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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. PINTO Parte_1 C.F._1
LUCIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CASINI ANGELA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come segue:
- parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa,
previa ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti con la seconda e con la terza memoria
ex art. 183 VI comma c.p.c. e conseguente rimessione della causa sul ruolo per
l'espletamento dell'incombente, previa se del caso modifica/integrazione dell'ordinanza Presidenziale nella parte in cui dispone: a) che il sig. ersi alla sig.ra a titolo CP_1 Pt_1
di contributo al mantenimento della figlia minore del figlio maggiorenne ma Per_1
non autosufficiente la somma mensile di € 400,00; Per_2
Modifica: stabilendo che il sig. ersi a tale titolo la somma di € 600,00 mensili entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese;
b) assegnazione della casa coniugale sita in Grosseto, Via Labriola
n. 27 alla sig.ra Integrazione: nell'assegnazione della casa coniugale sono comprese Pt_1
anche le pertinenze, come il garage, assegnando un termine al sig. per liberarlo CP_1
dalle proprie cose, per le causali di cui al ricorso, al presente atto, nonché per tutte quelle
dedotte in giudizio e previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge, dichiarare
la separazione personale dei coniugi con addebito a Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo, alle seguenti
CONDIZIONI:
1- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno nel proprio domicilio,
portandosi reciproco rispetto.
2- La figlia minorenne il figlio maggiorenne Per_1
sono collocati presso il domicilio materno, sono affidati ad entrambi i genitori, i Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di
maggiore interesse per i figli e per la straordinaria amministrazione, mentre l'ordinaria
amministrazione sarà esercitata da ciascuno dei genitori nei periodi di permanenza dei
minori presso ciascuno di essi;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti
modalità:
1- periodo scolastico- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento da
stabilirsi in ragione dei turni di lavoro della sig.ra in ogni caso, dall'uscita della Pt_1
scuola al giorno successivo;
fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica
pomeriggio, avendo cura di seguirli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche;
2- periodo extrascolastico due pomeriggi alla settimana da stabilirsi in ragione dei turni
di lavoro della sig.ra con pernottamento;
fine settimana alternati dal venerdì sera sino Pt_1
alla domenica sera, salvo che i ragazzi non siano collocati, sull'accordo delle parti, presso
una colonia estiva o analoghe destinazioni;
3- Ferie estive- due settimane consecutive –
analogo periodo spetterà alla madre – in concomitanza delle proprie ferie estive, con facoltà
di scelta per il padre, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel
restante periodo, si applicheranno le modalità ordinarie;
4- Natale e altre festività- dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza; tre giorni
consecutivi a Pasqua ad anni alterni facendo in modo che li trascorrano di preferenza con
il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale precedente;
ad anni alterni le altre
festività solenni, i compleanni propri e dei genitori;
sono fatti salvi i diversi accordi che i
genitori riterranno di prendere di volta in volta assecondando le esigenze ed i desideri dei
figli minori.
3- La casa coniugale con le relative pertinenze viene assegnata alla sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori, con i mobili e le suppellettili ivi presenti. Il sig.
avrà termine di giorni trenta per sgombrare e liberare il garage di pertinenza CP_1
dell'appartamento 4- Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
complessiva di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno) a titolo di contributo al
mantenimento dei figli minori, oltre 50% assegno UNICO INPS, sino al pieno
raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
detta somma sarà rivalutata
annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
il padre, inoltre, rimborserà alla
madre le spese straordinarie in ragione del 50% secondo le regole del Protocollo tra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Grosseto. Ciascuno dei genitori provvederà a
detrarre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli. Il rimborso delle
spese straordinarie dovrà avvenire entro il mese successivo all'invio, da parte della sig.ra
dei relativi giustificativi di spesa.
5- Ciascun coniuge autorizza l'altro al rilascio di Pt_1
valido documento per l'espatrio.
Rapporti patrimoniali tra le parti – Proposta conciliativa.
- A definitiva sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il padre cede
a titolo gratuito i diritti di comproprietà di sua spettanza dell'immobile adibito a residenza
familiare ai figli con costituzione di usufrutto, sua vita natural durante, in favore della
madre; in tal caso: - il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minorenne del figlio maggiorenne , entro il Per_1 Per_2
giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (pari ad € 250,00 per ciascuno)
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre 50% assegno UNICO INPS,
sino al pieno raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
detta somma sarà
rivalutata annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
il padre, inoltre, rimborserà alla madre le spese straordinarie in ragione del 50% secondo le regole del
Protocollo tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Grosseto. Ciascuno dei genitori
provvederà a detrarre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli. Con
condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite”;
parte resistente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza ed eccezione
reietta, per le causali di cui al presente atto , per tutte quelle dedotte in giudizio, dato atto
della sentenza non definitiva di separazione n.41/2023 del 15/12/22, disporre le seguenti
condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La
figlia minore, diciassettenne, esterà affidata in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, con collocazione presso la madre, nella ex casa coniugale di Via Labriola n.27 a
Grosseto, con diritto del padre di tenerla con sé nei tempi che i genitori concorderanno,
secondo le necessità, le esigenze scolastiche ed i desideri della minore stessa, vista anche
l'età della ragazza. Di regola, come avviene ormai da anni, il padre terrà presso la sua
abitazione la figlia diciassettenne d il figlio ormai ventenne due/tre Per_1 Per_2
pomeriggi a settimana, con pernotto, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva
quando ve li riaccompagnerà, in giorni stabiliti e concordati di volta in volta secondo i
turni di lavoro sia del padre che della madre, nonché tenuto conto degli impegni dei
ragazzi, i quali trascorreranno inoltre con il genitore non convivente almeno un week end
ogni due settimane, dal venerdì sera alla domenica sera, prima o dopo cena. Durante le
ferie estive i genitori terranno alternativamente i figli con sé per almeno due settimane
ciascuno, quindi 15 giorni, che potranno essere non consecutivi. Durante il Natale e
Capodanno, in alternanza annuale dal 25 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, i ragazzi
staranno con l'uno o l'altro dei genitori;
così anche durante le vacanze pasquali e le altre
festività. 3) Il sig. in considerazione del tempo paritario rispetto alla sig.ra CP_1 Pt_1
che i figli già abitualmente trascorrono presso di lui, corrisponderà entro il giorno 5 di
ogni mese la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento di entrambi, con la
precisazione che la quota del 50% (pari a 150,00 euro) per il figlio ventenne , Per_2
studente universitario fuori sede, verrà corrisposta direttamente nelle mani di quest'ultimo. Le spese straordinarie necessarie per i figli, sia inorenne che Per_1
ventenne ma ancora non economicamente indipendente, saranno suddivise al 50% Per_2
tra i genitori, secondo le tabelle e i criteri stabiliti nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Grosseto in materia. 4) La casa coniugale, sita in Grosseto Via Labriola, 27, resterà
assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme ai figli fino a che gli stessi Parte_1
saranno con lei conviventi e non economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese e
competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a rappresentato Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 09/09/2000, trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di ORBETELLO (serie A, Parte II, atto n. 30, anno 2000), dalla cui unione sono nati i figli (14/01/2004) ed Per_2 Per_1
(14/02/2007).
