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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Sant'Omero il 14.5.1987, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Antonino Cerella C.F._1
E
, n. ad Atessa il 12.7.1982, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Ugo D'Ippolito
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 21.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 12.5.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
21.2.2025, del seguente preciso tenore:
i coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 la casa coniugale ubicata in Tornareccio alla Via Giovanni XXIII° n. 2, condotta in locazione dal Sig. resterà assegnata allo stesso con tutte le Parte_2 relative pertinenze ivi compresi i mobili che l'arredano, stoviglie, batteria da cucina ed altro anche se qui non menzionato, mentre la Sig.ra Parte_1 trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minori, presso altro immobile ubicato in Tornareccio alla Via Benedetto Croce n. 14 sostenendone i relativi costi. La Sig.ra preleverà dalla predetta abitazione tutti i propri effetti Pt_1 personali, le regalie alla stessa donate dai propri parenti in occasione del matrimonio, nonché un televisore che la stessa restituirà al Sig. Parte_2 non appena avrà la possibilità di acquistarne uno nuovo. Il Sig. si Parte_2 impegna, altresì, ad effettuare la voltura Enel attualmente intestata alla Sig.ra
Parte_1
Per_
i figli minori , e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_2 Per_3 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento alternato;
per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Sarà onere di questi ultimi tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli minori;
I predetti minori staranno con la madre dal lunedì al venerdì mattina e con il padre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Inoltre staranno con la madre un week end al mese e la settimana antecedente il predetto week end la Sig.ra si impegna ad accompagnare i minori dal padre tutti i pomeriggi Parte_1
(dal lunedì al venerdì) sino alle 22:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della volontà dei minori;
Per quanto riguarda le festività Natalizie, i figli minori trascorreranno a partire dal corrente anno (2025): con il padre l'8 dicembre ed il 24 dicembre, con la madre il 25 ed il 26 dicembre, con il padre il 31 dicembre e 1 gennaio e con la madre l'Epifania; l'anno successivo sarà esattamente il contrario;
Per_ durante le vacanza Pasquali i minori , e trascorreranno, ad Per_2 Per_3 anni alterni, con il padre dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua (a partire dal corrente anno) e con la madre dal lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola.
pagina 2 di 4 In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli almeno Parte_2
20 giorni (anche non consecutivi) nel periodo ricompreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra essi genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno i figli, nonché le date di partenza e di ritorno;
La festa della mamma e la festa del papà, nonché i rispettivi compleanni di essi genitori, saranno trascorsi dai minori con il genitore festeggiato indipendentemente da ogni altra previsione;
la festa di compleanno dei minori, invece, sarà festeggiata con entrambi i genitori, salvo diversi ed ulteriori accordi tra le parti;
il signor , si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Parte_2
Per_ mantenimento dei figli minori , e la somma mensile complessiva Per_2 Per_3 di euro 600,00 (euro duecento per ciascun figlio), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% per le spese straordinarie sostenute per i figli secondo le elencazioni e modalità di richiesta rimborso e pagamenti disciplinati nelle Linee
Guida CNF da considerarsi parte integrante del presente ricorso, il cui contenuto si ha per integralmente ritrascritto.
Nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto nei confronti dell'uno o dell'altro coniuge;
L'assegno unico ed ogni altro emolumento spettante ai minori sarà percepito nella misura del 50% tra essi genitori;
Si precisa, altresì, che ciascuna parte avrà la facoltà di richiedere la modifica delle condizioni economiche quì concordate, qualora nel tempo mutassero i relativi equilibri e/o comunque per giustificati motivi legittimanti la revisione del contributo economico medesimo;
L'autovettura Fiat 600 targata BD4345B, di proprietà del , verrà Parte_2 assegnata ed intestata in modo esclusivo alla moglie , il tutto a Parte_1 titolo gratuito con a carico di quest'ultima unicamente i costi di passaggio di proprietà che dovrà essere effettuato entro il 30.05.2025; correlativamente la pagina 3 di 4 Tg. EK476AG, ugualmente di proprietà del Sig. CP_1 Parte_2 resterà assegnata allo stesso;
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
Il Sig. si obbliga altresì alla restituzione in favore della Sig.ra Parte_2 di tutti gli account ad Ella intestati, quest'ultima rinuncerà al Parte_1 conto corrente bancario cointestato, rilasciando sin d'ora dichiarazione di non aver diritti da rivendicare in proposito;
Con il presente accordo le parti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto economico preesistente e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Tornareccio (Anno 2010 n.
9 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 14.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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