Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5634/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
SARNO il 02/03/1940, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. FILOSA GIOVANNI (C.F. ), con il C.F._2 quale è elettivamente domiciliata in NOCERA INFERIORE AL CORSO VITTORIO EMANUELE 35 c/o lo studio dell'Avv. Francesco Nobile
RI OC (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
PAGANI ALLA VIA DE ROSA N. 55, presso lo studio dell'AVV. SALVATORE NOCERA (C.F. ), che lo rapp.ta e difende giusta procura in C.F._4 atti OPPONENTI E (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in VIA VIA C. TRAMONTANO 1 BIS PAGANI presso lo studio dell'Avv. BONADUCE CARMELA (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._5 del ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Nell'ambito dei due giudizi poi riuniti, con due distinti atti di citazione ritualmente notificati, e RI OC proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1470/2013, depositato il 4/10/2013 e notificato il 22/10/2013, con il quale veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 173.716,73, oltre interessi e spese, per lavori edili effettuati
[...]
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
a civile abitazione sito in San Marzano sul Sarno, alla via Cesina, il cui corrispettivo era indicato nel capitolato allegato al contratto;
nel contratto era prevista una clausola compromissoria, con cui le parti convenivano che ogni vertenza eventualmente insorta fosse definita mediante determinazione contrattuale da un collegio arbitrale costituito da tre arbitri scelti uno da ognuna delle parti ed il terzo, in mancanza di accordo tra i primi due, dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore;
nelle more decedeva al quale subentrava nella fideiussione la coniuge;
Persona_1 Parte_1 insorta una controversia tra il committente e l'appaltatore sia in relazione alla regolarità delle lavorazioni che al quantum debeatur, con atto di costituzione in mora del 25/10/2008, l'appaltatrice intimava agli odierni opponenti di provvedere al pagamento della somma di € 291.827,46, ancora dovuti per i lavori effettuati;
, ignara Parte_1 delle contestazioni mosse dal committente e in relazione alla conformità alla regola d'arte dei lavori, continuava ad adempiere le obbligazioni nascenti dal contratto, corrispondendo la complessiva somma di € 125.000,00 e, solo dopo essere venuta a conoscenza dei molteplici rilievi mossi dal committente, sospendeva i pagamenti;
a questo punto la avviava la procedura arbitrale e, con atto Controparte_1 notificato in data 24/09/2011, invitava RI OC e la nomina Parte_1 dell'arbitro, conferendo contestualmente all'avvocato Francesco Bonaduce l'incarico di arbitro di parte;
in tale occasione l'appaltatrice quantificava le lavorazioni complessive nella maggior somma di € 392.097,91, ritenendo di essere creditrice ancora della somma di € 272.097,91; in data 08/10/2011, provvedeva alla nomina, Parte_1 quale proprio arbitro, dell'ingegnere , mentre il committente Persona_2 Per_1
non procedeva ad alcuna nomina, tanto che, i due arbitri nominati, chiedevano
[...] la nomina del terzo arbitro al Presidente del Tribunale;
incardinato il procedimento arbitrale, a più riprese evidenziava l'illegittima composizione del collegio Parte_1 rappresentando la mancata nomina, con conseguente violazione delle regole procedurali previste nel contratto e l'impossibilità per il collegio di pronunciare un lodo valido ed efficace;
il collegio, ritenuto validamente instaurato il contraddittorio, respingeva tale eccezione e, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
ed in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e Controparte_1 pronunciato, disponeva: la risoluzione del contratto di appalto e la condanna di RI Co OC e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 173.716,73 oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di arbitrato da liquidarsi in complessivi € 50.000,00 oltre IVA, contributi previdenziali e oneri di legge e alla refusione dei costi sostenuti dalla ditta istante per il procuratore costituito da quantificarsi in € 10.000,00 oltre accessori, nonché la condanna di RI OC e Co
il pagamento delle spese di CTU ed alla restituzione in favore della Parte_1 degli attrezzi da lavoro e dei materiali depositati presso il cantiere.