Con l'atto introduttivo ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, stante la frattura della comunione spirituale e materiale determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito in costanza di matrimonio;
ha chiesto, altresì,
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite col padre, l'assegnazione della casa coniugale e che sia disposto a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli per l'importo complessivo di euro 500,00 (250,00 euro a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha riferito che il marito le avrebbe confessato di intrattenere una relazione extraconiugale con un'altra donna,
decidendo così “del tutto unilateralmente […] di porre fine al matrimonio
allontanandosi dalla residenza familiare per andare a convivere con la sig.ra ; Per_3
il marito avrebbe tenuto, comunque, “un atteggiamento contraddittorio continuando
ad entrare ed uscire dall'appartamento a suo piacimento, di tanto in tanto proponendo alla moglie – a chiacchiere – di tornare insieme”, e che “tale comportamento [avrebbe]
gettato la ricorrente nel più totale sconforto e disperazione” (pag. 2, ricorso introduttivo).
La ricorrente ha precisato, inoltre, che il marito non avrebbe in alcun modo provveduto al mantenimento dei figli.
Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione, ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente rispetto alle altre domande.
Con l'ordinanza dell'01/10/2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha disposto che i figli venissero affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con regolamentazione delle visite padre/figli e con previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlo), oltre rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 11/01/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
All'udienza dell'08/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La domanda di addebito della separazione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi il Tribunale si è già
pronunciato con sentenza non definitiva depositata in data 11/01/2023.
Nulla in proposito v'è pertanto da statuire in questa sede.
a chiesto, poi, che la separazione venisse addebitata al resistente, Parte_1
allegando, come sopra accennato, a fondamento della propria domanda,
l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito già in corso di matrimonio (“il matrimonio è stato felice sino a circa 6 anni fa, allorquando il sig. CP_1 confessava alla moglie di avere intrapreso una relazione extraconiugale con tale
[...]
allontanandosi dal domicilio coniugale”, pag. 1, ricorso Persona_4
introduttivo).
Secondo la ricostruzione della ricorrente, il “del tutto unilateralmente [ha] CP_1
preso la decisione di porre fine al matrimonio allontanandosi dalla residenza familiare per
andare a convivere con la sig.ra (pag. 2, ricorso introduttivo), Per_3
rappresentando, altresì, che “il tradimento del sig. non si è inserito in un CP_1
contesto familiare degradato in cui i coniugi trascinavano un matrimonio finito per
consunzione, ma in una unione solida – almeno, così credeva la sig.ra – in cui, come Pt_1
peraltro confessato anche dal sig. la sig.ra veniva vissuta come madre e moglie CP_1 Pt_1
meravigliosa” (pag. 10, comparsa conclusionale).
ha contestato l'addebitabilità della separazione, Controparte_1
specificamente deducendo che la crisi coniugale fosse risalente nel tempo (“il
rapporto si è incrinato circa 8 anni fa allorquando il sig. copriva che la moglie si CP_1
scambiava ripetuti messaggi e e-mail con un collega di lavoro, dal tenore per nulla leggero
ma con locuzioni del tipo “ti amo””, pag. 4, comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, la questione deve essere affrontata tenendo in considerazione che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione
particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al
coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha
costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di
relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una
convivenza ormai solo nominale e formale” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/04/2024,
n.11394); . “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia
causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della
crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà (cfr. Cassazione civile sez. I,
07/08/2024, n.22291),
Ebbene nel caso di specie la prova dell'inosservanza all'obbligo di fedeltà da parte del resistente e, invero, l'insussistenza, in precedenza rispetto all'instaurazione della relazione extraconiugale, di una convivenza meramente formale e nominale è data dalla lettera manoscritta dal resistente stesso, offerta in comunicazione dalla ricorrete come doc. 3.
Di tale lettera, per chiarezza espositiva, si riportano di seguito il contenuto:
“Amore (non a caso uso questa parola sei e sarai sempre il mio Amore qualunque cosa
succeda) dopo 28 anni non è facile scrivere queste righe… non avrei mai pensato di farti
o farti stare male come è accaduto e sta accadendo in questo periodo.
ti ho sempre dato tutto me stesso dal primo giorno che ci siamo incontrati come del resto
te.
Sei una donna meravigliosa una madre fantastica se abbiamo due figli meravigliosi è
soprattutto merito tuo… io non so cosa succederà, l'unica cosa che ti posso dire e che io
darei la vita per te.
Ultimamente però è successo qualcosa non preventivabile non cercata ma è accaduta. Ho
conosciuto una donna (so che non doveva succedere) e qualcosa si è rotto dentro di me…
so che può sembrare e per tanti lo sarà una cosa da incoscienti da persone stupide
incuranti dei figli lo so sono cosciente di tutto questo e non c'è giorno che non ci pensi…
io sto cercando di ragionare ma in questo momento è dura.
Dall'esterno e forse anche dall'interno certe cose non si possono capire forse anche perché
non c'è una spiegazione logica purtroppo nella vita accadono anche cose che uno non
avrebbe mai pensato potessero accadere. Una cosa che voglio precisare è che se c'è una
“colpa” quella è la mia in questo caso il detto che la croce si fa con due legni non vale. Sei
una donna che qualsiasi uomo vorrebbe accanto e se tub non ti meriti tutto questo lo so
cazzo e se lo so. Non lo so se mi potrai mai perdonare so che non è paragonabile a questa situazione ma
anche te ad un certo punto era successi di inciampare certo mi dirai te sei proprio caduto
Mi dici che non voglio parlare con te non è che non voglio è che so di avere torto marcio…
te mi avevi detto che avevi provato a sentirmi tante volte beh sapessi quante volte ho
provato io poi però beh come adesso vedi “TILT”
Per Non so ancora quanto tempo ho o se è già finito… Ci sono dei momenti che dico ma
che cazzo stai facendo avevi avuto la fortuna di avere una famiglia fantastica e stai
rovinando tutto altri momenti invece non riesco a ragionare altri ho persino pensato che
… vabbè nulla
la verità è che non so come venirne fuori
la verità che sono una testa di cazzo e forse questa deve essere la mia punizione. Non lo
so se mi credi ma io ti amo nonostante tutto
La lettera – mai disconosciuta da – seppure evidentemente Controparte_1
redatta in uno stato di alterazione emotiva, dà compiuta rappresentazione delle ragioni della sopravenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Dalla stessa è ben desumibile, infatti, che il marito abbia avviato una relazione extraconiugale (“ho conosciuto una donna”) e che questa sia stata la esclusiva ragione della crisi personale del resistente (qualcosa si è rotto dentro di me) e,
conseguentemente, della coppia.
Ancora, è la stessa lettera manoscritta a smentire che il rapporto di coppia fosse entrato in crisi da almeno otto anni, ossia dal momento in cui la ricorrente avrebbe avuto un avvicinamento con un altro uomo.
Deve escludersi, infatti, che tale ipotetico avvicinamento - invero rimasto privo di riscontro probatorio – abbia assunto la natura di una relazione extraconiugale:
è lo stesso resistente a chiarire, in tal senso, che quella vicenda “non è paragonabile
a questa situazione” e che quella della moglie ha rappresentato, al più, un inciampo, al quale la coppia ha ben resistito, mentre quella che ha riguardato il marito si è risolta in una vera e propria “caduta” che ha determinato la disgregazione della coppia. Ciò è reso ancora più esplicito dall'assunzione di responsabilità fatta dal CP_1
(“Una cosa che voglio precisare è che se c'è una “colpa” quella è la mia in questo caso il
detto che la croce si fa con due legni non vale”) e della descrizione che lo stesso resistente compie della moglie e del nucleo familiare al momento della redazione della predetta lettera, chiarendo di aver avuto la “fortuna di avere una famiglia
fantastica” e di star “rovinando tutto”.
L'esclusività dell'efficacia causale della nuova relazione sentimentale del CP_1
rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è, invero, anche confermata dalla lettera manoscritta dalla risalente all'ottobre 2018, offerta Pt_1
in comunicazione dal resistente come doc. 1 (nel contrario intento di dimostrare che fosse già in essere una grave crisi coniugale).
Questo è il contenuto della citata missiva:
“… la tua indifferenza mi sta uccidendo. Io ti amo davvero e forse fino ad adesso non
avevo nemmeno capito quanto. Proprio quando tu mi stai lasciando. Non so se il mio
amore basterà per entrambi. Il tuo “affetto” mi fa star male… a te non interessa salvare
la nostra storia… in cuor tuo sai già quale decisione hai preso ma non hai semplicemente
il coraggio di dirmela […] giorno dopo giorno mi sento sempre più sola e sempre più
disperata e la cosa che mi fa male è che te non te ne accorgi per nulla.
Penso tu debba iniziare a farti una nuova vita. La nostra insieme, almeno da parte tua, è
finita o quanto meno non ti dà più quel conforto e quella serenità che ti dava un tempo”.
Ebbene è facile comprendere, differentemente da quanto sostenuto dal resistente,
che la lettera da ultimo trascritta conferma che (circa un mese prima del trasferimento del marito dalla casa familiare) lo stato d'animo dalla ricorrente
(sempre più sola e sempre più disperata) e la conseguente intollerabilità della convivenza (che la stessa invita per tale ragione ad interrompere) Pt_1
conseguano all'indifferenza percepita negli atteggiamenti tenuti dal marito,
evidentemente connessi alla relazione poi confessata nella lettera di cui al doc. 3
di parte ricorrente.
In ragione di quanto sopra, la separazione deve essere addebitata al marito.
2. l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento della prole.
Considerato che, nelle more del giudizio, (nato il [...]) ed Per_2 Per_1
(nata il [...]), sono divenuti maggiorenni, nulla deve disporsi in merito affidamento, collocamento e frequentazione.
Al contrario, sul pacifico presupposto che entrambi i ragazzi sono a tutt'oggi non economicamente indipendenti deve provvedersi all'assegnazione della casa familiare ed alla previsione di un contributo al loro mantenimento.
La questione non può che essere affrontata partendo dalle conclusioni rassegante dalle parti, secondo cui, univocamente, deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente e secondo cui deve essere, in ogni caso,
fissato, in capo al resistente, un contributo al mantenimento dei figli, da quantificarsi, per quanto sostenuto dal padre, nella somma complessiva di euro
300,00 (150,00 per figlio) e, per quanto sostenuto dalla madre, nelle somma complessiva di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio).
Su questi presupposti non ci sono ragioni per non confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre;
tale previsione, infatti, risulta corrispondente all'interesse della prole e conforme alle richieste delle parti.
In proposito occorre chiarire che tale assegnazione non può che riguardare - in applicazione del condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24104 del 2009 - anche il garage indicato dalla ricorrente;
è infatti rimasto incontestato che lo stesso costituisca pertinenza dell'appartamento,
essendone posto a servizio ed essendo situato nel medesimo stabile ove è
l'immobile già adibito a casa familiare è ubicato l'appartamento.
Quanto alla previsione del contributo al mantenimento in capo al padre (che neppure ne mette in discussione l'an) occorre rilevare che quest'ultimo non ha in alcun modo dato prova che le frequentazioni tra lui ed i figli siano maggiori rispetto alla previsione minima di cui al provvedimento presidenziale del
14.10.2019, ove si prevedeva che il padre potesse frequentare i figli “almeno due
volte nell'arco della settimana;
a cui si aggiunge un weekend a settimane alterne;
ed ancora, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali ad anni alterni;
infine, per un periodo di quindici giorni durante le vacane estive”.
E' pertanto da tale distribuzione dei tempi, e non da una asserita divisione paritaria della frequentazione che deve partirsi nelle valutazioni realtive al contributo dovuto.
Sulla base di ciò, deve poi osservarsi che dall'analisi dei “730” prodotti dal resistente si ricava che:
- nell'anno 2020 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 28.760,00, con relativa imposta netta pari ad euro 4.588,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 24.172,00 per una media mensile di euro circa 2.014,33 (modello 730/2021, depositato in data
19/10/2021);
- nell'anno 2021 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 28.856,00 con relativa imposta netta pari ad euro 3.774,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 25.082,00, per una media mensile di euro circa 2.090,00 (modello 730/2022, depositato in data 13/06/2023);
- nell'anno 2022 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 28.997,00 con relativa imposta netta pari ad euro 4.600,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 24.397,00, per una media mensile di euro circa 2.033,00 (modello 730/2023, depositato in data 13/06/2023).
Il resistente ha poi dedotto (soltanto al momento della precisazione delle conclusioni) di essere onerato di un canone di locazione di euro 400,00 mensili;
rispetto al passato (e più precisamente rispetto al 19.10.2021, data di deposito della costituzione di nuovo difensore) risulta invece cessata la sua esposizione mensile di euro di 296,20 (scaduta il 28/4/23), relativa all'acquisto della auto, e vicina all'estinzione l'esposizione debitoria per la quale il si vede CP_1
addebitare in busta paga la somma mensile di 113,27 euro, che verrà ad esaurirsi nel giugno 2025, come emergente dalla documentazione versta in atti (vds. doc.
B – costituzione di nuovo difensore del 19.10.2021). E' pacifico infine che i coniugi siano comproprietari dell'appartamento già
adibito a casa familiare e che la ricorrente abbia estinto, nel 2009, con il versamento della somma di euro ad € 90.136,18, il relativo muto fondiario acceso dai coniugi.
Altrettanto pacifico è che la ricorrente percepisca una retribuzione mensile netta di circa € 1.800,00 mensili.
Su questa scorta occorre chiarire che seppure suggestivamente evocata in tal senso, l'estinzione del mutuo fondiario effettuata dalla ricorrente con riferimento alla casa coniugale non può assumere rilievo ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, rispetto alla quale al contrario, deve essere affermato il principio secondo cui, “nella quantificazione dell'assegno di
mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche
all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della
prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità
suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art.
337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia
comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella
comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai
terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e
si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione
dell'assegno dovuto” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 27599 del
21/09/2022)
I maggiori esborsi affrontati dalla ricorrente per l'acquisto dell'immobile potranno, eventualmente, essere fatti valere in ragione della disciplina delle obbligazioni solidali, ma non possono assumere rilievo in questo giudizio, ove neppure è stato allegato il valore complessivo del muto accesso dai coniugi.
Sulla scorta di quanto precede, dei diversi tempi di permanenza presso l'uno e presso l'altro dei genitori, così come modulati dal provvedimento presidenziale e tenuto conto della conseguente maggiore consistenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, in uno alle esigenze dei figli, ormai entrambi maggiorenni, deve confermarsi il contributo al mantenimento fissato in sede
Presidenziale maggiorato della rivalutazione monetaria nelle more maturata e di un lieve incremento dovuto al naturale aumento delle esigenze economiche dei figli al crescere della loro età.
In proposito si ricorda infatti che, “in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua
crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”, determinando di per sé la necessità di “un proporzionale adeguamento” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022).
Conclusivamente, dunque, l'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli deve essere complessivamente fissato in euro 480,00 (240,00 per ciascun figlio)
oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
somma che, in ragione del quadro patrimoniale e reddituale del resistente, ben può essere sostenuta da quest'ultimo, pur a fronte dei naturali oneri abitativi a cui deve far fronte.
Deve essere rigettata la domanda del resistente di versare direttamente nelle mani del figlio il contributo previsto in suo favore. Per_2
In tal senso, infatti, deve ricordarsi che “in tema di mantenimento da parte del
genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente
domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente
nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene
quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al
principio della domanda” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del
12/11/2021). In ragione del principio di proporzionalità, le spese straordinarie afferenti i figli,
da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto,
debbono gravare in capo a ciascun genitore per la quota del 50%.
Le spese del presente giudizio.
Considerato il comune interesse delle parti sulla pronuncia di separazione personale ed alla regolamentazione delle questioni relative alla responsabilità
genitoriale ed il mantenimento dei figli, le spese di lite debbono essere compensate per la quota di ½.
La restante parte deve, invece, essere posta a carico del resistente, soccombente sulla domanda di addebito;
tale quota è liquidata come da dispositivo in ragione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi cui al D.M. 55 del
2014, con riduzione massima per la esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- ADDEBITA la separazione personale dei coniugi al resistente, CP_1
[...]
