'appello di ha ad oggetto solo la chiamata in Parte_1 garanzia di e e non quella di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 che pure ha proposto domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice, accolta dal giudice di primo grado. L'appellante principale ha espressamente affermato che “la finalità della presente impugnazione” è quella di “evitare che si formi il giudicato sulla pronuncia di operatività delle polizze dei dott.ri e CP_2
”, che “l'appello non riguarderà minimamente la sussistenza Controparte_1 della responsabilità risarcitoria, né il riparto di detta responsabilità tra medici e struttura e tantomeno l'ammontare del danno liquidato, procedendosi alla notifica alle altre parti, attrice in primo grado, clinica e dott.ssa soltanto Controparte_4 ai sensi dell'art. 332 c.p.c.”. Ed ha concluso per la dichiarazione di “inoperatività delle polizze stipulate dai dott.ri e con CP_2 Controparte_1 Parte_1
. Non è, perciò, in discussione la garanzia assicurativa della dott.ssa
[...]
, ma solo quella dei dott.ri e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
Per cui l'affermazione dell'insussistenza della loro responsabilità e, dunque, del presupposto per l'operatività della garanzia assicurativa, assorbe ogni doglianza sull'esclusione della responsabilità affermata dal primo giudice dall'ambito di operatività del rischio assicurato.
In definitiva, entrambi gli appelli devono essere accolti.
Stante l'accoglimento degli appelli, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). La soccombenza di CP_5 nei confronti di e pone a suo carico le
[...] Controparte_1 Controparte_2 spese processuali sostenute da detti convenuti, mentre ricorrono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali sostenute dalla società assicuratrice, sia perché si è costituita in primo grado anche per la chiamata in causa di
11 e non ha impugnato la soccombenza nei suoi confronti, sia perché Controparte_4 gli altri assicurati che l'hanno chiamata in causa, e Controparte_1 CP_2
risultano estranei alla responsabilità medica.
[...]
Vanno, invece, compensate le spese processuali sostenute in secondo grado da
, nei cui confronti la domanda Controparte_3 subordinata di rivalsa riproposta dagli appellanti incidentali risulta assorbita dall'accoglimento dell'appello incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1301/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto:
a. in riforma del capo 1) della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di CP_5 Controparte_1
e Controparte_2
b. in riforma del capo 3), pone l'obbligo del pagamento della somma liquidata nel capo 1) a carico della per la Parte_1 sola quota dell'assicurata ; Controparte_4
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_5 giudizio in favore di e che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
382,50 per spese vive di secondo grado ed € 3.200,00 per onorari di difesa (€
1.600,00 per il primo grado ed € 1.600,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali sostenute da Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio;
[...]
4. compensa interamente le spese processuali sostenute in appello da
[...]
. Controparte_3
Salerno lì 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1301 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in San Cesario sul Panaro (Mo) al Parte_1 corso Libertà n. 53 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Santi ed Ettore Santucci per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ); Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Ascoli e Andrea D'Ascoli per procura a margine della comparsa di risposta di primo grado;
- appellanti incidentali -
, con sede in Pozzilli (Is) alla via Controparte_3 della Elettronica n. 1; rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone per procura allegata alla comparsa di risposta;
); Controparte_4 C.F._3
); CP_5 CodiceFiscale_4 contumaci;
1 - appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5475/2024, pubblicata il 19/11/2024.
FATTI DI CAUSA
In data 26 giugno 2015 fu sottoposta ad un intervento chirurgico di CP_5 isterectomia totale ed annessiectomia bilaterale presso il reparto di ostetricia e ginecologia della di Salerno. Al termine CP_3 CP_3 dell'intervento venne apposto un tubo di drenaggio intraperitoneale.
In data 29 giugno venne rimosso il drenaggio intraperitoneale e il 2 luglio la paziente lasciò la casa di cura in buone condizioni generali.
Nei tre mesi successivi si recò a controllo presso la Clinica CP_5 [...]
per le medicazioni della ferita che, nel frattempo, presentava una CP_3
“deiscenza” (certificato del 25 settembre). Il 10 ottobre l'ecografia dei tessuti molli della regione addominale evidenziò la presenza di “due aree fistolose dal quale fuoriesce materiale purulento”. Dopo una visita specialistica (il 17 novembre), una seconda ecografia dei tessuti molli della parete addominale, effettuata il 5 dicembre, rilevò “due immagini a doppio binario riferibili verosimilmente a corpo estraneo”.