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo n. 1470/2013, proponeva la Parte_1 presente opposizione eccependo l'invalidità del lodo per violazione delle forme e dei modi di designazione degli arbitri ex art. 808 ter comma 2 n. 2) c.p.c.; eccepiva altresì la nullità della clausola compromissoria, di cui alla lettera r) del contratto d'appalto, poiché mancante di specifica sottoscrizione ad opera delle parti e la violazione, da parte del Collegio arbitrale, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, da cui discende l'annullabilità del lodo, avendo gli arbitri pronunciato su conclusioni esorbitanti i limiti della convenzione d'arbitrato riguardante le sole controversie nascenti dal contratto d'appalto stipulato per l'esecuzione del fabbricato assentito dal Comune di San Marzano sul Sarno con permesso a costruire n. 32/06, avendo il Collegio riconosciuto alla ditta appaltatrice anche compensi (per € 14.466,16) relativi ad opere e forniture eccedenti quelle contrattualmente previste, realizzate in luogo diverso dal cantiere ed avendo pronunciato una condanna, pur essendo richiesto il mero accertamento. Dall'invalidità discenderebbe l'insussistenza del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente RI OC eccepiva l'inidoneità del lodo ad essere posto a base del decreto ingiuntivo, la nullità del contratto di appalto, non essendo determinata la data di inizio e fine lavori, l'erroneità della somma indicata nel decreto ingiuntivo, avendo lo stesso versato la complessiva somma di € 52697,30, l'esecuzione di lavorazioni non previste in contratto, proponendo altresì domande riconvenzionali per il risarcimento del danno per la non esecuzione a regola d'arte dei lavori e per ingiustificato abbandono dei lavori, con conseguente scadenza del Permesso di Costruire. Si costituiva la che premetteva quanto segue: tra le parti Controparte_1 veniva stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in San Marzano sul Sarno alla Via Cesina, affiancato da permesso di costruire numero 32 del 2006 rilasciato dal Comune di San Marzano sul Sarno in data 02/08/2006; con separato atto intervenuto tra le parti, venivano apportate modifiche al suo citato contratto, con impegno a versare il corrispettivo dei lavori a mezzo rate mensili di € 3000,00; in data 22/11/2006 veniva comunicato l'inizio dei lavori;
in data 22/10/2007 il direttore dei lavori notificava al committente il primo e il secondo stato di avanzamento dei lavori quantificati in € 182.844,25 per il primo stato ed in € 143.904,00 per il secondo stato, per complessivi € 326.748,26 oltre iva, pari ad € 65.349,65, per un totale di € 392.097,91; dopo aver versato vari acconti, il committente ed i garanti, senza aver mai mosso alcuna contestazione sulla regolarità delle lavorazioni effettuate sospendevano e motivatamente i pagamenti, per cui, la società appaltatrice, con missiva del 09/06/2008, invitava i contraenti a corrispondere il saldo dei lavori quantificato in € 182.844,26 per il primo stato di avanzamento ed € 108.963,20 per il secondo stato di avanzamento;
perdurando l'inadempimento, veniva instaurata la procedura arbitrale ed in data 14/05/2013 veniva depositato il lodo il rituale e, perdurando l'inadempimento, il ricorso per decreto ingiuntivo. Con riguardo all'invalidità del lodo per mancata designazione dell'arbitro da parte di RI OC, parte opposta evidenziava che nell'arbitrato irrituale la nomina degli
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 arbitri non è soggetta a particolari formalità, per cui la costituzione nella procedura arbitrale da parte del RI, doveva intendersi quale accettazione della stessa e ratifica della nomina effettuata dalla;
con riguardo alla eccepita nullità della clausola Pt_1 compromissoria evidenziava che il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale necessitava di redazione scritta appena di nullità solo per i rapporti giuridici per i quali la forma scritta è prevista ad substantiam, escludendosi, tra l'altro la necessità di specifica approvazione per iscritto a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario e quindi natura vessatoria;
con riguardo alle eccepita nullità della clausola compromissoria per nullità del contratto di appalto per illiceità della causa per avere ad oggetto alla costruzione di un immobile realizzato in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia, evidenziava che, quando anche in corso d'opera fossero state commesse delle violazioni urbanistiche, le stesse non costituivano oggetto del contratto d'appalto; nè rilevava, ai fini della validità del contratto di appalto, la mancanza di data certa, non essendo la stessa elemento essenziale ed infine l'irrilevanza ai fini della validità dell'arbitrato della pronuncia da parte degli arbitri su conclusioni che esorbitano i limiti del patto compromissorio, non avendo le parti sollevato tale eccezione nel corso del procedimento arbitrale. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. L'opposto decreto ingiuntivo risulta esser stato concesso sulla base del lodo emesso all'esito dell'arbitrato irrituale di cui all'art. r) del contratto d'appalto per cui è causa. Va rilevato che il giudizio di opposizione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è anche la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. CP_ In ordine all'atteggiarsi dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a che incombe sul creditore opposto l'onere di provare il credito azionato, con la conseguenza che il mancato assolvimento dello stesso determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Segnatamente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di allegare e provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). Nel caso di specie non risulta in alcun modo contestata la sottoscrizione del contratto di appalto (fonte del diritto di credito fatto valere in sede monitoria), ma ne risulta eccepita la nullità per mancanza di data e per causa illecita, giacché l'opera commissionata sarebbe stata realizzata “in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia”. Con riguardo all'assenza della data, ciò non configura in alcun modo una causa di nullità del contratto de quo, non essendo la stessa elemento essenziale dell'appalto.