- ASSEGNA la casa familiare, sita in Grosseto, via Labriola n. 27, con le relative pertinenze, alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
- DISPONE che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il padre,
versi alla madre, la somma mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 480,00 (euro 240,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- COMPENSA per la quota di ½ le spese di lite tra le parti;
- CONDANNA il resistente al pagamento, in favore Controparte_1
della parte ricorrente, della restante quota di ½ spese di lite Parte_1
che liquida in euro 1.900,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. PINTO Parte_1 C.F._1
LUCIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CASINI ANGELA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come segue:
- parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa,
previa ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti con la seconda e con la terza memoria
ex art. 183 VI comma c.p.c. e conseguente rimessione della causa sul ruolo per
l'espletamento dell'incombente, previa se del caso modifica/integrazione dell'ordinanza Presidenziale nella parte in cui dispone: a) che il sig. ersi alla sig.ra a titolo CP_1 Pt_1
di contributo al mantenimento della figlia minore del figlio maggiorenne ma Per_1
non autosufficiente la somma mensile di € 400,00; Per_2
Modifica: stabilendo che il sig. ersi a tale titolo la somma di € 600,00 mensili entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese;
b) assegnazione della casa coniugale sita in Grosseto, Via Labriola
n. 27 alla sig.ra Integrazione: nell'assegnazione della casa coniugale sono comprese Pt_1
anche le pertinenze, come il garage, assegnando un termine al sig. per liberarlo CP_1
dalle proprie cose, per le causali di cui al ricorso, al presente atto, nonché per tutte quelle
dedotte in giudizio e previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria di legge, dichiarare
la separazione personale dei coniugi con addebito a Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo, alle seguenti
CONDIZIONI:
1- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno nel proprio domicilio,
portandosi reciproco rispetto.
2- La figlia minorenne il figlio maggiorenne Per_1
sono collocati presso il domicilio materno, sono affidati ad entrambi i genitori, i Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di
maggiore interesse per i figli e per la straordinaria amministrazione, mentre l'ordinaria
amministrazione sarà esercitata da ciascuno dei genitori nei periodi di permanenza dei
minori presso ciascuno di essi;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti
modalità:
1- periodo scolastico- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento da
stabilirsi in ragione dei turni di lavoro della sig.ra in ogni caso, dall'uscita della Pt_1
scuola al giorno successivo;
fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica
pomeriggio, avendo cura di seguirli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche;
2- periodo extrascolastico due pomeriggi alla settimana da stabilirsi in ragione dei turni
di lavoro della sig.ra con pernottamento;
fine settimana alternati dal venerdì sera sino Pt_1
alla domenica sera, salvo che i ragazzi non siano collocati, sull'accordo delle parti, presso
una colonia estiva o analoghe destinazioni;
3- Ferie estive- due settimane consecutive –
analogo periodo spetterà alla madre – in concomitanza delle proprie ferie estive, con facoltà
di scelta per il padre, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nel
restante periodo, si applicheranno le modalità ordinarie;
4- Natale e altre festività- dal 25 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza; tre giorni
consecutivi a Pasqua ad anni alterni facendo in modo che li trascorrano di preferenza con
il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale precedente;
ad anni alterni le altre
festività solenni, i compleanni propri e dei genitori;
sono fatti salvi i diversi accordi che i
genitori riterranno di prendere di volta in volta assecondando le esigenze ed i desideri dei
figli minori.
3- La casa coniugale con le relative pertinenze viene assegnata alla sig.ra Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori, con i mobili e le suppellettili ivi presenti. Il sig.
avrà termine di giorni trenta per sgombrare e liberare il garage di pertinenza CP_1
dell'appartamento 4- Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma
complessiva di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascuno) a titolo di contributo al
mantenimento dei figli minori, oltre 50% assegno UNICO INPS, sino al pieno
raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
detta somma sarà rivalutata
annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
il padre, inoltre, rimborserà alla
madre le spese straordinarie in ragione del 50% secondo le regole del Protocollo tra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Grosseto. Ciascuno dei genitori provvederà a
detrarre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli. Il rimborso delle
spese straordinarie dovrà avvenire entro il mese successivo all'invio, da parte della sig.ra
dei relativi giustificativi di spesa.
5- Ciascun coniuge autorizza l'altro al rilascio di Pt_1
valido documento per l'espatrio.
Rapporti patrimoniali tra le parti – Proposta conciliativa.
- A definitiva sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il padre cede
a titolo gratuito i diritti di comproprietà di sua spettanza dell'immobile adibito a residenza
familiare ai figli con costituzione di usufrutto, sua vita natural durante, in favore della
madre; in tal caso: - il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minorenne del figlio maggiorenne , entro il Per_1 Per_2
giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 (pari ad € 250,00 per ciascuno)
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre 50% assegno UNICO INPS,
sino al pieno raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
detta somma sarà
rivalutata annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT;
il padre, inoltre, rimborserà alla madre le spese straordinarie in ragione del 50% secondo le regole del
Protocollo tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Grosseto. Ciascuno dei genitori
provvederà a detrarre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli. Con
condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite”;
parte resistente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza ed eccezione
reietta, per le causali di cui al presente atto , per tutte quelle dedotte in giudizio, dato atto
della sentenza non definitiva di separazione n.41/2023 del 15/12/22, disporre le seguenti
condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La
figlia minore, diciassettenne, esterà affidata in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, con collocazione presso la madre, nella ex casa coniugale di Via Labriola n.27 a
Grosseto, con diritto del padre di tenerla con sé nei tempi che i genitori concorderanno,
secondo le necessità, le esigenze scolastiche ed i desideri della minore stessa, vista anche
l'età della ragazza. Di regola, come avviene ormai da anni, il padre terrà presso la sua
abitazione la figlia diciassettenne d il figlio ormai ventenne due/tre Per_1 Per_2
pomeriggi a settimana, con pernotto, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva
quando ve li riaccompagnerà, in giorni stabiliti e concordati di volta in volta secondo i
turni di lavoro sia del padre che della madre, nonché tenuto conto degli impegni dei
ragazzi, i quali trascorreranno inoltre con il genitore non convivente almeno un week end
ogni due settimane, dal venerdì sera alla domenica sera, prima o dopo cena. Durante le
ferie estive i genitori terranno alternativamente i figli con sé per almeno due settimane
ciascuno, quindi 15 giorni, che potranno essere non consecutivi. Durante il Natale e
Capodanno, in alternanza annuale dal 25 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, i ragazzi
staranno con l'uno o l'altro dei genitori;
così anche durante le vacanze pasquali e le altre
festività. 3) Il sig. in considerazione del tempo paritario rispetto alla sig.ra CP_1 Pt_1
che i figli già abitualmente trascorrono presso di lui, corrisponderà entro il giorno 5 di
ogni mese la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento di entrambi, con la
precisazione che la quota del 50% (pari a 150,00 euro) per il figlio ventenne , Per_2
studente universitario fuori sede, verrà corrisposta direttamente nelle mani di quest'ultimo. Le spese straordinarie necessarie per i figli, sia inorenne che Per_1
ventenne ma ancora non economicamente indipendente, saranno suddivise al 50% Per_2
tra i genitori, secondo le tabelle e i criteri stabiliti nel Protocollo adottato dal Tribunale di
Grosseto in materia. 4) La casa coniugale, sita in Grosseto Via Labriola, 27, resterà
assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme ai figli fino a che gli stessi Parte_1
saranno con lei conviventi e non economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese e
competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a rappresentato Parte_1
di aver contratto matrimonio con in data 09/09/2000, trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di ORBETELLO (serie A, Parte II, atto n. 30, anno 2000), dalla cui unione sono nati i figli (14/01/2004) ed Per_2 Per_1
(14/02/2007).