La rx-grafia della pelvi del 14 dicembre confermò la presenza di un catetere e, il giorno successivo, il medico a cui si era rivolto la diagnosticò con certezza CP_5 la presenza di un “corpo estraneo (tubo di drenaggio) parete addominale”, consigliando il ricovero per la rimozione. Il corpo estraneo intraddominale (tubo di drenaggio di silicone) venne rimosso in data 11 gennaio 2016 presso la
[...]
di Salerno, praticando una “incisione mediana sottoombelicale Controparte_6 sulla pregressa incisione”.
La sentenza di primo grado
In base a questa ricostruzione documentale, operata tramite la consulenza tecnica d'ufficio, la sentenza in oggetto afferma la sussistenza della colpa dei sanitari convenuti (i dott.ri , e ) per non Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 aver rimosso il tubo di drenaggio intraperitoneale apposto al termine dell'intervento chirurgico e per omesso di indagare le cause della deiscenza post-operatoria, nonché la sussistenza della loro responsabilità contrattuale, e di quella della struttura sanitaria ), avendo accertato che la Controparte_3 presenza del corpo estraneo ha causato un evento di danno consistente in un processo infiammatorio della parete addominale con formazione di un ascesso, fistolizzazione superficiale e deiscenza della ferita chirurgica.
2 Il giudice di primo grado espone che la dimenticanza di un corpo estraneo nell'organismo di un paziente dopo un intervento chirurgico rappresenta un errore grave e inescusabile;
che la circostanza che la rimozione del drenaggio del 29 giugno sia stata eseguita da personale infermieristico non esonera da responsabilità il personale medico, trattandosi di un atto di competenza medica e non infermieristica;
che la corretta asportazione doveva essere verificata dal medico che ha dimesso la paziente e da quelli che la visitarono nei controlli ambulatoriali;
che l'assunto del Ctp, secondo cui la deiscenza della ferita chirurgica sarebbe riconducibile a fattori eziologici indipendenti dalla persistenza del tubo di drenaggio, non ha fondamento, dato che i consulenti d'ufficio hanno accertato che la persistenza del drenaggio intraddominale diede luogo ad un processo infiammatorio con conseguente formazione di un ascesso e fistolizzazione superficiale che andava più accuratamente indagata, anche con una semplice ecografia;
che la permanenza del tubo di drenaggio con il relativo quadro infiammatorio costituisce il fattore eziologico preponderante per la deiscenza della ferita chirurgica, in assenza di altre cause rintracciabili nella documentazione sanitaria esibita;
che, oltre ai chirurghi (dott.ri e Controparte_1 CP_2
e alla struttura privata, deve rispondere dei danni anche il medico dell'attrice
[...]
(la dott.ssa per aver minimizzato la deiscenza della ferita, Controparte_4 rifiutando di sottoporre la paziente ad esami strumentali e rendendosi disponibile solo per ulteriori medicazioni;
che ciascun convenuto ha contribuito in egual misura alla causazione del danno, senza che la condotta colposa di taluno abbia rivestito un ruolo maggiore rispetto alle condotte degli altri, per cui nei rapporti interni va attribuita una quota di responsabilità pari al 25%.
In ordine al danno da liquidare, il giudice di prime cure applica la tabella delle menomazioni c.d. “micropermanenti” 2024-2025, ex artt. 138-139 del Codice delle
Assicurazioni private, tenuto conto dell'età della paziente alla data del sinistro (57 anni), riconosce una percentuale del 2% di invalidità permanente (€ 1.594,31), n. 3 giorni di invalidità temporanea totale (€ 165,72 - indennità giornaliera € 55,24 -), n.
194 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (€ 2.679,14), il danno morale nella percentuale del 33,33% (€ 1.479,58) e spese mediche (€ 346,15), per un totale di € 6.264,90.
