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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7811 dell'anno 2024
TRA
P.Iva e CF - in persona del Procuratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore - in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale per notar Notaio Parte_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, - elettivamente Persona_1
domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Figliola 19, presso lo studio legale dell'Avv.
Antonio Di Fiore che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
APPELLANTE
E nato il [...] ad [...] e residente in [...] CF: Controparte_1
elettivamente domiciliato in Frignano(CE) alla via S .Antonio Abate n.8, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Umberto Di Tella, difensore in primo grado
APPELLATO contumace
Nonché
, in persona del , legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone e dall'AVV. DOMENICO PIGNETTI in virtù di procura in atti, tutti elett.te dom.ti in alla Piazza Municipio CP_2
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 12822/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, dott. Baffico, dep. 13.9.24.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'avversa pretesa e vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio. Il si costituiva con comparsa depositata il 8.10.2024, associandosi al motivo di Controparte_2
appello di deducendo altresì la tardività della domanda in relazione ai motivi relativi a vizio CP_4
vizi formali dei ruoli e relative cartelle, costituendo essi motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c, deducendo altresì la propria estraneità alle contestazioni, afferenti all'attività dell'ente riscossore, contestando nel merito l'intervenuta prescrizione per essere intervenuti atti interruttivi.
L'appellato, sebbene regolarmente citato, non si costituiva. Con ordinanza del 20.3.2025 il giudice, sciogliendo la riserva assunta il 18.2.2025, dichiarava la contumacia dell'appellato CP_1
e tratteneva la causa in decisione.
[...]
MOTIVI
Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dall'unica parte costituita, atteso il tenore dei motivi dedotti in appello, che ne consente il vaglio anche senza materiale acquisizione del fascicolo di primo grado, disposta ma mai evasa dall'ufficio destinatario della richiesta.
L'appellato , qui contumace, aveva, con l'atto di citazione, dedotto l'intervenuta Controparte_1 prescrizione decorrente dall'atto di accertamento, deducendo che mai sia intervenuta una valida notifica della cartella, e, comunque, in ipotesi di regolare notifica della cartella l'intervenuta prescrizione successiva.
Nessuna domanda ulteriore è stata proposta, ragione per la quale le deduzioni proposte al
[...]
in ordine ai vizi formali relativi al ruolo ed alla cartella sono inconferenti al caso di CP_2
specie.
Acclarata la regolare notifica della cartella, l'opposizione andava dichiarata inammissibile, attesa la non autonoma impugnabilità del ruolo, se non in presenza di uno specifico interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione. Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto nulla di specifico sotto questo profilo, essendo il punto relativo all'interesse ad agire dedotto prospettato in citazione in riferimento ad un generico contribuente, così non consentendone la necessaria valutazione in concreto. Tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto, con motivazione assorbente relativa alla carenza di interesse ad agire.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese Controparte_1
del doppio grado di giudizio, anche rispetto alla posizione del vittorioso in Controparte_2
relazione al motivo accolto in maniera assorbente in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute per la Controparte_1 CP_4
costituzione e difesa in primo grado, che quantifica in euro 180, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute per la costituzione e CP_1 CP_4
difesa in secondo grado, che quantifica in euro 418,5, di cui euro 64,50 per spese ed euro 354,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore del delle spese sostenute per la CP_1 Controparte_2
costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 418,5, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Aversa il 4.4.2025
Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone