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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 960/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Ester Ferrari Morandi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente - CP_2
Contumace
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che in virtù delle patologie di cui in Parte_1 motivazione deve ritenersi invalido civile al 70% con decorrenza dal mese di luglio pagina 1 di 5 2023 con conseguente diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' CP_1
4. Nulla sulle spese processuali tra il ricorrente e la CP_3
5. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1056/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 24.02.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' e la , in CP_1 Pt_2 persona dei legali rappresentanti pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, in ragione delle patologie di cui è affetto, ha diritto, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), alla pensione di inabilità per gli invalidi civile o all'assegno di assistenza mensile di cui agli artt. 12 e 13 L. 118/1971 ovvero all'esenzione parziale dal pagamento della quota di spesa sanitaria ai sensi degli artt. 5 L. 407/1990 e 6 DMS 1.02.1991. Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' il 7.12.2020 e che la CMC CP_1 dell'Istituto all'esito della visita del 9.12.2021 lo riconosceva invalido al 46%. Presentava quindi ricorso di ATPO, iscritto al n. 1056/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal
Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in ragione dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
La 6 benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento pagina 2 di 5 incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1056/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente certificate dalla documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito ed corso di causa. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma
è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presene giudizio la Dr.ssa previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e sottoposto il ricorrente a nuova visita medico-legale, riferisce che all'esito della prima perizia aveva posto la seguente diagnosi: Esiti di plurimi eventi fratturativi (femore dx, calcagno sin, V metacarpo dx, tibia e perone sinistro) dei quali alcuni chirurgicamente trattati, con esiti algo-funzionali di entità lieve-moderata; Discectomia L4-L5 per ernia discale, recidivata e ritrattata chirurgicamente;
Cardiopatia ipertensiva anamnestica;
Stato ansioso reattivo, giudicando il ricorrente invalido civile nella misura del 46%. Precisa che all'epoca non erano obiettivati segni e/ o sintomi idonei a confermare la Cardiopatia ipertensiva riferita pertanto anamnestica, in assenza di indagini diagnostiche volte a confermare la ascrivibilità alla II Classe NYHA che risultava da un'unica certificazione del 30.11.2020.
pagina 3 di 5 Per tale ragione non aveva ritenuto di disporre approfondimenti diagnostici. Ribadisce inoltre che lo stato ansioso reattivo in terapia occasionale con ansiolitici è ben altra patologia dalla sindrome depressiva endoreattiva, entità nosologica ben precisa contemplata nel D.M. del 05.02.92, che non risulta essere mai stata certificata in sede specialistica ma unicamente allegata dal ricorrente nelle doglianze anamnestiche, ed essendo stata ritenuta meritevole di “terapia ansiolitica al bisogno” dallo stesso Dr. stensore delle note. Per_2
Ciò posto evidenzia che nel luglio del 2024 il è stato è stato sottoposto presso Parte_1
l'Istituto Rizzoli di Bologna al 3° intervento chirurgico a carico del rachide lombare per ennesima recidiva di ernia discale associata ad instabilità vertebrale. Nell'occasione veniva apposto un distanziatore vertebrale L4-L5 ed effettuata artrodesi al fine di stabilizzare in via definitiva l'instabilità responsabile della algo-disfunzionalità a tale livello. L'intervento è stato tuttavia gravato da complicanze settiche che hanno imposto l'impiego di antibioticoterapia volta a risolvere la compromissione infettiva del disco intervertebrale. La necessità della precoce sospensione di tale terapia in relazione a manifestazioni allergiche ha con ogni evidenza indotto un prolungamento del tempo necessario alla ripresa funzionale, rilevandosi a tutt'oggi severe implicazioni articolari del rachide dorso-lombare tuttavia in riferito, progressivo miglioramento. Infine rileva che dalla visione della RM dell'ottobre 2024 si rileva presenza di vistoso infarto osseo in sede tibiale distale con alterazioni algodistrofiche ed estesa condropatia.
Pone quindi la diagnosi attuale di: Importanti esiti algo-funzionali di triplice intervento per ernia discale e spondilolistesi L4-L5; Subanchilosi tibiotarsica sinistra in esito a frattura pluriframmentaria del collo piede;
Remota frattura di femore destro;
Pregressa frattura del V metacarpo destro trattata chirurgicamente e viziosamente consolidata. ardiopatia ipertensiva anamnestica. Stato ansioso in occasionale terapia farmacologica.