Il giudice di primo grado afferma, inoltre, che la compagnia chiamata in causa è tenuta a risarcire il danno per le quote dei sanitari che l'hanno evocata in giudizio, essendo infondate le sue eccezioni di inoperatività della polizza. Osserva che l'art. 3 16 della polizza prevede che la garanzia assicurativa copre i danni che superino il massimale assicurato dalla polizza assicurativa stipulata dalla struttura sanitaria e che, nel caso in cui la struttura non abbia stipulato una polizza per il periodo in cui si verifica l'evento dannoso, la polizza stipulata dai medici assicurati è operativa soltanto in caso di insolvenza dell'ente; che, secondo la società di assicurazioni non ricorrono le condizioni di operatività della polizza, ex art. 16 del contratto, poiché non risulta che la avesse stipulato una polizza assicurativa che Controparte_7 coprisse i danni causati dai suoi dipendenti, né che fosse insolvente;
che, tuttavia, la
Suprema Corte (Cass., 21.11.2019, n. 30314) ha escluso la validità ed operatività della clausola c.d. “a secondo rischio”, precisando che, se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”, la quale presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza;
che l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile della struttura in cui il medico si trova a operare;
che l'assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo, mentre l'assicurazione della responsabilità civile della clinica copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria e a nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica quanto quella del medico possano sorgere dal medesimo fatto illecito che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno;
che, in base a tale principio di diritto, la è tenuta Parte_2
a risarcire i danni causati dal fatto illecito dei suoi assicurati, in forza della polizza che assicura un rischio diverso rispetto a quello della struttura sanitaria, benché il fatto illecito, generativo del risarcimento danni, sia il medesimo.
In base a tali motivi, la sentenza di primo grado condanna la struttura sanitaria e i sanitari convenuti, in solido tra Controparte_3 loro, al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di parte attrice, liquidato in € 6.264,90 (capo 1); ripartisce le quote di responsabilità dei convenuti, nei rapporti interni, in misura del 25% cadauno (capo 2); pone l'obbligo del pagamento della somma indicata nel capo 1) a carico della terza chiamata,
[...]
in forza delle polizze assicurative stipulate dai convenuti per le loro Parte_1 rispettive quote (capo 3); condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di
4 parte attrice delle spese processuali (capo 4), compensando integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti (capo 5).
L'appello principale e la risposta degli appellati
La società propone appello avverso la sentenza e, Parte_1 con un primo motivo di impugnazione, censura l'omessa pronuncia sull'eccezione principale proposta in primo grado, ossia l'inoperatività della garanzia assicurativa dei dott.ri e con riguardo ai danni cagionati Controparte_1 Controparte_2 nell'esercizio di attività da loro svolta alle dipendenze di una struttura sanitaria.
Deduce che i contratti di assicurazione dei dott.ri e Controparte_1 CP_2 prevedono la copertura unicamente per le responsabilità conseguenti
[...] all'attività dichiarata dagli assicurati nei frontespizi di polizza (art. 16); che l'attività dichiarata dal dott. e dal dott. è soltanto quella Controparte_2 Controparte_1 di “libero professionista”; che, pertanto, tutte le attività “non dichiarate” dai medici in polizza non potevano rientrare nell'oggetto della garanzia;
che i contratti di lavoro stipulati dai dott.ri e con CP_2 Controparte_1 Controparte_3 dimostrano che non svolsero l'attività in qualità di liberi professionisti, bensì quali dipendenti della clinica, e ciò non è stato neppure contestato in giudizio;
che il giudice di prime cure si è concentrato sulle questioni di operatività delle polizze in primo e secondo rischio, non pronunciandosi, invece, sul nodo centrale dell'eccezione, relativo alla diversità tra l'oggetto del rischio assicurato dai medici
(attività libero professionale) e quello in concreto produttivo dell'evento dannoso
(attività di medico dipendente).
Gli appellati e rispondono che l'art. 16 della Controparte_1 Controparte_2 polizza stabilisce testualmente che “Qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, SA di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”; che, pertanto, la natura del rapporto di lavoro (subordinato o meno) con la casa di cura non ha rilievo ai fini dell'operatività della polizza, occorrendo solo valutare se la copertura assicurativa operi in primo o secondo rischio, a seconda se la struttura sanitaria abbia stipulato o meno una polizza a garanzia dei danni cagionati dai medici operanti nella sua struttura;
che, in ogni caso, l'appellante non ha fornito alcuna prova della natura di rapporto di lavoro dipendente, espressamente contestata
5 in primo grado;
che non è dimostrato che i contratti depositati in giudizio, peraltro molto risalenti nel tempo (1997 e 2010), fossero ancora in essere al momento in cui fu effettuato l'intervento chirurgico;
che, anche nel caso in cui fossero intercorsi rapporti lavorativi in regime di dipendenza, ciò non potrebbe esimere l'appellante dall'onere di dimostrare che quello specifico intervento sia stato eseguito in qualità di dipendenti della struttura.
Con il secondo motivo, subordinato, l'appellante principale critica l'erronea affermazione del primo giudice di operatività della polizza prestata “in secondo rischio”, oltre il massimale assicurato dalla struttura sanitaria, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa della stessa, per la sola ipotesi di insolvenza.
Sostiene che, in base agli art. 16 n. 2 e 3, qualora l'attività contestata al medico sia svolta all'interno di una struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità, la garanzia di , in assenza di copertura di polizza aziendale a Parte_1 valere anche per il medico, come nel caso di specie, opera in primo rischio soltanto se la struttura versa in stato di insolvenza;
che tanto è riconosciuto anche da Cass. n.
25772/2023 e Cass., 8824/2024; che non è mai stato allegato lo stato di insolvenza della della cui prova è onerato l'assicurato che invoca la polizza, e CP_3 comunque non emerge dal bilancio allegato al fascicolo;
che è errata la motivazione del primo giudice, secondo cui la polizza in questione non potrebbe operare “in secondo rischio” rispetto alla polizza aziendale in quanto l'assicurazione della clinica e l'assicurazione personale del medico garantirebbero “rischi diversi”; che, al contrario, le polizze per la responsabilità civile verso terzi stipulata da una struttura sanitaria, oltre a garantire la responsabilità propria dell'ente ospedaliero, garantiscono anche la responsabilità personale di chi, all'interno di tale ente, presta la propria attività lavorativa.
Rispondono gli appellati che il presupposto dello stato di insolvenza della
[...]
è una condizione di fatto certificabile solo giudizialmente, verificabile solo CP_3 quando si crea un titolo esecutivo nei confronti della SA;
che sarebbe stato CP_3 onere della Compagnia provare l'insussistenza di uno stato di insolvenza della convenuta;
che la struttura sanitaria, nelle more del giudizio Controparte_7 di primo grado, è incorsa in difficoltà economiche che ne hanno determinato la sottoposizione a procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Isernia.
L'appello incidentale e impugnano, in via incidentale, la sentenza, Controparte_1 Controparte_2 anzitutto nella parte in cui afferma la loro responsabilità nella causazione dei danni.
