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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/06/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 943/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”,
promossa da (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RICCARDO LEONARDO PIANA, C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel ricorso introduttivo richiamate nelle
Note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 30.5.2024, di seguito riportate:
“• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
• La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla pagina 1 di 3 salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro,
tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni.
• La figlia minore risiederà in via prevalente presso la dimora materna, mentre l'altro Persona_1
coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
> il martedì ed il giovedì pomeriggio dopo la scuola e fino alla sera dopo l'orario di cena, ed i fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì, dopo la scuola sino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando la riporterà presso la dimora materna, e comunque entro le ore 22:00;
> durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi di volta in volta, con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il compleanno della prole, ciascun genitore starà con la figlia ad anni alterni.
• verserà a , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Parte_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
• Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva,
parascolastica e ricreativa, comprese quelle per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche– purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate nel ricorso introduttivo e richiamate nelle Note di trattazione scritta depositate dalle parti in data
30.05.2024, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
utorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v.
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 2018 – Numero 165 – Parte 1).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e richiamate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2024, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 18.06.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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