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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. letti gli atti;
udito il relatore;
sul reclamo proposto da
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Mario Martorelli e Luciana Biancucci
- reclamante - nei confronti di
), rappresen- Controparte_1 C.F._2 tata e difesa dall'avv. Giovanni Lauriola
- reclamata - all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
**** Con ricorso ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato il 27 maggio 2024, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 10 maggio 2024 Parte_1 con la quale il Giudice di prime cure ha accolto l'istanza di sospensione della esecuzione iscritta al n. 106/2023 R.G.E., istanza proposta dalla con CP_1 ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in ragione dell'intervenuta revoca – all'esito del reclamo definito con provvedimento del Collegio del 26 settembre 2023 – del sequestro conservativo ottenuto il 6 febbraio 2023 dal nel corso del giudizio di merito iscritto al n. Pt_1
2349/2014, dallo stesso promosso nei confronti della per ottenere il CP_1 pagamento di compensi professionali e definito con sentenza pubblicata il 30 maggio 2023 di condanna della al pagamento in suo favore della som- CP_1 ma di € 115.082,24. Costituitasi nella presente fase di reclamo, Controparte_2
ha contrastato il reclamo chiedendone il rigetto.
[...]
Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, è da ritenersi inammissibile. Ed infatti, si deve rilevare che lo stesso 10 maggio 2024, dopo aver adotta- to l'ordinanza in questa sede impugnata, il medesimo giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni in forza delle quali aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, vale a dire a fronte della revoca del sequestro conservativo che, come è dato leggere in motivazione, avrebbe determinato il venir meno dell'efficacia del pignoramento nonostante medio tempore fosse intervenuta la pronuncia di merito, con provvedimento comunicato in pari data, ha poi dichia- rato l'estinzione dell'esecuzione stessa. Pag. 1 a 2 Provvedimento, quello di estinzione, avverso il quale il ha proposto Pt_1 opposizione ex art. 617 c.p.c. Ciò premesso, si deve ritenere che la sospensione sia stata nella sostanza superata e assorbita dalla dichiarata estinzione dell'esecuzione. È infatti del tutto evidente che, quand'anche in questa sede venisse in ipo- tesi accolto il reclamo e, quindi, revocata la sospensione, tuttavia, la riattivazione dell'esecuzione sarebbe in ogni caso logicamente preclusa dalla estinzione, onde, nel caso di specie, la possibilità di riattivare l'esecuzione è integralmente rimessa al vittorioso esperimento del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione. Sulla scorta di tali considerazioni, in disparte ogni considerazione di meri- to sul gravato provvedimento, si deve ritenere che già all'epoca della proposi- zione del reclamo oggetto del presente procedimento, il fosse carente di in- Pt_1 teresse alla impugnazione (art. 100 c.p.c.). Ne consegue ulteriormente che, mancando ab origine una condizione dell'azione, nella specie non viene in rilievo una ipotesi di cessazione della mate- ria del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ma una ipotesi di inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse a impugnare, di talché non è in ogni caso necessario esaminare lo stretto merito della controver- sia nemmeno per valutare la soccombenza virtuale ai fini della sola regolamenta- zione delle spese di lite. Spese di lite al merito trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa. L'inammissibilità del reclamo integra i presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la proposizione del reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) spese al merito;
3) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presup- posti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente (Paolo Vadalà)
Pag. 2 a 2
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. letti gli atti;
udito il relatore;
sul reclamo proposto da
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Mario Martorelli e Luciana Biancucci
- reclamante - nei confronti di
), rappresen- Controparte_1 C.F._2 tata e difesa dall'avv. Giovanni Lauriola
- reclamata - all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
**** Con ricorso ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato il 27 maggio 2024, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 10 maggio 2024 Parte_1 con la quale il Giudice di prime cure ha accolto l'istanza di sospensione della esecuzione iscritta al n. 106/2023 R.G.E., istanza proposta dalla con CP_1 ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in ragione dell'intervenuta revoca – all'esito del reclamo definito con provvedimento del Collegio del 26 settembre 2023 – del sequestro conservativo ottenuto il 6 febbraio 2023 dal nel corso del giudizio di merito iscritto al n. Pt_1
2349/2014, dallo stesso promosso nei confronti della per ottenere il CP_1 pagamento di compensi professionali e definito con sentenza pubblicata il 30 maggio 2023 di condanna della al pagamento in suo favore della som- CP_1 ma di € 115.082,24. Costituitasi nella presente fase di reclamo, Controparte_2
ha contrastato il reclamo chiedendone il rigetto.
[...]
Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, è da ritenersi inammissibile. Ed infatti, si deve rilevare che lo stesso 10 maggio 2024, dopo aver adotta- to l'ordinanza in questa sede impugnata, il medesimo giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni in forza delle quali aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, vale a dire a fronte della revoca del sequestro conservativo che, come è dato leggere in motivazione, avrebbe determinato il venir meno dell'efficacia del pignoramento nonostante medio tempore fosse intervenuta la pronuncia di merito, con provvedimento comunicato in pari data, ha poi dichia- rato l'estinzione dell'esecuzione stessa. Pag. 1 a 2 Provvedimento, quello di estinzione, avverso il quale il ha proposto Pt_1 opposizione ex art. 617 c.p.c. Ciò premesso, si deve ritenere che la sospensione sia stata nella sostanza superata e assorbita dalla dichiarata estinzione dell'esecuzione. È infatti del tutto evidente che, quand'anche in questa sede venisse in ipo- tesi accolto il reclamo e, quindi, revocata la sospensione, tuttavia, la riattivazione dell'esecuzione sarebbe in ogni caso logicamente preclusa dalla estinzione, onde, nel caso di specie, la possibilità di riattivare l'esecuzione è integralmente rimessa al vittorioso esperimento del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione. Sulla scorta di tali considerazioni, in disparte ogni considerazione di meri- to sul gravato provvedimento, si deve ritenere che già all'epoca della proposi- zione del reclamo oggetto del presente procedimento, il fosse carente di in- Pt_1 teresse alla impugnazione (art. 100 c.p.c.). Ne consegue ulteriormente che, mancando ab origine una condizione dell'azione, nella specie non viene in rilievo una ipotesi di cessazione della mate- ria del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ma una ipotesi di inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse a impugnare, di talché non è in ogni caso necessario esaminare lo stretto merito della controver- sia nemmeno per valutare la soccombenza virtuale ai fini della sola regolamenta- zione delle spese di lite. Spese di lite al merito trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa. L'inammissibilità del reclamo integra i presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la proposizione del reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) spese al merito;
3) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presup- posti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente (Paolo Vadalà)
Pag. 2 a 2