6 Ribadiscono che la loro attività si è limitata all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 26.6.2015, mentre sono completamente estranei all'attività di rimozione del tubo di drenaggio e alla gestione del post-operatorio e del percorso diagnostico e di cura seguito alle dimissioni, avvenute peraltro in assenza di complicazioni o problematiche di sorta, tenuto anche conto che la paziente era seguita dal proprio medico curante, dott.ssa ; che non erano Controparte_4 presenti, né dovevano esserlo, al momento della rimozione del drenaggio, effettuata da altro personale della casa di cura (se infermieristico, sotto la supervisione del medico di turno) a cui solo potrà essere addebitata la negligenza;
che non ebbero mai modo di visitare la paziente, né nel post-operatorio né tantomeno all'atto delle dimissioni, effettuate da altro medico di turno;
che queste circostanze sono state confermate dai testimoni escussi ( e cognata e Testimone_1 Testimone_2 figlia dell'attrice) e dall'interrogatorio formale dell'attrice, la quale ha riferito che dopo le dimissioni continuò ad essere seguita dal proprio medico di fiducia, dott.ssa
, presso la clinica , che le praticò solo delle Controparte_4 CP_3 medicazioni per la fuoriuscita di liquidi maleodoranti e non ritenne di dover dare corso alla richiesta della paziente di effettuare un'ecografia; che anche i consulenti tecnici d'ufficio hanno ravvisato chiari profili di negligenza solo nel comportamento dei sanitari che si occuparono della gestione post-operatoria; che l'eventuale supervisione alle operazioni di rimozione del drenaggio, che la stessa attrice ha dichiarato essere state eseguite dal personale infermieristico, avrebbe dovuto essere effettuata dal personale medico di turno nell'ora e nel giorno in cui tali operazioni furono svolte;
che nei tre giorni successivi, fino alle dimissioni avvenute il 2 luglio, gli effetti della erronea rimozione del drenaggio non si erano affatto manifestati, come comprovato dalla cartella clinica, da cui risulta che la paziente veniva dimessa in buone condizioni di salute;
che, pertanto, non si può imputare ai dottori , né l'inadempimento dell'obbligo di vigilare sulla CP_1 rimozione del drenaggio, né di non aver disposto approfondimenti strumentali diagnostici durante la degenza post-operatoria, dal momento che la presenza di un corpo estraneo all'interno dell'addome è stata rilevata solo a seguito della deiscenza della ferita, verificatasi tempo dopo le dimissioni, quando gli appellanti non avevano avuto più alcun contatto con la paziente, la quale si era rivolta esclusivamente al suo medico di fiducia, dott.ssa . CP_4
Osservano gli appellanti incidentali che, anche a voler riconoscere una qualche forma di responsabilità, il giudice di prime cure avrebbe quantomeno dovuto
7 effettuare un più equo riparto con gli altri convenuti e valutare anche il concorso di colpa della paziente, tenuto conto che sono stati tenuti dall'attrice completamente all'oscuro delle problematiche insorte dopo le dimissioni e non sono stati quindi posti in condizione di disporre i necessari accertamenti.
Gli appellanti incidentali ripropongono, in subordine, la domanda di condanna della società a risarcirli per tutti gli Controparte_3 oneri e pregiudizi dell'eventuale conferma, totale o parziale, della condanna al risarcimento e di contestuale accoglimento, totale o parziale, dell'appello proposto dalla per inoperatività delle polizze. In tale ipotesi la Parte_1 dovrà risarcirli in conseguenza del suo inadempimento Controparte_3 all'obbligo di stipula ed attivazione in loro favore di una copertura assicurativa della responsabilità civile, danno da determinare nella misura del risarcimento e delle spese di giudizio.
costituitasi, eccepisce Controparte_3 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello incidentale nella parte in cui ripropone nei suoi confronti la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno, per carenza dei requisiti prescritti dal novellato art. 342 c.p.c. Nel merito, osserva che non sussiste alcun obbligo assicurativo nei confronti degli appellanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'esame dell'appello incidentale, che verte sulla responsabilità dei dott.ri e è logicamente prioritario rispetto all'appello Controparte_1 Controparte_2 principale, che investe la loro garanzia assicurativa.
I dati certi emersi dall'istruttoria sono i seguenti: i dott.ri e Controparte_1 eseguirono l'intervento chirurgico in data 26.6.2015 presso la SA Controparte_2
” e, al termine dell'intervento, apposero il tubo di drenaggio CP_3 CP_3 CP_3 intraperitoneale;
tre giorni dopo (il 29.6.2015) la cartella clinica registrò la rimozione del drenaggio, alla quale i predetti non parteciparono (la stessa CP_5 ha riferito che la rimozione venne effettuata da personale infermieristico), né
[...] effettuarono un controllo sulla sua corretta esecuzione;
il tubo di drenaggio (che dalla fossa iliaca destra si immetteva in sede gastrica sinistra) non venne rimosso prima dell'uscita della paziente dalla (avvenuta in data 2.7.2015), ma CP_3 rimase nell'addome fino alla sua rimozione in data 11.1.2016.
Gli appellanti incidentali non contestano che la rimozione del drenaggio sia un atto di competenza medica e non infermieristica, come evidenziato dai consulenti
8 tecnici d'ufficio, ma ritengono che esso spetti al personale medico di turno e non ai chirurghi che lo avevano apposto tre giorni prima.