Conclude quindi che con riferimento alle tabelle di legge (ed in particolare ai codici 7010 che prevede per l'anchilosi del rachide lombare una valutazione pari al 40% e 7210 per la subanchilosi della tibio-tarsica) ed applicandosi il calcolo riduzionistico si perviene ad una invalidità complessiva del 70% con decorrenza dal mese di luglio 2023.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
pagina 4 di 5 Il ricorso di merito è, quindi, solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
L'esito sfavorevole del procedimento di ATPO e l'esito parzialmente favorevole del presente giudizio, peraltro con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra il ricorrente e l' . CP_1
Nulla sulle spese processuali tra il ricorrente e la contumace. CP_3
spese processuali tra il ricorrente e l' CP_1
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' anche tenuto conto del fatto che la ricorrente possiede i requisiti per poter CP_1 beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 960/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Ester Ferrari Morandi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente - CP_2
Contumace
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che in virtù delle patologie di cui in Parte_1 motivazione deve ritenersi invalido civile al 70% con decorrenza dal mese di luglio pagina 1 di 5 2023 con conseguente diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento della quota di spesa sanitaria.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' CP_1
4. Nulla sulle spese processuali tra il ricorrente e la CP_3
5. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1056/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 24.02.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' e la , in CP_1 Pt_2 persona dei legali rappresentanti pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, in ragione delle patologie di cui è affetto, ha diritto, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), alla pensione di inabilità per gli invalidi civile o all'assegno di assistenza mensile di cui agli artt. 12 e 13 L. 118/1971 ovvero all'esenzione parziale dal pagamento della quota di spesa sanitaria ai sensi degli artt. 5 L. 407/1990 e 6 DMS 1.02.1991. Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' il 7.12.2020 e che la CMC CP_1 dell'Istituto all'esito della visita del 9.12.2021 lo riconosceva invalido al 46%. Presentava quindi ricorso di ATPO, iscritto al n. 1056/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal
Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in ragione dell'aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
La 6 benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento pagina 2 di 5 incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1056/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente certificate dalla documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito ed corso di causa. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma
è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presene giudizio la Dr.ssa previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e sottoposto il ricorrente a nuova visita medico-legale, riferisce che all'esito della prima perizia aveva posto la seguente diagnosi: Esiti di plurimi eventi fratturativi (femore dx, calcagno sin, V metacarpo dx, tibia e perone sinistro) dei quali alcuni chirurgicamente trattati, con esiti algo-funzionali di entità lieve-moderata; Discectomia L4-L5 per ernia discale, recidivata e ritrattata chirurgicamente;
Cardiopatia ipertensiva anamnestica;
Stato ansioso reattivo, giudicando il ricorrente invalido civile nella misura del 46%. Precisa che all'epoca non erano obiettivati segni e/ o sintomi idonei a confermare la Cardiopatia ipertensiva riferita pertanto anamnestica, in assenza di indagini diagnostiche volte a confermare la ascrivibilità alla II Classe NYHA che risultava da un'unica certificazione del 30.11.2020.
pagina 3 di 5 Per tale ragione non aveva ritenuto di disporre approfondimenti diagnostici. Ribadisce inoltre che lo stato ansioso reattivo in terapia occasionale con ansiolitici è ben altra patologia dalla sindrome depressiva endoreattiva, entità nosologica ben precisa contemplata nel D.M. del 05.02.92, che non risulta essere mai stata certificata in sede specialistica ma unicamente allegata dal ricorrente nelle doglianze anamnestiche, ed essendo stata ritenuta meritevole di “terapia ansiolitica al bisogno” dallo stesso Dr. stensore delle note. Per_2
Ciò posto evidenzia che nel luglio del 2024 il è stato è stato sottoposto presso Parte_1
l'Istituto Rizzoli di Bologna al 3° intervento chirurgico a carico del rachide lombare per ennesima recidiva di ernia discale associata ad instabilità vertebrale. Nell'occasione veniva apposto un distanziatore vertebrale L4-L5 ed effettuata artrodesi al fine di stabilizzare in via definitiva l'instabilità responsabile della algo-disfunzionalità a tale livello. L'intervento è stato tuttavia gravato da complicanze settiche che hanno imposto l'impiego di antibioticoterapia volta a risolvere la compromissione infettiva del disco intervertebrale. La necessità della precoce sospensione di tale terapia in relazione a manifestazioni allergiche ha con ogni evidenza indotto un prolungamento del tempo necessario alla ripresa funzionale, rilevandosi a tutt'oggi severe implicazioni articolari del rachide dorso-lombare tuttavia in riferito, progressivo miglioramento. Infine rileva che dalla visione della RM dell'ottobre 2024 si rileva presenza di vistoso infarto osseo in sede tibiale distale con alterazioni algodistrofiche ed estesa condropatia.
Pone quindi la diagnosi attuale di: Importanti esiti algo-funzionali di triplice intervento per ernia discale e spondilolistesi L4-L5; Subanchilosi tibiotarsica sinistra in esito a frattura pluriframmentaria del collo piede;
Remota frattura di femore destro;
Pregressa frattura del V metacarpo destro trattata chirurgicamente e viziosamente consolidata. ardiopatia ipertensiva anamnestica. Stato ansioso in occasionale terapia farmacologica.
Conclude quindi che con riferimento alle tabelle di legge (ed in particolare ai codici 7010 che prevede per l'anchilosi del rachide lombare una valutazione pari al 40% e 7210 per la subanchilosi della tibio-tarsica) ed applicandosi il calcolo riduzionistico si perviene ad una invalidità complessiva del 70% con decorrenza dal mese di luglio 2023.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
pagina 4 di 5 Il ricorso di merito è, quindi, solo in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
L'esito sfavorevole del procedimento di ATPO e l'esito parzialmente favorevole del presente giudizio, peraltro con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra il ricorrente e l' . CP_1
Nulla sulle spese processuali tra il ricorrente e la contumace. CP_3
spese processuali tra il ricorrente e l' CP_1
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' anche tenuto conto del fatto che la ricorrente possiede i requisiti per poter CP_1 beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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