Con l'atto introduttivo ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, stante la frattura della comunione spirituale e materiale determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito in costanza di matrimonio;
ha chiesto, altresì,
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite col padre, l'assegnazione della casa coniugale e che sia disposto a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli per l'importo complessivo di euro 500,00 (250,00 euro a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha riferito che il marito le avrebbe confessato di intrattenere una relazione extraconiugale con un'altra donna,
decidendo così “del tutto unilateralmente […] di porre fine al matrimonio
allontanandosi dalla residenza familiare per andare a convivere con la sig.ra ; Per_3
il marito avrebbe tenuto, comunque, “un atteggiamento contraddittorio continuando
ad entrare ed uscire dall'appartamento a suo piacimento, di tanto in tanto proponendo alla moglie – a chiacchiere – di tornare insieme”, e che “tale comportamento [avrebbe]
gettato la ricorrente nel più totale sconforto e disperazione” (pag. 2, ricorso introduttivo).
La ricorrente ha precisato, inoltre, che il marito non avrebbe in alcun modo provveduto al mantenimento dei figli.
Si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione, ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente rispetto alle altre domande.
Con l'ordinanza dell'01/10/2019, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha disposto che i figli venissero affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con regolamentazione delle visite padre/figli e con previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlo), oltre rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 11/01/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
All'udienza dell'08/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La domanda di addebito della separazione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi il Tribunale si è già
pronunciato con sentenza non definitiva depositata in data 11/01/2023.
Nulla in proposito v'è pertanto da statuire in questa sede.
a chiesto, poi, che la separazione venisse addebitata al resistente, Parte_1
allegando, come sopra accennato, a fondamento della propria domanda,
l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito già in corso di matrimonio (“il matrimonio è stato felice sino a circa 6 anni fa, allorquando il sig. CP_1 confessava alla moglie di avere intrapreso una relazione extraconiugale con tale
[...]
allontanandosi dal domicilio coniugale”, pag. 1, ricorso Persona_4
introduttivo).
Secondo la ricostruzione della ricorrente, il “del tutto unilateralmente [ha] CP_1
preso la decisione di porre fine al matrimonio allontanandosi dalla residenza familiare per
andare a convivere con la sig.ra (pag. 2, ricorso introduttivo), Per_3
rappresentando, altresì, che “il tradimento del sig. non si è inserito in un CP_1
contesto familiare degradato in cui i coniugi trascinavano un matrimonio finito per
consunzione, ma in una unione solida – almeno, così credeva la sig.ra – in cui, come Pt_1
peraltro confessato anche dal sig. la sig.ra veniva vissuta come madre e moglie CP_1 Pt_1
meravigliosa” (pag. 10, comparsa conclusionale).
ha contestato l'addebitabilità della separazione, Controparte_1
specificamente deducendo che la crisi coniugale fosse risalente nel tempo (“il
rapporto si è incrinato circa 8 anni fa allorquando il sig. copriva che la moglie si CP_1
scambiava ripetuti messaggi e e-mail con un collega di lavoro, dal tenore per nulla leggero
ma con locuzioni del tipo “ti amo””, pag. 4, comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, la questione deve essere affrontata tenendo in considerazione che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione
particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al
coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha
costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di
relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una
convivenza ormai solo nominale e formale” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/04/2024,
n.11394); . “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia
causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della
crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà (cfr. Cassazione civile sez. I,
07/08/2024, n.22291),
Ebbene nel caso di specie la prova dell'inosservanza all'obbligo di fedeltà da parte del resistente e, invero, l'insussistenza, in precedenza rispetto all'instaurazione della relazione extraconiugale, di una convivenza meramente formale e nominale è data dalla lettera manoscritta dal resistente stesso, offerta in comunicazione dalla ricorrete come doc. 3.
Di tale lettera, per chiarezza espositiva, si riportano di seguito il contenuto:
“Amore (non a caso uso questa parola sei e sarai sempre il mio Amore qualunque cosa
succeda) dopo 28 anni non è facile scrivere queste righe… non avrei mai pensato di farti
o farti stare male come è accaduto e sta accadendo in questo periodo.
ti ho sempre dato tutto me stesso dal primo giorno che ci siamo incontrati come del resto
te.
Sei una donna meravigliosa una madre fantastica se abbiamo due figli meravigliosi è
soprattutto merito tuo… io non so cosa succederà, l'unica cosa che ti posso dire e che io
darei la vita per te.
Ultimamente però è successo qualcosa non preventivabile non cercata ma è accaduta. Ho
conosciuto una donna (so che non doveva succedere) e qualcosa si è rotto dentro di me…
so che può sembrare e per tanti lo sarà una cosa da incoscienti da persone stupide
incuranti dei figli lo so sono cosciente di tutto questo e non c'è giorno che non ci pensi…
io sto cercando di ragionare ma in questo momento è dura.