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Con riguardo all'ulteriore motivo di nullità, va rilevato che, allorquando il contratto abbia ad oggetto immobili costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata è necessario distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) – che si verifica laddove sia stata realizzata un'opera radicalmente diversa per caratteristiche tipologiche e volumetrie – l'opus “è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica” (così, Cass. ord. n. 30703/18); siffatta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (art. 12 della legge n. 47 del 1985), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto (Cass. n. 2187 del 2011). Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità del contratto di appalto, deducendo che le variazioni rispetto al progetto ab origine previsto dal contratto giammai sarebbero state concordate o, comunque, autorizzate. In tal proposito va considerato che, “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. n. 32989/19; nel medesimo senso, Cass. n. 40122/21); Nel caso di specie l'opposta, non ha dedotto che le variazioni di cui si discorre fossero state ordinate, ai sensi dell'art. 1661 c.c., dal committente, e non ha provato per iscritto, in ossequio al dettato dell'art. 1659 c.c., rubricato “variazioni concordate del progetto” di essere stata autorizzata ad apportare modificazioni al progetto. Come correttamente rilevato dal CTU in sede arbitrale, “oltre alle categorie di lavoro previste, sono state eseguite opere aggiuntive e lavorazioni diverse da quelle previste nel computo allegato al contratto d'appalto”, evidenziando che la realizzazione del solaio del primo piano impalcato non fosse prevista dal contratto di appalto e, pertanto, per tale opera nessun corrispettivo può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice. Con riguardo, invece, alle ulteriori opere “afferenti a quelle autorizzate”, realizzate senza la previa acquisizione del consenso del committente, debba essere riconosciuto in corrispettivo, avendo il CTU nominato nell'ambito del procedimento arbitrale sostenuto la necessità delle stesse per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. Al fine, poi, di accertare il credito dell'appaltatrice va rilevato che risulta documentalmente provato gli opponenti, prima dell'instaurazione del presente giudizio, hanno corrisposto all'impresa appaltatrice il complessivo importo di euro 143.000,00. Pertanto, facendo proprie le risultanze della Ctu in sede di arbitrato, condividendone i criteri e le conclusioni, la complessiva quantificazione del lavori effettuati ammonta ad
€ 321.716,93 oltre IVA (€ 386.060,316); le opere per la realizzazione del solaio ammontano ad € 132.052,50 oltre IVA (€ 158.463,00); le opera aggiuntive ammontano ad € 14.466,00 oltre IVA (€ 17.359,92). Per quanto sopra affermato, la Sat risulta creditrice della somma di € 84.597,32
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 (386.060,316-158.463,00-143.000,00), oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo. Con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da RI OC, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per non esecuzione a regola d'arte dei lavori per i quali viene richiesto il pagamento, dal momento che, correttamente, il Ctu, in sede di arbitrato, ha rilevato la correttezza e regolarità delle opere eseguite. Con riguardo alla domanda riconvenzionale tesa a sentir condannare l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza
“dell'ingiustificato abbandono dei lavori”, asseritamente consistiti nel mancato godimento dell'immobile da edificare;
con riguardo a tale riconvenzionale, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Nel caso di specie deve ritenersi che la riconvenzionale de qua sia infondata, giacché il RI, di là dall'averne apoditticamente chiesto il ristoro, nemmeno ha specificato i danni che avrebbe patito in conseguenza dell'allegato inesatto adempimento. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 84.597,32 (386.060,316- 158.463,00-143.000,00), oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono pertanto dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). Gli opponenti sono poi tenuti, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5634/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, RI OC, ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 1470/2013 depositato in data 4/10/2013;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 4. condanna e RI OC, in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 84.597,32, oltre interessi legali dalla Controparte_1 messa in mora al soddisfo;
5.condanna e RI OC, in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del procedimento monitorio che si liquidano Controparte_1 in € 350,00 per spese ed € 1200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna e RI OC, in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente giudizio di opposizione che si Controparte_1 liquidano in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5634/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8