Pertanto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale (la responsabilità del medico operante nella struttura sanitaria ha mantenuto la natura contrattuale anche dopo il decreto-legge 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l.
8.11.2012, n. 189 - c.d. legge Balduzzi -, applicabile ratione temporis), la questione posta dall'appello incidentale consiste nello stabilire se l'obbligo di provvedere alla rimozione del tubo di drenaggio, prima dell'uscita della paziente dalla struttura, o comunque l'obbligo di esercitare il controllo sulla corretta rimozione da parte del personale infermieristico, spetti (anche) ai chirurghi che apposero il tubo di drenaggio o, invece, soltanto ai medici che prestavano servizio nel momento in cui il drenaggio è stato rimosso (il 29 giugno) e al momento delle dimissioni della paziente dalla clinica (il 2 luglio). E dunque, se la mancata rimozione del tubo di drenaggio integra (anche) un loro inadempimento.
Oltre a tale ipotesi, non è configurabile una responsabilità contrattuale dei dott.ri e per inadempimento di un ulteriore obbligo, Controparte_1 Controparte_2 come quello di indagare le cause della deiscenza nel post-operatorio, dato che non risulta la loro presenza nei successivi controlli di presso la Clinica CP_5
” per le medicazioni della ferita e, in particolare, in occasione del CP_3 certificato del 25.9.2015. La stessa attrice, nell'interrogatorio formale, e le testimonianze assunte riferiscono di controlli post-dimissioni effettuate solo dalla dott.ssa . Controparte_4
Orbene, la responsabilità contrattuale del medico che opera nella struttura sanitaria (pubblica o privata), che ha conservato tale natura fino alla legge c.d.
GE (legge l. 8.3.2017, n. 24), non ha la stessa fonte e lo stesso contenuto della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Quest'ultima discende dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria concluso con l'accettazione del paziente nella struttura per un ricovero o una visita ambulatoriale ed è sussumibile nella fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228 c.c. La struttura risponde dell'inadempimento della prestazione medico-professionale di qualsiasi ausiliario, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Prima della legge , la responsabilità contrattuale del Parte_3 medico che operava nella struttura non si basava sul contratto di spedalità, di cui il medico non è parte, derivando il rapporto contrattuale di fatto dal “contatto sociale”,
9 che si determinava nel momento in cui il medico-persona fisica “prendeva in carico” il paziente o comunque instaurava il rapporto terapeutico con esso.
Ciò comporta che il medico della struttura che “prende in carico” il paziente risponde per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie connesse alla “relazione terapeutica” instaurata di fatto con il paziente. Non risponde anche per ogni altra ipotesi di negligente assistenza del paziente ospedalizzato e, in particolare, non risponde per le prestazioni che devono essere eseguite da altro personale medico a cui è affidato il paziente. Diversamente dalla struttura, il chirurgo non è il responsabile della gestione della paziente nel reparto anche per il post-operatorio, né assume il compito di supervisionare la degenza della paziente, salvo che si tratti del medico di turno a cui è affidato il paziente o del primario ospedaliero che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati del reparto, per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire, e di vigilare sull'esatta esecuzione da parte dei medesimi.
Dalle considerazioni che precedono si desume che la responsabilità dei dott.ri e per non aver provveduto alla rimozione del Controparte_1 Controparte_2 tubo di drenaggio, prima dell'uscita della paziente dalla struttura, o comunque per non aver esercitato il controllo sulla corretta rimozione da parte del personale infermieristico, non discende, di per sé, dalla “relazione terapeutica” instaurata con l'affidamento a loro dell'esecuzione dell'intervento chirurgico. Per assumere che erano tenuti ad eseguire la prestazione rimasta inadempiuta non basta dimostrare che si tratta dei medici che eseguirono l'intervento chirurgico. Occorre anche allegare e dimostrare che i due chirurghi erano anche i medici di turno nel reparto al momento in cui è stato riportata, nella cartella clinica, l'annotazione della rimozione del drenaggio (il 29 giugno) e/o nel momento in cui la paziente è stata dimessa (il 2 luglio). Oppure occorre allegare e dimostrare che l'uno o l'altro era investito delle mansioni di primario del reparto, tenuto a vigilare sull'esecuzione della prestazione da parte del medico di turno.
Queste circostanze, contestate dagli odierni appellanti incidentali già nelle difese di primo grado, negando la loro presenza durante tutta la fase post-operatoria e, in particolare, sia al momento della rimozione del tubo di drenaggio sia al momento delle dimissioni della paziente, non sono state allegate, né risultano dalle prove acquisite. La stessa attrice, nell'interrogatorio formale, ha dichiarato che dopo l'intervento non ha più visto i due chirurghi.
10 In mancanza di prova che la rimozione del tubo di drenaggio spettasse al dott.
e/o al dott. l'uno e/o l'altro quale medico di Controparte_1 Controparte_2 turno del reparto al momento della rimozione del drenaggio o al momento delle dimissioni della paziente, l'appello incidentale deve essere accolto.
L'accoglimento dell'appello incidentale, che esclude la responsabilità dei dott.ri e assorbe l'appello principale di Controparte_1 Controparte_2 [...] avendo questa impugnato la sentenza di primo grado solo nella Parte_1 parte in cui la obbliga a pagare anche la quota di responsabilità posta a carico di detti assicurati.
E infatti, l'appello di ha ad oggetto solo la chiamata in Parte_1 garanzia di e e non quella di , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 che pure ha proposto domanda di manleva nei confronti della società assicuratrice, accolta dal giudice di primo grado. L'appellante principale ha espressamente affermato che “la finalità della presente impugnazione” è quella di “evitare che si formi il giudicato sulla pronuncia di operatività delle polizze dei dott.ri e CP_2
”, che “l'appello non riguarderà minimamente la sussistenza Controparte_1 della responsabilità risarcitoria, né il riparto di detta responsabilità tra medici e struttura e tantomeno l'ammontare del danno liquidato, procedendosi alla notifica alle altre parti, attrice in primo grado, clinica e dott.ssa soltanto Controparte_4 ai sensi dell'art. 332 c.p.c.”. Ed ha concluso per la dichiarazione di “inoperatività delle polizze stipulate dai dott.ri e con CP_2 Controparte_1 Parte_1
. Non è, perciò, in discussione la garanzia assicurativa della dott.ssa
[...]
, ma solo quella dei dott.ri e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
Per cui l'affermazione dell'insussistenza della loro responsabilità e, dunque, del presupposto per l'operatività della garanzia assicurativa, assorbe ogni doglianza sull'esclusione della responsabilità affermata dal primo giudice dall'ambito di operatività del rischio assicurato.
In definitiva, entrambi gli appelli devono essere accolti.
Stante l'accoglimento degli appelli, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). La soccombenza di CP_5 nei confronti di e pone a suo carico le
[...] Controparte_1 Controparte_2 spese processuali sostenute da detti convenuti, mentre ricorrono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali sostenute dalla società assicuratrice, sia perché si è costituita in primo grado anche per la chiamata in causa di
11 e non ha impugnato la soccombenza nei suoi confronti, sia perché Controparte_4 gli altri assicurati che l'hanno chiamata in causa, e Controparte_1 CP_2
risultano estranei alla responsabilità medica.
[...]
Vanno, invece, compensate le spese processuali sostenute in secondo grado da
, nei cui confronti la domanda Controparte_3 subordinata di rivalsa riproposta dagli appellanti incidentali risulta assorbita dall'accoglimento dell'appello incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1301/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto:
a. in riforma del capo 1) della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di CP_5 Controparte_1
e Controparte_2
b. in riforma del capo 3), pone l'obbligo del pagamento della somma liquidata nel capo 1) a carico della per la Parte_1 sola quota dell'assicurata ; Controparte_4
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_5 giudizio in favore di e che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
382,50 per spese vive di secondo grado ed € 3.200,00 per onorari di difesa (€
1.600,00 per il primo grado ed € 1.600,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. compensa interamente le spese processuali sostenute da Parte_1
in entrambi i gradi di giudizio;
[...]
4. compensa interamente le spese processuali sostenute in appello da
[...]
. Controparte_3
Salerno lì 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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