Dall'esterno e forse anche dall'interno certe cose non si possono capire forse anche perché
non c'è una spiegazione logica purtroppo nella vita accadono anche cose che uno non
avrebbe mai pensato potessero accadere. Una cosa che voglio precisare è che se c'è una
“colpa” quella è la mia in questo caso il detto che la croce si fa con due legni non vale. Sei
una donna che qualsiasi uomo vorrebbe accanto e se tub non ti meriti tutto questo lo so
cazzo e se lo so. Non lo so se mi potrai mai perdonare so che non è paragonabile a questa situazione ma
anche te ad un certo punto era successi di inciampare certo mi dirai te sei proprio caduto
Mi dici che non voglio parlare con te non è che non voglio è che so di avere torto marcio…
te mi avevi detto che avevi provato a sentirmi tante volte beh sapessi quante volte ho
provato io poi però beh come adesso vedi “TILT”
Per Non so ancora quanto tempo ho o se è già finito… Ci sono dei momenti che dico ma
che cazzo stai facendo avevi avuto la fortuna di avere una famiglia fantastica e stai
rovinando tutto altri momenti invece non riesco a ragionare altri ho persino pensato che
… vabbè nulla
la verità è che non so come venirne fuori
la verità che sono una testa di cazzo e forse questa deve essere la mia punizione. Non lo
so se mi credi ma io ti amo nonostante tutto
La lettera – mai disconosciuta da – seppure evidentemente Controparte_1
redatta in uno stato di alterazione emotiva, dà compiuta rappresentazione delle ragioni della sopravenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Dalla stessa è ben desumibile, infatti, che il marito abbia avviato una relazione extraconiugale (“ho conosciuto una donna”) e che questa sia stata la esclusiva ragione della crisi personale del resistente (qualcosa si è rotto dentro di me) e,
conseguentemente, della coppia.
Ancora, è la stessa lettera manoscritta a smentire che il rapporto di coppia fosse entrato in crisi da almeno otto anni, ossia dal momento in cui la ricorrente avrebbe avuto un avvicinamento con un altro uomo.
Deve escludersi, infatti, che tale ipotetico avvicinamento - invero rimasto privo di riscontro probatorio – abbia assunto la natura di una relazione extraconiugale:
è lo stesso resistente a chiarire, in tal senso, che quella vicenda “non è paragonabile
a questa situazione” e che quella della moglie ha rappresentato, al più, un inciampo, al quale la coppia ha ben resistito, mentre quella che ha riguardato il marito si è risolta in una vera e propria “caduta” che ha determinato la disgregazione della coppia. Ciò è reso ancora più esplicito dall'assunzione di responsabilità fatta dal CP_1
(“Una cosa che voglio precisare è che se c'è una “colpa” quella è la mia in questo caso il
detto che la croce si fa con due legni non vale”) e della descrizione che lo stesso resistente compie della moglie e del nucleo familiare al momento della redazione della predetta lettera, chiarendo di aver avuto la “fortuna di avere una famiglia
fantastica” e di star “rovinando tutto”.
L'esclusività dell'efficacia causale della nuova relazione sentimentale del CP_1
rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è, invero, anche confermata dalla lettera manoscritta dalla risalente all'ottobre 2018, offerta Pt_1
in comunicazione dal resistente come doc. 1 (nel contrario intento di dimostrare che fosse già in essere una grave crisi coniugale).
Questo è il contenuto della citata missiva:
“… la tua indifferenza mi sta uccidendo. Io ti amo davvero e forse fino ad adesso non
avevo nemmeno capito quanto. Proprio quando tu mi stai lasciando. Non so se il mio
amore basterà per entrambi. Il tuo “affetto” mi fa star male… a te non interessa salvare
la nostra storia… in cuor tuo sai già quale decisione hai preso ma non hai semplicemente
il coraggio di dirmela […] giorno dopo giorno mi sento sempre più sola e sempre più
disperata e la cosa che mi fa male è che te non te ne accorgi per nulla.
Penso tu debba iniziare a farti una nuova vita. La nostra insieme, almeno da parte tua, è
finita o quanto meno non ti dà più quel conforto e quella serenità che ti dava un tempo”.
Ebbene è facile comprendere, differentemente da quanto sostenuto dal resistente,
che la lettera da ultimo trascritta conferma che (circa un mese prima del trasferimento del marito dalla casa familiare) lo stato d'animo dalla ricorrente
(sempre più sola e sempre più disperata) e la conseguente intollerabilità della convivenza (che la stessa invita per tale ragione ad interrompere) Pt_1
conseguano all'indifferenza percepita negli atteggiamenti tenuti dal marito,
evidentemente connessi alla relazione poi confessata nella lettera di cui al doc. 3
di parte ricorrente.
In ragione di quanto sopra, la separazione deve essere addebitata al marito.
2. l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento della prole.
Considerato che, nelle more del giudizio, (nato il [...]) ed Per_2 Per_1
(nata il [...]), sono divenuti maggiorenni, nulla deve disporsi in merito affidamento, collocamento e frequentazione.
Al contrario, sul pacifico presupposto che entrambi i ragazzi sono a tutt'oggi non economicamente indipendenti deve provvedersi all'assegnazione della casa familiare ed alla previsione di un contributo al loro mantenimento.
La questione non può che essere affrontata partendo dalle conclusioni rassegante dalle parti, secondo cui, univocamente, deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente e secondo cui deve essere, in ogni caso,
fissato, in capo al resistente, un contributo al mantenimento dei figli, da quantificarsi, per quanto sostenuto dal padre, nella somma complessiva di euro
300,00 (150,00 per figlio) e, per quanto sostenuto dalla madre, nelle somma complessiva di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio).
Su questi presupposti non ci sono ragioni per non confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre;
tale previsione, infatti, risulta corrispondente all'interesse della prole e conforme alle richieste delle parti.
In proposito occorre chiarire che tale assegnazione non può che riguardare - in applicazione del condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24104 del 2009 - anche il garage indicato dalla ricorrente;
è infatti rimasto incontestato che lo stesso costituisca pertinenza dell'appartamento,
essendone posto a servizio ed essendo situato nel medesimo stabile ove è
l'immobile già adibito a casa familiare è ubicato l'appartamento.
Quanto alla previsione del contributo al mantenimento in capo al padre (che neppure ne mette in discussione l'an) occorre rilevare che quest'ultimo non ha in alcun modo dato prova che le frequentazioni tra lui ed i figli siano maggiori rispetto alla previsione minima di cui al provvedimento presidenziale del
14.10.2019, ove si prevedeva che il padre potesse frequentare i figli “almeno due
volte nell'arco della settimana;
a cui si aggiunge un weekend a settimane alterne;
ed ancora, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali ad anni alterni;
infine, per un periodo di quindici giorni durante le vacane estive”.
E' pertanto da tale distribuzione dei tempi, e non da una asserita divisione paritaria della frequentazione che deve partirsi nelle valutazioni realtive al contributo dovuto.
Sulla base di ciò, deve poi osservarsi che dall'analisi dei “730” prodotti dal resistente si ricava che:
- nell'anno 2020 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 28.760,00, con relativa imposta netta pari ad euro 4.588,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 24.172,00 per una media mensile di euro circa 2.014,33 (modello 730/2021, depositato in data
19/10/2021);
- nell'anno 2021 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 28.856,00 con relativa imposta netta pari ad euro 3.774,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 25.082,00, per una media mensile di euro circa 2.090,00 (modello 730/2022, depositato in data 13/06/2023);
- nell'anno 2022 ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 28.997,00 con relativa imposta netta pari ad euro 4.600,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 24.397,00, per una media mensile di euro circa 2.033,00 (modello 730/2023, depositato in data 13/06/2023).
Il resistente ha poi dedotto (soltanto al momento della precisazione delle conclusioni) di essere onerato di un canone di locazione di euro 400,00 mensili;
rispetto al passato (e più precisamente rispetto al 19.10.2021, data di deposito della costituzione di nuovo difensore) risulta invece cessata la sua esposizione mensile di euro di 296,20 (scaduta il 28/4/23), relativa all'acquisto della auto, e vicina all'estinzione l'esposizione debitoria per la quale il si vede CP_1
addebitare in busta paga la somma mensile di 113,27 euro, che verrà ad esaurirsi nel giugno 2025, come emergente dalla documentazione versta in atti (vds. doc.
B – costituzione di nuovo difensore del 19.10.2021). E' pacifico infine che i coniugi siano comproprietari dell'appartamento già
adibito a casa familiare e che la ricorrente abbia estinto, nel 2009, con il versamento della somma di euro ad € 90.136,18, il relativo muto fondiario acceso dai coniugi.
Altrettanto pacifico è che la ricorrente percepisca una retribuzione mensile netta di circa € 1.800,00 mensili.
Su questa scorta occorre chiarire che seppure suggestivamente evocata in tal senso, l'estinzione del mutuo fondiario effettuata dalla ricorrente con riferimento alla casa coniugale non può assumere rilievo ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, rispetto alla quale al contrario, deve essere affermato il principio secondo cui, “nella quantificazione dell'assegno di
mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche
all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della
prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità
suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art.
337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia
comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella
comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai
terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e
si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione
dell'assegno dovuto” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 27599 del
21/09/2022)
I maggiori esborsi affrontati dalla ricorrente per l'acquisto dell'immobile potranno, eventualmente, essere fatti valere in ragione della disciplina delle obbligazioni solidali, ma non possono assumere rilievo in questo giudizio, ove neppure è stato allegato il valore complessivo del muto accesso dai coniugi.
Sulla scorta di quanto precede, dei diversi tempi di permanenza presso l'uno e presso l'altro dei genitori, così come modulati dal provvedimento presidenziale e tenuto conto della conseguente maggiore consistenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, in uno alle esigenze dei figli, ormai entrambi maggiorenni, deve confermarsi il contributo al mantenimento fissato in sede
Presidenziale maggiorato della rivalutazione monetaria nelle more maturata e di un lieve incremento dovuto al naturale aumento delle esigenze economiche dei figli al crescere della loro età.
In proposito si ricorda infatti che, “in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua
crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”, determinando di per sé la necessità di “un proporzionale adeguamento” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022).
Conclusivamente, dunque, l'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli deve essere complessivamente fissato in euro 480,00 (240,00 per ciascun figlio)
oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
somma che, in ragione del quadro patrimoniale e reddituale del resistente, ben può essere sostenuta da quest'ultimo, pur a fronte dei naturali oneri abitativi a cui deve far fronte.
Deve essere rigettata la domanda del resistente di versare direttamente nelle mani del figlio il contributo previsto in suo favore. Per_2
In tal senso, infatti, deve ricordarsi che “in tema di mantenimento da parte del
genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente
domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente
nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene
quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al
principio della domanda” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del
12/11/2021). In ragione del principio di proporzionalità, le spese straordinarie afferenti i figli,
da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto,
debbono gravare in capo a ciascun genitore per la quota del 50%.
Le spese del presente giudizio.
Considerato il comune interesse delle parti sulla pronuncia di separazione personale ed alla regolamentazione delle questioni relative alla responsabilità
genitoriale ed il mantenimento dei figli, le spese di lite debbono essere compensate per la quota di ½.
La restante parte deve, invece, essere posta a carico del resistente, soccombente sulla domanda di addebito;
tale quota è liquidata come da dispositivo in ragione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi cui al D.M. 55 del
2014, con riduzione massima per la esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- ADDEBITA la separazione personale dei coniugi al resistente, CP_1
[...]
- ASSEGNA la casa familiare, sita in Grosseto, via Labriola n. 27, con le relative pertinenze, alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
- DISPONE che, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il padre,
versi alla madre, la somma mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 480,00 (euro 240,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
- COMPENSA per la quota di ½ le spese di lite tra le parti;
- CONDANNA il resistente al pagamento, in favore Controparte_1
della parte ricorrente, della restante quota di ½ spese di lite Parte_1
che liquida in euro 1.900,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti